Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 16/04/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00391/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01323/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MI OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1323 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Gili del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Torino, in Corso Matteotti n. 31, giusta procura in calce al ricorso, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno – Questura di Bologna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici in Bologna, via A. Testoni, 6 è ope legis domiciliato;
per l'annullamento, previa sospensione
«del foglio di via obbligatorio, -OMISSIS-, adottato dal Questore della Provincia di Bologna in data 18.07.2024 e notificato all’interessata a mani in data 10.09.2024; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi inclusi il verbale di conoscenza del procedimento e di identificazione, dichiarazione e/o elezione di domicilio redatto dalla Questura di Bologna, Divisione Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali, in data 9.07.2024, consegnato a mani in pari data; il verbale di sequestro ex art. 354 c.p.p. e il verbale di perquisizione ex art. 352 c.p.p., entrambi redatti dalla Questura di Bologna, Divisione Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali, in data 9.07.2024 e consegnati a mani in pari data».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno – Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in esame, notificato l’11 novembre 2024, la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato il foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore della Provincia di Bologna in data 18 luglio 2024, con il quale è stato dato ordine alla ricorrente “ di lasciare il territorio comunale di Bologna entro 48 ore dalla notifica del presente provvedimento, con il divieto di fare ritorno nel medesimo comune per la durata di anni 1 (uno), senza la preventiva autorizzazione ”.
2. Il foglio di via obbligatorio qui impugnato si origina dal seguente episodio, come descritto nel provvedimento del Questore: “ Considerato che in data 9 luglio 2024 in occasione della giornata inaugurale dell'evento "G7 scienza e tecnologia" tenutosi a Bologna principalmente presso il "tecnopolo" sito in via Stalingrado, alla presenza di numerose personalità governative tra cui per l'Italia il Ministro dell'Università e della Ricerca, con numerosi altri eventi collaterali tenutesi in varie parti della città e della provincia, partecipava, unitamente ad altre trenta persone appartenenti al movimento "Extinction Rebellion", ad una manifestazione non preavvisata in Piazza Maggiore, dalle ore 16, 30 in poi, davanti la sede del comune di Bologna (palazzo "D'Accursio") nel corso della quale alcuni militanti, in un primo momento, bloccavano l'accesso al portone del comune stesso salvo poi, in un secondo tempo, altri militanti salire presso la Torre dell'orologio del citato palazzo per sostenere altri tre attivisti che nel frattempo si erano calati, con l'ausilio di attrezzatura da arrampicata, lungo la facciata dello stabile, e srotolare uno striscione recante la scritta "G7 LA VOSTRA TECNOLOGIA IL NOSTRO COLLASSO", costringendo una squadra del VVFF ad intervenire attesa la situazione di grave pericolo; nel contempo altri militanti si incatenavano a terra impedendo l'accesso e l'uscita dalla sede del comune ”.
3. In ricorso sono articolati motivi di “ 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto e illogicità della motivazione, sviamento di potere. 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, lett. c) e 2 d.lgs. n. 159/2011. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto e illogicità della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento (difetto dei presupposti ex art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 159/2011). 3. In subordine. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 16 Cost.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, depositando una relazione sui fatti.
5. La ricorrente ha, quindi, rinunciato alla trattazione dell’incidente cautelare, insistendo poi, in vista dell’udienza pubblica, per l’accoglimento del ricorso alla luce di tutta quanto già dedotto, mentre la Questura ha eccepito l’infondatezza delle doglianze di cui al gravame.
6. Alla pubblica udienza del 9 aprile 2025, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’adozione dell’avversato provvedimento, come esposto nella narrativa del “Fatto”, trova la propria ragion d’essere nella reazione dell’ordinamento al comportamento non conforme alla legge posto in essere dalla ricorrente (a prescindere dalla sua specifica condotta), partecipando a una manifestazione organizzata non autorizzata, né preannunciata alle autorità di pubblica sicurezza, che, seppur non violenta in senso stretto, ha comunque limitato l’accesso al palazzo sede dell’Amministrazione comunale (Palazzo d’Accursio), messo in pericolo l’incolumità personale di alcuni attivisti e dei passanti e richiesto un rilevante dispiego di forza pubblica per garantire la sicurezza di tutti e ripristinare l’ordine pubblico.
2. Cionondimeno, il ricorso deve essere accolto dal momento che, pur essendo comunemente condiviso il principio generale secondo cui l’applicazione di una misura di prevenzione non presuppone l'accertamento di una responsabilità penale, ciò non può, però, far venire meno la necessità di un'attività istruttoria preliminare alla sua adozione, adeguata e sfociante in una motivazione che consenta di comprendere il percorso logico argomentativo seguito dall’Amministrazione.
3. Il presupposto dell’applicazione delle misure di prevenzione - qual è il “foglio di via obbligatorio” - è rappresentato, infatti, dalla pericolosità del soggetto destinatario, da verificare attraverso una valutazione tecnico-discrezionale sull’esistenza di elementi di fatto specifici e concreti, idonei a suffragare un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta ulteriori reati atti ad offendere o mettere in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica.
3.1. Più precisamente, come si afferma anche nello stesso provvedimento impugnato, in linea generale, conditio sine qua non per l’adozione del “foglio di via obbligatorio” è la qualificazione del suo destinatario come persona predisposta alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. c ) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Quest’ultima norma qualifica come socialmente pericolosi “ coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”.
3.2. Appare chiaro, dunque, come la mera presenza in occasione di una manifestazione non violenta non possa di per sé integrare una condotta tale da giustificare la qualificazione del partecipante come persona socialmente pericolosa, senza che allo stesso sia imputabile una condotta qualificabile come reato o sia contestabile la violazione del foglio di via o del divieto di frequentare determinati luoghi.
4. Nel caso di specie risulta, dunque, fondato il primo motivo di ricorso, dal momento che alla ricorrente non è stata contestata, neanche per relationem , alcuna specifica condotta ingenerante pericolo per la collettività o comunque violenta, dal momento che il provvedimento dà conto solo della sua presenza nel luogo in cui si è svolta la manifestazione.
4.1. In sintesi, nel provvedimento manca l’imputazione alla ricorrente di una specifica condotta sintomatica della pericolosità sociale ovvero l’adeguata e puntuale motivazione in ordine alla riconducibilità della ricorrente ad una delle categorie di cui all’art. 1 lett. c ) del d.lgs. n. 159 del 2011, considerato che il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi dal precedente rappresentato dalla sentenza del TAR Toscana, n. 802/2024, secondo cui, la mera partecipazione a una manifestazione “ anche se considerata unitamente al deferimento per un precedente analogo fatto, di per sé non può essere ritenuta idonea ad attestare la “dedizione” del medesimo a tenere condotte offensive per la sicurezza e la tranquillità pubblica, soprattutto in mancanza di una complessiva valutazione della personalità del ricorrente desunta anche dalle abitudini e dallo stile di vita del medesimo ”.
5. In ogni caso, il provvedimento non può ritenersi corredato da adeguata motivazione, anche in considerazione del fatto che non è stata accertata una violazione di precedenti ordini dell’Amministrazione, dal momento che il provvedimento non consente di desumere che la condotta posta in essere in Bologna costituisca effettivamente la reiterazione di quella tenuta in altre città d’Italia. Condotta che, peraltro, anche nei casi delle precedenti manifestazioni non risulta aver dato luogo all’avvio dell’azione giudiziaria, con la conseguenza che quelli imputati alla ricorrente non possono che essere considerati precedenti di polizia, che, peraltro, non si evince siano stati caratterizzati da comportamenti violenti o pericolosi.
6. Cosi accolto il ricorso, assorbiti tutti gli altri motivi, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la particolarità della questione dedotta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'MI OM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.