Ordinanza cautelare 24 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/04/2025, n. 3622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3622 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03622/2025REG.PROV.COLL.
N. 03764/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3764 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariapaola Marro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellante l’avvocato Patrizia Perugini in sostituzione dell'avv. Mariapaola Marro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’atto di trasferimento d’autorità in data 30 luglio 2021 del Comando Legione Carabinieri Lombardia.
2. L’appellante, appuntato scelto dei Carabinieri, ha subito un trasferimento per incompatibilità ambientale in conseguenza della ricezione di un DVD nel quale il militare era ripreso mentre schiaffeggiava sulla nuca una persona straniera condotta in caserma.
L’episodio era stato valutato come compromettente il rapporto di fiducia che deve sussistere con la locale autorità giudiziaria; peraltro l’accaduto era stato sanzionato anche con un rimprovero.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso poiché ha ritenuto che l’episodio accertato ben costituisce un fattore che pienamente giustifica un trasferimento per incompatibilità ambientale poiché incrina il rapporto di fiducia reciproco tra i militari.
4. L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo contesta il travisamento della motivazione del provvedimento da parte del T.a.r. poiché il trasferimento è stato motivato in relazione al sospetto che il rapporto di fiducia tra i colleghi della stazione di -OMISSIS-sarebbe venuto meno a seguito del fatto che il ricorrente potesse ritenere che l’invio del DVD ai superiori fosse atto interno dei militari della stessa caserma e non perché l’atto di violenza posto in essere dal ricorrente è un fattore che determinerebbe inevitabili ripercussioni negative sul regolare e corretto svolgimento delle attività istituzionali.
4.2. Il secondo motivo lamenta che il T.a.r. non abbia tenuto conto delle positive note caratteristiche che il militare ha conseguito per molti anni e del pregiudizio che gli deriva per non poter compiere quattro anni di servizio presso la sede di -OMISSIS-con possibilità di scegliere una sede diversa.
5. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Alla camera di consiglio del 24 maggio 2022 è stata respinta l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata.
7. L’appello è infondato.
7.1. La condotta tenuta dal militare che ha usato violenza nei confronti di una persona condotta in caserma è un episodio idoneo ad incrinare la fiducia dei commilitoni che potrebbero non sentirsi sereni nell’affrontare situazioni legate al servizio condividendo la responsabilità con un collega che potrebbe tenere condotte contrarie ai doveri di ufficio.
Non è rilevante in merito sapere se il DVD che ha reso noto l’episodio incriminato sia opera di un collega o di terze persone, resta il fatto che, una volta che l’episodio è venuto a conoscenza di tutti gli appartenenti al comando ove l’appellante presta servizio, si è creata una situazione di incompatibilità ambientale che l’Amministrazione ha ritenuto di eliminare attraverso il trasferimento.
V’è poi da rilevare che la circostanza evidenziata dall’appellante (“Il semplice atto di violenza infatti non è stato in alcun modo considerato dall’amministrazione per giustificare il trasferimento, atto per il quale peraltro, è pendente il procedimento penale e sul cui accertamento non vi è ancora una sentenza passata in giudicato.” ) non è idonea ad arrecare vantaggio alla sua posizione: sebbene il trasferimento non sia stato precipuamente motivato in tal senso, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la sottoposizione a processo per atti compiuti in occasione del servizio sarebbe già di per se idonea, isolatamente considerata a costituire valido motivo di incompatibilità ambientale
7.2. Il secondo motivo da un lato sottolinea che il militare aveva conseguito positive note caratteristiche negli ultimi anni e dall’altro segnala conseguenze negative indirette del trasferimento.
Nessuno dei due elementi posti all’attenzione è in grado di far ritenere illegittimo il provvedimento impugnato (e, si rileva per incidens il primo profilo, concernente lo stato di servizio, semmai, sarebbe stato “servente” rispetto a una contestazione della sanzione applicata – peraltro abbastanza mite- ma non sembra direttamente rilevante rispetto al ravvisarsi di una condizione di incompatibilità, il che costituisce l’unico profilo oggetto della odierna vicenda giuriziaria).
Quando si crea una situazione di disagio in un reparto per effetto della condotta di un militare, le positive note caratteristiche che hanno caratterizzato fino ad allora la valutazione della condotta in servizio non rilevano perché l’Amministrazione ha il dovere di rimuovere una situazione che potrebbe avere conseguenze negative per l’espletamento del servizio. I precedenti positivi in servizio avranno una rilevanza nel determinare l’eventuale entità della sanzione che dovesse essere irrogata al militare in relazione alla condotta contestata ed infatti all’appellante è stata inflitta la sanzione del rimprovero che costituisce la sanzione più tenue tra quelle che vengono iscritte nel foglio matricolare.
L’impossibilità di maturare il requisito della permanenza quadriennale in uno stesso reparto per poter chiedere il trasferimento è conseguenza diretta del suo comportamento scorretto e sarebbe paradossale che l’Amministrazione dovesse aspettare lo scadere del termine prima di poter operare il trasferimento.
8. Le spese possono compensarsi in considerazione della mera costituzione di stile dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.