Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 30/05/2025, n. 4155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4155 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04155/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01448/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1448 del 2025, proposto da
DA NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla Via Schipa n. 34;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Massa Lubrense, non costituito in giudizio;
nei confronti
MA CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli in Piazza Giacomo Matteotti n. 7;
avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio – inadempimento
serbato dal Comune di Massa Lubrense sulle istanze e diffide inviate dalla ricorrente a mezzo pec in data 8.3.2024 assunta al prot. n. 006643/2024 ed a mezzo pec in data 24.7.2024 assunta al prot. n.0021121/2024, con cui ha sollecitato al Comune di Massa Lubrense l’esercizio dei poteri di vigilanza, controllo e sanzionatori ex art. 27 ss. d.p.r. 380/01
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e di MA CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - In data 24/7/24 la ricorrente NO DA ha protocollato presso il Comune di Massa Lubrense una diffida all’adozione di un provvedimento espresso in relazione agli abusi ascritti all’odierna controinteressata CA MA che, secondo quanto emerge dalla diffida, avrebbe violato la normativa urbanistica aprendo un vano finestra sul prospetto sud-est del fabbricato ove entrambe risiedono (la ricorrente al piano terra e la CA al primo) e realizzando un comignolo sul lastrico dell’edificio (giusta c.i.l.a. in data 15/5/2017). La NO rappresenta, altresì, che il Comune aveva già disposto la rimozione degli abusi e che la CA aveva poi presentato istanza di sanatoria paesaggistica. Ritenuto doveroso l’accertamento, da parte del Comune, della sussistenza del consenso dei condomini, la ricorrente ha quindi insistito per un riscontro da parte dell’Amministrazione.
- Rimasta questa inerte, la NO ha azionato il presente giudizio rimarcando, in estrema sintesi, che l’istanza della controinteressata non potrebbe essere accolta in quanto si basa sulla falsa circostanza della non comunanza con terzi del bene su cui insistono i manufatti.
2 – La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Napoli ha versato in atti costituzione di mero stile.
3 - Il Comune di Massa Lubrense, benché ritualmente intimato, non ha preso parte al giudizio.
4 - Si è costituita in resistenza CA MA, eccependo preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per avere la ricorrente allegato solo in sede processuale illegittimità afferenti all’attività edilizia espletata dalla CA non rappresentati nella diffida. Nel merito, la controinteressata ha dedotto – poi - che si è formato il silenzio assenso sull’istanza di compatibilità paesaggistica, stante la trasmissione in data 24/4/24 della documentazione dal Comune alla Soprintendenza.
5 - Alla camera di consiglio dell’8 maggio 2025 il ricorso è stato assunto in decisione.
6 - In limine litis, va respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata CA: la ricorrente non ha infatti compulsato in questa sede il Comune a “rispondere” su questioni non oggetto della diffida: quella enunciate in ricorso sono argomentazioni che involgono la qualificazione giuridica dell’intervento edilizio “contestato” dalla ricorrente (e comunque già sanzionato dal Comune), sulla cui legittimità urbanistica l’Amministrazione è stata diffidata a pronunciarsi.
7 – Quanto al merito della domanda, si osserva in termini generali che ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge sul procedimento amministrativo: «Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni».
Secondo condivisa e consolidata giurisprudenza:
“ a) « l'obbligo giuridico di provvedere da parte della P.A. (positivizzato in via generale dall'art. 2, l. n. 241/90) sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, essendo il silenzio rifiuto un istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto a un esistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento, rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione normativa che preveda la facoltà del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione. Invero, sicure esigenze di giustizia sostanziale impongono la conclusione del procedimento, in ossequio anche al dovere di correttezza e buona amministrazione, in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad una esplicita pronuncia. In casi come questo, invero, la mancata risposta della P.A. viola il principio generale della doverosità dell'azione amministrativa, integrato con le regole di ragionevolezza e buona fede» (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, n. 4225/2019; Cons. di St., sez. III, n. 2334/2015);
b) “ogniqualvolta la realizzazione della pretesa sostanziale vantata dal privato dipenda dall’intermediazione del pubblico potere, l’Amministrazione, dunque, è tenuta ad assumere una decisione espressa, anche qualora si faccia questione di procedimenti ad istanza di parte e l’organo procedente ravvisi ragioni ostative alla valutazione, nel merito, della relativa domanda: l’attuale formulazione dell’art. 2, comma 1, n. 241 del 1990, pure in caso di “manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità ... della domanda”, impone l’adozione di un provvedimento espresso, consentendosi in tali ipotesi soltanto una sua redazione in forma semplificata, ma non giustificandosi una condotta meramente inerte” (Cons. di St., 28 aprile 2021, n. 3430);
[Valutato, nello specifico, che] nel caso della vigilanza edilizia, l’obbligo di provvedere emerge, ormai pacificamente, sia nella giurisprudenza appena richiamata sia dal tenore della disciplina edilizia avente natura ed effetti di normativa di principio (cfr. art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001);
[Stimato, nella specie, che] “il proprietario confinante, [(e quindi, tanto più il Condominio avente sede nell’immobile interessato dai lavori)] nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi da parte dell'organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all'esercizio di detti poteri e può, quindi, ricorrere avverso l'inerzia dell'organo preposto alla repressione di tali abusi edilizi. Quindi, a fronte della persistenza in capo all'ente preposto alla vigilanza sul territorio del generale potere repressivo degli abusi edilizi, il vicino che - in ragione dello stabile collegamento con il territorio oggetto dell'intervento - gode di una posizione differenziata, ben può chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti dall'ordinamento, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio - inadempimento. Da ciò deriva che il Comune è tenuto, in ogni caso, a rispondere alla domanda con la quale i proprietari di terreni limitrofi a quello interessato da un abuso edilizio chiedono ad esso di adottare atti di accertamento delle violazioni ed i conseguenti provvedimenti repressivi e, ove sussistano le condizioni, anche ad adottare gli stessi ” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II-bis, 11/01/2018, n. 297; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 19/03/2021, n.724; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI , 12/11/2021, n. 7224)” – Tar Campania, Napoli, sez. III, sent. n. 4440/2024.
Va poi rimarcato che la funzione dell'azione giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento, per come codificata agli artt. 31 e 117 c.p.a., è di ottenere l'accertamento dell'obbligo della p.a. di provvedere sull'istanza del privato, quindi, in definitiva, l'adozione di una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l'inerzia è solo quella idonea a concludere (con valenza dispositiva) il procedimento e non anche l'adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale » (Cons. Stato, Sez. VI, 17 dicembre 2013, n. 6037).
8 – Quanto alla sussistenza nel caso di specie delle condizioni dell’azione, sussiste innanzitutto la legittimazione ad agire della ricorrente, essendo pacifico che ella è proprietaria di immobile sottoposto rispetto a quello sui cui insistono gli abusi da lei segnalati.
Sussiste parimenti l’interesse ad agire, correlato allo specifico pregiudizio derivante dagli interventi edilizi che si assumono illegittimi e che, secondo le allegazioni ricorsuali, incidono sul decoro dell’edificio e che comunque hanno comportato l’abbattimento di una parete e del lastrico condominiale.
9 – Tanto premesso, la domanda della ricorrente è meritevole di accoglimento tenuto conto che la NO mira a ricevere dal Comune un riscontro che dia conto degli sviluppi procedimentali conseguenti dall’accertamento degli abusi oggetto dell’ordinanza n. 199/23, rispetto ai quali l’ente può adottare – sussistendone i presupposti - il domandato provvedimento di sanatoria paesaggistica; in caso di diniego, invece, il Comune dovrà espletare le ulteriori attività previste dalla normativa al fine di pervenire alla materiale esecuzione dell’ordinanza di demolizione già adottata (in argomento, cfr. questa sezione, sent. n. 6246/2022).
10 - Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto, con contestuale fissazione di un termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza entro il quale l’Amministrazione intimata deve pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato sull’istanza de qua .
10.1 - In caso di ulteriore inerzia, in luogo dell’Amministrazione intimata, provvederà un Commissario ad acta, nominandosi, all’uopo, sin d’ora, il Responsabile della Direzione Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Napoli, con possibilità di delega a proprio dirigente o funzionario, affinché agisca, in sostituzione e spese a carico dell’Amministrazione inadempiente, entro l’ulteriore termine di 60 giorni.
Il compenso del commissario sarà posto a carico dell’Ente intimato e liquidato con separato decreto, previa presentazione (ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico) da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti.
11 – Le spese seguono la soccombenza del Comune intimato e si liquidano in dispositivo.
Possono compensarsi le spese di lite tra la ricorrente e l’Amministrazione statale, nonché la controinteressata.
12 - Va disposta la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania - Napoli, anche ai sensi dell'art. 2, comma 8, della l. n. 241/1990, al passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Massa Lubrense di adottare un provvedimento espresso sull'istanza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, di notificazione a cura di parte della presente sentenza.
Condanna il Comune di Massa Lubrense alla refusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e rifusione del C.U.
Compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l’Autorità statale, nonché CA MA.
Ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990, sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012, convertito nella legge n. 35 del 2012, dispone la comunicazione della presente decisione – una volta passata in giudicato – alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO