Decreto cautelare 1 luglio 2024
Decreto cautelare 15 luglio 2024
Ordinanza cautelare 25 luglio 2024
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00832/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00961/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 961 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Toscana, Istituto Comprensivo -OMISSIS- di Fiesole, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Comune di Fiesole, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della dotazione organica complessiva di docenti di scuola primaria della provincia di Firenze adottata dall’Ambito Territoriale della provincia di Firenze (da ora ATP) presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana (da ora USR) con decreto dirigenziale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- inviato ai ricorrenti in data -OMISSIS-, con riferimento a quella assegnata all’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Fiesole;
- della motivazione di cui alla nota n. -OMISSIS-del -OMISSIS- a firma della Dott.ssa -OMISSIS-dell’ATP di Firenze, fornita a seguito di richiesta dei ricorrenti, nella parte in cui è asserito che la deroga al minimo di allievi per classe prevista dall’art. 3 del DPR 81/2009 non si applica al caso di specie in quanto Fiesole sarebbe un comune semi montano;
- nonché del diniego opposto dalla Dirigente Scolastica dell’IC “-OMISSIS-” di Fiesole e Vaglia all’istanza di accesso agli atti proposta dai ricorrenti al fine di acquisire gli atti richiesti formalizzato con nota Prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso, conseguente di data ignota e non conosciuto.
con condanna dell’Amministrazione resistente all’adozione immediata dei provvedimenti volti a ripristinare le iscrizioni dei figli dei ricorrenti al plesso del Girone così come erano state inviate dai medesimi nei termini di cui alla CM sulle iscrizioni per l’a.s. 2024/25 e, quindi, alla costituzione della classe I presso la scuola primaria “-OMISSIS-” del Girone.
In ogni caso per la declaratoria del diritto dei figli dei ricorrenti all’iscrizione alla classe prima della scuola primaria “-OMISSIS-” ubicata nella frazione del Girone nel Comune di Fiesole, plesso dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Fiesole.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 luglio 2024:
per declaratoria del diritto
dei figli dei ricorrenti all’iscrizione alla classe prima della scuola primaria “-OMISSIS-” del Girone plesso dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Fiesole
- della dotazione organica complessiva di docenti di scuola primaria della provincia di Firenze adottata dall’Ambito Territoriale della provincia di Firenze (da ora ATP) presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana (da ora USR) con decreto dirigenziale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- inviato ai ricorrenti in data -OMISSIS-, con riferimento a quella assegnata all’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Fiesole;
- della motivazione di cui alla nota n. -OMISSIS-del -OMISSIS- a firma della Dott.ssa -OMISSIS-dell’ATP di Firenze, fornita a seguito di richiesta dei ricorrenti, nella parte in cui è asserito che la deroga al minimo di allievi per classe prevista dall’art. 3 del DPR 81/2009 non si applica al caso di specie in quanto Fiesole sarebbe un comune semi montano;
nonché del diniego opposto dalla Dirigente Scolastica dell’IC “-OMISSIS-” di Fiesole e Vaglia all’istanza di accesso agli atti proposta dai ricorrenti al fine di acquisire gli atti richiesti formalizzato con nota Prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso, conseguente di data ignota e non conosciuto.
con condanna dell’Amministrazione resistente all’adozione immediata dei provvedimenti volti a consentire l’iscrizione dei figli dei ricorrenti alla classe prima della scuola primaria “-OMISSIS-” del Girone e, quindi, alla costituzione della relativa classe presso la scuola primaria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Toscana e di Istituto Comprensivo -OMISSIS- di Fiesole e di Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. DO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
Rilevato che in data 13 marzo 2026 i ricorrenti hanno depositato dichiarazione nella quale evidenziano la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio, cui ha aderito anche l’Avvocatura erariale;
Considerato che, preso atto di quanto sopra, al Collegio non residua che dare atto della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di giudizio, come da congiunta richiesta delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO AN, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DO AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.