Art. 1. 1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 , recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Nei confronti degli imputati per i quali il termine di custodia cautelare e' stato prorogato a norma dell' articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 , la proroga conserva efficacia per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi. Tale limite non e' soggetto alla disposizione di cui all' articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino
2. Nei confronti degli imputati per i quali il termine di custodia cautelare e' stato prorogato a norma dell' articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 , la proroga conserva efficacia per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi. Tale limite non e' soggetto alla disposizione di cui all' articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino