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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa
Giuseppa Caraccia, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31.12.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis e segg. c.p.c., iscritto al n. 2065/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Chiarello C.F._1
( giusta procura rilasciata su foglio separato Email_1
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
residente in [...].
RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni
………………
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 20/02/2023, il sig. Parte_1
ha esposto che, a seguito di denuncia/querela proposta contro il sig.
[...]
, quest'ultimo è stato imputato del delitto di cui all'art. 612, Controparte_1
comma II c.p., stante che il giorno 24/07/2017 lo ha minacciato indirizzandogli le seguenti espressioni: “…si un cuinnuto….nun sulu travagghi qua ma vuoi pere essere risarcito …. io ti ammazzo”.
Il ricorrente ha rilevato che il Tribunale di Palermo – Sezione II Penale –
Giudice Monocratico Dott.ssa Luisa Emanuele di Torralta, con sentenza del
21.05.2019 n. 3685, divenuta irrevocabile il 06.07.2019, accogliendo la richiesta di
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patteggiamento del resistente, lo ha condannato, concedendogli le attenuanti generiche, a quattordici giorni di reclusione con la sospensione condizionale della pena e beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, condannando, altresì, lo stesso al pagamento delle spese processuali della parte civile, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge (somme oggetto di separata azione di recupero).
Il sig. ha proposto, quindi, il presente giudizio al fine di chiedere la Pt_1
condanna del resistente al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dal reato di minacce, quantificati nella somma di € 50.000,00.
Il sig. a cui in data 21.02.2023 è stato ritualmente Controparte_1 notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza, non si è costituito e, dunque, va dichiarata la sua contumacia.
La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 15.05.2025 e, successivamente, disposta l'anticipazione all'udienza del 31.12.2025 per la medesima attività.
……………
La domanda risarcitoria di va rigetta per i motivi appresso Parte_1
specificati.
Anzitutto, va evidenziato che i fatti storici allegati dal ricorrente trovano riscontro nella documentazione relativa al procedimento penale instaurato a carico del per il reato di minacce aggravate ex art. 612, comma 2, c.p. (n. CP_1
4280/2018 R.G.N.R.), conclusosi con sentenza n. 3685 del 21.05.2019 emessa dal
Tribunale di Palermo, sez. II penale, con la quale, accolta la richiesta di patteggiamento, questi è stato condannato a quattordici giorni di reclusione con la sospensione condizionale e beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale (cfr. produzione allegata al ricorso).
In punto di diritto, va osservato che si rinvengono tre orientamenti circa gli effetti, nel giudizio civile di danno, della sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) pronunciata ai sensi dell'art. 444
c.p.p. e cioè un primo orientamento secondo cui la sentenza di patteggiamento presuppone pur sempre un'ammissione di colpevolezza sicché ha l'effetto di
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invertire l'onere della prova e deve essere il soggetto che ha patteggiato a provare l'inesistenza dei fatti che gli sono stati addebitati col capo di imputazione e tale pronuncia costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità (cfr. Cass.
11.10.2023 n. 28428; Cass. 18/12/2017 n. 30328; Cass. 02/03/2017, n. 5313; Cass.
29/02/2016, n. 3980; Cass. Sez. Un. 20/09/2013 n. 21591 e Sez. Un. 31/07/2006 n.
17289); un secondo orientamento che esclude che la sentenza penale di patteggiamento possa costituire una ammissione di responsabilità e nega che possa avere qualsiasi efficacia vincolante o probatoria nel processo civile (cfr. Cass.
04.10.2024 n. 26033; Cass. 22/11/2017 n. 27835 e Cass. 12/04/2011 n. 8421) ed un terzo orientamento, a cui questo Decidente aderisce, per il quale la sentenza di patteggiamento non inverta affatto l'onere della prova ma costituisca un semplice
"elemento di convincimento" liberamente apprezzabile dal giudice e, dunque, in sostanza un mero indizio (cfr. Cass. 06/12/2011 n. 26250 e Cass. 11/05/2007 n.
10847).
L'art. 445 c.p.p., negando tout court alla sentenza penale "efficacia" nel giudizio civile, senza ulteriori precisazioni, rende evidente che il legislatore non ha voluto attribuire alla sentenza penale di patteggiamento nè effetti di vincolo nè effetti di preclusione e che il giudice civile deve decidere ex novo sulla domanda a lui sottoposta, come se il giudizio penale non ci fosse stato sia perché l'art. 444 c.p.p. ha una funzione "premiale-incentivante" e tale funzione verrebbe ovviamente meno o, comunque, sarebbe depotenziata se l'imputato sapesse che la sua richiesta di patteggiamento lo vincolerà in sede civile, addossandogli sempre e comunque l'onere della prova.
In tal senso la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: “La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo invece un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel
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caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 c.p.p.” (cfr. Cass.
25/05/2022 n. 16838; Cass. 11/03/2020 n. 7014; Cass. 30/07/2018 n. 20170).
A fronte di una domanda risarcitoria da fatto illecito derivante da reato, promossa in sede civile, il giudice, che non sia vincolato dal giudicato penale di condanna, è pertanto tenuto ad accertare incidenter tantum, secondo le regole probatorie che permeano il giudizio civile, l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso quello soggettivo, negli esatti termini in cui è previsto dalla legge penale.
E, come noto, ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe su colui che si assuma danneggiato dall'altrui condotta dimostrare l'esistenza dell'illecito, da qualificare come fatto contra ius, del danno subito e del nesso di causalità tra il primo ed il secondo.
Inoltre, secondo costante giurisprudenza di legittimità, il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato, pur non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo, in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico (cfr. Cass. 07/05/2021 n. 12164; Cass. 25/06/2019 n. 16893;
Cass. 16/06/2014 n. 13656; Cass. 17/06/2013 n. 15112).
Nella presente sede, può ritenersi acclarato che il abbia assunto CP_1
condotte in danno del tali da integrare gli elementi costitutivi del reato di Pt_1 cui all'art. 612 c.p.
Il reato di minacce è così descritto dall'art. 612, c.p.: “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito…”.
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Nel presente giudizio, la prova dell'illecito addebitato al convenuto non potrebbe trarsi unicamente dalla denuncia querela sporta dal ricorrente trattandosi di atto di parte che, in quanto tale, necessita di trovare riscontro in ulteriori elementi probatori.
A tal fine, può sopperire il verbale di sommarie informazioni del Commissariato di P.S. “Libertà” nell'ambito del procedimento penale in cui è stata raccolta la dichiarazione del sig. il quale ha dichiarato che alla data del Testimone_1
24/07/2017, verso le ore 17:15, di avere assistito ad un litigio tra il sostituto del portiere dello stabile di via Duca della Verdura n. 27 e altre due persone di sesso maschile e che quello più giovane ha urlato le seguenti testuali parole: ”TI
AMMAZZO…ESCI FUORI…PEZZO DI MERDA CHE ROVINI LE
FAMIGLIE…TI FACCIOVEDERE IO” e che tutto è terminato a seguito dell'energico intervento posto in essere dal signore più anziano che lo ha trascinato fuori per poi andare via insieme (cfr. produzione parte ricorrente).
La sentenza del Tribunale penale di Palermo, dopo avere descritto il fatto da cui
è derivato il reato di minaccia di cui all'art. 612, secondo comma, c.p., avvalendosi della denuncia e delle dichiarazioni rese in sede s.i. ha statuito che il ha CP_1
“minacciato un danno grave a ” (…emerge che in data Parte_1
24.07.17, il (odierna parte civile), intento a svolgere il proprio servizio Pt_1
di portineria presso lo stabile di via Duca della Verdura n. 28, aveva notato un uomo che, posteggiata la propria autovettura dinnanzi la portineria e scattate allo stesso delle foto si era poi allontanato. Pt_1
Dopo poco, l'uomo era sopraggiunto nella portineria accompagnato da tale
…e dopo avere cercato di aggredire fisicamente il , Persona_1 Per_2 aveva profferito le seguente frase “SI UN CUINNUTO, UN SULU TRAVAGGHI
CA' MA VO ESSERI PURU RISARCITU …. IO T'AMMAZZU”…).
Stante il principio di libertà delle fonti di prova accolte nel nostro ordinamento ben può il giudice civile porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quindi, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, il cui valore probatorio può essere liberamente apprezzato dal giudice
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(cfr. Cass. 02/03/2017 n. 5317; Cass. 20/01/2017, n. 1593; Corte appello Ancona sez. I, 07/05/2021, n.541; Cass. 30/01/2013 n. 2168).
L'analisi degli atti del suddetto procedimento penale consente di ritenere provato il compimento, da parte del resistente, di un comportamento sintomatico di una minaccia ovvero avere usato espressioni intimidatorie nei confronti del e avere Pt_1 limitato la libertà psichica dello stesso mediante la seria prospettazione del pericolo di un male ingiusto.
…………..
Ciò posto, passando all'esame delle poste risarcitorie invocate dal ricorrente, occorre considerare che l'unico danno effettivamente richiesto è quello non patrimoniale quantificato in € 50.000,00.
In ordine a tale voce di danno, va precisato che le SSUU della Suprema Corte con la sentenza n. 26972 del 2008 hanno affermato il principio secondo cui il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, tipizzato, ma connotato da una tipicità elastica, agganciata, oltre che alle previsioni normative espresse, anche ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Carta Costituzionale.
“Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile
"esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili;
né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle sezioni unite della
Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti “ (Cass. 20/05/2016
n. 10414).
Va evidenziato che il Supremo Collegio ha affermano che la voce di danno morale, sostanziandosi in uno stato d'animo di sofferenza interiore, è autonoma e non assimilabile al danno biologico stricto sensu, in quanto sofferenza interiore e
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non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello tabellare, al di là anche della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
Pertanto, la Corte ha precisato che, qualora non sia accertata tale sofferenza, nell'applicare le tabelle si dovrà considerare la sola voce del danno biologico senza applicare l'aumento automatico previso dalle tabelle stesse (cfr. Cass. 10/11/2020
n. 25164; Cass. 27.03.2018 n. 7513; Cass. n. 910/2018; Cass. n. 28989/2019).
Il danno morale va, quindi, liquidato qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati.
In altre parole, deve farsi rientrare nel danno biologico la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica anche un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità. Così componendo il punto percentuale riferito alle tabelle nazionali con il danno alla salute, personalizzato a seconda dell'impatto di questo sulla psiche del danneggiato.
Nel caso in cui manchi la prova della sofferenza del danno morale, da valutarsi sempre in concreto, il quantum risarcitorio deve essere ridotto della relativa voce, ossia limitato al valore del solo danno biologico e, ove provato, a quello, in quest'ultimo ricompreso, del dinamico – relazionale (cfr. Cass. 10/11/2020 n.
25164).
Secondo il superiore arresto giurisprudenziale, il danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei
"fatti" in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente non ha provato di avere patito un danno biologico né tanto meno un danno morale.
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Quest'ultima voce di danno, inteso come sofferenza psichica per l'ingiustizia ed impotenza patiti a seguito della minaccia, non va riconosciuta perché il ricorrente ha omesso di argomentare nello specifico sull'incidenza di tale sentimento di ingiustizia in termini di sofferenza e turbamento patiti e non ha provato tale danno, sia pure per presunzioni.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda del ricorrente non può essere accolta.
Tenuto conto dell'oggetto della causa e stante che parte resistente non si è costituita, nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ rigetta la domanda proposta dal sig. nei confronti del Parte_1
sigg. ; Controparte_1
➢ nulla per le spese processuali.
Così deciso in Palermo, 12 marzo 2025
IL GIUDICE
Giuseppa Caraccia
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