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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/06/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 3116/2021
Udienza del 10/06/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione per la parte attrice rappresentata e difesa dall'avv. DI DO- Parte_1
NATO FABRIZIO;
per la parte convenuta cod. rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. ZOPPI CHIARA e per rappresen- Controparte_2 tata e difesa dall'avv. PARRINI CHIARA, nelle quali le parti hanno proceduto alla precisazione delle proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
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NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 10/06/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c nel procedimento RG n. 3116/2021 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e di- Parte_1 C.F._1 fesa dall'avv. DI DONATO FABRIZIO;
- parte attrice –
Contro
cod. fisc. rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. ZOPPI CHIARA;
cod. fisc. rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. PARRINI CHIARA;
- parte convenuta –
Oggetto: responsabilità medica.
Conclusioni parte attrice: “Piaccia alla Giustizia dell' On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: 1) dichiarare i convenuti responsabili, in solido tra loro, dei gravi inadempimenti sopra descritti e conseguentemente dei danni subiti dall'attrice sia sotto il profilo del danno estetico che sotto il profilo del danno per violazione del diritto alla autodeterminazione e, per l'effetto, 2) condannare i predetti convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni nella misura complessiva di € 21.746,57, di cui € 9.746,57 a titolo di danno estetico ed € 5.000,00 per violazione del diritto alla autodeterminazione, ovvero nella diversa misura che risulterà in corso di causa anche all'esito di eventuale CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
3) condannare i convenuti in solido tra loro alla ripetizione della somma di € 7.000,00, corrisposta dall'attrice alla Controparte_2
e dal Dr. a titolo di compensi per l'intervento chiGI praticato;
4) con vittoria
[...] CP_1 di spese e competenze legali del giudizio e del procedimento di mediazione”.
Conclusioni parte convenuta “rigettare le domande svolte dalla Sig.ra CP_1
verso il Dott. poiché infondate in fatto ed in diritto per le Parte_1 CP_1 ragioni esposte in atti. Vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Conclusioni : “Voglia L'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pistoia, contra- CP_2 riis reiectis, respingere le richieste tutte formulate da con l'atto di citazione Parte_1 notificato in data 11.11.2021 nei confronti della società Controparte_3
2
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha dedotto di essersi sottoposta ad intervento di so- Parte_1 stituzione di protesi mammaria dal Dr. presso la CP_1 [...]
, in regime di Day Surgery a seguito del quale aveva notato Controparte_3 un'asimmetria tra i due seni nonché un dolore persistente localizzato proprio in prossimità dell'impianto sinistro. A fronte di dette doglianza ha anche dedotto che la controparte non avesse acquisito il suo consenso, in questo modo violando il suo diritto all'autodeterminazione.
ha opposto che: Controparte_1
a) “fu spiegato dal convenuto alla paziente che la sua situazione era grave” in quanto “la sottilissima pelle e la protesi erano sostenute solo dalla grave reazione cicatriziale interna” mentre “il seno era ceduto in blocco con le protesi stesse, al di sotto della sua posizione naturale (ptosi)”: in queste condizioni, aveva proposto “di non inserire nuove protesi, ma di asportare quelle presenti e modellare l'esigua quan- tità di tessuto rimasto”, ma la paziente “oppose un fermo rifiuto ed anzi rappresentò che avrebbe voluto un seno più grande di quello in essere”;
b) aveva consegnato “alla paziente i due prospetti informativi ufficiali della per il doppio intervento Controparte_4 richiesto (mastoplastica additiva e mastopessi), sottoscritti infatti dalla Sig.ra
[...]
; Per_1
c) nel consenso per l'intervento del 19 dicembre 2019 la paziente aveva di- chiarato: “dichiaro inoltre che non mi sono state date garanzie né assicurazioni sui risultati che saranno ottenuti. […] Nonostante questo, la mia insoddisfazione per il risultato dell'intervento precedentemente subito è tale per cui ho pregato il Dott.
[...] di effettuare il tentativo del nuovo intervento chiGI .. perfettamente a cono- Per_2 scenza del fatto che il risultato potrebbe essere ancor per me insoddisfacente”;
d) “l'intervento fu correttamente qualificato come patologico (tipologia SR) e non meramente estetico, considerata la grave reazione periprotesica in corso”;
e) “l'obbligo di conservazione della cartella – di cui il consenso informato è parte integrante – sia a carico della ”. CP_2
ha opposto che: Controparte_2
a) “non sia ravvisabile una responsabilità contrattuale della struttura sanita- ria in solido con il medico”;
b) le somme richieste sarebbero eccessive.
3 2.- La consulenza affidata alle dott.sse (medico legale) e Persona_3
specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva è giunta alle seguenti Persona_4 testuali conclusioni: “si ritiene di poter escludere difetti tecnici nell'esecuzione dell'intervento di sostituzione protesica con associata mastopessi effettuato dal dr.
in quanto “il tipo di tecnica chirurgica adottata appare in linea con la co- CP_1 mune prassi, così come il susseguirsi delle azioni chirurgiche riportate nel verbale operatorie appaiono ben delineate ed in accordo con quanto previsto per tale tipo di intervento” mentre “la asimmetria residua delle mammelle riscontrata all'indagine clinica non può considerarsi il risultato di una cattiva tecnica chirurgica, essa rap- presenta un esito comune di un trattamento di reimpianto riconducibile a fattori na- turali quali il cedimento tissutale e la forza di gravità che lo rendono un evento non evitabile, ancorché ritenuto astrattamente prevedibile in concreto, sebbene non quan- tificabile a priori”. Dunque, anche a prescindere da ogni questione relativa al con- senso, l'intervento era stato correttamente eseguito in quanto non è impossibile – anche nell'ambito della chirurgia estetica – assicurare il raggiungimento del risul- tato. Peraltro, si trattava di un intervento su persona che già aveva subito una precedente operazione ai seni e di non più giovane età.
Oltre a ciò, come correttamente evidenziato dal convenuto, nel “consenso per reintervento” sottoscritto dall'attrice il 19 dicembre 2019, ovvero il giorno dell'intervento per cui è causa, si legge: “dichiaro inoltre che non mi sono state date garanzie né assicurazioni sui risultati che saranno ottenuti. […] Nonostante questo, la mia insoddisfazione per il risultato dell'intervento precedentemente subito è tale per cui ho pregato il Dott. di effettuare il tentativo del nuovo intervento chi- CP_1 GI .. tutto questo perfettamente a conoscenza del fatto che il risultato potrebbe essere ancor per me insoddisfacente”.
Insomma, la lamentata asimmetria dei seni è stata un possibile esito anche del più ben eseguito intervento e ciò era stato portato a conoscenza sin dall'inizio da parte del chirurgo.
Le rispettive prese di posizione in ordine alla natura estetica o funzionale dell'intervento non possono in nulla incidere sugli elementi poco sopra evidenziati.
La domanda non merita dunque accoglimento.
3.- Le spese sostenute dai convenuti devono fare carico sull'attrice sulla base delle sole fasi di studio, introduttiva ed istruttoria stante la contrazione di quella decisionale, al pari di quelle della CTU.
P . Q . M .
4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda svolta da contro e Parte_1 CP_1
; Controparte_2
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_1 [...]
e che si liquidano in € 2.500,00 oltre Parte_2 Controparte_2 accessori come per legge per ciascuno, oltre che al pagamento delle spese di CTU.
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
10/06/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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