TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10066/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10066/2022 promossa da:
, (c.f. nato a [...] il [...] e ivi AR C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mariangela Rubini e Alessandro Bruni ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Bologna, via Santo Stefano n. 30
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Tommaso Casini n. 2, elettivamente domiciliata in Bologna, via Altabella 15, presso e nello studio degli avv.ti Michele Angelo Lupoi e Tiziana Falvo
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni telematicamente depositate rispettivamente in data 27/05/2024 e 29/05/2024. Parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna ogni contraria istanza disattesa: pagina 1 di 9 - In considerazione del fatto che ha raggiunto la maggiore età si prende atto che _1 potrà risiedere e soggiornare presso le abitazioni dei genitori come riterrà più conveniente rispetto ai propri impegni ed esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
- La casa coniugale continuerà ad essere assegnata alla madre solo sino a quando _1 risiederà presso di lei e/o non sarà economicamente autosufficiente;
- Disporre che in conseguenza del collocamento paritario, i genitori provvederanno alle esigenze tutte della IA attraverso un mantenimento in forma diretta per quanto inerisce le spese ordinarie durante il soggiorno della IA presso le rispettive abitazioni, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da rimborsare al genitore che le avrà anticipate, come da Protocollo del Tribunale di Bologna.
Nell'ipotesi in cui il Giudice decida di riconoscere comunque un contributo al mantenimento della IA a carico del ricorrente, riconoscere al ricorrente il 50% dell'assegno unico ovvero conteggiarlo nell'importo previsto per l'eventuale contributo al mantenimento e prevedere un importo inferiore o comunque non superiore a quello odierno per le considerazioni svolte in narrativa, prevedendo che venga corrisposto direttamente alla IA , maggiorenne, su un conto corrente a lei intestato. _1
- Dichiarare che nulla sarà dovuto alla resistente a titolo di assegno Controparte_1 divorzile in quanto economicamente autosufficiente. Vinte le spese”
Venivano inoltre riproposte istanze istruttorie non accolte.
La resistente concludeva come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 29/05/2024: “Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa,
- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Bologna, Via Tommaso Casini
n. 2, in comproprietà fra i coniugi, alla GN , la quale vi abita, unitamente CP_1 alla IA , e provvede interamente al pagamento delle relative utenze e spese _1 condominiali ordinarie;
- porre a carico del sig. l'obbligo di versare, in favore della sig.ra AR
, un assegno divorzile dell'importo di euro 200,00 mensili, ovvero di Controparte_1 quello anche maggiore che risulterà congruo all'esito dell'istruttoria di causa, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
- porre a carico del sig. l'obbligo di versare, in favore della sig.ra AR
, un assegno di euro 600,00, ovvero dell'importo anche maggiore che Controparte_1 risulterà congruo all'esito dell'istruttoria di causa, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento della IA, , oltre al 50% _1 delle spese straordinarie così come da Protocollo del Tribunale di Bologna.
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre ad oneri e accessori come per legge. Previa, se del caso, in via istruttoria, ammissione delle istanze istruttorie come formulate nelle memorie di parte resistente, sino ad oggi non ammesse, con conseguente rimessione della causa in istruttoria per la relativa assunzione. I mezzi di prova in questione sono i seguenti: relativamente alla memoria ex art. 183, co VI, n. 2 c.p.c. depositata in data 16/05/2023:
- prendere i provvedimenti previsti dall'art. 155-sexies, disp. att. c.c. per ricercare con modalità telematica i beni del sig. . Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/09/2022 chiedeva a questo Tribunale AR che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1 in data 12/09/2004 in Bologna, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 448, parte I, anno 2004, unione dalla quale nasceva, a Bologna la IA in data 2.09.2005. _1
Con il ricorso in oggetto il chiedeva: a) fosse disposto l'affidamento congiunto e Pt_1 il collocamento paritario della IA presso entrambi i genitori;
b) che fosse disposto, in conseguenza al collocamento paritario, il mantenimento in forma diretta da parte di entrambi i genitori relativamente ai periodi in cui si fosse trattenuta presso ognuno _1 di loro;
c) la divisione delle spese straordinarie per la IA al 50% fra i genitori;
_1
d) che il Tribunale dichiarasse nulla dovuto a titolo di assegno divorzile reciprocamente fra le parti. Chiedeva altresì l'adozione dei provvedimenti presidenziali.
Si costituiva , che non si opponeva alla declaratoria di scioglimento del Controparte_1 matrimonio, ma contestava le altre richieste avanzate dal ricorrente e formulava una richiesta di aumento del contributo al mantenimento della IA a 600,00 euro e una determinazione dell'assegno divorzile in 200,00 euro mensili.
All'udienza fissata a norma dell'art.4 L.898/70 in data 01/12/2022, essendo personalmente comparsi entrambi i coniugi, il Presidente, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, disponeva la libera scelta di frequentazione della casa paterna in favore della IA e confermava per il resto le condizioni della separazione. _1
Alla successiva udienza le parti chiedevano la pronuncia limitatamente al vincolo.
In data 14/03/2023 veniva pronunciata la sentenza parziale n. 591/2023 limitatamente al vincolo coniugale, cui seguiva la concessione alle parti dei termini per le istanze istruttorie;
espletata la fase istruttoria, svolta tramite prove testimoniali, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, in data 30.5.2024 .
§§§
pagina 3 di 9 Preliminarmente deve essere respinta la richiesta formulata dal ricorrente nel foglio di precisazione delle conclusioni relativamente ai mezzi istruttori non ammessi dal
Giudice.
Il Collegio, infatti, condivide integralmente le valutazioni espresse dal Giudice istruttore nell'ordinanza emessa il 16/08/2023, che in questa sede si intende recepita in toto e integralmente richiamata. Nulla va disposto in ordine al vincolo, essendo lo scioglimento del matrimonio già stato pronunciato.
Quanto alle questioni inerenti la IA , che nelle more del procedimento è divenuta _1 maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, risulta superflua ogni regolamentazione di affido e visite .
Resta da stabilire il contributo mensile di mantenimento dovuto dal padre, in quanto
, che prosegue il suo percorso di studi, non ha raggiunto l'autosufficienza _1 economica.
Il contrasto tra le parti verte circa le modalità di assolvimento di tale obbligo, atteso che il padre ha domandato fosse disposto il mantenimento diretto da parte di entrambi, facendo riferimento ai periodi che la IA trascorrerebbe presso ciascun genitore, mentre la madre ha chiesto che l'aumento a 600,00 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
La difesa di parte convenuta, fonda la richiesta di aumento del contributo al mantenimento - rispetto a quanto stabilito in sentenza di separazione (350,00 euro mensili) – sulle seguenti allegazioni: a) il tempo trascorso dalla separazione (16 anni);
b) le accresciute esigenze di vita;
c) l'incremento dei guadagni del sig. . _1 Pt_1
In relazione all'obbligo di mantenimento di va preliminarmente osservato che _1
non ha completato il proprio percorso di studi, pertanto permane l'obbligo paterno _1 di mantenimento.
In relazione al quantum si osserva che dall'emissione della pronuncia di separazione sono passati 16 anni e le esigenze della ragazza debbono ritenersi notevolmente accresciute. È infatti facilmente intuibile che, se l'importo di 350,00 euro mensili per il mantenimento di appariva congruo per il mantenimento di una bambina di appena _1 tre anni, lo stesso importo non potrà essere considerato idoneo a coprire le spese nell'interesse di una ragazza di 19 anni considerato che l'aumento delle esigenze del figlio: “è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità” (Cass.
n. 2191/2009.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, e tenuto conto dell'obbligo esistente in capo a entrambi i genitori di contribuire in proporzione ai propri redditi e alla propria capacità lavorativa al mantenimento dei figli, si osserva che il sig - ha dichiarato Pt_1
pagina 4 di 9 euro 55.682,00 per il 2022 (anno d'imposta 2021); euro 55.690 per il 2021 (anno d'imposta 2020); euro 49.347,00 per il 2019 (anno d'imposta 2018);
- in seguito del decesso del padre, ha ereditato la quota di due cespiti immobiliari;
Per
- abita in un appartamento con la nuova compagna, madre del figlio , per cui corrisponde 500,00 euro di locazione;
- corrisponde mensilmente l'importo di 169,00 euro al mese per il pagamento della rata di finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto.
La IG.ra : Controparte_1
- è impiegata full-time presso uno studio notarile;
- ha dichiarato euro 22.184 per il 2021 (anno d'imposta 2020);
- euro 22.416 per il 2020 (anno d'imposta 2019);
- euro 22.223 per il 2019 (anno d'imposta 2018);
Alla luce dei rispettivi redditi delle parti appare equo e congruo:
- aumentare il contributo a carico del signor per il mantenimento di a € Pt_1 _1
600,00 mensili;
- suddividere al 50% per ciascun genitore le spese straordinarie, da individuare e rimborsare sulla base del protocollo siglato per il Tribunale di Bologna il 9 agosto 2017.
Nulla quaestio invece sull'assegnazione della casa coniugale alla GN quale CP_1 genitore convivente con la IA non economicamente autosufficiente.
L'ulteriore questione che viene sottoposta all'esame del Collegio è quella della debenza ed eventualmente dell'ammontare dell'assegno divorzile, richiesto dalla GN CP_1 nella misura di 200,00 euro mensili.
Come noto, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018 depositata l'11 luglio 2018 delle Sezioni Unite ha ridefinito i principi in materia, affermando il seguente principio di diritto: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. All'assegno divorzile in favore pagina 5 di 9 dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”. Ciò posto, aderendo all'opzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni Unite, deve essere accertato in primo luogo se vi sia una disparità reddituale tra i coniugi.
La risposta al quesito deve essere positiva, in virtù delle circostanze già evidenziate.
Tuttavia, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite, per il riconoscimento dell'assegno divorzile non è sufficiente l'esistenza di un rilevante squilibrio economico tra gli ex coniugi. La natura perequativo-compensativa dell'assegno, infatti, presuppone che il divario sia conseguenza (anche) di un “sacrificio” delle aspettative professionali e reddituali sopportato dalla stessa per la formazione del patrimonio comune nel periodo dell'unione matrimoniale.
Orbene, è pacifico che la GN dopo la nascita della IA abbia lavorato a CP_1 tempo parziale per avere più tempo da dedicarsi alla stessa.
Tali allegazioni sono state confermate dalla teste indicata da parte resistente GN
escussa all'udienza del 24.01.2024. La teste confermava altresì che la Testimone_1 cura della IA e delle esigenze di tutta la famiglia è sempre stata affidata interamente alla IG.ra , che proprio per tale motivo, era impossibilitata a reperire e Controparte_1 svolgere attività lavorative di una certa rilevanza.
Ciò posto, peraltro, non può non rilevarsi che il signor grazie a questa scelta della Pt_3
, da lui condivisa, come si evince dai suoi scritti difensivi “la scelta di aderire CP_1 per un paio d'anni a un regime di lavoro part-time è stata una scelta libera e legittima della sig.ra in alcun modo ostacolata dal sig. che ha semplicemente CP_1 Pt_1 incrementato economicamente il proprio contributo all'economia domestica” abbia potuto dedicarsi interamente allo svolgimento della propria attività professionale, che lo costringeva a spostarsi giornalmente sul territorio regionale in base alla richiesta di lavoro;
circostanza sicuramente non realizzabile senza l'accudimento della IA da parte della madre. pagina 6 di 9 Si può dunque concludere che –in accordo con il coniuge- la GN abbia CP_1 sacrificato le proprie prospettive professionali e reddituali per dedicarsi in via principale alla cura della IA e della famiglia, consentendo così al signor di dedicarsi a Pt_3 tempo pieno al suo lavoro e di aumentare le proprie entrate mensili, specializzandosi nello svolgimento delle proprie mansioni.
Risultano superflui i capitoli di prova del ricorrente volti a dimostrare che la sig. CP_1 riceveva aiuti esterni nella gestione domestica e della IA, trattandosi di supporto che non elide il fondamentale apporto al ménage familiare fornito dalla sig . CP_1
Dunque, il divario tra le condizioni economiche tra le parti, ad oggi acuitosi, è dipeso anche dal ruolo endofamiliare trainante dell'odierna convenuta.
Ne discende che debbono ritenersi esistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della GN a titolo compensativo- perequativo. CP_1
Tenuto conto delle sopra esposte considerazioni, deve essere giudicato equo e congruo determinare l'assegno divorzile in 200,00 euro mensili.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1) conferma l'assegnazione a della ex casa coniugale sita in Bologna, Controparte_1
sita in Bologna, Via Tommaso Casini n. 2;
2) a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, pone a carico del sig.
l'obbligo di versare, in favore della sig.ra , un assegno AR Controparte_1
divorzile dell'importo di euro 200,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3) pone, a decorrere dalla domanda, a carico del sig. l'obbligo di AR
versare, in favore della sig.ra , un assegno di euro 600,00 ovvero Controparte_1
dell'importo anche maggiore che risulterà congruo all'esito dell'istruttoria di causa, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento della IA, , oltre al 50% delle spese straordinarie così come da _1
Protocollo del Tribunale di Bologna e in particolare:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica pagina 7 di 9 della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) Pt_4
c) OMISSIS;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) OMISSIS
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e pagina 8 di 9 non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
4) condanna il ricorrente a rifondere alla sig le spese del presente Controparte_1
procedimento, che liquida in complessivi euro 7500,00, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bologna in data 15.1.2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Giudice Relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10066/2022 promossa da:
, (c.f. nato a [...] il [...] e ivi AR C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mariangela Rubini e Alessandro Bruni ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Bologna, via Santo Stefano n. 30
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Tommaso Casini n. 2, elettivamente domiciliata in Bologna, via Altabella 15, presso e nello studio degli avv.ti Michele Angelo Lupoi e Tiziana Falvo
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni telematicamente depositate rispettivamente in data 27/05/2024 e 29/05/2024. Parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna ogni contraria istanza disattesa: pagina 1 di 9 - In considerazione del fatto che ha raggiunto la maggiore età si prende atto che _1 potrà risiedere e soggiornare presso le abitazioni dei genitori come riterrà più conveniente rispetto ai propri impegni ed esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
- La casa coniugale continuerà ad essere assegnata alla madre solo sino a quando _1 risiederà presso di lei e/o non sarà economicamente autosufficiente;
- Disporre che in conseguenza del collocamento paritario, i genitori provvederanno alle esigenze tutte della IA attraverso un mantenimento in forma diretta per quanto inerisce le spese ordinarie durante il soggiorno della IA presso le rispettive abitazioni, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da rimborsare al genitore che le avrà anticipate, come da Protocollo del Tribunale di Bologna.
Nell'ipotesi in cui il Giudice decida di riconoscere comunque un contributo al mantenimento della IA a carico del ricorrente, riconoscere al ricorrente il 50% dell'assegno unico ovvero conteggiarlo nell'importo previsto per l'eventuale contributo al mantenimento e prevedere un importo inferiore o comunque non superiore a quello odierno per le considerazioni svolte in narrativa, prevedendo che venga corrisposto direttamente alla IA , maggiorenne, su un conto corrente a lei intestato. _1
- Dichiarare che nulla sarà dovuto alla resistente a titolo di assegno Controparte_1 divorzile in quanto economicamente autosufficiente. Vinte le spese”
Venivano inoltre riproposte istanze istruttorie non accolte.
La resistente concludeva come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente il 29/05/2024: “Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa,
- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Bologna, Via Tommaso Casini
n. 2, in comproprietà fra i coniugi, alla GN , la quale vi abita, unitamente CP_1 alla IA , e provvede interamente al pagamento delle relative utenze e spese _1 condominiali ordinarie;
- porre a carico del sig. l'obbligo di versare, in favore della sig.ra AR
, un assegno divorzile dell'importo di euro 200,00 mensili, ovvero di Controparte_1 quello anche maggiore che risulterà congruo all'esito dell'istruttoria di causa, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
- porre a carico del sig. l'obbligo di versare, in favore della sig.ra AR
, un assegno di euro 600,00, ovvero dell'importo anche maggiore che Controparte_1 risulterà congruo all'esito dell'istruttoria di causa, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento della IA, , oltre al 50% _1 delle spese straordinarie così come da Protocollo del Tribunale di Bologna.
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre ad oneri e accessori come per legge. Previa, se del caso, in via istruttoria, ammissione delle istanze istruttorie come formulate nelle memorie di parte resistente, sino ad oggi non ammesse, con conseguente rimessione della causa in istruttoria per la relativa assunzione. I mezzi di prova in questione sono i seguenti: relativamente alla memoria ex art. 183, co VI, n. 2 c.p.c. depositata in data 16/05/2023:
- prendere i provvedimenti previsti dall'art. 155-sexies, disp. att. c.c. per ricercare con modalità telematica i beni del sig. . Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/09/2022 chiedeva a questo Tribunale AR che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1 in data 12/09/2004 in Bologna, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto Comune al n. 448, parte I, anno 2004, unione dalla quale nasceva, a Bologna la IA in data 2.09.2005. _1
Con il ricorso in oggetto il chiedeva: a) fosse disposto l'affidamento congiunto e Pt_1 il collocamento paritario della IA presso entrambi i genitori;
b) che fosse disposto, in conseguenza al collocamento paritario, il mantenimento in forma diretta da parte di entrambi i genitori relativamente ai periodi in cui si fosse trattenuta presso ognuno _1 di loro;
c) la divisione delle spese straordinarie per la IA al 50% fra i genitori;
_1
d) che il Tribunale dichiarasse nulla dovuto a titolo di assegno divorzile reciprocamente fra le parti. Chiedeva altresì l'adozione dei provvedimenti presidenziali.
Si costituiva , che non si opponeva alla declaratoria di scioglimento del Controparte_1 matrimonio, ma contestava le altre richieste avanzate dal ricorrente e formulava una richiesta di aumento del contributo al mantenimento della IA a 600,00 euro e una determinazione dell'assegno divorzile in 200,00 euro mensili.
All'udienza fissata a norma dell'art.4 L.898/70 in data 01/12/2022, essendo personalmente comparsi entrambi i coniugi, il Presidente, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, disponeva la libera scelta di frequentazione della casa paterna in favore della IA e confermava per il resto le condizioni della separazione. _1
Alla successiva udienza le parti chiedevano la pronuncia limitatamente al vincolo.
In data 14/03/2023 veniva pronunciata la sentenza parziale n. 591/2023 limitatamente al vincolo coniugale, cui seguiva la concessione alle parti dei termini per le istanze istruttorie;
espletata la fase istruttoria, svolta tramite prove testimoniali, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, in data 30.5.2024 .
§§§
pagina 3 di 9 Preliminarmente deve essere respinta la richiesta formulata dal ricorrente nel foglio di precisazione delle conclusioni relativamente ai mezzi istruttori non ammessi dal
Giudice.
Il Collegio, infatti, condivide integralmente le valutazioni espresse dal Giudice istruttore nell'ordinanza emessa il 16/08/2023, che in questa sede si intende recepita in toto e integralmente richiamata. Nulla va disposto in ordine al vincolo, essendo lo scioglimento del matrimonio già stato pronunciato.
Quanto alle questioni inerenti la IA , che nelle more del procedimento è divenuta _1 maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, risulta superflua ogni regolamentazione di affido e visite .
Resta da stabilire il contributo mensile di mantenimento dovuto dal padre, in quanto
, che prosegue il suo percorso di studi, non ha raggiunto l'autosufficienza _1 economica.
Il contrasto tra le parti verte circa le modalità di assolvimento di tale obbligo, atteso che il padre ha domandato fosse disposto il mantenimento diretto da parte di entrambi, facendo riferimento ai periodi che la IA trascorrerebbe presso ciascun genitore, mentre la madre ha chiesto che l'aumento a 600,00 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
La difesa di parte convenuta, fonda la richiesta di aumento del contributo al mantenimento - rispetto a quanto stabilito in sentenza di separazione (350,00 euro mensili) – sulle seguenti allegazioni: a) il tempo trascorso dalla separazione (16 anni);
b) le accresciute esigenze di vita;
c) l'incremento dei guadagni del sig. . _1 Pt_1
In relazione all'obbligo di mantenimento di va preliminarmente osservato che _1
non ha completato il proprio percorso di studi, pertanto permane l'obbligo paterno _1 di mantenimento.
In relazione al quantum si osserva che dall'emissione della pronuncia di separazione sono passati 16 anni e le esigenze della ragazza debbono ritenersi notevolmente accresciute. È infatti facilmente intuibile che, se l'importo di 350,00 euro mensili per il mantenimento di appariva congruo per il mantenimento di una bambina di appena _1 tre anni, lo stesso importo non potrà essere considerato idoneo a coprire le spese nell'interesse di una ragazza di 19 anni considerato che l'aumento delle esigenze del figlio: “è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità” (Cass.
n. 2191/2009.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, e tenuto conto dell'obbligo esistente in capo a entrambi i genitori di contribuire in proporzione ai propri redditi e alla propria capacità lavorativa al mantenimento dei figli, si osserva che il sig - ha dichiarato Pt_1
pagina 4 di 9 euro 55.682,00 per il 2022 (anno d'imposta 2021); euro 55.690 per il 2021 (anno d'imposta 2020); euro 49.347,00 per il 2019 (anno d'imposta 2018);
- in seguito del decesso del padre, ha ereditato la quota di due cespiti immobiliari;
Per
- abita in un appartamento con la nuova compagna, madre del figlio , per cui corrisponde 500,00 euro di locazione;
- corrisponde mensilmente l'importo di 169,00 euro al mese per il pagamento della rata di finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto.
La IG.ra : Controparte_1
- è impiegata full-time presso uno studio notarile;
- ha dichiarato euro 22.184 per il 2021 (anno d'imposta 2020);
- euro 22.416 per il 2020 (anno d'imposta 2019);
- euro 22.223 per il 2019 (anno d'imposta 2018);
Alla luce dei rispettivi redditi delle parti appare equo e congruo:
- aumentare il contributo a carico del signor per il mantenimento di a € Pt_1 _1
600,00 mensili;
- suddividere al 50% per ciascun genitore le spese straordinarie, da individuare e rimborsare sulla base del protocollo siglato per il Tribunale di Bologna il 9 agosto 2017.
Nulla quaestio invece sull'assegnazione della casa coniugale alla GN quale CP_1 genitore convivente con la IA non economicamente autosufficiente.
L'ulteriore questione che viene sottoposta all'esame del Collegio è quella della debenza ed eventualmente dell'ammontare dell'assegno divorzile, richiesto dalla GN CP_1 nella misura di 200,00 euro mensili.
Come noto, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018 depositata l'11 luglio 2018 delle Sezioni Unite ha ridefinito i principi in materia, affermando il seguente principio di diritto: “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. All'assegno divorzile in favore pagina 5 di 9 dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”. Ciò posto, aderendo all'opzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni Unite, deve essere accertato in primo luogo se vi sia una disparità reddituale tra i coniugi.
La risposta al quesito deve essere positiva, in virtù delle circostanze già evidenziate.
Tuttavia, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite, per il riconoscimento dell'assegno divorzile non è sufficiente l'esistenza di un rilevante squilibrio economico tra gli ex coniugi. La natura perequativo-compensativa dell'assegno, infatti, presuppone che il divario sia conseguenza (anche) di un “sacrificio” delle aspettative professionali e reddituali sopportato dalla stessa per la formazione del patrimonio comune nel periodo dell'unione matrimoniale.
Orbene, è pacifico che la GN dopo la nascita della IA abbia lavorato a CP_1 tempo parziale per avere più tempo da dedicarsi alla stessa.
Tali allegazioni sono state confermate dalla teste indicata da parte resistente GN
escussa all'udienza del 24.01.2024. La teste confermava altresì che la Testimone_1 cura della IA e delle esigenze di tutta la famiglia è sempre stata affidata interamente alla IG.ra , che proprio per tale motivo, era impossibilitata a reperire e Controparte_1 svolgere attività lavorative di una certa rilevanza.
Ciò posto, peraltro, non può non rilevarsi che il signor grazie a questa scelta della Pt_3
, da lui condivisa, come si evince dai suoi scritti difensivi “la scelta di aderire CP_1 per un paio d'anni a un regime di lavoro part-time è stata una scelta libera e legittima della sig.ra in alcun modo ostacolata dal sig. che ha semplicemente CP_1 Pt_1 incrementato economicamente il proprio contributo all'economia domestica” abbia potuto dedicarsi interamente allo svolgimento della propria attività professionale, che lo costringeva a spostarsi giornalmente sul territorio regionale in base alla richiesta di lavoro;
circostanza sicuramente non realizzabile senza l'accudimento della IA da parte della madre. pagina 6 di 9 Si può dunque concludere che –in accordo con il coniuge- la GN abbia CP_1 sacrificato le proprie prospettive professionali e reddituali per dedicarsi in via principale alla cura della IA e della famiglia, consentendo così al signor di dedicarsi a Pt_3 tempo pieno al suo lavoro e di aumentare le proprie entrate mensili, specializzandosi nello svolgimento delle proprie mansioni.
Risultano superflui i capitoli di prova del ricorrente volti a dimostrare che la sig. CP_1 riceveva aiuti esterni nella gestione domestica e della IA, trattandosi di supporto che non elide il fondamentale apporto al ménage familiare fornito dalla sig . CP_1
Dunque, il divario tra le condizioni economiche tra le parti, ad oggi acuitosi, è dipeso anche dal ruolo endofamiliare trainante dell'odierna convenuta.
Ne discende che debbono ritenersi esistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della GN a titolo compensativo- perequativo. CP_1
Tenuto conto delle sopra esposte considerazioni, deve essere giudicato equo e congruo determinare l'assegno divorzile in 200,00 euro mensili.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1) conferma l'assegnazione a della ex casa coniugale sita in Bologna, Controparte_1
sita in Bologna, Via Tommaso Casini n. 2;
2) a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, pone a carico del sig.
l'obbligo di versare, in favore della sig.ra , un assegno AR Controparte_1
divorzile dell'importo di euro 200,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3) pone, a decorrere dalla domanda, a carico del sig. l'obbligo di AR
versare, in favore della sig.ra , un assegno di euro 600,00 ovvero Controparte_1
dell'importo anche maggiore che risulterà congruo all'esito dell'istruttoria di causa, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo nel mantenimento della IA, , oltre al 50% delle spese straordinarie così come da _1
Protocollo del Tribunale di Bologna e in particolare:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica pagina 7 di 9 della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) Pt_4
c) OMISSIS;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) OMISSIS
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e pagina 8 di 9 non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
4) condanna il ricorrente a rifondere alla sig le spese del presente Controparte_1
procedimento, che liquida in complessivi euro 7500,00, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bologna in data 15.1.2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 9 di 9