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21 gennaio 2001
21 gennaio 2001
Art. 1. 1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 , recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Nei confronti degli imputati per i quali il termine di custodia cautelare e' stato prorogato a norma dell' articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 , la proroga conserva efficacia per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi. Tale limite non e' soggetto alla disposizione di cui all' articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino
2. Nei confronti degli imputati per i quali il termine di custodia cautelare e' stato prorogato a norma dell' articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 , la proroga conserva efficacia per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi. Tale limite non e' soggetto alla disposizione di cui all' articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Giurisprudenza • 20
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2001, n. 35872Provvedimento: […] È noto che questa Suprema Corte, nella sua massima espressione, ha privilegiato la seconda delle soluzioni (cfr. SS.UU. n. 4/2000 Musitano), condivisa anche da numerose decisioni delle singole Sezioni (ex plurimis, cfr. Sez 6^ 2/3/2000, Pezzella). Si impone, però, a seguito dei rilievi contenuti nella ordinanza n. 529/2000 della Corte Costituzionale e dall'immutato quadro normativo di riferimento, per effetto dell'art. 1 della legge n. 4/2001 di conversione del D.L. 24/11/2000 n. 341, una rimeditazione del problema.Leggi di più...
- sussistenza·
- ammissibilità·
- criteri di computo dei termini di custodia cautelare·
- regressione del procedimento·
- cumulo dei periodi relativi a fasi procedimentali diverse·
- misure cautelari (cod. proc. pen. 1988)·
- estinzione·
- personali·
- termini di durata massima della custodia cautelare