Decreto cautelare 26 luglio 2018
Ordinanza cautelare 5 settembre 2018
Sentenza 15 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/12/2022, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01971/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00879/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2018, proposto da
Basta S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Matilde Tariciotti, Luca Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Quinto in Lecce, via Garibaldi n. 43;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
Questura di Lecce, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
Regione Puglia, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Scuola Comunale dell'Infanzia “Banda Bassotti”, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Virgilio – Redi”, Basilica San Domenico Savio – Opera Salesiana Lecce, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 913 del 6 giugno 2018, notificata a Basta s.r.l. il 4 luglio 2018, con la quale il Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive, Spettacolo e Sport della Città di Lecce ha ordinato al sig. Basta LO in qualità di legale rappr. della Società Basta s.r.l. la chiusura immediata del negozio di gioco sportivo e ippico, VLT denominato SNAI S.p.A., sito in via Cosimo De Giorgi n. 25, “in quanto lo stesso è ubicato ad una distanza non regolamentare, ovvero è situato a meno di 500 mt. lineari da luoghi cosiddetti “sensibili”, misurati seguendo il percorso pedonale nel rispetto delle norme del Codice della Strada, e pertanto, non sussistono i presupposti per il regolare esercizio di OGNI TIPOLOGIA di offerta di gioco di cui all'art. 110 del TULPS, comma 6, ovvero non sussistono le condizioni per il rilascio di autorizzazioni 86/88 del TULPS”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, fra i quali, in quanto occorrer possa:
- della nota prot. 67472/18 del 4.4.2018, conosciuta nei suoi estremi, ma non nel suo contenuto, con la quale la Città di Lecce ha domandato al Comandante della Polizia Locale di accertare la verifica del rispetto delle norme regionali e/o locali, inoltrate dalla Questura;
- del verbale di sopralluogo effettuato dagli agenti del Comando della Polizia locale della Città di Lecce in data 6.4.2018 all'esito del quale sarebbe stato accertato che il locale della Basta s.r.l. non rispetta la distanza di 500 mt lineari dai seguenti luoghi sensibili: scuola primaria comunale “Banda Bassotti”, … ISS Virgilio Redi ... Basilica di San Domenico Savio;
- della nota acquisita al prot. 65463/18 della Città di Lecce, recante l'accertamento effettuato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, Staz. Lecce S. Rosa, conosciuto nei suoi estremi ma non nel suo contenuto;
- della nota prot. gen. 86900 del 14.05.2018 con cui il Comando di Polizia Locale ha trasmesso verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 17842/2018 reg. 217/2018 elevato ai sensi dell'art. 7, comma 8 l.r. n. 43/2013, notificato al Sig. Basta;
- della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 557/PAS/U/007404/12001 del 19.04.2012;
- della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 557/PAS/U/0042481/12001 del 6.3.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Lecce, Questura di Lecce, Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’impugnazione dell’ordinanza n. 913/18, di chiusura immediata del negozio di gioco sportivo e ippico, VLT denominato SNAI S.p.A, sito in via Cosimo De Giorgi n. 25;
- rilevato che, con nota depositata in data 8.9.2022, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravenuta carenza di interesse al ricorso;
- ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 35 co.1 lett. c) c.p.a, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
- ritenuto che la natura delle questioni oggetto del presente giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO