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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott.ssa Federica Abiuso - presidente -
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice rel. -
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 470/2025 R.G., promosso da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SCARAZZATI ENRICO, elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore, sito in Ficarolo, Piazza Guglielmo Marconi 61/2;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ 1) disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore, ad entrambi Persona_1
i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre, , in Comune di Salara (RO), Via G. Marconi, 16; mentre, Parte_1 le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
2) il padre, Pt_2
potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle 10,00 fino
[...] alla domenica sera alle ore 21,30, durante la settimana uno o due giorni, da concordare con la
1 madre, dalle ore 18,00 alle ore 21,30, otto giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali e due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro la fine di maggio;
3) il SI. si Parte_2 impegna al pagamento a favore della SI.ra , mediante bonifico bancario – IBAN Parte_1
[...], entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, della somma mensile di Euro 1.200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio somma da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese Per_1 mediche non a carico del SSN, e di quelle sportive e scolastiche, debitamente documentate, da ritenersi non incluse nell'assegno periodico, così come di seguito stabilito: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testi e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatorio dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 20 giorni;
per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 5.2.2025, e Parte_1
hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di ricreare l'unione Parte_2
2 spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e il figlio secondo le Per_1
conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale
è nato in data [...]. Per_1
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito mensile di euro 1.800,00 circa, mentre Parte_1 [...]
i euro 3.800,00 netti circa. Pt_2
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 13.2.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 28.2.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c..
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Nulla sulle spese, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 470/2025 R.G.V.G. promossa da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
3 - recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio dell'8.4.2025
la Presidente
Dott.ssa FedeicaAbiuso il Giudice est.
Dott. Nicola Del Vecchio
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