CA
Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/03/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Giuseppe De Tullio - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4264 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. e P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Amicarelli ed Emanuela Amicarelli.
CP_1
e
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. Francesco Manzon.
-APPELLATA-
e
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_3 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Amabile e Francesco del Mercato.
CP_4 nonché
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale, dott. Controparte_5 P.IVA_4 CP_6 rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sparano.
[...]
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 6259/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 5.7.2021 e
pagina 1 di 12 notificata il 7.9.2021”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 6.12.2024 dalla difesa del sito in Controparte_7 lla e dalla difesa della il 9.12.2024 dalla difesa CP_3 Controparte_3 Controparte_3 Controparte_2 della e dalla difesa della Controparte_5 Controparte_8
DEL PROCESSO
[...]
Con atto di citazione notificato, mezzo PEC, in data 11.10.2021, la Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la il
[...] Controparte_2 [...]
nonché la proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_9 Controparte_10
6259/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 5.7.2021 e notificata il 7.9.2021, con cui è stato così statuito:
“A) Rigetta le domande attoree;
B) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di manleva proposta dal
[...]
in persona dell'amministratore p.t., nei confronti della terza chiamata;
C) Condanna l'attrice al Controparte_11 pagamento, nei confronti dei convenuti e della terza chiamata, delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascuna parte, in complessivi € 11.030,00 (di cui € 30,00 per spese ed € 11.000,00 per compensi) oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA”.
****
Il giudizio di primo grado (recante il n. 23575/2026 RG), definito con la detta sentenza, impugnata in questa sede, era stato introdotto, in particolare, dalla che aveva Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la e il Controparte_2 Controparte_12 rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale
[...] della e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di locazione vigente inter partes per il grave inadempimento di parte Controparte_2 locatrice e comunque per tutte le ragioni espresse in ricorso;
b) dichiarare responsabile, ai sensi dell'art. 2043 e ss c.c., il condominio in alla dei danni subiti da c) condannare la ed il alla CP_3 Controparte_11 Parte_1 Controparte_2 Controparte_9 Controparte_1
, in solido, ai sensi dell'art. 2055 c.c., ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla meglio precisati ai punti 1 e 2 che precedono, da quantificarsi nella misura Parte_1 di almeno euro 866.985,94 ovvero nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della produzione del danno e/o messa in mora al soddisfo; d) condannare la Controparte_2 ed il condominio in alla , in solido ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno da perdita CP_3 Controparte_11 di chances subito dalla da liquidarsi nella misura che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, Parte_1 oltre interessi e svalutazione monetaria; e) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre maggiorazione del 15%, spese generali,
IVA e CPA”.
La società attrice aveva esposto, a fondamento di quanto domandato, che:
a) in virtù di contratto sottoscritto in data 1.2.2012 e registrato in data 13.2.2012, le era stato concesso in locazione, dalla un immobile (di proprietà di quest'ultima) sito in alla Controparte_2 CP_3 CP_3
( ), costituito, nello specifico, da locali terranei di proprietà della
[...] Controparte_3 Controparte_2
pagina 2 di 12 (area coperta di superfice pari a 970 mq e area esterna carrabile di 300 mq circa); b) l'immobile era stato destinato contrattualmente ad uffici aziendali e alla produzione di gelati;
c) in data 1.3.2012 aveva incaricato un tecnico per provvedere alla progettazione delle opere di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei locali alle esigenze della produzione aziendale, nonché all'espletamento delle pratiche funzionali al conseguimento delle prescritte autorizzazioni comunali, incluso il cambio destinazione d'uso dell'immobile in conformità alle prescrizioni urbanistiche;
c) le opere da eseguire avevano compreso la rimozione della maggior parte delle tramezzature interne per la rimodulazione degli spazi, secondo le proprie esigenze aziendali, nonché il rifacimento degli intonaci, delle pavimentazioni, dei rivestimenti, degli impianti e dei servizi igienici;
d) i lavori erano iniziati in data 25.5.2012; d) a causa del rilevante importo delle opere commissionate, essa attrice aveva dovuto rallentare il ritmo dei lavori, ricorrere ad un prestito finanziario, funzionale al completamento delle opere, nonché all'acquisizione dei macchinari e delle attrezzature necessarie, e aveva dovuto predisporre un piano di rientro dei capitali con la messa in esercizio della nuova produzione entro il mese di aprile 2015; e) agli inizi del
2015 erano stati avviati i lavori per il collegamento degli impianti alle condotte condominiali per lo scarico delle acque reflue delle lavorazioni e, in detta occasione, il tecnico incaricato di ispezionare le dette condotte, poste a servizio del fabbricato condominiale, aveva riscontrato alcune anomalie, portate tempestivamente a conoscenza della proprietaria (la , oltre che del Condominio;
f) il aveva dato incarico ad Controparte_2 CP_3 una società specializzata di effettuare una più approfondita video-ispezione dell'impianto fognario, a seguito della quale si erano riscontrate lesioni all'impianto ed alcuni problemi di cedimenti delle condotte;
g) in conseguenza delle problematiche riscontrate, era emersa la necessità di eseguire opere all'interno dell'immobile locato, finalizzate al rifacimento del tratto fognario ed implicanti lo svuotamento previo dei medesimi locali, per cui le lavorazioni programmate da essa attrice si sarebbero dovute sospendere in attesa dell'inizio dei lavori, con rinunzia espressa da parte della società locatrice al pagamento dei canoni di locazione maturati a partire dal febbraio 2015; h) il Condominio, con raccomandata del marzo 2015, aveva comunicato che era in procinto di convocare l'assemblea, evidenziando, tra le altre cose, che i lavori svolti nell'immobile locato non erano stati concordati, e che l'attività d'impresa di essa attrice potesse risultare incompatibile con quanto previsto dal regolamento condominiale;
i) essa attrice, avendo dunque urgenza di far accertare lo stato dei luoghi e le condizioni in cui versava l'immobile di proprietà della aveva depositato un ricorso per Controparte_2 accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Napoli in data 24.07.2015; l) dalla ctu espletata erano risultati confermati sia lo stato dei luoghi descritto nel ricorso che l'assoluta inutilizzabilità dell'immobile ad essa attrice concesso in locazione dalla m) all'esito dell'A.T.P. ed a seguito delle reiterate Controparte_2 offerte di restituzione dell'immobile, lo stesso era stato riconsegnato in data 19.1.2016 alla Controparte_2
n) tuttavia nessun importo era stato offerto dai responsabili di tali gravi danni ad essa attrice a titolo
[...] risarcitorio (sia in termini di costi per l'esecuzione dei lavori effettuati, che di lucro cessante), nonostante pagina 3 di 12 sussistesse la responsabilità contrattuale della locatrice (la per violazione degli obblighi di Controparte_2 cui all'art. 1575 c.c., e la responsabilità extracontrattuale del , ai sensi dell'art. 2043 c.c., per la sua CP_3 condotta omissiva.
Costituitasi in giudizio, la aveva contestato la fondatezza dell'avversa domanda Controparte_2 chiedendone il rigetto e, in ogni caso, di essere autorizzata, ex art. 269 c.p.c., a chiamare in causa il CP_9 alla Via Cintia nn. 42/43, affinchè fosse da quest'ultimo tenuta indenne in caso di riconoscimento, in
[...] favore della società attrice, del diritto al risarcimento dei danni lamentati (evidenziando, sul punto, di essere totalmente estranea alle cause dei difetti riscontrati nell'impianto fognario, essendo quest'ultimo di esclusiva pertinenza , trattandosi di “parte comune”). CP_13
Il costituitosi in giudizio, aveva contestato la Controparte_12 fondatezza dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto nonché, in via gradata, di essere autorizzato ad effettuare la chiamata in causa della compagnia di assicurazione al fine di essere tenuto Controparte_5 indenne in caso di accoglimento della domanda avanzata nei suoi confronti dalla società attrice.
Costituitasi, infine, la aveva eccepito, preliminarmente, l'inopponibilità nei suoi Controparte_5 confronti della consulenza espletata in sede di A.T.P., per non essere stata parte della detta procedura, associandosi, nel merito, alle difese del Condominio ed eccependo, in aggiunta, laddove fosse stata ritenuta fondata la domanda attorea, l'inoperatività della polizza.
****
La ha censurato la sentenza n. 6259/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti tre motivi.
Con il primo, dopo avere premesso che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto determinata dai gravissimi vizi e difetti riscontrati nell'impianto fognario (quale parte integrante ed indispensabile dell'immobile locato cui dovevano allacciarsi le condotte di scarico a servizio del laboratorio), ha sostenuto che il Tribunale di Napoli avesse erroneamente ricondotto esclusivamente ai ritardi (pur evidenziati dall'atto introduttivo del giudizio), peraltro sottovalutandoli nella loro gravità, le domande da essa attrice proposte, incorrendo nell'errore di non considerare il danno derivato dalla scoperta del dissesto in cui versava la condotta fecale.
La società appellante ha, dunque, lamentato che il Tribunale avesse ricondotto erroneamente la domanda risarcitoria proposta da essa attrice nei confronti del Condominio unicamente nell'ambito dell'azione generale di cui all'art. 2043 c.c. e non anche ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., mal valutando la causa petendi ed il petitum della domanda.
In sintesi la ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, fonte della pretesa Parte_1 responsabilità del non fosse solo il mancato tempestivo intervento nella risoluzione del problema CP_3
pagina 4 di 12 (certamente pure contestato), quanto, piuttosto, il dissesto stesso dell'impianto, con conseguente necessaria applicazione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. o dall'art. 2053 c.c.
Quanto, poi, alla responsabilità ex art. 2043 c.c., ad avviso dell'appellante il primo giudice l'avrebbe esclusa, ancora una volta erroneamente, sul presupposto di pretesi “tempi minimi trascorsi tra il 2/02 ed il 17/07/2015”, tali comunque da poter escludere del tutto la lamentata “inerzia del ”, così fondando “la propria CP_3 decisione unicamente sugli erronei assunti del medesimo, senza tener conto dei fatti pacifici e delle CP_3 prove offerte da parte attrice”.
Con il secondo motivo la ha criticato la decisione Parte_1 impugnata sia ribadendo l'omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto di locazione, sia lamentando che il Tribunale di Napoli avesse rigettato la domanda di risarcimento danni nei confronti della società locatrice errando due volte e, cioè: “a) perché la domanda proposta ha riguardato, come innanzi detto, gli artt. 1578, 1581 e 1585 c.c.; b) perché, volendo applicare l'art. 1585 c.c. il Giudice non si è avveduto che la molestia di diritto era incontestabilmente individuabile nella missiva del 26/03/2015, che non deve essere considerata un atto fine a sé stesso, in quanto confermata e coltivata nella comparsa di costituzione del
”. CP_3
In definitiva, secondo l'appellante, la non avrebbe potuto locare l'immobile in questione Controparte_2 per l'utilizzo contrattualmente convenuto, sia per i vizi all'impianto fognario (che avrebbero, fin dall'inizio, alterato l'equilibrio delle prestazioni corrispettive incidendo sull'idoneità all'uso della cosa locata), sia per essere risultata la destinazione dell'immobile locato contraria a quanto previsto nel regolamento condominiale.
Nell'ambito del medesimo motivo, l'appellante ha poi ridimensionato la propria pretesa risarcitoria, limitandola ad un importo complessivamente pari ad € 255.588,17.
Con il terzo motivo l'appellante ha, inoltre, contestato la statuizione relativa al pagamento delle spese, lamentando “l'eccessività della condanna subita al pagamento delle spese in favore dei convenuti CP_2
e alla , per l'indubitabile lesione economica subita da
[...] Controparte_9 CP_11 Parte_1
ancorché rimasta priva di soddisfazione per la non condivisibile decisine del Giudice di primo grado che
[...] avrebbe dovuto quanto meno suggerire una compensazione, foss'anche parziale, delle spese di lite e per
l'ingiusta e considerevole condanna inflittale quasi a titolo di punizione per essersi doluta dinanzi alla giustizia dei danni subiti”, e criticando la decisione di condannarla anche alle spese nei confronti della Controparte_5
nonostante quest'ultima avesse partecipato al giudizio solo perché chiamata in causa
[...] dall'amministrazione condominiale e sebbene essa attrice non avesse formulato alcuna richiesta nei suoi confronti avendo, anzi, precisato che nei riguardi della compagnia non si dovesse intendere estesa alcuna delle domande proposte verso i convenuti.
pagina 5 di 12 E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di locazione vigente inter partes per il grave Controparte_2 inadempimento di parte locatrice e comunque per tutte le ragioni espresse in prime cure e con il presente atto di appello;
b) dichiarare Controparte_1 responsabile il alla dei danni subiti da c) condannare la Controparte_9 Controparte_11 Parte_1 ed il alla , in solido ovvero ciascuno per quanto di ragione, al Controparte_2 Controparte_9 Controparte_11 risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla meglio precisati in atti, da quantificarsi Parte_2 nella misura di € 255.588,17o nella diversa misura ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della produzione del danno e/o messa in mora al soddisfo;
d) condannare la ed il alla Controparte_2 Controparte_9 [...] Controparte_1
, in solido ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno da perdita di chances subito dalla
[...]
da liquidarsi nella in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e) con vittoria di spese e competenze, oltre Parte_1 maggiorazione 15% spese generali, IVA e CPA del doppio grado di giudizio, in esse comprese spese e competenze relative al procedimento per A.T.P.; f) nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, compensare le spese del doppio grado di giudizio.”.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 29.12.2021, il Controparte_15 in ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame, per essere stato proposto
[...] CP_3
(con atto di citazione notificato in data 11.10.2021) tardivamente, ossia non rispettando il c.d. termine “breve” (ex art. 325 c.p.c.) di trenta giorni decorrente, nel caso di specie, dal 7.9.2021, ossia dalla data della notifica della sentenza effettuata, via Pec, da esso Condominio, al procuratore costituito della società attrice.
Ha, comunque, contestato la fondatezza dell'avverso gravame reiterando, in caso di accoglimento dell'appello, la domanda di manleva operata in primo grado nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in garanzia, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'impugnazione proposta da per la tardività dell'appello; nel merito b) rigettare l'avverso appello perché infondato per le ragioni Parte_1 esposte in atti;
c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la compagnia Controparte_ CP_ assicuratrice, a tenere indenne e manlevare il convenuto di – da ogni responsabilità CP_9 CP_12 economica dovesse derivargli per effetto dell'avversa azione;
d) condannare la società appellante al rimborso delle spese di lite ed al pagamento degli onorari di difesa.”.
Anche la nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il 4.1.2022, ha Controparte_2 preliminarmente eccepito l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello, per essere stato proposto oltre il termine
“breve” previsto dall'art. 325 c.p.c. (rispetto alla data della notifica della sentenza impugnata, effettuata dal detto
Condominio alla società attrice il 7.9.2021), richiamando l'impostazione giurisprudenziale secondo cui nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale – come nel caso di specie – sarebbe applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione.
Nel merito, poi, ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) dichiararsi improcedibile e, comunque, inammissibile l'appello prodotto dalla in ragione della tardività dello stesso;
Parte_1
2) gradatamente, nel merito, dichiararsi infondato il gravame in forza di tutto quanto dedotto con la presente comparsa di costituzione e
pagina 6 di 12 nel corso del giudizio di primo grado;
3) condannarsi la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio.”.
Con ordinanza depositata il 26.1.2022, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio - in ragione del c.d. litisconsorzio processuale- nei confronti della non essendo stata convenuta nel Controparte_5 presente grado di giudizio nonostante fosse parte del giudizio di primo grado (essendo stata convenuta, invece, nel presente giudizio di appello, come detto, la evidentemente per mero errore, Controparte_10 essendo essa estranea al primo grado di giudizio).
A tal fine è stato assegnato alla parte appellante il termine del 26.4.2022, rinviando la causa per la trattazione al 17.1.2023.
Costituitasi, all'esito di detta integrazione, con comparsa depositata il 26.9.2022, la Controparte_5 ha preliminarmente eccepito la tardività del gravame e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza.
Ragion per cui, riproponendo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le eccezioni relative al rapporto assicurativo sollevate in primo grado nei confronti del ha rassegnato le seguenti Controparte_16 conclusioni: “A- perché preliminarmente ai sensi dell'art. 323 c.p.c. sia dichiarato inammissibile l'appello proposto da
[...] nei confronti del e della Parte_1 Controparte_11 Controparte_5 con condanna dell'appellante alle spese;
B- perché siano rigettati i motivi di appello proposti da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6259/21 con conferma integrale della sentenza di primo grado con
[...] condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio;
C- in via gradata perché le domande di risarcimento danni proposte da nei confronti del estese per effetto della Parte_1 Controparte_11 chiamata in causa alla (ex art. 2043 c.c. oppure ex art. 2051 c.c.), siano comunque rigettate nel merito con Controparte_5 condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio;
D- in via gradata ed in ulteriore subordine perché le domande di risarcimento danni proposte da nei confronti del Parte_1 Controparte_11
estese per effetto della chiamata in causa alla della siano comunque ridotte nel quantum;
E-
[...] Controparte_5 perché nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale e delle domande di risarcimento danni proposte da
[...] nei confronti del siano esaminate ed accolte le Parte_1 Controparte_11 eccezioni sollevate dalla in primo grado e riproposte in grado di appello relative al rapporto assicurativo e Controparte_5 per l'effetto:
1 - sia accertato e dichiarato che i fatti di causa esulano dalla garanzia assicurativa prestata con la polizza globale fabbricati 60Z553712 perché la stessa ai sensi dell'art.
2.1.1 delle norme che regolano il contratto non copre i danni conseguenti a condotte omissive da parte del Condominio assicurato, ma solo quelli involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, con condanna del alle spese in favore della chiamata in causa Controparte_17
2 - perché, in subordine, in relazione ai fatti di causa sia accertata e dichiarata la violazione da parte del Controparte_5 degli obblighi di avviso e di salvataggio stabiliti dagli articoli 1913 e 1914 Controparte_17
c.c. e per l'effetto perché in applicazione dell'art. 1915 c.c. sia accertato e dichiarato che il predetto Condominio ha perso il diritto all'indennità ovvero che l'indennità va ridotta in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore per la Controparte_5 violazione dei richiamati obblighi;
3 - perché sia comunque accertato e dichiarato che ai sensi dell'art.
7.3 delle norme che regolano il contratto poiché il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato condominiale eccede la somma assicurata la Controparte_5 ha diritto ad una riduzione proporzionale della garanzia nella misura del 32,69%;
4 - perché sia accertato e dichiarato che
[...]
pagina 7 di 12 l'obbligo di garanzia a carico della va, in ogni caso, limitato ai massimali previsti dalla polizza globale Controparte_5 fabbricati 60Z553712 e quindi perché in applicazione dell'art.
2.1.1 n. 2 delle norme che regolano il contratto sia applicato uno scoperto del 10% e l'obbligo di garanzia a carico della sia limitato al massimale di € 15.443,70 stabilito per i danni Controparte_5 conseguenti a: “interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza”.
Con ordinanza del 19.1.2023, la causa è stata rinviata al 7.5.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 13.11.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 10.12.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 6.12.2024 dalla difesa del sito in Controparte_7 CP_3 alla e dalla difesa della il 9.12.2024 dalla difesa della Controparte_3 Controparte_2
e dalla difesa della , alla detta Controparte_5 Parte_1 data del 10.12.2024 la causa è stata riservata in decisione (con ordinanza comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è inammissibile nei confronti di tutte le parti appellate, in quanto Parte_1 proposto tardivamente, ossia oltre il termine c.d. breve (di trenta giorni) previsto dall'art. 325 c.p.c.
****
Nello specifico, come documentato telematicamente dalla stessa appellante, l'atto di appello è stato notificato, si ribadisce, via PEC, al , in e alla (nonché alla Controparte_12 CP_3 Controparte_2
sebbene al procuratore costituito in primo grado per la avv. Controparte_18 Controparte_5
Ernesto Sparano) in data 11.10.2021.
Inoltre, dalla documentazione prodotta dal appellato in allegato alla propria comparsa di risposta del CP_3
29.12.2021 (cfr. relata di notifica e ricevute di accettazione e consegna della sentenza in formato .eml, di cui agli allegati nn. 2, 3, 4 ) risulta che la sentenza n. 6259/2021 del Tribunale di Napoli, impugnata in questa sede, è stata notificata dal detto , a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 285 c.p.c. (ossia ai fini della decorrenza per CP_3 impugnare), al difensore (avv. Domenico Amicarelli) costituito in primo grado per la in data Parte_1
7.9.2021 (cfr., circa la prova di tale notifica, Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/09/2017, n. 21597; Sez. VI - 3, Ord.,
28/11/2017, n. 28339).
Ragion per cui l'appello è stato proposto (in data 11.10.2021) tardivamente, ossia, si ribadisce, oltre il termine di
30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. (decorrente dal 7.9.2021).
pagina 8 di 12 E tale inammissibilità (per tardività) dell'appello proposto dalla va dichiarata non solo nei Parte_1 confronti del (ossia dell'appellato che ha provveduto alla notifica della Controparte_12 detta sentenza, il 7.9.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 285 c.p.c.), ma anche nei confronti delle altre parti appellate per le ragioni di seguito esposte.
****
In generale, nei processi con pluralità di parti, è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti.
Ciò quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario" (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/06/2020, n. 11904; Sez. III, Ord.,
07/06/2018, n. 14722).
In altri termini, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione, sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti.
Tale regola trova applicazione, tuttavia, soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili o tra loro comunque dipendenti, ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 cod. proc. civ., è esclusa la necessità del litisconsorzio.
In tali ipotesi, il termine per l'impugnazione non è unico, ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre per le altre parti si applica la norma dell'impugnabilità nel termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
19/05/2022, n. 16141).
Fatta questa premessa di carattere generale, ad avviso della Corte è applicabile, nel caso di specie, la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sebbene, si ribadisce, la sentenza fosse stata notificata, il
7.9.2021, al procuratore costituito dell'appellante, solo dal detto ), concernendo la controversia un CP_3 unico rapporto dal punto di vista processuale (c.d. litisconsorzio necessario processuale).
Il che determina, come si è detto, l'inammissibilità (per tardività) dell'appello proposto dalla Parte_1 non solo nei confronti del (ossia dell'appellato che ha
[...] Controparte_12 provveduto alla notifica della detta sentenza, il 7.9.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 285 c.p.c.), ma anche nei confronti delle altre parti appellate.
pagina 9 di 12 ****
Quanto, in particolare, alla (chiamata in garanzia, in primo grado, dal detto Controparte_5
), va detto, infatti, che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, per effetto della chiamata in CP_3 causa in garanzia, si determina un litisconsorzio necessario di carattere processuale, di talché l'impugnazione proposta dal chiamante garantito, rimasto soccombente, deve essere notificata anche al chiamato garante, dovendo il giudice, in caso contrario, disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331, primo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 11/11/2021, n. 33481; Sez. Unite, 04/12/2015, n. 24707).
In definitiva, la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche il garante, e ciò anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/01/2024, n. 2823; Sez. III, 21/03/2022, n. 9013).
****
E, quanto all'altra appellata, ossia alla proprietaria e locatrice degli immobili oggetto di Controparte_2 causa, va ribadito che la stessa, convenuta in giudizio dalla (che ne aveva invocato la Parte_1 responsabilità contrattuale), nel costituirsi nel primo grado di giudizio, avesse comunque chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il alla Via Cintia nn. 42/43 affinchè fosse da quest'ultimo Controparte_9 tenuta indenne in caso di riconoscimento, in favore della società attrice, del diritto al risarcimento dei danni lamentati evidenziando, sul punto, di essere totalmente estranea alle cause dei difetti riscontrati nell'impianto fognario, essendo quest'ultimo di esclusiva pertinenza , trattandosi di “parte comune”. CP_13
Ragion per cui anche in questo caso si è trattato di una ipotesi di litisconsorzio processuale, comportando l'azione esperita un accertamento necessariamente comune.
Ed invero, a parte la considerazione che, in generale, nel caso di proposizione, sulla base di unico fatto generatore dell'illecito (come nel caso di specie), di domanda giudiziale nei confronti di due distinti convenuti, sorge litisconsorzio "unitario o quasi necessario", cui è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione (con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti suoi e della destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti;
cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 20/01/2016, n. 986 ), va detto che, come affermato dalla Suprema Corte, nell'ipotesi in cui il convenuto in una causa di risarcimento del danno chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella pagina 10 di 12 dell'altro (ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra), sicché si viene a determinare una situazione di litisconsorzio processuale la quale, anche laddove non sia contestualmente configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 18/12/2023, n. 35257; Sez. I, Ord., 28/02/2018, n. 4722; Sez. II, 03/04/2003, n. 5164), sempre che (ma non è il caso di specie, in cui la responsabilità del detto e della esclusa dal CP_9 Controparte_2 primo giudice, è stata oggetto di specifica impugnazione da parte della società attrice) la domanda di riconoscimento della responsabilità del terzo chiamato sia stata già oggetto di una espressa statuizione di rigetto da parte del giudice di primo grado e l'esclusione di ogni responsabilità del medesimo non sia stata oggetto di alcuna impugnazione o contestazione, diretta o indiretta, nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
18/12/2024, n. 33145).
****
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dalla ai sensi dell'art. 91 Parte_1
c.p.c., segue la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore degli appellati vittoriosi (quanto alla in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario, Controparte_2 ex art. 93 c.p.c., con le note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.12.2024, essendo ciò ammissibile;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 12/01/2006, n. 412).
Ed invero, in tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo;
essa prescinde, pertanto, dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
29/07/2021, n. 21823).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse degli appellati vittoriosi stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro da €.52.000,01 ad €. 260.000,00, in base al valore (€. 255.588,17) della controversia (così determinato in base al criterio del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 30/11/2022, n. 35195).
pagina 11 di 12 ****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4264/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 6259/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 5.7.2021.
2. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore del in Controparte_12 persona dell'amministratore p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €. 7.158,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'avv. Francesco Manzon, quale difensore, dichiaratosi antistatario, della dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati Controparte_2 complessivamente in €. 7.158,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €. 7.158,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 5.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quarta sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Giuseppe De Tullio - Presidente -
Massimo Sensale - Consigliere -
Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere rel.- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4264 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. e P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Amicarelli ed Emanuela Amicarelli.
CP_1
e
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. Francesco Manzon.
-APPELLATA-
e
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_3 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Amabile e Francesco del Mercato.
CP_4 nonché
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale, dott. Controparte_5 P.IVA_4 CP_6 rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sparano.
[...]
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 6259/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 5.7.2021 e
pagina 1 di 12 notificata il 7.9.2021”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 6.12.2024 dalla difesa del sito in Controparte_7 lla e dalla difesa della il 9.12.2024 dalla difesa CP_3 Controparte_3 Controparte_3 Controparte_2 della e dalla difesa della Controparte_5 Controparte_8
DEL PROCESSO
[...]
Con atto di citazione notificato, mezzo PEC, in data 11.10.2021, la Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la il
[...] Controparte_2 [...]
nonché la proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_9 Controparte_10
6259/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 5.7.2021 e notificata il 7.9.2021, con cui è stato così statuito:
“A) Rigetta le domande attoree;
B) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di manleva proposta dal
[...]
in persona dell'amministratore p.t., nei confronti della terza chiamata;
C) Condanna l'attrice al Controparte_11 pagamento, nei confronti dei convenuti e della terza chiamata, delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascuna parte, in complessivi € 11.030,00 (di cui € 30,00 per spese ed € 11.000,00 per compensi) oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA”.
****
Il giudizio di primo grado (recante il n. 23575/2026 RG), definito con la detta sentenza, impugnata in questa sede, era stato introdotto, in particolare, dalla che aveva Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la e il Controparte_2 Controparte_12 rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale
[...] della e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di locazione vigente inter partes per il grave inadempimento di parte Controparte_2 locatrice e comunque per tutte le ragioni espresse in ricorso;
b) dichiarare responsabile, ai sensi dell'art. 2043 e ss c.c., il condominio in alla dei danni subiti da c) condannare la ed il alla CP_3 Controparte_11 Parte_1 Controparte_2 Controparte_9 Controparte_1
, in solido, ai sensi dell'art. 2055 c.c., ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla meglio precisati ai punti 1 e 2 che precedono, da quantificarsi nella misura Parte_1 di almeno euro 866.985,94 ovvero nella maggiore o minore misura che verrà accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della produzione del danno e/o messa in mora al soddisfo; d) condannare la Controparte_2 ed il condominio in alla , in solido ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno da perdita CP_3 Controparte_11 di chances subito dalla da liquidarsi nella misura che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, Parte_1 oltre interessi e svalutazione monetaria; e) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre maggiorazione del 15%, spese generali,
IVA e CPA”.
La società attrice aveva esposto, a fondamento di quanto domandato, che:
a) in virtù di contratto sottoscritto in data 1.2.2012 e registrato in data 13.2.2012, le era stato concesso in locazione, dalla un immobile (di proprietà di quest'ultima) sito in alla Controparte_2 CP_3 CP_3
( ), costituito, nello specifico, da locali terranei di proprietà della
[...] Controparte_3 Controparte_2
pagina 2 di 12 (area coperta di superfice pari a 970 mq e area esterna carrabile di 300 mq circa); b) l'immobile era stato destinato contrattualmente ad uffici aziendali e alla produzione di gelati;
c) in data 1.3.2012 aveva incaricato un tecnico per provvedere alla progettazione delle opere di manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei locali alle esigenze della produzione aziendale, nonché all'espletamento delle pratiche funzionali al conseguimento delle prescritte autorizzazioni comunali, incluso il cambio destinazione d'uso dell'immobile in conformità alle prescrizioni urbanistiche;
c) le opere da eseguire avevano compreso la rimozione della maggior parte delle tramezzature interne per la rimodulazione degli spazi, secondo le proprie esigenze aziendali, nonché il rifacimento degli intonaci, delle pavimentazioni, dei rivestimenti, degli impianti e dei servizi igienici;
d) i lavori erano iniziati in data 25.5.2012; d) a causa del rilevante importo delle opere commissionate, essa attrice aveva dovuto rallentare il ritmo dei lavori, ricorrere ad un prestito finanziario, funzionale al completamento delle opere, nonché all'acquisizione dei macchinari e delle attrezzature necessarie, e aveva dovuto predisporre un piano di rientro dei capitali con la messa in esercizio della nuova produzione entro il mese di aprile 2015; e) agli inizi del
2015 erano stati avviati i lavori per il collegamento degli impianti alle condotte condominiali per lo scarico delle acque reflue delle lavorazioni e, in detta occasione, il tecnico incaricato di ispezionare le dette condotte, poste a servizio del fabbricato condominiale, aveva riscontrato alcune anomalie, portate tempestivamente a conoscenza della proprietaria (la , oltre che del Condominio;
f) il aveva dato incarico ad Controparte_2 CP_3 una società specializzata di effettuare una più approfondita video-ispezione dell'impianto fognario, a seguito della quale si erano riscontrate lesioni all'impianto ed alcuni problemi di cedimenti delle condotte;
g) in conseguenza delle problematiche riscontrate, era emersa la necessità di eseguire opere all'interno dell'immobile locato, finalizzate al rifacimento del tratto fognario ed implicanti lo svuotamento previo dei medesimi locali, per cui le lavorazioni programmate da essa attrice si sarebbero dovute sospendere in attesa dell'inizio dei lavori, con rinunzia espressa da parte della società locatrice al pagamento dei canoni di locazione maturati a partire dal febbraio 2015; h) il Condominio, con raccomandata del marzo 2015, aveva comunicato che era in procinto di convocare l'assemblea, evidenziando, tra le altre cose, che i lavori svolti nell'immobile locato non erano stati concordati, e che l'attività d'impresa di essa attrice potesse risultare incompatibile con quanto previsto dal regolamento condominiale;
i) essa attrice, avendo dunque urgenza di far accertare lo stato dei luoghi e le condizioni in cui versava l'immobile di proprietà della aveva depositato un ricorso per Controparte_2 accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Napoli in data 24.07.2015; l) dalla ctu espletata erano risultati confermati sia lo stato dei luoghi descritto nel ricorso che l'assoluta inutilizzabilità dell'immobile ad essa attrice concesso in locazione dalla m) all'esito dell'A.T.P. ed a seguito delle reiterate Controparte_2 offerte di restituzione dell'immobile, lo stesso era stato riconsegnato in data 19.1.2016 alla Controparte_2
n) tuttavia nessun importo era stato offerto dai responsabili di tali gravi danni ad essa attrice a titolo
[...] risarcitorio (sia in termini di costi per l'esecuzione dei lavori effettuati, che di lucro cessante), nonostante pagina 3 di 12 sussistesse la responsabilità contrattuale della locatrice (la per violazione degli obblighi di Controparte_2 cui all'art. 1575 c.c., e la responsabilità extracontrattuale del , ai sensi dell'art. 2043 c.c., per la sua CP_3 condotta omissiva.
Costituitasi in giudizio, la aveva contestato la fondatezza dell'avversa domanda Controparte_2 chiedendone il rigetto e, in ogni caso, di essere autorizzata, ex art. 269 c.p.c., a chiamare in causa il CP_9 alla Via Cintia nn. 42/43, affinchè fosse da quest'ultimo tenuta indenne in caso di riconoscimento, in
[...] favore della società attrice, del diritto al risarcimento dei danni lamentati (evidenziando, sul punto, di essere totalmente estranea alle cause dei difetti riscontrati nell'impianto fognario, essendo quest'ultimo di esclusiva pertinenza , trattandosi di “parte comune”). CP_13
Il costituitosi in giudizio, aveva contestato la Controparte_12 fondatezza dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto nonché, in via gradata, di essere autorizzato ad effettuare la chiamata in causa della compagnia di assicurazione al fine di essere tenuto Controparte_5 indenne in caso di accoglimento della domanda avanzata nei suoi confronti dalla società attrice.
Costituitasi, infine, la aveva eccepito, preliminarmente, l'inopponibilità nei suoi Controparte_5 confronti della consulenza espletata in sede di A.T.P., per non essere stata parte della detta procedura, associandosi, nel merito, alle difese del Condominio ed eccependo, in aggiunta, laddove fosse stata ritenuta fondata la domanda attorea, l'inoperatività della polizza.
****
La ha censurato la sentenza n. 6259/2021 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti tre motivi.
Con il primo, dopo avere premesso che il giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto determinata dai gravissimi vizi e difetti riscontrati nell'impianto fognario (quale parte integrante ed indispensabile dell'immobile locato cui dovevano allacciarsi le condotte di scarico a servizio del laboratorio), ha sostenuto che il Tribunale di Napoli avesse erroneamente ricondotto esclusivamente ai ritardi (pur evidenziati dall'atto introduttivo del giudizio), peraltro sottovalutandoli nella loro gravità, le domande da essa attrice proposte, incorrendo nell'errore di non considerare il danno derivato dalla scoperta del dissesto in cui versava la condotta fecale.
La società appellante ha, dunque, lamentato che il Tribunale avesse ricondotto erroneamente la domanda risarcitoria proposta da essa attrice nei confronti del Condominio unicamente nell'ambito dell'azione generale di cui all'art. 2043 c.c. e non anche ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., mal valutando la causa petendi ed il petitum della domanda.
In sintesi la ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, fonte della pretesa Parte_1 responsabilità del non fosse solo il mancato tempestivo intervento nella risoluzione del problema CP_3
pagina 4 di 12 (certamente pure contestato), quanto, piuttosto, il dissesto stesso dell'impianto, con conseguente necessaria applicazione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. o dall'art. 2053 c.c.
Quanto, poi, alla responsabilità ex art. 2043 c.c., ad avviso dell'appellante il primo giudice l'avrebbe esclusa, ancora una volta erroneamente, sul presupposto di pretesi “tempi minimi trascorsi tra il 2/02 ed il 17/07/2015”, tali comunque da poter escludere del tutto la lamentata “inerzia del ”, così fondando “la propria CP_3 decisione unicamente sugli erronei assunti del medesimo, senza tener conto dei fatti pacifici e delle CP_3 prove offerte da parte attrice”.
Con il secondo motivo la ha criticato la decisione Parte_1 impugnata sia ribadendo l'omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto di locazione, sia lamentando che il Tribunale di Napoli avesse rigettato la domanda di risarcimento danni nei confronti della società locatrice errando due volte e, cioè: “a) perché la domanda proposta ha riguardato, come innanzi detto, gli artt. 1578, 1581 e 1585 c.c.; b) perché, volendo applicare l'art. 1585 c.c. il Giudice non si è avveduto che la molestia di diritto era incontestabilmente individuabile nella missiva del 26/03/2015, che non deve essere considerata un atto fine a sé stesso, in quanto confermata e coltivata nella comparsa di costituzione del
”. CP_3
In definitiva, secondo l'appellante, la non avrebbe potuto locare l'immobile in questione Controparte_2 per l'utilizzo contrattualmente convenuto, sia per i vizi all'impianto fognario (che avrebbero, fin dall'inizio, alterato l'equilibrio delle prestazioni corrispettive incidendo sull'idoneità all'uso della cosa locata), sia per essere risultata la destinazione dell'immobile locato contraria a quanto previsto nel regolamento condominiale.
Nell'ambito del medesimo motivo, l'appellante ha poi ridimensionato la propria pretesa risarcitoria, limitandola ad un importo complessivamente pari ad € 255.588,17.
Con il terzo motivo l'appellante ha, inoltre, contestato la statuizione relativa al pagamento delle spese, lamentando “l'eccessività della condanna subita al pagamento delle spese in favore dei convenuti CP_2
e alla , per l'indubitabile lesione economica subita da
[...] Controparte_9 CP_11 Parte_1
ancorché rimasta priva di soddisfazione per la non condivisibile decisine del Giudice di primo grado che
[...] avrebbe dovuto quanto meno suggerire una compensazione, foss'anche parziale, delle spese di lite e per
l'ingiusta e considerevole condanna inflittale quasi a titolo di punizione per essersi doluta dinanzi alla giustizia dei danni subiti”, e criticando la decisione di condannarla anche alle spese nei confronti della Controparte_5
nonostante quest'ultima avesse partecipato al giudizio solo perché chiamata in causa
[...] dall'amministrazione condominiale e sebbene essa attrice non avesse formulato alcuna richiesta nei suoi confronti avendo, anzi, precisato che nei riguardi della compagnia non si dovesse intendere estesa alcuna delle domande proposte verso i convenuti.
pagina 5 di 12 E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di locazione vigente inter partes per il grave Controparte_2 inadempimento di parte locatrice e comunque per tutte le ragioni espresse in prime cure e con il presente atto di appello;
b) dichiarare Controparte_1 responsabile il alla dei danni subiti da c) condannare la Controparte_9 Controparte_11 Parte_1 ed il alla , in solido ovvero ciascuno per quanto di ragione, al Controparte_2 Controparte_9 Controparte_11 risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla meglio precisati in atti, da quantificarsi Parte_2 nella misura di € 255.588,17o nella diversa misura ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della produzione del danno e/o messa in mora al soddisfo;
d) condannare la ed il alla Controparte_2 Controparte_9 [...] Controparte_1
, in solido ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno da perdita di chances subito dalla
[...]
da liquidarsi nella in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e) con vittoria di spese e competenze, oltre Parte_1 maggiorazione 15% spese generali, IVA e CPA del doppio grado di giudizio, in esse comprese spese e competenze relative al procedimento per A.T.P.; f) nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, compensare le spese del doppio grado di giudizio.”.
Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 29.12.2021, il Controparte_15 in ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame, per essere stato proposto
[...] CP_3
(con atto di citazione notificato in data 11.10.2021) tardivamente, ossia non rispettando il c.d. termine “breve” (ex art. 325 c.p.c.) di trenta giorni decorrente, nel caso di specie, dal 7.9.2021, ossia dalla data della notifica della sentenza effettuata, via Pec, da esso Condominio, al procuratore costituito della società attrice.
Ha, comunque, contestato la fondatezza dell'avverso gravame reiterando, in caso di accoglimento dell'appello, la domanda di manleva operata in primo grado nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in garanzia, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'impugnazione proposta da per la tardività dell'appello; nel merito b) rigettare l'avverso appello perché infondato per le ragioni Parte_1 esposte in atti;
c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la compagnia Controparte_ CP_ assicuratrice, a tenere indenne e manlevare il convenuto di – da ogni responsabilità CP_9 CP_12 economica dovesse derivargli per effetto dell'avversa azione;
d) condannare la società appellante al rimborso delle spese di lite ed al pagamento degli onorari di difesa.”.
Anche la nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il 4.1.2022, ha Controparte_2 preliminarmente eccepito l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello, per essere stato proposto oltre il termine
“breve” previsto dall'art. 325 c.p.c. (rispetto alla data della notifica della sentenza impugnata, effettuata dal detto
Condominio alla società attrice il 7.9.2021), richiamando l'impostazione giurisprudenziale secondo cui nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale – come nel caso di specie – sarebbe applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione.
Nel merito, poi, ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) dichiararsi improcedibile e, comunque, inammissibile l'appello prodotto dalla in ragione della tardività dello stesso;
Parte_1
2) gradatamente, nel merito, dichiararsi infondato il gravame in forza di tutto quanto dedotto con la presente comparsa di costituzione e
pagina 6 di 12 nel corso del giudizio di primo grado;
3) condannarsi la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio.”.
Con ordinanza depositata il 26.1.2022, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio - in ragione del c.d. litisconsorzio processuale- nei confronti della non essendo stata convenuta nel Controparte_5 presente grado di giudizio nonostante fosse parte del giudizio di primo grado (essendo stata convenuta, invece, nel presente giudizio di appello, come detto, la evidentemente per mero errore, Controparte_10 essendo essa estranea al primo grado di giudizio).
A tal fine è stato assegnato alla parte appellante il termine del 26.4.2022, rinviando la causa per la trattazione al 17.1.2023.
Costituitasi, all'esito di detta integrazione, con comparsa depositata il 26.9.2022, la Controparte_5 ha preliminarmente eccepito la tardività del gravame e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza.
Ragion per cui, riproponendo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le eccezioni relative al rapporto assicurativo sollevate in primo grado nei confronti del ha rassegnato le seguenti Controparte_16 conclusioni: “A- perché preliminarmente ai sensi dell'art. 323 c.p.c. sia dichiarato inammissibile l'appello proposto da
[...] nei confronti del e della Parte_1 Controparte_11 Controparte_5 con condanna dell'appellante alle spese;
B- perché siano rigettati i motivi di appello proposti da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6259/21 con conferma integrale della sentenza di primo grado con
[...] condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio;
C- in via gradata perché le domande di risarcimento danni proposte da nei confronti del estese per effetto della Parte_1 Controparte_11 chiamata in causa alla (ex art. 2043 c.c. oppure ex art. 2051 c.c.), siano comunque rigettate nel merito con Controparte_5 condanna dell'appellante alle spese del presente grado di giudizio;
D- in via gradata ed in ulteriore subordine perché le domande di risarcimento danni proposte da nei confronti del Parte_1 Controparte_11
estese per effetto della chiamata in causa alla della siano comunque ridotte nel quantum;
E-
[...] Controparte_5 perché nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale e delle domande di risarcimento danni proposte da
[...] nei confronti del siano esaminate ed accolte le Parte_1 Controparte_11 eccezioni sollevate dalla in primo grado e riproposte in grado di appello relative al rapporto assicurativo e Controparte_5 per l'effetto:
1 - sia accertato e dichiarato che i fatti di causa esulano dalla garanzia assicurativa prestata con la polizza globale fabbricati 60Z553712 perché la stessa ai sensi dell'art.
2.1.1 delle norme che regolano il contratto non copre i danni conseguenti a condotte omissive da parte del Condominio assicurato, ma solo quelli involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, con condanna del alle spese in favore della chiamata in causa Controparte_17
2 - perché, in subordine, in relazione ai fatti di causa sia accertata e dichiarata la violazione da parte del Controparte_5 degli obblighi di avviso e di salvataggio stabiliti dagli articoli 1913 e 1914 Controparte_17
c.c. e per l'effetto perché in applicazione dell'art. 1915 c.c. sia accertato e dichiarato che il predetto Condominio ha perso il diritto all'indennità ovvero che l'indennità va ridotta in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore per la Controparte_5 violazione dei richiamati obblighi;
3 - perché sia comunque accertato e dichiarato che ai sensi dell'art.
7.3 delle norme che regolano il contratto poiché il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato condominiale eccede la somma assicurata la Controparte_5 ha diritto ad una riduzione proporzionale della garanzia nella misura del 32,69%;
4 - perché sia accertato e dichiarato che
[...]
pagina 7 di 12 l'obbligo di garanzia a carico della va, in ogni caso, limitato ai massimali previsti dalla polizza globale Controparte_5 fabbricati 60Z553712 e quindi perché in applicazione dell'art.
2.1.1 n. 2 delle norme che regolano il contratto sia applicato uno scoperto del 10% e l'obbligo di garanzia a carico della sia limitato al massimale di € 15.443,70 stabilito per i danni Controparte_5 conseguenti a: “interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza”.
Con ordinanza del 19.1.2023, la causa è stata rinviata al 7.5.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale depositato in data 13.11.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 10.12.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 6.12.2024 dalla difesa del sito in Controparte_7 CP_3 alla e dalla difesa della il 9.12.2024 dalla difesa della Controparte_3 Controparte_2
e dalla difesa della , alla detta Controparte_5 Parte_1 data del 10.12.2024 la causa è stata riservata in decisione (con ordinanza comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è inammissibile nei confronti di tutte le parti appellate, in quanto Parte_1 proposto tardivamente, ossia oltre il termine c.d. breve (di trenta giorni) previsto dall'art. 325 c.p.c.
****
Nello specifico, come documentato telematicamente dalla stessa appellante, l'atto di appello è stato notificato, si ribadisce, via PEC, al , in e alla (nonché alla Controparte_12 CP_3 Controparte_2
sebbene al procuratore costituito in primo grado per la avv. Controparte_18 Controparte_5
Ernesto Sparano) in data 11.10.2021.
Inoltre, dalla documentazione prodotta dal appellato in allegato alla propria comparsa di risposta del CP_3
29.12.2021 (cfr. relata di notifica e ricevute di accettazione e consegna della sentenza in formato .eml, di cui agli allegati nn. 2, 3, 4 ) risulta che la sentenza n. 6259/2021 del Tribunale di Napoli, impugnata in questa sede, è stata notificata dal detto , a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 285 c.p.c. (ossia ai fini della decorrenza per CP_3 impugnare), al difensore (avv. Domenico Amicarelli) costituito in primo grado per la in data Parte_1
7.9.2021 (cfr., circa la prova di tale notifica, Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/09/2017, n. 21597; Sez. VI - 3, Ord.,
28/11/2017, n. 28339).
Ragion per cui l'appello è stato proposto (in data 11.10.2021) tardivamente, ossia, si ribadisce, oltre il termine di
30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. (decorrente dal 7.9.2021).
pagina 8 di 12 E tale inammissibilità (per tardività) dell'appello proposto dalla va dichiarata non solo nei Parte_1 confronti del (ossia dell'appellato che ha provveduto alla notifica della Controparte_12 detta sentenza, il 7.9.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 285 c.p.c.), ma anche nei confronti delle altre parti appellate per le ragioni di seguito esposte.
****
In generale, nei processi con pluralità di parti, è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti.
Ciò quando si configuri l'ipotesi di litisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio "unitario o quasi necessario" (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/06/2020, n. 11904; Sez. III, Ord.,
07/06/2018, n. 14722).
In altri termini, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione, sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti.
Tale regola trova applicazione, tuttavia, soltanto nelle ipotesi di cause inscindibili o tra loro comunque dipendenti, ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 cod. proc. civ., è esclusa la necessità del litisconsorzio.
In tali ipotesi, il termine per l'impugnazione non è unico, ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza, mentre per le altre parti si applica la norma dell'impugnabilità nel termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
19/05/2022, n. 16141).
Fatta questa premessa di carattere generale, ad avviso della Corte è applicabile, nel caso di specie, la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sebbene, si ribadisce, la sentenza fosse stata notificata, il
7.9.2021, al procuratore costituito dell'appellante, solo dal detto ), concernendo la controversia un CP_3 unico rapporto dal punto di vista processuale (c.d. litisconsorzio necessario processuale).
Il che determina, come si è detto, l'inammissibilità (per tardività) dell'appello proposto dalla Parte_1 non solo nei confronti del (ossia dell'appellato che ha
[...] Controparte_12 provveduto alla notifica della detta sentenza, il 7.9.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 285 c.p.c.), ma anche nei confronti delle altre parti appellate.
pagina 9 di 12 ****
Quanto, in particolare, alla (chiamata in garanzia, in primo grado, dal detto Controparte_5
), va detto, infatti, che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, per effetto della chiamata in CP_3 causa in garanzia, si determina un litisconsorzio necessario di carattere processuale, di talché l'impugnazione proposta dal chiamante garantito, rimasto soccombente, deve essere notificata anche al chiamato garante, dovendo il giudice, in caso contrario, disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331, primo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 11/11/2021, n. 33481; Sez. Unite, 04/12/2015, n. 24707).
In definitiva, la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche il garante, e ciò anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/01/2024, n. 2823; Sez. III, 21/03/2022, n. 9013).
****
E, quanto all'altra appellata, ossia alla proprietaria e locatrice degli immobili oggetto di Controparte_2 causa, va ribadito che la stessa, convenuta in giudizio dalla (che ne aveva invocato la Parte_1 responsabilità contrattuale), nel costituirsi nel primo grado di giudizio, avesse comunque chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il alla Via Cintia nn. 42/43 affinchè fosse da quest'ultimo Controparte_9 tenuta indenne in caso di riconoscimento, in favore della società attrice, del diritto al risarcimento dei danni lamentati evidenziando, sul punto, di essere totalmente estranea alle cause dei difetti riscontrati nell'impianto fognario, essendo quest'ultimo di esclusiva pertinenza , trattandosi di “parte comune”. CP_13
Ragion per cui anche in questo caso si è trattato di una ipotesi di litisconsorzio processuale, comportando l'azione esperita un accertamento necessariamente comune.
Ed invero, a parte la considerazione che, in generale, nel caso di proposizione, sulla base di unico fatto generatore dell'illecito (come nel caso di specie), di domanda giudiziale nei confronti di due distinti convenuti, sorge litisconsorzio "unitario o quasi necessario", cui è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione (con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti suoi e della destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti;
cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 20/01/2016, n. 986 ), va detto che, come affermato dalla Suprema Corte, nell'ipotesi in cui il convenuto in una causa di risarcimento del danno chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella pagina 10 di 12 dell'altro (ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra), sicché si viene a determinare una situazione di litisconsorzio processuale la quale, anche laddove non sia contestualmente configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 18/12/2023, n. 35257; Sez. I, Ord., 28/02/2018, n. 4722; Sez. II, 03/04/2003, n. 5164), sempre che (ma non è il caso di specie, in cui la responsabilità del detto e della esclusa dal CP_9 Controparte_2 primo giudice, è stata oggetto di specifica impugnazione da parte della società attrice) la domanda di riconoscimento della responsabilità del terzo chiamato sia stata già oggetto di una espressa statuizione di rigetto da parte del giudice di primo grado e l'esclusione di ogni responsabilità del medesimo non sia stata oggetto di alcuna impugnazione o contestazione, diretta o indiretta, nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
18/12/2024, n. 33145).
****
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dalla ai sensi dell'art. 91 Parte_1
c.p.c., segue la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore degli appellati vittoriosi (quanto alla in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario, Controparte_2 ex art. 93 c.p.c., con le note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.12.2024, essendo ciò ammissibile;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 12/01/2006, n. 412).
Ed invero, in tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico abbia provocato la necessità del processo;
essa prescinde, pertanto, dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
29/07/2021, n. 21823).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse degli appellati vittoriosi stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro da €.52.000,01 ad €. 260.000,00, in base al valore (€. 255.588,17) della controversia (così determinato in base al criterio del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 30/11/2022, n. 35195).
pagina 11 di 12 ****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4264/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 6259/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 5.7.2021.
2. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore del in Controparte_12 persona dell'amministratore p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €. 7.158,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'avv. Francesco Manzon, quale difensore, dichiaratosi antistatario, della dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati Controparte_2 complessivamente in €. 7.158,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante Controparte_5
p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in €. 7.158,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 5.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini pagina 12 di 12