Ordinanza cautelare 3 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/09/2025, n. 7271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7271 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07271/2025REG.PROV.COLL.
N. 01903/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1903 del 2025, proposto dalla società
NT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Luisa Acampora con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio della stessa, in Roma, via G. da Procida, n. 8/D;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andreottola ed Anna Ivana Furnari e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
per la riforma,
previa sospensione dell’efficacia,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Quarta, n. 4617/2024 del 9 agosto 2024, non notificata, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. 3601/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla società appellante;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Vista la memoria del Comune di Napoli;
Vista l’ordinanza n. 1266/2025 del 3 aprile 2025, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Vista la documentazione depositata dal Comune di Napoli;
Viste la memoria finale, la replica e l’ulteriore documentazione dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° luglio 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l’avv. Luisa Acampora e l’avv. Nicola Laurenti in sostituzione dell’avv. Antonio Andreottola e dell’avv. Anna Ivana Furnari;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la società appellante, NT S.r.l. (d’ora in avanti: NT o Società), ha appellato la sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, n. 4617/2024 del 9 agosto 2024, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia.
1.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto della stessa NT per l’annullamento della disposizione dirigenziale del Comune di Napoli n. 19/A del 10 febbraio 2023 (recante a carico della citata Società l’ordine di demolizione delle opere abusive ivi descritte realizzate in Napoli, alla via Virgilio n. 12), nonché degli atti presupposti e connessi, e per la condanna del Comune di Napoli al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente.
2. In sintesi, a seguito di accertamenti svolti dalla Polizia Locale e trasmessi al competente Servizio Antiabusivismo con fonogramma del 24 dicembre 2022, il Comune di Napoli, attraverso l’ordinanza gravata, ha ingiunto la demolizione dei seguenti manufatti: 1) platea in calcestruzzo di mq. 726 circa, ricoperta da manto erboso, su cui si insistono tre campi di padel/tennis , con pannelli in plexiglass e rete metallica; 2) un manufatto in legno di circa mq. 12, dell’altezza di circa mt. 3, adibito a ufficio; 3) due manufatti in legno di altezza di circa mt. 3 adibiti a spogliatoio, con dimensioni rispettivamente di mq. 12 e mq. 21 circa.
2.1. Le opere da demolire risultano realizzate nel complesso sportivo di cui è proprietaria la Società, sito in Napoli, alla via Virgilio n. 12 e occupato per una parte da n. 6 campi da tennis con adiacenti spogliatoi. L’attività sportiva ivi svolta – afferma la Società – è conforme alla destinazione di piano (di qui la domanda risarcitoria da essa proposta in primo grado e che, però, non risulta ripresentata in appello).
2.2. Nel corso del giudizio di primo grado la ricorrente ha precisato che la ASD Cabyria, conduttrice dell’area, la quale avrebbe realizzato i due manufatti in legno di mq. 12 e mq. 21 indicati al punto 3) dell’ordinanza (v. supra , punto 3) del par. 2), ha presentato al Comune una CIL per il ripristino dello stato dei luoghi, riconoscendosi responsabile della loro realizzazione e manifestando la volontà di rimuoverli, come poi sarebbe avvenuto, secondo quanto certificato dalla comunicazione di fine lavori di ripristino versata in atti il 28 agosto 2023. Il terzo casotto ha invece formato oggetto di domanda di condono, respinta dal Comune di Napoli con provvedimento impugnato e per il quale pende tuttora un contenzioso innanzi a questo Consiglio di Stato (R.G. n. 4368/2022). La Società ha quindi insistito per l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, nella parte di questa relativa alla platea realizzata sotto i campi di padel , affermando invece la cessazione della materia del contendere per i manufatti oggetto dell’attività di ripristino e evidenziando che per la parte restante sussiste autonomo contenzioso (R.G. n. 4368/2022) pendente innanzi a questo Consiglio.
2.3. Il T.A.R. ha respinto il ricorso, rilevando anzitutto la regolare notifica dell’ordinanza impugnata alla società ricorrente. Con riferimento ai manufatti di cui ai punti nn. 2) e 3) dell’ordinanza (v. supra , punti 2) e 3) del par. 2), la sentenza ha evidenziato come la ricorrente non abbia fornito elementi utili a comprovarne la legittimità ed anzi essa stessa ne abbia ammesso l’abusività, avendo affermato che la conduttrice ha inoltrato alla P.A. una CILA per il ripristino dello stato dei luoghi.
2.3.1. Anche in relazione al manufatto in legno di mq. 21 – aggiunge la sentenza – l’illegittimità viene sostanzialmente confermata dalla ricorrente con l’affermare che per esso è stata presentata domanda di condono, denegata dal Comune con provvedimento di cui non vi è prova che sia stato annullato o sospeso in sede giudiziale, “ il che impone di dedurne la perdurante validità ed efficacia ”.
2.4. Quanto alla platea in calcestruzzo, sulla quale insistono i campi da tennis/padel , il T.A.R. rileva che nessuno dei due titoli invocati dalla Società (l’autorizzazione edilizia n. 854 del 25 ottobre 2001 e la CILA n. 2329 del 24 aprile 2018) ne contemplava la realizzazione. Ciò, trattandosi di opera che, per natura e consistenza, necessitava del previo permesso di costruire, comportando la sola presenza del massetto armato una trasformazione edilizia del terreno: infatti, tale opera di pavimentazione va qualificata come nuova costruzione di suolo inedificato, non inquadrabile nell’edilizia libera perché avente caratteristiche permanenti. Lo spianamento e la pavimentazione sono, invero, funzionali alla realizzazione di un campo sportivo e, dunque, di un’opera con una propria autonomia; né si tratta di intervento classificabile tra le “aree ludiche senza fini di lucro” o tra gli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, in quanto i campi realizzati sono parte di un impianto sportivo aperto al pubblico e gestito nell’ambito di un’attività commerciale
2.4.1. Aggiunge in proposito la sentenza che è ininfluente la circostanza per la quale i campi di padel hanno sostituito i preesistenti campi da tennis , poiché per realizzarli è stato necessario realizzare la pedana di cemento, dove allocare il tappeto in fibra sintetica e le barriere in vetro temperato. Non si è trattato di un intervento conservativo, volto al rinnovo o sostituzione di elementi preesistenti, ma di un’opera autonoma, che ha modificato stabilmente il territorio inedificato, trasformandolo dal punto vista edilizio, vista la realizzazione di un’opera di scavo e di basamento in calcestruzzo, in grado di incidere in modo definitivo sulla permeabilità del suolo (a differenza di quanto accade per i campi da tennis e di calcio, in cui può predicarsi un mero movimento di terra).
2.5. Da ultimo il T.A.R. ha fatto discendere dall’infondatezza del ricorso nella sua parte demolitoria la reiezione anche della domanda di risarcimento dei danni, peraltro proposta dalla ricorrente in modo generico e solo nell’epigrafe dell’atto.
3. Nel gravame la NT ha contestato l’ iter logico giuridico e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi:
I) violazione degli artt. 360, n. 3 e 5 e segg. c.p.c. per difetto di motivazione ed errata valutazione dei fatti, mancata istruttoria sulle autorizzazioni rilasciate, violazione e mancata applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. e-6) del d.P.R. n. 380/2001 sull’attività libera per pavimentazione e rifinitura di aree esterne, violazione dell’art. 2 e dell’Allegato A, lett. A.17) , del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, erronea applicazione degli artt. 9- bis e 31 del d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 157 del d.lgs. n. 42/2004 e di tutte le normative sui vincoli paesaggistici vigenti in zona, mancata valutazione della carenza di potere in ordine a opere eseguite con autorizzazione edilizia e parere paesaggistico nel 2001, contraddittorietà, genericità assoluta, sviamento, insufficiente, illogica ed arbitraria motivazione, violazione del giusto procedimento, illegittimità derivata e contrasto con i precedenti;
II) violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. per mancata valutazione del censurato difetto di istruttoria e di motivazione, mancata considerazione del collaudo presentato nel 2002 sull’entità e tipologia delle opere e sulla conformità delle stesse alle norme urbanistiche vigenti e in specie agli artt. 25 e 56 delle NN.TT.AA. del P.R.G. e tavole allegate, con destinazione ad hoc dell’area, mancata valutazione del punto 11 della relazione allegata all’autorizzazione rilasciata dal Comune nel 2001;
III) violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per erronea e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6, 9, 22 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 10 della l. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di presupposti, di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e perplessità dell’agire amministrativo, errore nei presupposti di fatto e di diritto, violazione dell’art. 2051 c.c..
3.1. In sintesi, con il primo motivo di gravame la Società lamenta che il T.A.R. non avrebbe tenuto conto delle prove da essa offerte in merito al rifacimento del campo n. 5 in materiale sintetico, come da indicazioni della F.I.T. e segnatamente del deposito di copia: A) del condono del 1993 relativo al campo in terra rossa n. 5; B) dell’autorizzazione (con parere favorevole della Soprintendenza) per la modifica del campo, da terra rossa in sintetico, nel 2001; C) del collaudo e dei saggi geologici fatti eseguire dalla Società per sconfessare l’esistenza del cemento armato sotto il tappetino. La sentenza appellata non avrebbe considerato neppure che i campi da padel discendono dalla suddivisione di un campo da tennis in sintetico funzionante, autorizzato nel 2001, le cui opere sarebbero state collaudate nel 2002 e comunicate alla P.A. con il certificato di fine lavori, in relazione alle quali la P.A. avrebbe esaurito il potere di esprimersi.
3.1.1. Sotto l’aspetto strutturale, poi, gli interventi sanzionati non realizzerebbero volumetria nuova; comunque la platea costituirebbe una pertinenza non superiore al 20% dell’edificio principale, di tal ché non sarebbe soggetta al permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e-6) del d.P.R. n. 380/2001. In più non sarebbe occorsa l’autorizzazione paesaggistica, in base all’art. 2 ed all’Allegato A, punto A.17) , del d.P.R. n. 31/2017 (regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata) e in ogni caso sarebbe stato violato l’art. 9- bis del d.P.R. n. 380/2001 sullo “stato legittimo” della platea e dei campi trasformati, poiché il Comune, se avesse ritenuto illegittima la platea, avrebbe dovuto procedere all’annullamento dell’autorizzazione rilasciata nel 2001, impossibile dopo venti anni (visto l’esaurimento del relativo potere).
3.2. Con il secondo motivo di gravame la Società critica la sentenza appellata per essersi soffermata sulla carenza di permesso di costruire senza valutare che la platea ed il campo in sintetico sarebbero conformi alla normativa urbanistica di cui alle NN.TT.AA. della variante al P.R.G. del Comune di Napoli (artt. 25 e 56). In buona sostanza, il complesso sportivo verrebbe individuato nella tavola n. 8 delle specificazioni quale “ spazio pubblico esistente ” e la sua superficie concorrerebbe a soddisfare il fabbisogno di attrezzature pubbliche di quartiere calcolato dal P.R.G.; quest’ultimo disciplina gli spazi per attrezzature con l’art. 56 delle norme di attuazione, che non porrebbe limiti all’edificazione, anche di iniziativa privata, ove finalizzata all’interesse pubblico stabilito da un’apposita convenzione tra pubblico e privato prevista nella stessa norma del P.R.G.. Ne segue che, in astratto, le opere di cui è stata ingiunta la rimozione potrebbero essere oggetto di un’apposita convenzione con il Comune, trattandosi di opere di solo miglioramento di una struttura sportiva di interesse collettivo, ma neppure tale aspetto sarebbe stato considerato dalla sentenza gravata.
3.3. Da ultimo, con il terzo motivo l’appellante lamenta di aver fornito, per quanto attiene ai piccoli manufatti in legno, la documentazione a riprova sia della sua totale estraneità alla realizzazione delle opere, sia della responsabilità del conduttore, che poi avrebbe eseguito un ripristino spontaneo di una parte di queste: di qui l’inefficacia del provvedimento impugnato, emesso erroneamente nei confronti della proprietaria con esclusione della ASD Cabyria, conduttrice e detentrice dell’impianto. Infatti, nel caso di abusi edilizi commessi da soggetto diverso dal proprietario, la posizione di quest’ultimo sarebbe “neutra” rispetto alle sanzioni previste dal d.P.R. n. 380/2001 (e così rispetto all’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale), ove il proprietario sia estraneo al compimento dell’abuso o, essendone venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti che l’ordinamento gli offre.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, depositando di seguito una memoria e concludendo per la reiezione dell’appello, previa reiezione, altresì, dell’istanza cautelare.
4.1. L’istanza di sospensione della sentenza appellata è stata accolta con ordinanza n. 1266/2025 del 3 aprile 2025 onde mantenere la res adhuc integra nelle more della decisione del merito dell’appello (per la cui discussione è stata fissata l’udienza pubblica del 1° luglio 2025).
4.2. In prossimità dell’udienza di merito il Comune di Napoli ha depositato un breve rapporto unito a documentazione sui fatti di causa.
4.3. La Società, dal canto suo, ha depositato una memoria e poi ancora una replica, segnalando in specie di avere depositato in data 10 giugno 2025 presso il Comune di Napoli un’istanza, formulata ai sensi del d.l. n. 69/2024, conv. con l. n. 105/2024, di permesso in sanatoria per le opere realizzate in parziale difformità dall’autorizzazione del 2001, con riferimento alla platea in conglomerato e pietrisco, al fine proprio di sanare la carenza di titolo in relazione al rifacimento del manto del campo da tennis n. 5 con materiale sintetico.
4.4. All’udienza pubblica del 1° luglio 2025 il Collegio – uditi i difensori comparsi delle parti – ha trattenuto la causa in decisione.
5. In via preliminare, deve escludersi che le allegazioni e produzioni documentali della Società aventi a oggetto la presentazione, da parte sua, di un’istanza di sanatoria relativa alla platea in conglomerato e pietrisco, proposta ai sensi del d.l. n. 69/2024, conv. con l. n. 105/2024, possano incidere anche solo parzialmente sulla procedibilità dell’appello: ciò, tenuto conto, a tacer d’altro, delle conseguenze che l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 riconnette all’inottemperanza all’ordine di demolizione da parte del destinatario dello stesso.
5.1. Nel merito, l’appello è parzialmente fondato, nei termini che di seguito si espongono.
5.2. In particolare, è fondata la censura, dedotta con il primo motivo di gravame, con cui la Società lamenta l’insufficienza del quadro istruttorio in base al quale il T.A.R. ha ritenuto che sotto al campo n. 5, trasformato da campo di tennis con fondo sintetico in campo di padel , fosse stata installata una platea in calcestruzzo, tale da generare una trasformazione edilizia del terreno e, quindi, da richiedere il previo rilascio del permesso di costruire. Ciò, tenuto conto da un lato della scarsità degli elementi addotti dalla P.A. a supporto di tale affermazione, dall’altro, della mancata considerazione, ad opera del primo giudice, degli elementi di segno contrario prodotti dalla ricorrente.
5.3. Invero, il provvedimento impugnato, nell’ordinare la riduzione in pristino dei tre campi di padel poggianti, in tesi, su una platea in calcestruzzo di circa mq. 726, si rifà al rapporto informativo della Polizia Locale trasmesso al Servizio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Napoli attraverso il già citato fonogramma del 24 dicembre 2022, in cui si legge che “ all’interno del […] complesso sportivo, a sinistra dell’accesso, sul secondo terrazzamento, si è accertata la presenza di platea in cls di ca mq 726, ricoperta da tappetino erboso, su cui insistono tre campi di padel/tennis […]”. Tuttavia, il rapporto informativo non indica le modalità tramite cui il suddetto accertamento sarebbe stato svolto (ad es., attraverso l’esecuzione di prelievi o di altri esami, lo scatto di fotografie, l’acquisizione e la verifica di documenti della parte privata, ecc.) e, dunque, non è idoneo a dare la prova dell’effettivo svolgimento di vere e proprie indagini istruttorie ad opera dei tecnici del Comune.
5.4. Da quanto detto emerge, quindi, che nella fattispecie per cui è causa non può trovare applicazione l’indirizzo giurisprudenziale, seguito anche da questa Sezione, secondo cui il verbale di sopralluogo dei tecnici della P.A. ha natura di atto pubblico munito di pubblica fede in ordine alle circostanze di fatto ivi accertate rispetto sia allo stato di fatto, sia allo status quo ante , e può essere contrastato dal privato solo con la querela di falso e non con una perizia di parte (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VII, 19 febbraio 2025, n. 1414; Sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 946; Sez. IV, 19 luglio 2018 n. 5128). Come si è appena visto, infatti, la laconicità del suindicato rapporto informativo non consente di parlare di un vero e proprio “accertamento” ad opera dei tecnici della P.A. delle circostanze di fatto rilevanti, di tal ché non resta che concludere per il mancato assolvimento, da parte del Comune, agli oneri probatori su di esso gravanti.
6. Da parte sua, invece, la ricorrente ha versato in atti la relazione di accompagnamento all’istanza di autorizzazione per l’intervento di riqualificazione del complesso sportivo, accolta dal Comune con autorizzazione n. 854 del 25 ottobre 2001, nella quale si legge al punto 11 che l’intervento avrebbe riguardato il “ rifacimento del manto superficiale dei campi da tennis n 1, 2, 3 e 6 in terra rossa e dello strato di carbone drenante ” e il “ rifacimento del campo n° 5 in materiale sintetico approvato dalla FIT [Federazione Italiana Tennis]”, senza nessuna menzione dell’installazione di una platea in calcestruzzo. Ha prodotto altresì il certificato di collaudo, attestante che i lavori di cui alla suindicata autorizzazione sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato.
6.1. Sostiene l’appellante che il rifacimento del predetto campo n. 5 con l’apposizione di materiale sintetico è avvenuta con l’eliminazione del battuto in terra rossa, la realizzazione di una platea di un substrato livellato e stabilizzato in conglomerato, nonché l’appoggio al tappetino sintetico, al fine di trasformare il campo da tennis tradizionale in campo da tennis veloce, composto da materiale sintetico impermeabile: nessun utilizzo di calcestruzzo sarebbe, quindi, avvenuto. Tale tesi riceve una decisiva conferma dalle prove di carotaggio che la NT ha fatto eseguire in data 23 dicembre 2024 da una società appositamente incaricata, le quali non confermano la presenza, al di sotto del manto del campo n. 5, della contestata platea in calcestruzzo.
6.2. Il punto richiede un approfondimento.
6.3. Le suddette prove di carotaggio sono contenute in un documento (all. 4 all’appello) versato dalla parte per la prima volta nel giudizio di appello. A fronte del divieto di nova stabilito per il predetto grado di appello dall’art. 104, comma 2, c.p.a., nel caso di specie si rinvengono, tuttavia, i presupposti in base ai quali è consentita dallo stesso art. 104, comma 2, la deroga a tale divieto (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. II, 25 gennaio 2022, n. 525; id., 20 maggio 2019, n. 3217; Sez. IV, 18 dicembre 2019, n. 8555; id., 20 agosto 2018, n. 4969; Sez. III, 21 marzo 2019, n. 1897; id., 8 gennaio 2019, n. 183; Sez. V, 13 giugno 2016, n. 2532). In particolare – ferma la posteriorità degli esami effettuati rispetto al giudizio di primo grado – sussiste il presupposto dell’indispensabilità del documento che racchiude l’esito dei predetti esami ai fini della decisione della causa: secondo la giurisprudenza, infatti, tale “indispensabilità” impone di ammettere in appello i documenti che non siano meramente “rilevanti” ai fini del decidere, ma appaiano dotati di quella speciale efficacia dimostrativa che si traduce nella capacità di fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale, conducendo ad un esito, per così dire, “necessario” della controversia (C.d.S., Sez. VII, 12 giugno 2025, n. 5319; Sez. III, n. 183/2019, cit.; Sez. VI, 17 luglio 2018, n. 3435; Sez. V, n. 2532/2016, cit.). E, come si è detto, le prove di carotaggio sconfessano la presenza della platea in calcestruzzo contestata dalla P.A. alla Società.
6.3.1. In contrario non possono bastare le affermazioni della ASD Cabyria contenute nella relazione tecnico-descrittiva allegata alla CILA n. 2329/2018, dove si parla di posa dei nuovi tappeti di gioco sul “ massetto in cls esistente ” e di avvitamento “ sul cls ” delle barriere perimetrali in ferro e plexiglass , trattandosi di affermazioni non verificate di un terzo privato che, perciò, non scalfiscono l’esito dei carotaggi.
6.4. In conclusione, pertanto, in assenza della realizzazione di nuove opere in calcestruzzo, la mera trasformazione di un campo da tennis (già esistente e già autorizzato) in campo da padel non comporta la necessità di un nuovo permesso di costruire e di una nuova autorizzazione paesaggistica, trattandosi appunto di un intervento di mera sostituzione di una esistente struttura sportiva.
6.5. La fondatezza del primo motivo di gravame comporta l’accoglimento dell’appello, nella parte in cui censura il capo della sentenza appellata che ha respinto la domanda di annullamento dell’ordine di demolizione delle opere indicate al punto 1) del provvedimento gravato (“ realizzazione di platea in cls di mq. 726 circa, ricoperta da manto erboso, su cui si insistono n° 3 campi di padel/tennis, chiusi con pannelli in plexiglass e rete metallica ”).
6.6. Per l’effetto, è altresì assorbito il secondo motivo di gravame, subordinato sotto il profilo logico-giuridico al primo.
7. È, invece, infondato il terzo motivo di appello, atteso che per i due casotti in legno che sarebbero stati eseguiti dalla conduttrice A.S.D. Cabyria la Società appellante, quale proprietaria dell’area, serba intatto il potere di rimuoverli, salvo rivalersi sulla medesima conduttrice per le relative spese e fatta salva la loro eventuale intervenuta rimozione ad opera della stessa A.S.D. Cabyria (rimozione che in ogni caso sarebbe posteriore all’epoca di adozione dell’ordinanza impugnata e, dunque, non potrebbe incidere sulla legittimità di questa).
7.1. Con riferimento al terzo casotto in legno, poi, la responsabilità della Società appellante per la sua realizzazione senza titolo deve ritenersi pacifica, giacché per esso la Società ha presentato al Comune domanda di condono e così ne ha ammesso l’abusività, gravando successivamente il relativo diniego adottato dal Comune con un ricorso autonomo: pertanto, solo l’eventuale accoglimento dell’istanza di sanatoria può incidere sulla demolizione del manufatto in parola, l’ordinanza impugnata risultando per questa parte del tutto legittima ed immune da censure.
7.2. Va precisato, sul punto, che l’ordinanza di demolizione risulta adottata dopo il diniego da parte del Comune sull’istanza di condono (di tal ché l’accoglimento di detta istanza passa attraverso la via della rimozione del diniego stesso).
8. In conclusione, in parziale accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va accolto nella parte di esso relativa alle opere di cui al punto 1) dell’ordinanza di demolizione. Quest’ultima, dunque, va in parte qua annullata, mentre per tutto il resto è meritevole di conferma.
9. La fondatezza solo parziale del ricorso giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte come da motivazione e per conseguenza, in riforma della sentenza appellata e in parziale accoglimento del ricorso di primo grado, annulla la disposizione dirigenziale impugnata nella parte in cui quest’ultima ordina la demolizione delle opere elencate al punto 1) della disposizione stessa.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO