Art. 43. Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 12, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma secondo del presente articolo, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e la indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.
Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma precedente debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanita' e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna, devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale e' tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.
Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui e' rilasciata.
Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: "copia per documentazione".
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque viola una o piu' delle disposizioni dei precedenti commi e' punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.
Le prescrizioni a persone assistite a regime mutuoprevidenziale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'ente mutualistico". ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 12, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma secondo del presente articolo, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e la indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.
Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma precedente debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanita' e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna, devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale e' tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.
Ciascuna prescrizione deve essere limitata ad una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui e' rilasciata.
Di ciascuna prescrizione, il medico chirurgo o il medico veterinario deve conservare, per la durata di due anni dalla data del rilascio, una copia recante ben visibile la dicitura: "copia per documentazione".
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque viola una o piu' delle disposizioni dei precedenti commi e' punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.
Le prescrizioni a persone assistite a regime mutuoprevidenziale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'ente mutualistico". ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.