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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15955 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 13/10/2025, tenuta con trattazione scritta ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 10994 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
nella causa civile iscritta al n. 10994 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
Parte_1 (C.F.: e P. IVA: ), in persona del suo
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante Ing. in persona del suo commissario Controparte_1 liquidatore e legale rappresentante pro tempore Dott. , con gli Parte_2 Avvocati Paolo Miserere, Carlo Negro e Davide Esposito del Foro di Torino nonché l'Avvocato Enrico Scialoja del Foro di Roma
- ricorrente in opposizione – E
(C.F. e Controparte_2 C.F._1 CP_3
(C.F. rappresentati e difesi congiuntamente e
[...] C.F._2 disgiuntamente dagli avv.ti Virginia IANNUZZI e Sara POLITO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in sito in Roma in Viale delle Milizie n. 34, giusta procura in atti CONVENUTI-OPPOSTI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Artt. 132 – 127 c.p.c. I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, abbia modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 15.01.2024, CP_2
e hanno chiesto ed ottenuto dal Tribunale di
[...] Controparte_3
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Roma l'emissione, nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 974 del 2024, di ingiunzione di pagamento nei confronti di Parte_1 in avente ad oggetto l'importo di euro 101.629,44,
[...] Parte_1 dovuto a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 34 L. 392/78 in capo all'effettivo conduttore e titolare dell'azienda oltre interessi nonchè di €. 2.135,00, per spese legali di cui €. 465,50 per esborsi, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p.. A fondamento della domanda monitoria hanno premesso e dedotto che:
1) i Sig.ri e sono comproprietari, quali Controparte_2 Controparte_3 eredi di (doc. 1 – 2 - 3) dell'azienda che fin dalla sua Persona_1 costituzione esercita attività di ristorazione nei locali siti in 00185 Roma, Via di Santa Croce in Gerusalemme nn. 3A-5-7-9-11, sotto l'insegna ”; Per_1
2) i locali siti nel Comune di Roma, via Santa Croce in Gerusalemme n.
3A - 5 – 7 – 9 – 11 ove viene esercitata la soprarichiamata attività di ristorazione, sono di proprietà della Controparte_4 (P.I. ), con sede in Roma, via Germano Sommeiller, 12
[...] P.IVA_1 ed identificati al catasto Comune di Roma, Fg 511 partita catastale 33582, principale 63, sub 104, categoria C/1, rendita catastale €. 2.591,58; 3) l'immobile sopra descritto veniva concesso in locazione alla famiglia
[...]
in forza di contratti di locazione ad uso commerciale, succedutisi nel tempo, CP_2 l'ultimo dei quali sottoscritto in data 01.12.2005, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma, il 06.12.2005 prot. 3796 serie 3T, con scadenza il 30.11.2023 (doc. 4 - 5);
4) il contratto di locazione all'art. 10 prevede che il locale è concesso in locazione ad “esclusivo uso commerciale di negozio per attività di ristorante e pizzeria”;
5) l'attività di ristorazione è stata concessa in affitto con contratto del 31.12.2015, quando gli Eredi del sig. sottoscrivevano con la Persona_1 (P.I. in persona dell'Amministratore Unico, Sig.ra CP_5 P.IVA_3
, nata a [...], il [...] C.F. , CP_6 C.F._3 contratto di affitto di azienda, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma il 20.01.2016 n. 669 Serie 3 con una durata di cinque anni, decorrenti dal 01.01.2016 fino al 31.12.2020 (doc. 6); 6) nel contratto di locazione sottoscritto con la Parte_1 in interveniva anche la quale detentore dei
[...] Parte_1 CP_5 locali oggetto della locazione, in qualità di cessionaria del precedente contratto di locazione inizialmente stipulato con il sig. , avente ad oggetto il Per_1 CP_2 medesimo immobile (vedi premesse contratto); in ragione del contratto di affitto di azienda la avrebbe continuato a detenere i locali oggetto del CP_5 contratto pur essendo effettivo conduttore esclusivamente il sig. CP_7 ;
[...] 7) all'art. 18 del contratto di locazione la e all'art 6 del CP_5 contratto di affitto di azienda (doc. 6 cit.) dichiarava espressamente di rinunciare a tutti gli effetti di legge all'indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 34 L. 392/78 con riconoscimento del diritto in capo all'effettivo conduttore e titolare dell'azienda; 8) il locatore ha comunicato all'esponente, con raccomandata del 22.09.2022 (doc. 7), la disdetta del contratto di locazione per finita locazione;
9) nonostante le richieste degli esponenti di rinnovare il contratto di
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locazione in considerazione del decennale rapporto tra la Cooperativa e la famiglia e anche in considerazione della storicità del locale “ ” CP_2 Per_1 ben noto a Roma da decenni, la cui attività di ristorazione gli Parte_3 intendevano e intendono proseguire, il locatore non ha accettato la proposta formulata dai conduttori;
10) nonostante l'invito a corrispondere l'indennità per la perdita di avviamento dovuta (doc. 8) la ancora non ha fornito alcun riscontro Parte_1 né ha versato l'indennità di avviamento;
11) ai sensi dell'art. 34 L. n. 392/78 i ricorrenti hanno diritto al pagamento da parte della resistente dell'indennità per la perdita di avviamento, nella misura prevista nel detto articolo, avendo svolto nei locali attività comportanti contatti diretti col pubblico degli utenti e dei consumatori. Hanno depositato in via istruttoria la seguente documentazione:
1) successione;
Persona_1
2) successione;
Controparte_7
3) successione;
Persona_2
4) contratto di locazione registrato 6.12.2005;
5) ricevuta registrazione del contratto di locazione;
6) contratto di affitto di azienda;
7) raccomandata a.r. di disdetta del contratto di locazione inviata dal locatore al conduttore;
8) lettera di sollecito del conduttore al locatore pagamento avviamento;
9) fattura ultimo canone
10) comunicazione Ministero avvio procedimento di scioglimento. Avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 1130/2024 del 25/01/2024, emesso in data 22/01/2024 e depositato in data 25/01/2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, nel procedimento iscritto al N.R.G. 974/2024, notificato alla in unitamente all'atto di Parte_1 Parte_1 precetto in data 30/01/2024 a mezzo posta elettronica certificata, ha proposto opposizione l'ingiunta con atto depositato in data 11.3.2024, con cui ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale di Roma, in accoglimento della presente opposizione e ritenuti fondati i motivi e le eccezioni ad essa sottesi, disattese tutte le avverse eccezioni e difese e previ gli incombenti di rito:
1. revocare, annullare rendere giuridicamente inefficace l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 1130/2024 (R.G. n. 974/2024) in ragione della improponibilità, inammissibilità o infondatezza del ricorso ingiunzionale proposto dai Sig.ri e per improponibilità, Controparte_2 Controparte_3 inammissibilità o infondatezza della pretesa indennitaria ivi avanzata ed azionata, con tutte le conseguenze di legge;
2. per l'effetto e di conseguenza condannare i Sig.ri e Controparte_2
a restituire all'odierna opponente Controparte_3 Parte_1 l'importo di € 105.078,35, maggiorato degli interessi
[...] moratori di cui al D. Lgs. n. 231/02 dal 08/02/2024, giorno in cui detto importo è stato versato ed illegittimamente incassato, del quale è stata richiesta l'immediata restituzione con la nota dell'Avv. Giorgio Cintio del 08/02/2024 trasmessa via pec;
3. condannare, altresì i Sig.ri e ai CP_2 CP_2 CP_3 CP_2 sensi e per gli effetti cdi cui all'art. 96, 1°, 2° e 3° comma, c.p.c. al risarcimento
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dei danni dagli stessi provocati all'opponente Parte_1 per aver agito con malafede e colpa grave e
[...] comunque senza la normale prudenza da liquidare nell'importo di almeno € 100.000,00 o di quell'altra maggiore o minore di giustizia da liquidare d'ufficio;
4. in ogni caso condannare infine i medesimi Sig.ri e Controparte_2
al pagamento delle spese giudiziali a favore della opponente Controparte_3 in opponente.” Parte_1 Parte_1 A sostegno dell'opposizione hanno dedotto ed eccepito che:
-il decreto ingiuntivo era stato emesso in uno al precetto e doverosamente pagato dalla società opposta, benché illegittimo, infondato ed ingiusto, al solo fine di evitare di rendere indisponibili disponibilità economiche per circa €. 157.500,00 (€ 105.078,35 + 50% ex art. 546 cpc), per come segnalato con nota dell'08/02/2024 tramite il proprio legale e fatta salva la restituzione degli importi. Nello stesso giorno (08.02.2024) la effettuava a favore Parte_1 dei Signori n. 3 bonifici bancari dell'importo complessivo di € CP_2 105.078,35, pari alla somma precettata;
- al momento (12/01/2024) del deposito del ricorso ingiunzionale all'esito del quale è stato emesso il Decreto Ingiuntivo oggetto dell'opposizione gli allora ricorrenti e sapevano che non Controparte_2 Controparte_3 Parte_4 avevano ancora rilasciato alla locatrice odierna opponente il locale commerciale sito a Roma, in Via di Santa Croce in Gerusalemme nn. 3A - 5 – 7 – 9 – 11;
- il locale non era stato da essi rilasciato né alla data (22/01/2024) dell'emissione del D.I. de quo e né al giorno (30/01/2024) della notifica del medesimo decreto opposto unitamente al precetto di pagamento, avendo rilasciato il suddetto locale solo in data 21/02/2024 (Doc. n. 013) e, cioè, diversi giorni dopo il pagamento della somma precettata, avvenuto il giorno 08/02/2024 (vedi n. 3 bonifici bancari dell'importo complessivo di €. 105.078,35 – Doc. n. 012);
- da tale verbale di riconsegna (Doc. n. 013) dunque risulta dimostrato, da un lato, che al momento del deposito del ricorso ingiunzionale in capo ai Signori e il diritto a pretendere l'indennità di cui all'art. 34 L. CP_2 Controparte_3 392/78 non era ancora maturato e;
- i Sig.ri e nel locale sito a Roma, in Controparte_2 Controparte_3 Via di Santa Croce in Gerusalemme nn. 3A – 5 – 7 – 11 non hanno mai svolto, in via diretta, alcuna attività commerciale e meno che mai quella di ristorazione;
-in data 28/12/2000 il Sig. (avo dei Sig.ri Persona_1 CP_2
e ) ha affittato la sua azienda di ristorazione esercitata nel
[...] Controparte_3 locale in oggetto alla (Doc. n. 14); CP_5
− con nota del 07/02/2003 (Prot. n. 100/A/2003) il Sig. Persona_1 informava la locatrice dell'avvenuta stipula di detto Parte_1 contratto e segnalava il trasferimento del contratto di locazione delle mura alla affittuaria dell'azienda, si sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 della L. CP_5 n. 392/78 (Doc. n. 015).
− conseguentemente l'affittuaria diveniva sub-conduttrice del CP_5 locale di cui è causa, svolgendovi l'attività prevista nel contratto di locazione.
− il Sig. moriva a Roma il giorno 28/07/2004 e gli Persona_1 succedevano la moglie convivente ed i figli Persona_2 Controparte_7 e (Doc. n. 02). Controparte_2
− in data 01/12/2005 l'odierna opponente Parte_1 concedeva in locazione il locale in argomento al Sig. , il quale Controparte_7
4 5
stipulava il relativo contratto “in proprio e quale rappresentate degli eredi del Sig. ” e – n.d.r.) (contratto Persona_1 Per_2 Per_2 CP_2 CP_2 di locazione - Doc. n. 05).
− la durata di tale contratto locatizio veniva concordata e stabilita in anni 6 (sei) dall'1/12/2005 al 30/11/2011 (art. 3) per cui, in mancanza di disdetta, lo stesso si è rinnovato per ulteriori due sessenni fino al 30/11/2023 e a questa data è definitivamente cessato per intervenuta disdetta da parte della locatrice (Doc. n. 08).
− nelle premesse di tale contratto locatizio del giorno 01.12.2005 (Doc. n. 05) i contraenti hanno dato atto che allo stesso accordo negoziale partecipava anche la unicamente quale attuale detentore dei locali oggetto della CP_5 locazione in qualità di cessionaria del precedente contratto di locazione in forza del contratto di affitto di azienda stipulato il 28.12.2000 con il Sig. Persona_1
(Doc. n. 014).
[...]
− successivamente, in data 24/04/2015 moriva il Sig. Controparte_7 (al quale succedeva quale unico erede il figlio – Doc. n. 03); Controparte_3
− nel frattempo, a seguito dell'atto di scissione parziale proporzionale della (affittuaria dell'azienda – vedi doc. n. 14) predisposta dal notaio in CP_5 data 15/05/2013 e registrata all'Agenzia delle Entrate il 06/06/2013 con numero 8592 serie 1T, alla stessa subentrava la nell'affitto CP_5 CP_5 dell'azienda di ristorazione esercitata nel locale sito a Roma, in Via di Santa Croce in Gerusalemme nn. 3A - 5- 7 – 9 – 11 e nella qualità di sub-conduttore dello stesso locale (vedi comunicazione del 24/07/2013 – Doc. n. 016);
− la dunque, dal giorno della scissione, ha continuato a gestire CP_5 senza soluzione di continuità l'azienda de qua affittatale dal Sig. Persona_1
, subentrando, così, anche alla licenza amministrativa/commerciale a suo
[...] tempo rilasciata al medesimo;
Persona_1
− in data 31/12/2015 gli eredi del Sig. ( Persona_1 CP_2
- e ) e la scissa e subentrata 1
[...] Persona_2 Controparte_3 CP_5 decidevano di regolarizzare i loro rapporti e, a tal fine, stipulavano, in pari data, un nuovo contratto di affitto riguardante la stessa azienda (Doc. n. 07).
− nelle premesse di tale contratto di affitto di azienda risulta che l'attività aziendale veniva svolta in forza della licenza a suo tempo rilasciata dal Comune di Roma al Sig. e che già in data 31/12/2010 era stato sottoscritto, Persona_1 tra le medesime parti contraenti, contratto di affitto di azienda relativamente allo stesso esercizio commerciale, scaduto e terminato il 31/12/2015;
− in data 22/03/2018 moriva a Roma la Sig.ra (alla Persona_2 quale succedevano il figlio ed il nipote , unico Controparte_2 Controparte_3 erede dell'altro figlio premorto - Doc. n.03); Controparte_7
- per effetto dei suddetti eventi successori i Sig.ri e Controparte_2
risultavano intestatari, in qualità di conduttori (succeduti al Sig. Controparte_3
), del contratto locatizio del 01/12/2005 (Doc. n. 05) Controparte_7 concernente il locale commerciale sito a Roma, in Via di Santa Croce in Gerusalemme nn. 3 A - 5 -7 – 9 – 11.
− -alla scadenza (31/12/2020) di tale contratto di affitto di azienda l'affittuaria si è rifiutata di restituire ai Sig.ri l'azienda ad CP_5 CP_2 essa affittata per cui questi sono stati costretti a promuovere il giudizio arbitrale stabilito nel contratto di affitto per ottenere la condanna della medesima affittuaria a rilasciare l'azienda con tutti i cespiti aziendali;
CP_5
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− nelle more del procedimento arbitrale la cedeva l'azienda CP_5 alla che, quindi, assumeva la gestione dell'attività di ristorazione Parte_5 svolta nel locale di cui è causa;
- a seguito di tali atti i Sig.ri e si Controparte_2 Controparte_3 rivolgevano al Tribunale di Roma che, nella fase cautelare del conseguente processo (n. R.G. 16399-1/2022), autorizzava il sequestro giudiziario dell'azienda in argomento con ordinanza del 14/06/2022 (Doc. n. 017), nella quale nominava custodi i Sig.ri e . CP_2 Controparte_3
− tale sequestro veniva eseguito in data 13 luglio 2022, tramite l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario che consegnava l'azienda stessa ai Sig.ri , CP_2 nominati custodi;
-in data 07.02.2023 il suddetto giudizio (R.G. n. 16399/2022) veniva definito con la sentenza 4449/2023 emessa dal Tribunale di Roma;
− dal giorno 13/07/2022, nel quale è stato eseguito il sequestro giudiziario dell'azienda in oggetto, nei locali di cui è causa non è stato svolta più alcuna attività commerciale;
-tanto è vero che i Sig.ri e in data Controparte_2 Controparte_3 13/07/2022 hanno fatto disattivare la fornitura dell'energia elettrica (vedi dichiarazione resa nel verbale di rilascio del 21/02/2024 – Doc. n. 013) e hanno omesso di richiedere, tramite SCIA, la intestazione a loro favore della licenza di somministrazione relativa ai locali di cui è causa siti a Roma, in Via di Santa Croce in Gerusalemme nn. 3A - 5 – 7- 9- 11 (vedi nota di del Parte_6 24/02/2022 – Doc. n. 018 e prospetto degli intestatari della licenza relativa al medesimo locale succedutisi nel tempo – Doc. n. 019);
- nei locali di cui è causa fin dal 28.12.2000 (allorquando l'azienda è stata affittata alla – Doc. n. 14) l'attività di ristorazione non è mai stata CP_5 svolta né dal Sig. , intestatario della licenza di somministrazione Persona_1 rilasciatagli dal Comune di Roma per i locali in oggetto da lui condotti in locazione e né dai suoi eredi perché l'azienda esercitata nei locali siti a Roma, in Via di Santa Croce in Gerusalemme è stata sempre affittata a terzi;
-inizialmente l'azienda de qua è stata affittata alla e, CP_5 successivamente, alla e alla Le prime due in virtù di CP_5 Parte_5 numerosi contratti di affitto di azienda sottoscritti con i Sig.ri l'ultimo CP_2 dei quali è scaduto il 31/12/2020 e la terza in forza di un contratto di cessione di azienda sottoscritto con la 1. Il tutto senza soluzione di continuità; CP_5
-la ha cessato di svolgere, nei locali de quibus, la suddetta Parte_5 attività il giorno 13/07/2022 allorquando, in esecuzione del provvedimento di sequestro giudiziario adottato dal Tribunale di Roma (Doc. n. 017), ha consegnato l'azienda ed i cespiti aziendali, compreso il locale de quo, ai Sig.ri , CP_2 nominati custodi;
-lo stesso giorno i custodi e hanno disattivato la CP_2 Controparte_3 fornitura dell'energia elettrica che serviva lo stesso locale (vedi dichiarazione in tal senso resa nel verbale di restituzione del 21.02.2024 – Doc. n. 013). Instaurato il contraddittorio si sono costituite la parti opposte contestando l'opposizione e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito disattesa ogni diversa e/o contraria istanza, deduzione e/o eccezione in accoglimento di tutto quanto richiesto anche nel corpo del presente atto − Preliminarmente trattandosi di procedimento vertente in materia locatizia disporre la mediazione obbligatoria pena
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l'improcedibilità della domanda;
− Nel merito rigettare le domande formulate dall'opponente in quanto infondate in fatto e diritto per tutte le motivazioni di cui al presente atto ed accertato il diritto all'indennità di avviamento dei signori
e , confermi il decreto ingiuntivo n. Controparte_2 Controparte_3 1130/2024 del 25.1.2024 emesso dal Tribunale di Roma, Giudice Dott. Valletta all'esito del procedimento R.G. 974/2024 con condanna della
[...] al pagamento delle spese del Parte_1 presente giudizio di opposizione.” I Sig.ri e sono comproprietari, iure Controparte_2 Controparte_3 hereditario, dell'azienda che fin dalla sua costituzione ha esercitato attività di ristorazione e pizzeria nei locali siti in 00185 Roma, Via di Santa Croce in Gerusalemme nn. 3A-5-7-9-11, sotto l'insegna ”, giusta Licenza n. Per_1 334, rilasciata dal Comune di Roma al sig. , di cui sono Persona_1 rispettivamente figlio e nipote. - I locali siti nel Comune di Roma, via Santa Croce in Gerusalemme n. 3A - 5 – 7 – 9 – 11 ove viene esercitata la soprarichiamata attività di ristorazione, sono di proprietà della
[...]
(P.I. , con sede in Roma, Controparte_4 P.IVA_1 via Germano Sommelier, 12 ed identificati al catasto Comune di Roma, Fg 511 partita catastale 33582, principale 63, sub 104, categoria C/1, rendita catastale € 2.591,00. - L'immobile sopra descritto veniva concesso in locazione alla famiglia in realtà, in forza di contratti di locazione ad uso commerciale, CP_2 succedutisi nel tempo, l'ultimo dei quali sottoscritto in data 01.12.2005, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma, il 06.12.2005 prot. 3796 serie 3T, cessato in data 30.11.2023. 58 (. - In data 31.12.2015, gli Eredi del sig. Persona_1 sottoscrivevano con la (P.I. ) in persona CP_5 P.IVA_3 dell'Amministratore Unico, Sig.ra nata a [...], il CP_6 20.02.1964. C.F. , contratto di affitto di azienda, C.F._3 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma il 20.01.2016 n. 669 Serie 3 con una durata di cinque anni, decorrenti dal 01.01.2016 fino al 31.12.2020. - Il contratto di locazione sottoscritto con la in (di Parte_1 Parte_1 seguito , nelle premesse così precisa: “la interviene nel Parte_1 CP_5 presente contratto unicamente quale attuale detentore dei locali oggetto della locazione, in qualità di cessionaria del precedente contratto di locazione inizialmente stipulato con il sig. , avente ad oggetto il medesimo Persona_1 immobile”; che il contratto di locazione perveniva alla in virtù di CP_5 contratto di affitto di azienda stipulato con il precedente conduttore sig. di Per_1 ; che in ragione del soprarichiamato contratto di affitto di azienda la CP_2 [...] CP_ continuerà a detenere i locali oggetto del presente contratto pur essendo effettivo conduttore esclusivamente il sig. ” - All'articolo 18 Controparte_7 del contratto di locazione e all'articolo 6 del contratto di affitto d'azienda, la CP_5 dichiarava di rinunciare a tutti gli effetti di legge all'indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art 34 L. 392/78 con riconoscimento del diritto in capo all'effettivo conduttore e titolare dell'azienda;
3 - La locatrice comunicava con raccomandata del 22.09.2022 la disdetta del contratto di locazione per finita locazione;
- Nonostante le richieste avanzate dei conduttori per il rinnovo del contratto di locazione, basate soprattutto sul rapporto ormai decennale tra la e la famiglia di , il locatore non accettava la proposta Parte_1 CP_2 formulatagli;
- Per tale motivo, i Sig.ri invitavano in data 5 dicembre CP_3 2023 la a corrispondere l'indennità per la perdita Parte_1
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dell'avviamento nella misura prevista dall'articolo 34 L. n 392/78, avendo svolto nei locali attività comportanti contatti di fidelizzazione con il pubblico. La Cooperativa non forniva riscontro alcuno;
- I Sig.ri di proponevano ricorso CP_2 per decreto ingiuntivo al Tribunale di Roma, assegnato al Dott. Valletta con RG 974/2024 che emetteva decreto provvisoriamente esecutivo n. 1130/2024 in data 22 gennaio 2024 con il quale ingiungeva alla di pagare Parte_1 immediatamente ai Sig.ri l'importo di euro 101.629,44 oltre interessi CP_2 come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 2.135,00 per compensi euro 406,50 per esborsi, IVA e CPA ed altre successive occorrende. - In data 30/01/2024 veniva notificato alla Cooperativa il decreto ingiuntivo con atto di precetto intimando il pagamento della complessiva somma di € 105.078,35 entro 10 giorni;
- Dopo l'intervenuto pagamento e la nota inoltrata dalla Cooperativa nella quale si contestava il diritto degli odierni opposti al pagamento dell'indennità, in data 12/02/2024 gli tramite i propri Parte_3 Legali, inoltrano una nota del seguente tenore: “1. Il conduttore dell'immobile adibito ad attività commerciale matura il proprio diritto all'avviamento al momento della cessazione del rapporto di locazione che, nel caso specifico, risale al 30 novembre 2023; 2. Il conduttore dell'immobile adibito ad attività commerciale legittimamente permane nell'immobile fin tanto che non gli venga corrisposto l'indennità di avviamento dovuta. Nel caso specifico, con nota pec del 5 dicembre 2023 i sig.ri comunicavano alla Cooperativa che avrebbero CP_2 detenuto l'immobile fino al momento del pagamento dell'indennità di avviamento. Dal mese di dicembre 2023 i sig.ri versano l'indennità di CP_2 occupazione come richiesta dalla Cooperativa. Resta in sospeso alla data odierna, esclusivamente la mensilità di febbraio 2024 in considerazione della riconsegna imminente dello stabile;
3. Il ritardo del locatore nella corresponsione dell'indennità di avviamento fa sorgere nel conduttore il diritto a ritenere l'immobile sino al momento dell'effettivo pagamento, termine quest'ultimo sino al quale egli potrà continuare a godere del bene senza dover riconoscere al locatore alcun ulteriore danno;
4. L'attività di ristorazione denominata “ ” Per_1 non è cessata, tanto meno per volontà dei conduttori, che da oramai due anni stanno lottando strenuamente per poter garantire la prosecuzione dell'attività di ristorazione per la quale la relativa SCIA in Comune è ancora aperta in attesa del nuovo contratto di locazione relativo all'immobile. Contratto che la Parte_1 consapevolmente e scientemente, non ha voluto rinegoziare per mere ragioni speculative, rifiutandosi di venire incontro ai conduttori che, fino alla comunicazione del 5 dicembre 2023 prima citata, hanno chiesto reiteratamente di poter proseguire un rapporto locatizio esistente da oltre 40 anni, formulando una proposta più che competitiva pari ad € 8.000,00 mensili, oltre il rifacimento del locale;
5. Alcun grave inadempimento è stato posto in essere dai sig.ri CP_2 per il pagamento dei canoni, tutti regolarmente versati. Per tale motivo non è stato convalidato lo sfratto per morosità nel procedimento R.G. 40710/2023. Anche in tale caso, la ha strumentalizzato un mero ritardo, mai oltretutto Parte_1 contestato, al solo fine di evitare di dover corrispondere la dovuta indennità di avviamento;
6. Condotte gravemente inadempienti sono invece da imputarsi alla che, ha violato tutti i principi alla base della buona fede, trasparenza e Parte_1 correttezza nei rapporti contrattuali, oltre ad aver abusato della propria posizione contrattuale e violato i principi di mutualità prevalente che ne dovrebbero regolare l'operato. Motivi per i quali si agirà per ottenere il ristoro di tutti i danni subiti;
7.
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La riconsegna dell'immobile mai è stata negata, così come mai è stato negato alcun diritto della Cooperativa, nei confronti della quale i sig.ri hanno CP_2 sempre tenuto un comportamento corretto, trasparente e nei limiti della legge……..”. - L'immobile veniva rilasciato in data 21 febbraio 2024 in occasione del secondo incontro fissato tra le parti, in modo pacifico, fermo il pagamento per le mensilità dopo la cessazione del contratto di locazione, della relativa indennità di occupazione;
- In data 08/07/24 la Cooperativa notificata ai Sig.ri CP_2 opposizione a decreto ingiuntivo con pedissequo decreto di fissazione dell' udienza del 6 novembre 2024. Nelle note di trattazione scritta le odierne parti processuali si sono riportate alle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. III. L'opposizione è ammissibile e tempestiva.
IV. Il decreto ingiuntivo va revocato poiché all'atto della domanda e della emissione l'immobile non era stato rilasciato ed il locatore non aveva rifiutato il versamento della indennità di avviamento, v. Cassazione, sez. III civ., sentenza n.
5603/2017 del 7 marzo 2017 secondo cui: “Il conduttore può agire per la determinazione dell'indennità e la condanna al suo pagamento, ancorché non abbia rilasciato l'immobile perché essa non gli sia stata corrisposta. In tal caso, ove al momento della decisione il rilascio non sia avvenuto, il giudice di merito può e deve accogliere la richiesta di condanna al pagamento della somma determinata come dovuta, condizionando tale condanna al verificarsi del rilascio
(e comunque alla liberazione con la tecnica della mora credendi dalla relativa obbligazione), atteso che la stessa previsione del comma 3 dell'articolo 34, là dove subordina l'esecuzione del rilascio alla corresponsione dell'indennità, implicando che il concreto adempimento delle due obbligazioni (salvo che il conduttore non si voglia avvalere della previsione e rilasci in corso di giudizio) debba essere contemporaneo, giustifica la condanna al pagamento come condizionata al rilascio, così ammettendo implicitamente la condanna condizionale”.
All'esito della restaurazione del contraddittorio con l'odierna opposizione, la domanda attorea non è fondata. Gli stessi opposti hanno premesso, di essere comproprietari, iure hereditario, dell'azienda che fin dalla sua costituzione esercitava attività di ristorazione e pizzeria nei locali siti in Roma, Via di Santa Croce in Gerusalemme nn. 3A-5-7-9- 11, sotto l'insegna ”, giusta Licenza n. 334, rilasciata dal Comune di Per_1 Roma al sig. , di cui gli attori erano, rispettivamente, figlio e Persona_1 nipote;
che i locali predetti ove veniva esercitata l'attività di ristorazione, erano di proprietà della Parte_1 Controparte_4 ed identificati al catasto Comune di Roma, Fg 511 partita catastale 33582,
[...]
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principale 63, sub 104; che l'immobile era stato concesso in locazione alla famiglia in forza di contratti di locazione ad uso commerciale, CP_2 succedutisi nel tempo, l'ultimo dei quali sottoscritto in data 01.12.2005, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma, il 06.12.2005 prot. 3796 serie 3T, rinnovatosi alla prima scadenza e la cui prossima scadenza era il 30.11.2023; che in data 31.12.2015, gli Eredi del sig. avevano sottoscritto con la Persona_1 un contratto di affitto di azienda, con una durata di cinque anni, CP_5 decorrenti dal 01.01.2016 fino al 31.12.2020 e che il contratto di locazione sottoscritto con la in nelle premesse Parte_1 Parte_1 indicava che “la interviene nel contratto unicamente quale attuale CP_5 detentore dei locali oggetto della locazione, in qualità di cessionaria del precedente contratto di locazione inizialmente stipulato con il sig. Persona_1
, avente ad oggetto il medesimo immobile”; che tale contratto perveniva
[...] alla in virtù di contratto di affitto di azienda stipulato con il CP_5 precedente conduttore sig. ; che in ragione del soprarichiamato Per_1 CP_2 contratto di affitto di azienda la continuerà a detenere i locali oggetto CP_5 del presente contratto pur essendo effettivo conduttore esclusivamente il sig.
” . Controparte_7 Nel 2014 alla era subentrata a seguito di scissione parziale, la CP_5 per cui era stato aggiornato in conformità il contratto di locazione CP_5 commerciale in data 24.07.2013; che il contratto di affitto di azienda escludeva
“qualsiasi patto o clausola tacita di rinnovazione” (art. 6) per cui alla scadenza del 31.12.2020 la avrebbe dovuto riconsegnare l'azienda compresi i CP_5 locali in cui la medesima era stata esercitata con retrocessione immediata di tutte le autorizzazioni amministrative in favore dei concedenti;
che ciò non avveniva e la però, non provvedeva alla riconsegna dell'azienda, si rendeva CP_5 morosa delle mensilità dovute per l'affitto d'azienda relativamente alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020 costringendo gli Parte_3 all'introduzione della procedura di arbitrato con richiesta di restituzione dell'azienda, compreso il bene aziendale rappresentato dai locali in cui veniva esercitata l'attività di ristorazione, nonché il pagamento della penale. Successivamente alla notifica della domanda di arbitrato, gli Eredi
[...]
venivano a conoscenza che, con Atto di cessione di azienda, del 04.03.2021, CP_2 la aveva ceduto alla " " l'azienda di cui alla CP_5 Parte_7 S.C.I.A. di apertura rilasciata dal Municipio I del Comune di Roma in data 11 dicembre 2020, protocollo n. CA/2020/204628, avente ad oggetto l'attività di somministrazione alimenti e bevande esercitata nei locali di Via di Santa Croce in Gerusalemme n. 3/A-5-7-9-11; che con tale atto la dichiarava di CP_5 condurre in locazione i locali di via Santa Croce in Gerusalemme in virtù di contratto di locazione di fatto, sottoscritto in data 31 luglio 2020 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1, in pari data al n.011771 Serie 3T; che, pertanto, con la cessione di azienda, la cedeva anche la locazione CP_5 dell'immobile sicché gli Eredi avevano inviato alla e alla CP_2 CP_5 lettera di contestazione, diffidando le predette al pagamento dei Parte_5 canoni di locazione rimasti insoluti ed al rilascio dell'azienda e consequenzialmente dell'immobile. Dal mese di aprile 2021, i canoni di locazione per l'immobile erano stati da loro versati, nonostante i locali continuassero ad essere detenuti, senza un titolo valido, dalla che vi esercitava attività di ristorazione, utilizzando, Parte_5
10 11
illegittimamente la storica insegna e il marchio ―OTTAVIO. Gli stessi opposti in data 16.07.21 avevano inoltrato a atto Parte_6 di diffida stragiudiziale e istanza di riesame ai fini dell'annullamento, ex art. 21 nonies l. 241/90, della SCIA prot. ca/2020/204628 del 11.12.2020 al fine di veder dichiarare la nullità della SCIA illegittimamente richiesta dalla e CP_5 trasferita alle era seguito un avvio del procedimento di diniego di Parte_5 esercizio dell'attività poi sospeso con nota del 15 ottobre 2021 Prot. CA/169096 in attesa della definizione dell'arbitrato, cui seguiva la determina n. 15145/2022 del 01.02.2022 che disponeva la” l'inibizione degli effetti della SCIA di subingresso per acquisto di azienda prot CA/58664 del 7/4/2021 e il divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata nei locali siti in via Santa Croce in Gerusalemme 3A/5/7/9/11 dalla
nuovamente sospesa con determinazione n. Prot. CA/21/620/2022 Parte_5 del 11.02.2022 per 90 gg della determina in precedenza descritta a seguito della presentazione dell'istanza in autotutela da parte della e della Parte_5 CP_5
[...]
Gli opposti evidenziavano, quindi, che l'arbitrato irrituale si era concluso il 05.11.2021 con la dichiarazione della cessazione del contratto di affitto di azienda tra le parti, alla data del 31.12.2020 e la contestuale insorgenza dell'obbligo in capo a di restituire agli istanti l'azienda. CP_5 E' provato per tabulas che dopo aver acquisto, in data 13/07/2022, la disponibilità del locale de quo (a seguito dell'esecuzione del sequestro giudiziario
– vedi Doc. n. 017), i Sig.ri e non hanno né Controparte_2 Controparte_3 avviato e né svolto, nel medesimo locale, alcuna attività commerciale. L'immobile è stato restituito totalmente vuoto ed in condizioni tali da non poter certo essere utilizzato per la continuazione dell'attività senza interventi strutturali che rendessero il locale nuovamente idoneo alla prosecuzione dell'azienda. Ha avuto inizio, dunque, una lunga trattativa per il rinnovo del contratto di locazione, conclusasi negativamente. Tanto ciò è vero che il 13/07/2022 gli stessi Signori e CP_2 CP_3
hanno chiesto e ottenuto la cessazione della fornitura della energia elettrica
[...] (vedi doc. n. 13) e che, per il locale stesso, non hanno trasmesso, al Comune di Roma, alcuna SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) che gli avrebbe consentito di ottenere (in presenza dei necessari requisiti soggettivi) l'autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande (vedi Doc. n. 018 e 019). Questo significa che i Sig.ri e non Controparte_2 Controparte_3 potevano comunque svolgere, nel locale in questione, l'attività commerciale contrattualmente prevista perché privi dell'autorizzazione amministrativa/commerciale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. E ciò sia perché decaduti dal diritto di subingresso nella licenza intestata al Sig. e sia perché privi dei requisisti soggettivi per ottenere detto Persona_1 subingresso o l'intestazione di altra licenza/autorizzazione amministrativa. La L. n. 287 del 25 agosto 1991, all'art. 7 – Subingresso prevede:
“Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il
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subentrante sia regolarmente iscritto nel registro di cui all'articolo 2” (iscrizione al registro esercenti commercio presso la camera di commercio – n.d.r.). La Legge regionale n. 21 del 29 novembre 2006 disciplina dello svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, infatti all'art. 14 prevede:
1. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio stesso, da effettuarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto e che determina, d'ufficio, la reintestazione, con efficacia immediata, dell'autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento, che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 e che il subentrato abbia effettivamente avviato l'attività per almeno sessanta giorni.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, può chiedere la reintestazione dell'autorizzazione, continuando a svolgere l'attività stessa e dimostrando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività e la ceda ad altri, il comune provvede alla reintestazione dell'autorizzazione a favore del subentrante ai sensi del comma 1”. (evidenza del redattore) Per come documentato, presso l'Amministrazione comunale non risultano pervenute comunicazioni o istanze degli eredi finalizzate al CP_2 trasferimento in proprio favore della titolarità dell'esercizio dal de cuius Sig.
[...]
, per cui i Sig.ri e non sono mai Persona_1 CP_2 Controparte_3 subentrati nella licenza/autorizzazione intestata al Sig. . Persona_1 Tale subentro non è stato richiesto anche perché i Signori e CP_2
non sono iscritti alla camera di commercio e non hanno le Controparte_3 abilitazioni alla somministrazione di alimenti e bevande, per la prosecuzione dell'attività, non avendo gli stessi mai rivestito la qualifica di imprenditori, né avuto partita iva, né iscrizione al rec per la somministrazione, né quant'altro previsto dalla legge per poter acquisire la titolarità di un'attività commerciale. L'inammissibilità della pretesa indennitaria avanzata dai Sig.ri CP_2
e , pertanto, deriva anche dalla circostanza che i
[...] Controparte_3 medesimi conduttori erano e sono privi delle autorizzazioni/licenze amministrative-commerciali per poter svolgere, all'interno del locale in questione, qualsiasi attività commerciale e meno che mai quello di somministrazione prevista contrattualmente. In proposito la Suprema Corte di Cassazione è ormai granitica nell'affermare l'orientamento secondo il quale “la tutela dell'avviamento commerciale, apprestata dagli artt. 34 - 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, utilizzati per un'attività commerciale comportante contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, non può essere riconosciuta al conduttore che eserciti quell'attività senza le prescritte autorizzazioni, poiché il presupposto della tutela risiede nella liceità dell'esercizio dell'attività medesima, in quanto si fornirebbe altrimenti protezione a situazioni abusive (frustrando l'applicazione di norme imperative che regolano le attività economiche) e lo stesso scopo premiale della disciplina posta a fondamento della predetta legge, che, quanto all'avviamento ed alla prelazione, consiste nella conservazione, anche nel pubblico interesse, delle imprese
12 13
considerate (Cass. Sentenza n. 26225/2013 del 22/12/2013 - vedi conf. Cass. n. 7501/2007- Cass. n. 635/2007, Cass. n. 10187/2005, Cass. n. 1235/2003; Cass. n. 12966/2000, Cass. n. 5265/1993, tra le tantissime). Sulla scorta delle disposizioni di cui all'art. 35 della L. n. 392/78, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio per il quale ”l'indennità di avviamento commerciale spetta a chi, al momento della scadenza locativa, sia nel concreto ed effettivo godimento del bene come conduttore, esercitando nello stesso quella attività commerciale al contatto con il pubblico che legittima il sorgere del credito indennitario” (Cass. Ord. n.18346/2016 del 19/09/2016). (evidenza del redattore)
“L'indennità per la perdita dell'avviamento, ai sensi degli artt. 34 e 35 della L. 392/1978 spetta solo in caso di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori” (Cass. n. 10187/2005). Nella fattispecie non esistono i presupposti per l'erogazione dell'indennità prevista dall'art. 34 della legge n. 392/79 perché, nel breve torno di tempo compreso tra la cessazione del negozio di affitto di azienda e quello della fine del contratto di locazione (30.11.2023), la ricorrente/conduttrice non ha esercitato la precedente attività commerciale, a nulla rilevando che sia stata conservata la licenza commerciale nata con la licenza 334 relativa all'esercizio dell'attività di ristorazione di in Gerusalemme denominata ”. Parte_1 Per_1 Sta di fatto che alla cessazione (30.11.2023) del contratto locatizio inter partes (doc. n. 5) nel locale di cui è causa non è stata svolta alcuna attività commerciale e meno che mai quella contrattualmente prevista di somministrazione di alimenti e bevande. Ciò che induce ad escludere, in capo ai conduttori e , il diritto all'indennità di cui all'art. 34 CP_2 Controparte_3 della Legge n. 392/78. L'opposto decreto, pertanto, risulta del tutto illegittimo perché emesso sulla base di una pretesa creditoria indennitaria del tutto infondata per cui lo stesso deve essere revocato, annullato e reso privo di efficacia. Le somme versate vanno restituite con interessi. V. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione del tariffario n.55 del 2014 e succ. modifiche
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 1130/2024 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 974 del 2024;
- dispone, per l'effetto, la restituzione, dell'importo versato di euro 105.078,35, maggiorato degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/02 dal 08/02/2024 oltre interessi dalla domanda al soddisfo effettivo, con condanna degli opposti in solido nei confronti della parte opponente;
- condanna gli opposti in solido al versamento in favore della opponente delle spese e competenze di lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre marca da bollo e contributo, oltre spese vive, oltre spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge. Così deciso in Roma così deciso all'esito dell'udienza del 13.10.2025 ex
13 art. 127 ter c.p.c.
14
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
14
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 13/10/2025, tenuta con trattazione scritta ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 10994 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
nella causa civile iscritta al n. 10994 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA
Parte_1 (C.F.: e P. IVA: ), in persona del suo
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante Ing. in persona del suo commissario Controparte_1 liquidatore e legale rappresentante pro tempore Dott. , con gli Parte_2 Avvocati Paolo Miserere, Carlo Negro e Davide Esposito del Foro di Torino nonché l'Avvocato Enrico Scialoja del Foro di Roma
- ricorrente in opposizione – E
(C.F. e Controparte_2 C.F._1 CP_3
(C.F. rappresentati e difesi congiuntamente e
[...] C.F._2 disgiuntamente dagli avv.ti Virginia IANNUZZI e Sara POLITO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in sito in Roma in Viale delle Milizie n. 34, giusta procura in atti CONVENUTI-OPPOSTI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Artt. 132 – 127 c.p.c. I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, abbia modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 15.01.2024, CP_2
e hanno chiesto ed ottenuto dal Tribunale di
[...] Controparte_3
1 2
Roma l'emissione, nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 974 del 2024, di ingiunzione di pagamento nei confronti di Parte_1 in avente ad oggetto l'importo di euro 101.629,44,
[...] Parte_1 dovuto a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 34 L. 392/78 in capo all'effettivo conduttore e titolare dell'azienda oltre interessi nonchè di €. 2.135,00, per spese legali di cui €. 465,50 per esborsi, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p.. A fondamento della domanda monitoria hanno premesso e dedotto che:
1) i Sig.ri e sono comproprietari, quali Controparte_2 Controparte_3 eredi di (doc. 1 – 2 - 3) dell'azienda che fin dalla sua Persona_1 costituzione esercita attività di ristorazione nei locali siti in 00185 Roma, Via di Santa Croce in Gerusalemme nn. 3A-5-7-9-11, sotto l'insegna ”; Per_1
2) i locali siti nel Comune di Roma, via Santa Croce in Gerusalemme n.
3A - 5 – 7 – 9 – 11 ove viene esercitata la soprarichiamata attività di ristorazione, sono di proprietà della Controparte_4 (P.I. ), con sede in Roma, via Germano Sommeiller, 12
[...] P.IVA_1 ed identificati al catasto Comune di Roma, Fg 511 partita catastale 33582, principale 63, sub 104, categoria C/1, rendita catastale €. 2.591,58; 3) l'immobile sopra descritto veniva concesso in locazione alla famiglia
[...]
in forza di contratti di locazione ad uso commerciale, succedutisi nel tempo, CP_2 l'ultimo dei quali sottoscritto in data 01.12.2005, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma, il 06.12.2005 prot. 3796 serie 3T, con scadenza il 30.11.2023 (doc. 4 - 5);
4) il contratto di locazione all'art. 10 prevede che il locale è concesso in locazione ad “esclusivo uso commerciale di negozio per attività di ristorante e pizzeria”;
5) l'attività di ristorazione è stata concessa in affitto con contratto del 31.12.2015, quando gli Eredi del sig. sottoscrivevano con la Persona_1 (P.I. in persona dell'Amministratore Unico, Sig.ra CP_5 P.IVA_3
, nata a [...], il [...] C.F. , CP_6 C.F._3 contratto di affitto di azienda, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma il 20.01.2016 n. 669 Serie 3 con una durata di cinque anni, decorrenti dal 01.01.2016 fino al 31.12.2020 (doc. 6); 6) nel contratto di locazione sottoscritto con la Parte_1 in interveniva anche la quale detentore dei
[...] Parte_1 CP_5 locali oggetto della locazione, in qualità di cessionaria del precedente contratto di locazione inizialmente stipulato con il sig. , avente ad oggetto il Per_1 CP_2 medesimo immobile (vedi premesse contratto); in ragione del contratto di affitto di azienda la avrebbe continuato a detenere i locali oggetto del CP_5 contratto pur essendo effettivo conduttore esclusivamente il sig. CP_7 ;
[...] 7) all'art. 18 del contratto di locazione la e all'art 6 del CP_5 contratto di affitto di azienda (doc. 6 cit.) dichiarava espressamente di rinunciare a tutti gli effetti di legge all'indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 34 L. 392/78 con riconoscimento del diritto in capo all'effettivo conduttore e titolare dell'azienda; 8) il locatore ha comunicato all'esponente, con raccomandata del 22.09.2022 (doc. 7), la disdetta del contratto di locazione per finita locazione;
9) nonostante le richieste degli esponenti di rinnovare il contratto di
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locazione in considerazione del decennale rapporto tra la Cooperativa e la famiglia e anche in considerazione della storicità del locale “ ” CP_2 Per_1 ben noto a Roma da decenni, la cui attività di ristorazione gli Parte_3 intendevano e intendono proseguire, il locatore non ha accettato la proposta formulata dai conduttori;
10) nonostante l'invito a corrispondere l'indennità per la perdita di avviamento dovuta (doc. 8) la ancora non ha fornito alcun riscontro Parte_1 né ha versato l'indennità di avviamento;
11) ai sensi dell'art. 34 L. n. 392/78 i ricorrenti hanno diritto al pagamento da parte della resistente dell'indennità per la perdita di avviamento, nella misura prevista nel detto articolo, avendo svolto nei locali attività comportanti contatti diretti col pubblico degli utenti e dei consumatori. Hanno depositato in via istruttoria la seguente documentazione:
1) successione;
Persona_1
2) successione;
Controparte_7
3) successione;
Persona_2
4) contratto di locazione registrato 6.12.2005;
5) ricevuta registrazione del contratto di locazione;
6) contratto di affitto di azienda;
7) raccomandata a.r. di disdetta del contratto di locazione inviata dal locatore al conduttore;
8) lettera di sollecito del conduttore al locatore pagamento avviamento;
9) fattura ultimo canone
10) comunicazione Ministero avvio procedimento di scioglimento. Avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 1130/2024 del 25/01/2024, emesso in data 22/01/2024 e depositato in data 25/01/2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, nel procedimento iscritto al N.R.G. 974/2024, notificato alla in unitamente all'atto di Parte_1 Parte_1 precetto in data 30/01/2024 a mezzo posta elettronica certificata, ha proposto opposizione l'ingiunta con atto depositato in data 11.3.2024, con cui ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale di Roma, in accoglimento della presente opposizione e ritenuti fondati i motivi e le eccezioni ad essa sottesi, disattese tutte le avverse eccezioni e difese e previ gli incombenti di rito:
1. revocare, annullare rendere giuridicamente inefficace l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 1130/2024 (R.G. n. 974/2024) in ragione della improponibilità, inammissibilità o infondatezza del ricorso ingiunzionale proposto dai Sig.ri e per improponibilità, Controparte_2 Controparte_3 inammissibilità o infondatezza della pretesa indennitaria ivi avanzata ed azionata, con tutte le conseguenze di legge;
2. per l'effetto e di conseguenza condannare i Sig.ri e Controparte_2
a restituire all'odierna opponente Controparte_3 Parte_1 l'importo di € 105.078,35, maggiorato degli interessi
[...] moratori di cui al D. Lgs. n. 231/02 dal 08/02/2024, giorno in cui detto importo è stato versato ed illegittimamente incassato, del quale è stata richiesta l'immediata restituzione con la nota dell'Avv. Giorgio Cintio del 08/02/2024 trasmessa via pec;
3. condannare, altresì i Sig.ri e ai CP_2 CP_2 CP_3 CP_2 sensi e per gli effetti cdi cui all'art. 96, 1°, 2° e 3° comma, c.p.c. al risarcimento
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dei danni dagli stessi provocati all'opponente Parte_1 per aver agito con malafede e colpa grave e
[...] comunque senza la normale prudenza da liquidare nell'importo di almeno € 100.000,00 o di quell'altra maggiore o minore di giustizia da liquidare d'ufficio;
4. in ogni caso condannare infine i medesimi Sig.ri e Controparte_2
al pagamento delle spese giudiziali a favore della opponente Controparte_3 in opponente.” Parte_1 Parte_1 A sostegno dell'opposizione hanno dedotto ed eccepito che:
-il decreto ingiuntivo era stato emesso in uno al precetto e doverosamente pagato dalla società opposta, benché illegittimo, infondato ed ingiusto, al solo fine di evitare di rendere indisponibili disponibilità economiche per circa €. 157.500,00 (€ 105.078,35 + 50% ex art. 546 cpc), per come segnalato con nota dell'08/02/2024 tramite il proprio legale e fatta salva la restituzione degli importi. Nello stesso giorno (08.02.2024) la effettuava a favore Parte_1 dei Signori n. 3 bonifici bancari dell'importo complessivo di € CP_2 105.078,35, pari alla somma precettata;
- al momento (12/01/2024) del deposito del ricorso ingiunzionale all'esito del quale è stato emesso il Decreto Ingiuntivo oggetto dell'opposizione gli allora ricorrenti e sapevano che non Controparte_2 Controparte_3 Parte_4 avevano ancora rilasciato alla locatrice odierna opponente il locale commerciale sito a Roma, in Via di Santa Croce in Gerusalemme nn. 3A - 5 – 7 – 9 – 11;
- il locale non era stato da essi rilasciato né alla data (22/01/2024) dell'emissione del D.I. de quo e né al giorno (30/01/2024) della notifica del medesimo decreto opposto unitamente al precetto di pagamento, avendo rilasciato il suddetto locale solo in data 21/02/2024 (Doc. n. 013) e, cioè, diversi giorni dopo il pagamento della somma precettata, avvenuto il giorno 08/02/2024 (vedi n. 3 bonifici bancari dell'importo complessivo di €. 105.078,35 – Doc. n. 012);
- da tale verbale di riconsegna (Doc. n. 013) dunque risulta dimostrato, da un lato, che al momento del deposito del ricorso ingiunzionale in capo ai Signori e il diritto a pretendere l'indennità di cui all'art. 34 L. CP_2 Controparte_3 392/78 non era ancora maturato e;
- i Sig.ri e nel locale sito a Roma, in Controparte_2 Controparte_3 Via di Santa Croce in Gerusalemme nn. 3A – 5 – 7 – 11 non hanno mai svolto, in via diretta, alcuna attività commerciale e meno che mai quella di ristorazione;
-in data 28/12/2000 il Sig. (avo dei Sig.ri Persona_1 CP_2
e ) ha affittato la sua azienda di ristorazione esercitata nel
[...] Controparte_3 locale in oggetto alla (Doc. n. 14); CP_5
− con nota del 07/02/2003 (Prot. n. 100/A/2003) il Sig. Persona_1 informava la locatrice dell'avvenuta stipula di detto Parte_1 contratto e segnalava il trasferimento del contratto di locazione delle mura alla affittuaria dell'azienda, si sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 della L. CP_5 n. 392/78 (Doc. n. 015).
− conseguentemente l'affittuaria diveniva sub-conduttrice del CP_5 locale di cui è causa, svolgendovi l'attività prevista nel contratto di locazione.
− il Sig. moriva a Roma il giorno 28/07/2004 e gli Persona_1 succedevano la moglie convivente ed i figli Persona_2 Controparte_7 e (Doc. n. 02). Controparte_2
− in data 01/12/2005 l'odierna opponente Parte_1 concedeva in locazione il locale in argomento al Sig. , il quale Controparte_7
4 5
stipulava il relativo contratto “in proprio e quale rappresentate degli eredi del Sig. ” e – n.d.r.) (contratto Persona_1 Per_2 Per_2 CP_2 CP_2 di locazione - Doc. n. 05).
− la durata di tale contratto locatizio veniva concordata e stabilita in anni 6 (sei) dall'1/12/2005 al 30/11/2011 (art. 3) per cui, in mancanza di disdetta, lo stesso si è rinnovato per ulteriori due sessenni fino al 30/11/2023 e a questa data è definitivamente cessato per intervenuta disdetta da parte della locatrice (Doc. n. 08).
− nelle premesse di tale contratto locatizio del giorno 01.12.2005 (Doc. n. 05) i contraenti hanno dato atto che allo stesso accordo negoziale partecipava anche la unicamente quale attuale detentore dei locali oggetto della CP_5 locazione in qualità di cessionaria del precedente contratto di locazione in forza del contratto di affitto di azienda stipulato il 28.12.2000 con il Sig. Persona_1
(Doc. n. 014).
[...]
− successivamente, in data 24/04/2015 moriva il Sig. Controparte_7 (al quale succedeva quale unico erede il figlio – Doc. n. 03); Controparte_3
− nel frattempo, a seguito dell'atto di scissione parziale proporzionale della (affittuaria dell'azienda – vedi doc. n. 14) predisposta dal notaio in CP_5 data 15/05/2013 e registrata all'Agenzia delle Entrate il 06/06/2013 con numero 8592 serie 1T, alla stessa subentrava la nell'affitto CP_5 CP_5 dell'azienda di ristorazione esercitata nel locale sito a Roma, in Via di Santa Croce in Gerusalemme nn. 3A - 5- 7 – 9 – 11 e nella qualità di sub-conduttore dello stesso locale (vedi comunicazione del 24/07/2013 – Doc. n. 016);
− la dunque, dal giorno della scissione, ha continuato a gestire CP_5 senza soluzione di continuità l'azienda de qua affittatale dal Sig. Persona_1
, subentrando, così, anche alla licenza amministrativa/commerciale a suo
[...] tempo rilasciata al medesimo;
Persona_1
− in data 31/12/2015 gli eredi del Sig. ( Persona_1 CP_2
- e ) e la scissa e subentrata 1
[...] Persona_2 Controparte_3 CP_5 decidevano di regolarizzare i loro rapporti e, a tal fine, stipulavano, in pari data, un nuovo contratto di affitto riguardante la stessa azienda (Doc. n. 07).
− nelle premesse di tale contratto di affitto di azienda risulta che l'attività aziendale veniva svolta in forza della licenza a suo tempo rilasciata dal Comune di Roma al Sig. e che già in data 31/12/2010 era stato sottoscritto, Persona_1 tra le medesime parti contraenti, contratto di affitto di azienda relativamente allo stesso esercizio commerciale, scaduto e terminato il 31/12/2015;
− in data 22/03/2018 moriva a Roma la Sig.ra (alla Persona_2 quale succedevano il figlio ed il nipote , unico Controparte_2 Controparte_3 erede dell'altro figlio premorto - Doc. n.03); Controparte_7
- per effetto dei suddetti eventi successori i Sig.ri e Controparte_2
risultavano intestatari, in qualità di conduttori (succeduti al Sig. Controparte_3
), del contratto locatizio del 01/12/2005 (Doc. n. 05) Controparte_7 concernente il locale commerciale sito a Roma, in Via di Santa Croce in Gerusalemme nn. 3 A - 5 -7 – 9 – 11.
− -alla scadenza (31/12/2020) di tale contratto di affitto di azienda l'affittuaria si è rifiutata di restituire ai Sig.ri l'azienda ad CP_5 CP_2 essa affittata per cui questi sono stati costretti a promuovere il giudizio arbitrale stabilito nel contratto di affitto per ottenere la condanna della medesima affittuaria a rilasciare l'azienda con tutti i cespiti aziendali;
CP_5
5 6
− nelle more del procedimento arbitrale la cedeva l'azienda CP_5 alla che, quindi, assumeva la gestione dell'attività di ristorazione Parte_5 svolta nel locale di cui è causa;
- a seguito di tali atti i Sig.ri e si Controparte_2 Controparte_3 rivolgevano al Tribunale di Roma che, nella fase cautelare del conseguente processo (n. R.G. 16399-1/2022), autorizzava il sequestro giudiziario dell'azienda in argomento con ordinanza del 14/06/2022 (Doc. n. 017), nella quale nominava custodi i Sig.ri e . CP_2 Controparte_3
− tale sequestro veniva eseguito in data 13 luglio 2022, tramite l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario che consegnava l'azienda stessa ai Sig.ri , CP_2 nominati custodi;
-in data 07.02.2023 il suddetto giudizio (R.G. n. 16399/2022) veniva definito con la sentenza 4449/2023 emessa dal Tribunale di Roma;
− dal giorno 13/07/2022, nel quale è stato eseguito il sequestro giudiziario dell'azienda in oggetto, nei locali di cui è causa non è stato svolta più alcuna attività commerciale;
-tanto è vero che i Sig.ri e in data Controparte_2 Controparte_3 13/07/2022 hanno fatto disattivare la fornitura dell'energia elettrica (vedi dichiarazione resa nel verbale di rilascio del 21/02/2024 – Doc. n. 013) e hanno omesso di richiedere, tramite SCIA, la intestazione a loro favore della licenza di somministrazione relativa ai locali di cui è causa siti a Roma, in Via di Santa Croce in Gerusalemme nn. 3A - 5 – 7- 9- 11 (vedi nota di del Parte_6 24/02/2022 – Doc. n. 018 e prospetto degli intestatari della licenza relativa al medesimo locale succedutisi nel tempo – Doc. n. 019);
- nei locali di cui è causa fin dal 28.12.2000 (allorquando l'azienda è stata affittata alla – Doc. n. 14) l'attività di ristorazione non è mai stata CP_5 svolta né dal Sig. , intestatario della licenza di somministrazione Persona_1 rilasciatagli dal Comune di Roma per i locali in oggetto da lui condotti in locazione e né dai suoi eredi perché l'azienda esercitata nei locali siti a Roma, in Via di Santa Croce in Gerusalemme è stata sempre affittata a terzi;
-inizialmente l'azienda de qua è stata affittata alla e, CP_5 successivamente, alla e alla Le prime due in virtù di CP_5 Parte_5 numerosi contratti di affitto di azienda sottoscritti con i Sig.ri l'ultimo CP_2 dei quali è scaduto il 31/12/2020 e la terza in forza di un contratto di cessione di azienda sottoscritto con la 1. Il tutto senza soluzione di continuità; CP_5
-la ha cessato di svolgere, nei locali de quibus, la suddetta Parte_5 attività il giorno 13/07/2022 allorquando, in esecuzione del provvedimento di sequestro giudiziario adottato dal Tribunale di Roma (Doc. n. 017), ha consegnato l'azienda ed i cespiti aziendali, compreso il locale de quo, ai Sig.ri , CP_2 nominati custodi;
-lo stesso giorno i custodi e hanno disattivato la CP_2 Controparte_3 fornitura dell'energia elettrica che serviva lo stesso locale (vedi dichiarazione in tal senso resa nel verbale di restituzione del 21.02.2024 – Doc. n. 013). Instaurato il contraddittorio si sono costituite la parti opposte contestando l'opposizione e rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito disattesa ogni diversa e/o contraria istanza, deduzione e/o eccezione in accoglimento di tutto quanto richiesto anche nel corpo del presente atto − Preliminarmente trattandosi di procedimento vertente in materia locatizia disporre la mediazione obbligatoria pena
6 7
l'improcedibilità della domanda;
− Nel merito rigettare le domande formulate dall'opponente in quanto infondate in fatto e diritto per tutte le motivazioni di cui al presente atto ed accertato il diritto all'indennità di avviamento dei signori
e , confermi il decreto ingiuntivo n. Controparte_2 Controparte_3 1130/2024 del 25.1.2024 emesso dal Tribunale di Roma, Giudice Dott. Valletta all'esito del procedimento R.G. 974/2024 con condanna della
[...] al pagamento delle spese del Parte_1 presente giudizio di opposizione.” I Sig.ri e sono comproprietari, iure Controparte_2 Controparte_3 hereditario, dell'azienda che fin dalla sua costituzione ha esercitato attività di ristorazione e pizzeria nei locali siti in 00185 Roma, Via di Santa Croce in Gerusalemme nn. 3A-5-7-9-11, sotto l'insegna ”, giusta Licenza n. Per_1 334, rilasciata dal Comune di Roma al sig. , di cui sono Persona_1 rispettivamente figlio e nipote. - I locali siti nel Comune di Roma, via Santa Croce in Gerusalemme n. 3A - 5 – 7 – 9 – 11 ove viene esercitata la soprarichiamata attività di ristorazione, sono di proprietà della
[...]
(P.I. , con sede in Roma, Controparte_4 P.IVA_1 via Germano Sommelier, 12 ed identificati al catasto Comune di Roma, Fg 511 partita catastale 33582, principale 63, sub 104, categoria C/1, rendita catastale € 2.591,00. - L'immobile sopra descritto veniva concesso in locazione alla famiglia in realtà, in forza di contratti di locazione ad uso commerciale, CP_2 succedutisi nel tempo, l'ultimo dei quali sottoscritto in data 01.12.2005, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma, il 06.12.2005 prot. 3796 serie 3T, cessato in data 30.11.2023. 58 (. - In data 31.12.2015, gli Eredi del sig. Persona_1 sottoscrivevano con la (P.I. ) in persona CP_5 P.IVA_3 dell'Amministratore Unico, Sig.ra nata a [...], il CP_6 20.02.1964. C.F. , contratto di affitto di azienda, C.F._3 registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma il 20.01.2016 n. 669 Serie 3 con una durata di cinque anni, decorrenti dal 01.01.2016 fino al 31.12.2020. - Il contratto di locazione sottoscritto con la in (di Parte_1 Parte_1 seguito , nelle premesse così precisa: “la interviene nel Parte_1 CP_5 presente contratto unicamente quale attuale detentore dei locali oggetto della locazione, in qualità di cessionaria del precedente contratto di locazione inizialmente stipulato con il sig. , avente ad oggetto il medesimo Persona_1 immobile”; che il contratto di locazione perveniva alla in virtù di CP_5 contratto di affitto di azienda stipulato con il precedente conduttore sig. di Per_1 ; che in ragione del soprarichiamato contratto di affitto di azienda la CP_2 [...] CP_ continuerà a detenere i locali oggetto del presente contratto pur essendo effettivo conduttore esclusivamente il sig. ” - All'articolo 18 Controparte_7 del contratto di locazione e all'articolo 6 del contratto di affitto d'azienda, la CP_5 dichiarava di rinunciare a tutti gli effetti di legge all'indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art 34 L. 392/78 con riconoscimento del diritto in capo all'effettivo conduttore e titolare dell'azienda;
3 - La locatrice comunicava con raccomandata del 22.09.2022 la disdetta del contratto di locazione per finita locazione;
- Nonostante le richieste avanzate dei conduttori per il rinnovo del contratto di locazione, basate soprattutto sul rapporto ormai decennale tra la e la famiglia di , il locatore non accettava la proposta Parte_1 CP_2 formulatagli;
- Per tale motivo, i Sig.ri invitavano in data 5 dicembre CP_3 2023 la a corrispondere l'indennità per la perdita Parte_1
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dell'avviamento nella misura prevista dall'articolo 34 L. n 392/78, avendo svolto nei locali attività comportanti contatti di fidelizzazione con il pubblico. La Cooperativa non forniva riscontro alcuno;
- I Sig.ri di proponevano ricorso CP_2 per decreto ingiuntivo al Tribunale di Roma, assegnato al Dott. Valletta con RG 974/2024 che emetteva decreto provvisoriamente esecutivo n. 1130/2024 in data 22 gennaio 2024 con il quale ingiungeva alla di pagare Parte_1 immediatamente ai Sig.ri l'importo di euro 101.629,44 oltre interessi CP_2 come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 2.135,00 per compensi euro 406,50 per esborsi, IVA e CPA ed altre successive occorrende. - In data 30/01/2024 veniva notificato alla Cooperativa il decreto ingiuntivo con atto di precetto intimando il pagamento della complessiva somma di € 105.078,35 entro 10 giorni;
- Dopo l'intervenuto pagamento e la nota inoltrata dalla Cooperativa nella quale si contestava il diritto degli odierni opposti al pagamento dell'indennità, in data 12/02/2024 gli tramite i propri Parte_3 Legali, inoltrano una nota del seguente tenore: “1. Il conduttore dell'immobile adibito ad attività commerciale matura il proprio diritto all'avviamento al momento della cessazione del rapporto di locazione che, nel caso specifico, risale al 30 novembre 2023; 2. Il conduttore dell'immobile adibito ad attività commerciale legittimamente permane nell'immobile fin tanto che non gli venga corrisposto l'indennità di avviamento dovuta. Nel caso specifico, con nota pec del 5 dicembre 2023 i sig.ri comunicavano alla Cooperativa che avrebbero CP_2 detenuto l'immobile fino al momento del pagamento dell'indennità di avviamento. Dal mese di dicembre 2023 i sig.ri versano l'indennità di CP_2 occupazione come richiesta dalla Cooperativa. Resta in sospeso alla data odierna, esclusivamente la mensilità di febbraio 2024 in considerazione della riconsegna imminente dello stabile;
3. Il ritardo del locatore nella corresponsione dell'indennità di avviamento fa sorgere nel conduttore il diritto a ritenere l'immobile sino al momento dell'effettivo pagamento, termine quest'ultimo sino al quale egli potrà continuare a godere del bene senza dover riconoscere al locatore alcun ulteriore danno;
4. L'attività di ristorazione denominata “ ” Per_1 non è cessata, tanto meno per volontà dei conduttori, che da oramai due anni stanno lottando strenuamente per poter garantire la prosecuzione dell'attività di ristorazione per la quale la relativa SCIA in Comune è ancora aperta in attesa del nuovo contratto di locazione relativo all'immobile. Contratto che la Parte_1 consapevolmente e scientemente, non ha voluto rinegoziare per mere ragioni speculative, rifiutandosi di venire incontro ai conduttori che, fino alla comunicazione del 5 dicembre 2023 prima citata, hanno chiesto reiteratamente di poter proseguire un rapporto locatizio esistente da oltre 40 anni, formulando una proposta più che competitiva pari ad € 8.000,00 mensili, oltre il rifacimento del locale;
5. Alcun grave inadempimento è stato posto in essere dai sig.ri CP_2 per il pagamento dei canoni, tutti regolarmente versati. Per tale motivo non è stato convalidato lo sfratto per morosità nel procedimento R.G. 40710/2023. Anche in tale caso, la ha strumentalizzato un mero ritardo, mai oltretutto Parte_1 contestato, al solo fine di evitare di dover corrispondere la dovuta indennità di avviamento;
6. Condotte gravemente inadempienti sono invece da imputarsi alla che, ha violato tutti i principi alla base della buona fede, trasparenza e Parte_1 correttezza nei rapporti contrattuali, oltre ad aver abusato della propria posizione contrattuale e violato i principi di mutualità prevalente che ne dovrebbero regolare l'operato. Motivi per i quali si agirà per ottenere il ristoro di tutti i danni subiti;
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La riconsegna dell'immobile mai è stata negata, così come mai è stato negato alcun diritto della Cooperativa, nei confronti della quale i sig.ri hanno CP_2 sempre tenuto un comportamento corretto, trasparente e nei limiti della legge……..”. - L'immobile veniva rilasciato in data 21 febbraio 2024 in occasione del secondo incontro fissato tra le parti, in modo pacifico, fermo il pagamento per le mensilità dopo la cessazione del contratto di locazione, della relativa indennità di occupazione;
- In data 08/07/24 la Cooperativa notificata ai Sig.ri CP_2 opposizione a decreto ingiuntivo con pedissequo decreto di fissazione dell' udienza del 6 novembre 2024. Nelle note di trattazione scritta le odierne parti processuali si sono riportate alle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento. III. L'opposizione è ammissibile e tempestiva.
IV. Il decreto ingiuntivo va revocato poiché all'atto della domanda e della emissione l'immobile non era stato rilasciato ed il locatore non aveva rifiutato il versamento della indennità di avviamento, v. Cassazione, sez. III civ., sentenza n.
5603/2017 del 7 marzo 2017 secondo cui: “Il conduttore può agire per la determinazione dell'indennità e la condanna al suo pagamento, ancorché non abbia rilasciato l'immobile perché essa non gli sia stata corrisposta. In tal caso, ove al momento della decisione il rilascio non sia avvenuto, il giudice di merito può e deve accogliere la richiesta di condanna al pagamento della somma determinata come dovuta, condizionando tale condanna al verificarsi del rilascio
(e comunque alla liberazione con la tecnica della mora credendi dalla relativa obbligazione), atteso che la stessa previsione del comma 3 dell'articolo 34, là dove subordina l'esecuzione del rilascio alla corresponsione dell'indennità, implicando che il concreto adempimento delle due obbligazioni (salvo che il conduttore non si voglia avvalere della previsione e rilasci in corso di giudizio) debba essere contemporaneo, giustifica la condanna al pagamento come condizionata al rilascio, così ammettendo implicitamente la condanna condizionale”.
All'esito della restaurazione del contraddittorio con l'odierna opposizione, la domanda attorea non è fondata. Gli stessi opposti hanno premesso, di essere comproprietari, iure hereditario, dell'azienda che fin dalla sua costituzione esercitava attività di ristorazione e pizzeria nei locali siti in Roma, Via di Santa Croce in Gerusalemme nn. 3A-5-7-9- 11, sotto l'insegna ”, giusta Licenza n. 334, rilasciata dal Comune di Per_1 Roma al sig. , di cui gli attori erano, rispettivamente, figlio e Persona_1 nipote;
che i locali predetti ove veniva esercitata l'attività di ristorazione, erano di proprietà della Parte_1 Controparte_4 ed identificati al catasto Comune di Roma, Fg 511 partita catastale 33582,
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principale 63, sub 104; che l'immobile era stato concesso in locazione alla famiglia in forza di contratti di locazione ad uso commerciale, CP_2 succedutisi nel tempo, l'ultimo dei quali sottoscritto in data 01.12.2005, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma, il 06.12.2005 prot. 3796 serie 3T, rinnovatosi alla prima scadenza e la cui prossima scadenza era il 30.11.2023; che in data 31.12.2015, gli Eredi del sig. avevano sottoscritto con la Persona_1 un contratto di affitto di azienda, con una durata di cinque anni, CP_5 decorrenti dal 01.01.2016 fino al 31.12.2020 e che il contratto di locazione sottoscritto con la in nelle premesse Parte_1 Parte_1 indicava che “la interviene nel contratto unicamente quale attuale CP_5 detentore dei locali oggetto della locazione, in qualità di cessionaria del precedente contratto di locazione inizialmente stipulato con il sig. Persona_1
, avente ad oggetto il medesimo immobile”; che tale contratto perveniva
[...] alla in virtù di contratto di affitto di azienda stipulato con il CP_5 precedente conduttore sig. ; che in ragione del soprarichiamato Per_1 CP_2 contratto di affitto di azienda la continuerà a detenere i locali oggetto CP_5 del presente contratto pur essendo effettivo conduttore esclusivamente il sig.
” . Controparte_7 Nel 2014 alla era subentrata a seguito di scissione parziale, la CP_5 per cui era stato aggiornato in conformità il contratto di locazione CP_5 commerciale in data 24.07.2013; che il contratto di affitto di azienda escludeva
“qualsiasi patto o clausola tacita di rinnovazione” (art. 6) per cui alla scadenza del 31.12.2020 la avrebbe dovuto riconsegnare l'azienda compresi i CP_5 locali in cui la medesima era stata esercitata con retrocessione immediata di tutte le autorizzazioni amministrative in favore dei concedenti;
che ciò non avveniva e la però, non provvedeva alla riconsegna dell'azienda, si rendeva CP_5 morosa delle mensilità dovute per l'affitto d'azienda relativamente alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020 costringendo gli Parte_3 all'introduzione della procedura di arbitrato con richiesta di restituzione dell'azienda, compreso il bene aziendale rappresentato dai locali in cui veniva esercitata l'attività di ristorazione, nonché il pagamento della penale. Successivamente alla notifica della domanda di arbitrato, gli Eredi
[...]
venivano a conoscenza che, con Atto di cessione di azienda, del 04.03.2021, CP_2 la aveva ceduto alla " " l'azienda di cui alla CP_5 Parte_7 S.C.I.A. di apertura rilasciata dal Municipio I del Comune di Roma in data 11 dicembre 2020, protocollo n. CA/2020/204628, avente ad oggetto l'attività di somministrazione alimenti e bevande esercitata nei locali di Via di Santa Croce in Gerusalemme n. 3/A-5-7-9-11; che con tale atto la dichiarava di CP_5 condurre in locazione i locali di via Santa Croce in Gerusalemme in virtù di contratto di locazione di fatto, sottoscritto in data 31 luglio 2020 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1, in pari data al n.011771 Serie 3T; che, pertanto, con la cessione di azienda, la cedeva anche la locazione CP_5 dell'immobile sicché gli Eredi avevano inviato alla e alla CP_2 CP_5 lettera di contestazione, diffidando le predette al pagamento dei Parte_5 canoni di locazione rimasti insoluti ed al rilascio dell'azienda e consequenzialmente dell'immobile. Dal mese di aprile 2021, i canoni di locazione per l'immobile erano stati da loro versati, nonostante i locali continuassero ad essere detenuti, senza un titolo valido, dalla che vi esercitava attività di ristorazione, utilizzando, Parte_5
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illegittimamente la storica insegna e il marchio ―OTTAVIO. Gli stessi opposti in data 16.07.21 avevano inoltrato a atto Parte_6 di diffida stragiudiziale e istanza di riesame ai fini dell'annullamento, ex art. 21 nonies l. 241/90, della SCIA prot. ca/2020/204628 del 11.12.2020 al fine di veder dichiarare la nullità della SCIA illegittimamente richiesta dalla e CP_5 trasferita alle era seguito un avvio del procedimento di diniego di Parte_5 esercizio dell'attività poi sospeso con nota del 15 ottobre 2021 Prot. CA/169096 in attesa della definizione dell'arbitrato, cui seguiva la determina n. 15145/2022 del 01.02.2022 che disponeva la” l'inibizione degli effetti della SCIA di subingresso per acquisto di azienda prot CA/58664 del 7/4/2021 e il divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata nei locali siti in via Santa Croce in Gerusalemme 3A/5/7/9/11 dalla
nuovamente sospesa con determinazione n. Prot. CA/21/620/2022 Parte_5 del 11.02.2022 per 90 gg della determina in precedenza descritta a seguito della presentazione dell'istanza in autotutela da parte della e della Parte_5 CP_5
[...]
Gli opposti evidenziavano, quindi, che l'arbitrato irrituale si era concluso il 05.11.2021 con la dichiarazione della cessazione del contratto di affitto di azienda tra le parti, alla data del 31.12.2020 e la contestuale insorgenza dell'obbligo in capo a di restituire agli istanti l'azienda. CP_5 E' provato per tabulas che dopo aver acquisto, in data 13/07/2022, la disponibilità del locale de quo (a seguito dell'esecuzione del sequestro giudiziario
– vedi Doc. n. 017), i Sig.ri e non hanno né Controparte_2 Controparte_3 avviato e né svolto, nel medesimo locale, alcuna attività commerciale. L'immobile è stato restituito totalmente vuoto ed in condizioni tali da non poter certo essere utilizzato per la continuazione dell'attività senza interventi strutturali che rendessero il locale nuovamente idoneo alla prosecuzione dell'azienda. Ha avuto inizio, dunque, una lunga trattativa per il rinnovo del contratto di locazione, conclusasi negativamente. Tanto ciò è vero che il 13/07/2022 gli stessi Signori e CP_2 CP_3
hanno chiesto e ottenuto la cessazione della fornitura della energia elettrica
[...] (vedi doc. n. 13) e che, per il locale stesso, non hanno trasmesso, al Comune di Roma, alcuna SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) che gli avrebbe consentito di ottenere (in presenza dei necessari requisiti soggettivi) l'autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande (vedi Doc. n. 018 e 019). Questo significa che i Sig.ri e non Controparte_2 Controparte_3 potevano comunque svolgere, nel locale in questione, l'attività commerciale contrattualmente prevista perché privi dell'autorizzazione amministrativa/commerciale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. E ciò sia perché decaduti dal diritto di subingresso nella licenza intestata al Sig. e sia perché privi dei requisisti soggettivi per ottenere detto Persona_1 subingresso o l'intestazione di altra licenza/autorizzazione amministrativa. La L. n. 287 del 25 agosto 1991, all'art. 7 – Subingresso prevede:
“Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il
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subentrante sia regolarmente iscritto nel registro di cui all'articolo 2” (iscrizione al registro esercenti commercio presso la camera di commercio – n.d.r.). La Legge regionale n. 21 del 29 novembre 2006 disciplina dello svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, infatti all'art. 14 prevede:
1. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione è soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio stesso, da effettuarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto e che determina, d'ufficio, la reintestazione, con efficacia immediata, dell'autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento, che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 e che il subentrato abbia effettivamente avviato l'attività per almeno sessanta giorni.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, può chiedere la reintestazione dell'autorizzazione, continuando a svolgere l'attività stessa e dimostrando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività e la ceda ad altri, il comune provvede alla reintestazione dell'autorizzazione a favore del subentrante ai sensi del comma 1”. (evidenza del redattore) Per come documentato, presso l'Amministrazione comunale non risultano pervenute comunicazioni o istanze degli eredi finalizzate al CP_2 trasferimento in proprio favore della titolarità dell'esercizio dal de cuius Sig.
[...]
, per cui i Sig.ri e non sono mai Persona_1 CP_2 Controparte_3 subentrati nella licenza/autorizzazione intestata al Sig. . Persona_1 Tale subentro non è stato richiesto anche perché i Signori e CP_2
non sono iscritti alla camera di commercio e non hanno le Controparte_3 abilitazioni alla somministrazione di alimenti e bevande, per la prosecuzione dell'attività, non avendo gli stessi mai rivestito la qualifica di imprenditori, né avuto partita iva, né iscrizione al rec per la somministrazione, né quant'altro previsto dalla legge per poter acquisire la titolarità di un'attività commerciale. L'inammissibilità della pretesa indennitaria avanzata dai Sig.ri CP_2
e , pertanto, deriva anche dalla circostanza che i
[...] Controparte_3 medesimi conduttori erano e sono privi delle autorizzazioni/licenze amministrative-commerciali per poter svolgere, all'interno del locale in questione, qualsiasi attività commerciale e meno che mai quello di somministrazione prevista contrattualmente. In proposito la Suprema Corte di Cassazione è ormai granitica nell'affermare l'orientamento secondo il quale “la tutela dell'avviamento commerciale, apprestata dagli artt. 34 - 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, utilizzati per un'attività commerciale comportante contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, non può essere riconosciuta al conduttore che eserciti quell'attività senza le prescritte autorizzazioni, poiché il presupposto della tutela risiede nella liceità dell'esercizio dell'attività medesima, in quanto si fornirebbe altrimenti protezione a situazioni abusive (frustrando l'applicazione di norme imperative che regolano le attività economiche) e lo stesso scopo premiale della disciplina posta a fondamento della predetta legge, che, quanto all'avviamento ed alla prelazione, consiste nella conservazione, anche nel pubblico interesse, delle imprese
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considerate (Cass. Sentenza n. 26225/2013 del 22/12/2013 - vedi conf. Cass. n. 7501/2007- Cass. n. 635/2007, Cass. n. 10187/2005, Cass. n. 1235/2003; Cass. n. 12966/2000, Cass. n. 5265/1993, tra le tantissime). Sulla scorta delle disposizioni di cui all'art. 35 della L. n. 392/78, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio per il quale ”l'indennità di avviamento commerciale spetta a chi, al momento della scadenza locativa, sia nel concreto ed effettivo godimento del bene come conduttore, esercitando nello stesso quella attività commerciale al contatto con il pubblico che legittima il sorgere del credito indennitario” (Cass. Ord. n.18346/2016 del 19/09/2016). (evidenza del redattore)
“L'indennità per la perdita dell'avviamento, ai sensi degli artt. 34 e 35 della L. 392/1978 spetta solo in caso di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori” (Cass. n. 10187/2005). Nella fattispecie non esistono i presupposti per l'erogazione dell'indennità prevista dall'art. 34 della legge n. 392/79 perché, nel breve torno di tempo compreso tra la cessazione del negozio di affitto di azienda e quello della fine del contratto di locazione (30.11.2023), la ricorrente/conduttrice non ha esercitato la precedente attività commerciale, a nulla rilevando che sia stata conservata la licenza commerciale nata con la licenza 334 relativa all'esercizio dell'attività di ristorazione di in Gerusalemme denominata ”. Parte_1 Per_1 Sta di fatto che alla cessazione (30.11.2023) del contratto locatizio inter partes (doc. n. 5) nel locale di cui è causa non è stata svolta alcuna attività commerciale e meno che mai quella contrattualmente prevista di somministrazione di alimenti e bevande. Ciò che induce ad escludere, in capo ai conduttori e , il diritto all'indennità di cui all'art. 34 CP_2 Controparte_3 della Legge n. 392/78. L'opposto decreto, pertanto, risulta del tutto illegittimo perché emesso sulla base di una pretesa creditoria indennitaria del tutto infondata per cui lo stesso deve essere revocato, annullato e reso privo di efficacia. Le somme versate vanno restituite con interessi. V. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione del tariffario n.55 del 2014 e succ. modifiche
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 1130/2024 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n.r.g.a.c.c. 974 del 2024;
- dispone, per l'effetto, la restituzione, dell'importo versato di euro 105.078,35, maggiorato degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/02 dal 08/02/2024 oltre interessi dalla domanda al soddisfo effettivo, con condanna degli opposti in solido nei confronti della parte opponente;
- condanna gli opposti in solido al versamento in favore della opponente delle spese e competenze di lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre marca da bollo e contributo, oltre spese vive, oltre spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge. Così deciso in Roma così deciso all'esito dell'udienza del 13.10.2025 ex
13 art. 127 ter c.p.c.
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Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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