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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/04/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2594/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente a [...] di Torino n. 105, c.f. , elettivamente domiciliato a C.F._1
Comiso, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Alfano, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
Nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Delle Palme n. 42, c.f. , elettivamente domiciliata a C.F._2
Vittoria, presso e nello studio dell'Avv. Isabella Linguanti, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso, depositato in data 01.10.2024, Parte_1 chiedeva al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con in data 23.06.1999, CP_1
a Comiso, e dall'unione con la quale era nato il figlio (il 16.05.2006), Per_1 maggiorenne ed economicamente non indipendente. Il ricorrente chiedeva, altresì, confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, nonché disporsi a suo carico il versamento diretto di euro 300,00 in favore del figlio, a titolo di contributo al mantenimento dello stesso, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre nessun mantenimento doveva essere previsto in favore della resistente, in quanto svolgente attività lavorativa, e, conseguentemente, economicamente autosufficiente. Riferiva il ricorrente che, con sentenza n. 935/2021 del giorno 07.07.2021, pubblicata il
21.07.2021, il Tribunale di Ragusa aveva pronunciato la separazione tra i coniugi (proc. n. 5274/2016 r.g.), ormai passata in giudicato, e che da allora le parti non si erano più riconciliate, e avevano continuato a vivere separatamente.
Con comparsa del 15.01.2024 si costituiva in giudizio , la CP_1 quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, porsi a carico dello l'obbligo di versare alla Pt_1 resistente la somma di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 70% delle spese straordinarie. Per_1 4
All'udienza del giorno 06.02.2025, fallito il tentativo di conciliazione tra le parti, le stesse precisavano le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e il Giudice poneva la causa in decisone dinanzi al
Collegio.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dall'anno 2017, ovvero dalla loro avvenuta comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Ragusa, in sede di udienza del 13.07.2017, nell'ambito della procedura di separazione (n.
5274/2016 R.G.), conclusasi con sentenza giudiziale n. 935/2021, emessa dal
Tribunale di Ragusa il 07.07.2021, pubblicata il 21.07.2021, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
È evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, nonché dalle argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi scritti difensivi.
Va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Con riferimento alla previsione di un assegno di mantenimento per il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, Per_2 va evidenziato come l'art. 147 c.c., imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, perdurante anche a seguito della separazione e dello scioglimento del vincolo coniugale, obbliga i coniugi a far 5
fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, nonché all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr., fra tante, Cass.
n. 11882/2015, che cita Cass. n. 21273/2013 e n. 17089/2013).
Va rilevato, inoltre, come la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni debba essere effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
I genitori sono tenuti a mantenere i figli che non sono, senza loro colpa, economicamente indipendenti;
si ritiene che l'obbligo di mantenimento venga meno quando, raggiunta una età adulta (non indicata però dalla legge), e completato il percorso formativo, il figlio acquisisca una capacità lavorativa che gli permetta di raggiungere l'indipendenza economica, o quando il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro stesso da parte del figlio.
Il principio, pacifico in giurisprudenza, è confermato dal Codice civile, all'art. 337 septies c.c., il quale sancisce che, in caso di separazione e divorzio, il Giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti il pagamento di un assegno. Secondo la più recente giurisprudenza, tuttavia, “l'obbligo di mantenimento ogniqualvolta i figli siano "non indipendenti 6
economicamente",” non è posto direttamente ed automaticamente dal legislatore, ma è rimesso alla dichiarazione giudiziale alla stregua di tutte le
"circostanze" del caso concreto. Esso sarà quindi disposto - pena la superfluità della norma di riserva alla decisione del giudice - non solamente e non semplicemente perché manchi l'indipendenza economica del figlio maggiorenne. Affinché la disposizione menzionata abbia un qualche effetto, occorre, invero, eliminare ogni automatismo, rimettendo essa al giudice la decisione circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, prima di quel momento inesistente”, sicché il diritto al mantenimento viene meno col
“raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento” (Cass. n. 17183 del 2020).
Nella specie, all'udienza del giorno 06.02.2025, l'odierno ricorrente ha dichiarato di svolgere la professione di insegnante dal 2014, mentre prima esercitava l'attività di geologo, e che il suo stipendio mensile è di circa euro
1.500,00. Alla medesima udienza, lo ha altresì riferito di aver avuto un Pt_1 altro figlio dalla sua attuale compagna, e di lavorare in provincia di Varese.
La resistente, dal canto suo, ha dichiarato di essere impiegata, e che a breve avrebbe conseguito un aumento del proprio stipendio, quantificandolo in euro 1.100,00 mensili. Dalla documentazione in atti, inoltre, si evince, in capo alla , un reddito complessivo lordo pari a CP_1 7
soli euro 1.333,00 per il 2020, a fronte di un reddito complessivo lordo di euro 11.282,00 per il 2021, ed euro 14.780,00 per l'anno 2022 (cfr. documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta).
Ciò detto, appare equo, ad avviso di questo Collegio, prevedere che lo continui a provvedere al mantenimento del figlio , prossimo al Pt_1 Per_2 compimento dei diciannove anni, in quanto è incontestato che lo stesso non sia ancora indipendente economicamente, essendo ancora studente.
Alla luce delle condizioni economico-reddituali delle parti, nonché in virtù del principio secondo cui tutte le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni, senza necessità di fornire specifica dimostrazione del maggiore aggravio di spese, essendo le suddette esigenze notoriamente legate alla crescita dei figli, anche dal punto di vista culturale e della vita sociale – nella specie sono trascorsi quasi quattro anni dalla pronuncia della sentenza di separazione, nel luglio del 2021 -, ritenuto che il ricorrente, a far data dalla presente pronuncia, non dovrà versare alcunché in favore della resistente, come invece era stato previsto in sede di separazione nella misura di euro 100,00 – seppure lo stesso sia onerato dell'ulteriore aggravio derivante dalla nascita di un altro figlio, avuto dalla nuova compagna - , e considerati, infine, i maggiori oneri di cura ed assistenza del figlio a carico della resistente, essendo il ricorrente residente in provincia di Varese, come dichiarato dal medesimo all'udienza sopra citata, si ritiene congruo prevedersi che lo sia obbligato a versare un Pt_1
assegno mensile di euro 300,00 - in seno alla sentenza di separazione era stato previsto un assegno per euro 250,00 mensili -, a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
Tale assegno andrà versato direttamente a , stante l'accordo Per_2 delle parti sul punto. 8
Le spese straordinarie nell'interesse del predetto vanno poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Deve essere infine confermata l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, che vi abiterà insieme al figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione degli atti al P.M. in sede pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in data 23.06.1999, in Comiso, dai coniugi
[...]
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Pt_1 CP_1
21.12.1966 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Comiso dell'anno 1999, numero 56, parte II, serie
A); 9
pone a carico del ricorrente, - fermo restando per il Parte_1 pregresso quanto statuito in precedenza -, l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio , per il mantenimento dello stesso, un Persona_3
assegno mensile complessivo di euro 300,00, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie nell'interesse dello stesso;
conferma l'assegnazione della casa familiare alla resistente, che vi abiterà insieme al figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente;
manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comiso ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comiso di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 09.04.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti