Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle RG Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 15.6.2023 al n. 1234 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
, Parte_1 corrente in Monteriggioni (SI), elettivamente domiciliata in Pistoia, presso e nello studio degli avv.ti Alessandro
Mencarelli e Marco Farneti, che la rappresentano e difendono come da procure generali alle liti del
21.1.2022, rispettivamente repertorio n. 78312 e n. 78313 per Notaio Dott. di Siena, Persona_1
APPELLANTE contro corrente in Controparte_1
Poggio a Caiano (PO), elettivamente domiciliata in
Benevento, presso e nello studio dell'avv. Lucio Russo, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale in appello,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
All'esito dell'ordinanza del 30.1.2025 la causa, celebrata secondo il modello di trattazione scritta e
1
Per Parte_1
[...]
“Si chiede trattenersi la causa in decisione con assegnazione dei termini per ultimi atti difensivi, salvo la prioritaria valutazione della seguente richiesta istruttoria:
In via istruttoria:
- in via istruttoria, ed in subordinata ipotesi di ritenute invalidità non superate dagli esposti motivi di appello di : disporre ctu, che ai fini della Parte_1 individuazione di eventuali affidamenti sul c/c 2163, applichi i principi espressi da Cass., 6195/2020 -
27836/2017 - da ultimo anche Cass 1388/2022 cui adde
13922/20 ed in particolare includendo l'ipotesi di rimesse sempre solutorie e per l'intero periodo di apertura del c/c 2163, con ogni conseguente ricalcolo, inoltre applicandosi i tassi risultanti dagli estratti conto;
ed in ipotesi: i ridetti tassi almeno fino all'entrata in vigore della l. 154/1992 e successivamente i tassi sostitutivi, con ogni conseguente ricalcolo.
Nel merito: affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza, difesa o domanda, Voglia rigettare l'appello incidentale proposto dalla controparte ed inoltre, comunque, in relazione all'appello proposto da Voglia: Parte_1
1- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della impugnata sentenza civile del Tribunale di Prato, depositata e pubblicata il 5 maggio 2023, n. 290 /2023, resa a definizione della causa civile 882/2018;
2 2 - in via principale e nel merito, in accoglimento dei motivi di appello, Voglia:
- dichiarare nulla ed subordine anche parziale riformare la impugnata sentenza civile del Tribunale di
Prato, depositata e pubblicata il 5 maggio 2023, n. 290
/2023, resa a definizione della causa civile 882/2018;
- accogliere le difese ed eccezioni spiegate dalla e Parte_1 comunque respingere le domande formulate dalla parte attrice in primo grado (oggi convenuta in appello) contro e in danno della medesima CP_2
- accogliere le eccezioni di prescrizione e/o decadenza come sollevate nella comparsa di risposta e successive difese a favore della convenuta in primo grado, oggi parte odierna appellante, riproposte nel presente appello;
- accogliere le difese relative ai fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi fatti valere dalla odierna appellante nel giudizio Parte_1 di primo grado e riproposte nel presente appello;
- col favore di spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio;
- con restituzione degli importi che l'appellante fosse costretta a pagare alla parte appellata e al suo difensore in distrazione, in forza della sentenza impugnata stante la sua esecutività ed esecuzione, e salvo sospensione qui richiesta in via prioritaria”.
Per : Controparte_1
“Piaccia all'adita Corte, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, (i) in riforma dell'appellata
Sentenza e (ii) in accoglimento del proposto appello incidentale, così provvedere e statuire:
1) [OMISSIS]
3 2) in rito, dichiarare inammissibile, per le motivazioni esposte, l'avverso gravame, con tutte le conseguenze di legge;
3) nel merito, rigettare, per i motivi e le causali innanzi esposte, l'appello proposto dalla Parte_1 siccome infondato in fatto e in diritto;
4) in accoglimento dell'appello incidentale e per le esposte motivazioni, condannare la al Parte_1 pagamento in suo favore della somma di €. 154.716,19, oltre interessi legali/moratori, in luogo di quella di €.
100.475,28, o quella maggiore o minore come per legge, oltre interessi ex artt. 1284 cc novellato, dalla domanda;
5) condannare la banca opposta/appellata al pagamento integrale delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dell'[OMISSIS] avvocato anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g. 1234/2013 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 290 del 5.5.2023; parti: Parte_1 c. ,
[...] Controparte_1 esperiti gli adempimenti ex art. 350 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 30.1.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c. Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., depositato in data 15 marzo 2018, la in persona del liquidatore e legale Controparte_1 rappresentante p.t., esponeva:
- di avere intrattenuto con NT
, fusa per incorporazione in
[...] [...]
presso la filiale di Prato, i Controparte_4 rapporti di conto corrente n. 2163 (già 2163/29), n. 1766 (già 1766/20), n. 4587/28 e n. 4389/24, tutti sempre affidati e chiusi con saldo “0”;
- che nei rapporti avrebbero dovuto trovare applicazione l'art. 1284 c.c. e l'art. 117 TUB mentre, sin dalla loro attivazione, erano stati illegittimamente gestiti, essendo stati addebitati interessi debitori in misura ultra legale e cms, con capitalizzazione trimestrale delle relative competenze, in violazione del divieto di anatocismo, nonché valute fittizie e spese illegittime, nonostante l'inesistenza tra le parti di validi contratti di conto corrente e relative aperture di credito;
4 - che, in particolare, a) il contratto di apertura del c/ordinario n. 2163 (già 2163/29), del 9.3.1991, era invalido ed improduttivo di effetti giuridici inter partes perché privo delle condizioni economiche e finanziarie applicate al rapporto e contenente rinvio alle condizioni d'uso per la quantificazione degli interessi debitori e la clausola anatocistica;
b) analogamente il contratto di apertura datato 23.9.1990 del c/ordinario n. 1766 (già 1766/20), rinviava alle condizioni d'uso per la quantificazione degli interessi debitori, prevedeva la clausola anatocistica, nulla disponendo in ordine agli altri oneri economici e finanziari applicabili al rapporto;
c) il contratto del 27.2.2007 e le aperture di credito rispettivamente del 25.9.2007, 12.5.2009, 9.9.2009 e 28.9.2009, a valere sul c/ordinario n. 4587/25 e quello del 20.7.2005 e del 26.7.2006, del c/ipotecario n. 4389/24 erano stati pattuiti anche se vi sono addebiti eccessivi per effetto di variazioni peggiorative invalide;
- che, indipendentemente dai profili di nullità delle clausole contrattuali, i tassi addebitati alla correntista sono stati oggetto di una illegittima modifica peggiorativa da parte dell'istituto di credito, il quale ha inizialmente applicato tassi debitori del 15,50%, aumentati nel tempo al 18,50%, nonché tassi extra-fido incrementati dal 17% al 20%, in contrasto con la normativa bancaria;
- che la banca sin dall'inizi dei rapporti e per l'intera durata di esso, aveva addebitato tassi di interesse effettivamente superiori al tasso-soglia di cui alla L. 108/1996 per effetto dell'illegittima quantificazione di tutte le voci concorrenti a determinare l'effettivo TEG, rilevante ai predetti fini;
- che era configurabile una condotta illecita posta in essere in danno della parte e tale da giustificare non soltanto la rideterminazione del credito, ma anche la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. Tanto premesso conveniva Controparte_4 innanzi a questo Tribunale per sentire accertare
[...] l'illegittimità delle somme corrisposte a titoli di interessi, ovvero, in ipotesi, gli importi superiori agli interessi legali, e la conseguente condanna alle spese di lite. Instauratosi il contraddittorio,
[...] si costituiva e contestava i Controparte_4 presupposti di fatto e di diritto della domanda introdotta nel giudizio, eccependo, in via preliminare, la prescrizione al diritto alla restituzione delle somme addebitate dalla per il periodo CP_2 anteriore al decennio rispetto alla data di notifica dell'atto di controparte, concludendo, in tesi, per l'integrale rigetto della domanda avversaria e, in subordine, per la legittimità della capitalizzazione semestrale o annuale degli interessi. Alla prima udienza di comparizione delle parti, il G.I. disponeva la trasformazione del rito ritenendo la causa non suscettibile di trattazione sommaria. Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con la produzione di documenti e rimessa sul ruolo con ordinanza emessa il 22 gennaio 2021, che , quanto al c/c n 1766 ( già 1766/20), avrebbe dovuto ritenersi perfezionata la fattispecie estintiva eccepita, in considerazione della data di chiusura antecedente il termine di dieci anni dal primo atto con potenziali effetti interruttivi della prescrizione. Con il medesimo provvedimento era disposta CT al fine di ricostruire i saldi di dare ed avere scaturenti dalle movimentazioni contabili, verificando la legittimità delle voci applicate ed
5 accertando la natura delle rimesse, in riferimento agli ulteriori rapporti. Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 20 ottobre 2022, la causa veniva trattenuta in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica MOTIVI DELLA DECISIONE 1. PROVA DEL CREDITO NULLITA' DELLE CLAUSOLE NEGOZIALI E TASSO APPLICABILE FORMA SCRITTA Dalla ricostruzione operata nella CT l'analisi è stata condotta sugli estratti conto e sui documenti ritualmente acquisiti, risulta l'assenza di valide e dettagliate pattuizioni scritte relativamente al conto corrente ordinario n 2163 risalente al marzo 1991, al contrario di quanto è stato riscontrato con riferimento ai conti n 4389/24 e 4587/28, conclusi rispettivamente il 20 luglio 2005 ed il 27 febbraio 2007. Per quanto attiene alla prova del credito , secondo l'orientamento consolidato della S.C la mancata contestazione degli estratti conto (Cass. n. 10692 del 2007) rende incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile, “ma non anche l'efficacia e la validità dei rapporti sostanziali” . Ai fini della dimostrazione dell'entità delle somme dovute, vero è che la prova del credito della banca è ancorata alla produzione degli estratti “a partire dall'apertura del conto corrente”, una volta che sia stata esclusa la validità della clausola in base alla quale sono stati calcolati gli interessi. Invero, soltanto siffatta completa produzione consente una
“integrale ricostruzione del dare e dell'avere mentre ad analogo risultato non può pervenirsi, invece, “con la prova del saldo, comprensivo di capitali ed interessi, al momento della chiusura del conto”, in quanto esso “non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma a sua volta discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi”. Tale prova deve essere fornita, di regola, mediante la produzione degli estratti conto (giurisprudenza, anche questa, consolidata: da ult. Cass. 11543/2019, 24948/2017) e, nel caso di produzione incompleta, il calcolo del credito del correntista attore deve essere effettuato, in mancanza di prova contraria, partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass. 11543/19 cit.) quale che sia la parte che l'ha prodotto in giudizio (principio di acquisizione probatoria). In tale ipotesi, pertanto, la rideterminazione del saldo finale dovrà essere necessariamente effettuata sulla base degli estratti conto secondo la ripartizione dell'onere della prova (Cass., 17 aprile 2020, n 7895; Cass., 11.6.2018, n 15148). Onere che deve essere posto a carico di chi si afferma creditore e, quindi, a carico del correntista solo qualora dal rapporto assuma scaturire un credito a suo favore e sia egli ad avere avanzato la domanda. Secondo il principio affermato dalla S.C. ( sentenza 2.5.2019, n 11543), infatti: “..riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio e, nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti
6 conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti..”. Ora, come è noto, la forma scritta per la conclusione dei contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stata imposta dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 – disciplina poi confluita nel d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (t.u.b.) e, segnatamente, nel relativo art. 117 –, con decorrenza, quindi, dall'entrata in vigore di detta norma. Le Sezioni Unite della Cassazione (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 16/01/2018 n° 898) hanno avuto modo di chiarire con specifico riferimento all'art. 23 T.U.F (che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti..."), stabilendo che trattasi di nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'Intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto. Il principio espresso dalle Sezioni Unite, seppur riferentesi a caso di contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a mente del quale "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti", ponendo in tal modo in giusta evidenza , quale ulteriore requisito formale previsto dalla norma a pena di nullità, l'obbligo della banca di consegnare al cliente una copia del contratto sottoscritto. E' evidente, infatti, che le finalità di protezione del cliente sopracitate verrebbero frustrate se si ritenesse sufficiente per la banca raccogliere la sottoscrizione del cliente e dare esecuzione al contratto, senza fornire a quest'ultimo copia dello stesso. Nel caso in esame, tuttavia , con riferimento al conto n 2163, la dedotta carenza dei requisiti di forma afferisce esclusivamente il contenuto delle clausole negoziali e non la circostanza della omessa consegna della documentazione, che non è individuabile quale causa petendi dell' azione di nullità, ma è affermazione posta solo incidentale, peraltro contestata da controparte, e, comunque, non oggetto di alcuna richiesta istruttoria. Di conseguenza, al fine della valutazione delle domande, non può attribuirsi alcuna rilevanza all'eventuale, non provato, mancato assolvimento da parte della banca dell'obbligo di consegna del documento contrattuale al cliente normativamente previsto, peraltro solo in epoca successiva al perfezionamento del contratto. Con riferimento agli ulteriori profili di nullità formale, vero è che per la determinazione dei tassi di interessi è richiesta la forma scritta (art. 117, comma 4, t.u.b.), essendo sanzionate con la nullità quelle clausole che, ai fini anzidetti, rinviano agli usi (art. 117, comma 5, t.u.b.). La mancata individuazione per iscritto
7 dei tassi di interessi o il non consentito rinvio agli usi comporta l'applicazione delle condizioni sostitutive di cui all'art. 117, comma 7, lett. a), t.u.b. (già stabilite dall'art. 5 della legge n. 154 del 1992) e, segnatamente, del «tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive». Nel caso in esame, tuttavia, il contratto individuato come origine dei rapporti risulta essere stato concluso in data antecedente l'entrata in vigore della normativa richiamata, con la conseguenza della sua non applicabilità per quanto concerne la nullità dell'intero contratto. Per tale contratto l'onere della forma scritta non era previsto, né "ad probationem" né "ad substantiam", prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, che conteneva, in materia di forma dei contratti, una disposizione analoga a quella poi prevista dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Cass. 9.4.2019, n 9896). Trova , invece, comunque spazio la nullità parziale delle specifiche clausole, quali quella di determinazione degli interessi in misura ultra-legale e di anatocismo, ai sensi dell'art 1283 e 1284 c.c. Infatti, secondo orientamento ermeneutico consolidato (Cass., Sez. 3, 11/02/2014, n 3017), ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale richiede la forma scritta "ad substantiam", sicché, nel caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, non può ritenersi che un accordo siffatto si sia concluso "per facta concludentia”. In tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è stata comunque ritenuta priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza ( Cass., 26.9.2019, n 24048). In tale ipotesi, tuttavia, affermata la nullità formale della determinazione di interessi in misura ultra legale, può essere fatta applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art 117 TUB, con riferimento al solo periodo posteriore la sua entrata in vigore, mentre per il periodo precedente andranno applicati gli interessi legali all'epoca in vigore. A riguardo, infatti, va considerato che la disciplina della nullità delle clausole dei contratti bancari contenuta nell'art. 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è retroattiva si applica esclusivamente ai casi espressamente richiamati dalla norma, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso art. 117 (Cass, 18/06/2020, n 11876), tra i quali non rientra quello in esame. E , d'altra parte, sia le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art.4 della legge 17 febbraio 1992 nr.154 poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs 1 settembre 1993 nr.385, sia quelle che hanno introdotto la previsione della sostituzione della clausola nulla con
8 Ia diversa disciplina legale di cui all'art 117, comma 7, TUB, non possono trovare applicazione retroattiva, al pari della disciplina in materia di usura ( Cass. 24.11.2022, n 34600; Cass. 31.12.2019, nr 34740). Nel caso in esame, la convenzione relativa alla pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale, in difetto della forma scritta richiesta "ad substantiam", è quindi colpita da nullità solo per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto, con riferimento alla quale l'ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento pattizio senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirla con disciplina legale (Cass., 26.9.2019, n 24048; Cass., sez. 2, 14/01/1997 , n 280). D'altra parte, nel rapporto di conto corrente bancario la pattuizione di interessi ultra-legali può avvenire soltanto mediante un atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti, a nulla rilevando che il contratto di conto corrente sia a forma libera: pertanto l'approvazione, ancorché ripetuta, di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori al tasso legale, non può supplire alla mancanza dello scritto, perché, non essendo espressione diretta di un tale accordo, non documenta la stipulazione del patto, e, pur potendo valere, per la sua natura "lato sensu" confessoria, come dichiarazione ricognitiva di una manifestazione negoziale precedente, non può essere utilizzata quale elemento presuntivo dell'esistenza di un patto stipulato nell'osservanza dei requisiti formali richiesti pur sempre dall'art. 1284 cod. civ. (Cass., 26.9.2019, n 24048; Cass., 29/07/2009 n 17679; Cass 06/11/1993 , n 11020). Di conseguenza, per il contratto di conto corrente n 2163, risalente al marzo 1991, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, secondo la ripartizione dell'onere della prova (Cass., 11.6.2018, n 15148). Onere che deve essere posto a carico di chi si afferma creditore e, quindi, a carico del correntista qualora dal rapporto assuma scaturire un credito a suo favore. Tale prova deve essere fornita, di regola, mediante la produzione degli estratti conto ( giurisprudenza, anche questa, consolidata: da ult. Cass. 11543/2019, 24948/2017) e, nel caso di produzione incompleta, il calcolo del credito del correntista attore deve essere effettuato, in mancanza di prova contraria, partendo dal primo saldo debitore documentato ( Cass. 11543/19 cit.) quale che sia la parte che l'ha prodotto in giudizio (principio di acquisizione probatoria). Il meccanismo integrativo previsto dall'articolo 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, da utilizzarsi per determinare il tasso di interesse applicabile nell'ipotesi in cui tra le parti non sia intervenuta alcuna valida pattuizione a riguardo, collegando il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, non potrà avere spazio applicativo in concreto, poiché il contratto risale a data antecedente all'entrata in vigore di tale disciplina(Cass., 24.12.2020, n 29576; Cass., 7.7.2017, n 16859). Tra le ipotesi, pertanto, dovrà essere richiamata quella che individua come tasso applicabile quello previsto dall'art 1284 c.c. all'epoca in vigore. A differenti conclusioni, invece, dovrà pervenirsi con riferimento ai due contratti n 4389/24 e n 4587/28, in presenza di valide pattuizioni determinative dei tassi di interessi applicabili,
9 salve verifiche del rispetto della disciplina di cui alla legge 108/1996 nelle more entrata in vigore. Quanto al contratto n 1766, pure richiamato dalla società attrice, ogni verifica è assorbita dalla fattispecie di prescrizione oramai maturata e ritualmente eccepita dalla società convenuta. Invero, come segnalato con l'ordinanza emessa il 22 gennaio 2021, dalla documentazione prodotta si è potuta riscontare la chiusura del rapporto all'agosto 2002, quindi in data antecedente al termine di prescrizione decennale rispetto al primo atto interruttivo, con estinzione di ogni pretesa restitutoria.
2. AFFIDAMENTI e MODIFICHE UNILATERALI Relativamente ai contratti di conto corrente, risulta altresì che la banca nel corso del tempo ha concesso affidamenti. Secondo l'orientamento della S.C. (Cass., 22.11.2017, n 27836; Cass., 9.7.2005, n 14470), già in forza dell'art 3 della legge 154/1992 e del decreto 24.4.1992 del Ministero del Tesoro, oltre che della circolare del maggio 1992 della BA d'LI, la forma scritta non era obbligatoria per le operazioni e servizi che fossero già previsti in contratti redatti per iscritto. Dopo l'entrata in vigore del t.u. bancario, tali norme sono rimaste in vigore ai sensi dell'art 161 TUB, e successivamente la BA d'LI ha emanato le nuove disposizioni che nel ribadire la regola generale secondo la quale “ i contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti” prevedevano che “la forma scritta non è tuttavia obbligatoria : - b) per operazioni e servizi già previsti per iscritto (agosto 1996). La delibera 4.3.2003 del C.I.C.R. nel dettare la nuova disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, abrogando ai sensi dell'art 161, comma 5, del t.u.b., il decreto del Ministro del Tesoro del 24.4.1992, ha quindi previsto per quanto attiene la forma dei contratti , che “La BA d'LI può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi , oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente”. In virtù di tale disciplina le Istruzioni di vigilanza della BA d'LI, nel testo attualmente in vigore (risalente al luglio 2003) al titolo X, capo 1, n 2, stabiliscono quanto alla forma dei contratti che “..La forma scritta non è obbligatoria: Per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto….” Le norme emanate dal CICR e dalla BA d'LI completano ed integrano la norma di legge ed il precetto legislativo, in virtù di una facoltà espressamente prevista dalla legge stessa. L'art 117, comma 2, tub ha infine previsto che il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Secondo quanto rilevato dalla S.C., quindi, dal 1992 a tutt'oggi le disposizioni della BA d'LI , a tanto autorizzata dal CICR hanno sempre previsto, pur nel variare dei testi normativi, che non fosse richiesta la forma scritta per i contratti relativi ad operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto, tra cui il contratto di conto corrente, in base alla considerazione che costituisce e sufficiente garanzia per il cliente che il contenuto normativo del contratto sia redatto per iscritto, mentre poi la sua concreta stipulazione , alle condizioni riportate nel contratto scritto, potrà avvenire in altra forma nel rispetto delle esigenze di celerità ed operatività che taluni tipi di contatti esigono. Secondo una più rigorosa interpretazione dell'art. 117 TUB, le linee di credito (o, se si preferisce, “gli affidamenti”)
10 concessi nel tempo da una banca ad un cliente necessitano di una precisa e dettagliata regolamentazione contrattuale, dell'indicazione dell'importo delle stesse e dell'ulteriore precisazione se sono “a scadenza” o “a revoca” sicché, in mancanza di tali elementi essenziali il contratto bancario risulterebbe indeterminato, oltre che privo del contenuto minimo previsto dall'art. 117 TUB e dagli artt. 1325 e 1346 c.c. In senso contrario, tuttavia, si è fatto notare che l'allegazione secondo cui il contratto di conto corrente di cui all'art. 1852 c.c. “ è una mera modalità regolazione di operazioni bancarie” , sicché la prova di esso non basta a dimostrare l'esistenza d'un affidamento o di una apertura di credito tra banca e correntista, trascura di considerare che il contratto comunemente di “conto corrente bancario” non ha nulla a che vedere con l'istituto di cui all'art 1852 c.c. e costituisce un contratto atipico la cui causa è composta dalla fusione della causa del deposito, del mandato e del conto corrente (Cass., 17.10.2016, n 20205). Secondo l'interpretazione dei giudici di legittimità, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992 e successivamente l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano la BA d'LI, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio". (Cass, 22/11/2017, n 27836; sull'onere di provarne la conclusione per facta concludentia: Cass, sez. 1, 15/09/2006, n 19941; Cass., sez. 1, 09/07/2005, n 14470) . Nella fattispecie in esame , sul contratto di conto corrente n 2163 anche le condizioni degli affidamenti non erano state previste per iscritto e, in ogni caso, difettano le condizioni essenziali praticate dall'istituto di credito. Il difetto di forma, come detto, non può trovare disciplina nel rapporto principale di conto corrente in quanto, come precisato, non determinato in forma scritta il tasso di interesse, dovendosi ritenere indebiti gli addebiti di interessi in misura ultra legale. D'altra parte il mero addebito, non giustificherebbe una differente conclusione, tenuto anche conto che ai sensi dell'art 1853 c.c. ( a mente della quale, se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti , i saldi atti e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario), dettata allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti) prevede che la compensazione tra saldi attivi e passivi anche a favore del correntista , sia attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare (alla luce del principio dell'unità dei conto, attraverso la immissione del saldo di un conto, come posto passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente (Cass, 23.1.2020, n 1445; Cass., n 12953/2016; Cass., 4735/1998). Dall'applicazione di tali principi, deriva pertanto la conseguenza della nullità parziale del conto corrente ordinario n 2163 e della inapplicabilità su tale conto, di interessi corrispettivi o moratori superiori al tasso legale di cui all'art 1284 c.c. A differenti conclusioni dovrà pervenirsi relativamente ai contratti n 4587.28, e per quello n. 4389.24, in quanto per entrambi il consulente ha riscontrato la presenza di affidamenti disciplinati per iscritto.
11 In particolare, per il primo ( pag. 9 relazione):
Per il secondo ( pag 10 relazione):
In ogni caso, in assenza di specifiche autonome pattuizioni, trovano applicazione le clausole dei rispettivi contratti validamente stipulati.
3. ANATOCISMO E COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO Con riferimento alle condizioni praticate, la società attrice ha posto la questione della invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati. A riguardo, si rammenta che la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale è principio giurisprudenziale che si è affermato soltanto nel 1999 – con le sentenze n. 2374 e n. 3096, rispettivamente, della prima e terza sezione civile della Corte di cassazione - in un consolidato contesto di segno contrario. Contrariamente all'orientamento sino allora seguito, si è ritenuto che la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare), fosse affetta da nullità, in quanto fondata su di un mero uso negoziale (per la prima volta adottato su iniziativa dell'ABI nel 1952) e non su di una vera e propria norma consuetudinaria, come tale connotata da una condotta reiterata ed assistita dalla opinio juris ac necessitatis, a maggior ragione in relazione a contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 154 del 1992, che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi. Il tempestivo intervento del legislatore si è determinato attraverso l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che ha novellato l'art. 120 del t.u.b., disciplinando la sorte dei contratti bancari conclusi prima e dopo il 22 aprile 2000, data coincidente con la entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), al quale la norma suddetta (comma 2 dell'art. 25) aveva, per l'appunto, demandato la fissazione di “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio della attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori” . La norma - in base alla quale, con provvedimento del CICR, sono stabiliti modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria - è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale ( Corte Cost., ord. n. 254 del 2008) in quanto introduce una deroga al regime ordinario di cui all'art. 1283 cod. civ., che trova la sua giustificazione nell'esigenza di uniformare
12 questo aspetto della legislazione interna a quella vigente nei principali Stati che allora costituivano la UE, per i quali la disciplina prevista in materia di anatocismo per il sistema bancario era diversa da quella prevista per i rapporti di diritto civile. E ciò a differenza dell'art 25, comma 3, che – per i contratti conclusi prima della entrata in vigore della delibera CICR- consentiva la deroga per i contatti stipulata in data antecedente alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000( Cass., n 9695 , 3 maggio 2011, Cass., sez.un., n 21095/2004). Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata delibera del CICR (e salvo quanto detto più sotto), può ritenersi consentita per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto concretamente pattuito dalle parti (sempre che, comunque, pena la nullità della pattuizione, vi siano alcune precise condizioni rappresentate da:
1) medesima periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori;
2) l'indicazione di dei tassi attivi e passivi in duplice veste di TAN e TAE, ecc.). Per i contratti già in essere è prevista la possibilità di adeguamento contrattuale, ma senza effetti retroattivi. Tali concetti sono stati in ultimo completamente ribaditi dalle più recenti sentenze della S.C. ( Cass sez. VI, ord., 7 maggio 2015, n. 9169; Cass., sez. I, sent, 6 maggio 2015, n. 9127 . Significative modifiche sono poi state introdotte dalla Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629 il quale interviene a modificare sensibilmente la disciplina dell'anatocismo bancario, introdotto dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ed ancora con le modifiche all'art. 120, comma 2, T.U.B., introdotte con l'art. 17-bis, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, inserito in sede di conversione con modifiche nella L. 8 aprile 2016, n. 49, a cui è stata data attuazione con il decreto n. 343 del 3 agosto 2016, del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, entrato in vigore l'1.10.2016. In relazione al divieto di anatocismo, il DM del 3 agosto 2016, contempla il divieto di capitalizzazione degli interessi, tranne quelli moratori, conformemente ai principi generali fissati dagli articoli 1194 c.c., 1234 c.c. e 1284 c.c. e, per quanto riguarda i rapporti di conto corrente o conto pagamento, l'obbligo di conteggio al 31 dicembre di ogni anno;
anche per i contratti iniziati in corso d'anno il calcolo si effettuerà comunque al 31 dicembre successivo, mentre l'art 4 stabilisce che gli interessi debitori saranno esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Peraltro, la specifica convenzione scritta posteriore alla scadenza degli interessi, che gli artt. 1283 e 1284 cod. civ. richiedono perché essi producano a loro volta interessi (cioè il cosiddetto anatocismo), deve essere esplicita nel senso che dalla stessa deve risultare la piena consapevolezza del debitore in ordine alla assunzione del relativo obbligo. In applicazione dei principi esposti alla presente fattispecie, si deve dare conto che sul conto n 2163 difetta clausola di anatocismo conforme alle prescrizioni di forma entrate in vigore (dovendo la previsione di reciprocità comunque essere redatta per iscritto), così che la capitalizzazione applicata non è in alcun modo giustificata e la pretesa di ripetizione di quanto corrisposto a tale titolo deve essere accolta, limitatamente ai periodi di assenza di convenzione scritta. E le medesime considerazioni possono essere svolte riguardo alla Pt_2 in quanto, almeno da quanto si evince dai dati acquisiti, per il contratto principale di conto corrente n 2163 non vi era clausola
13 conforme alla disciplina in vigore al momento del contratto.
4. USURA Per quanto concerne il superamento dei c.t. tassi soglia, facendo riferimento alla c.d. legge 7 marzo 1996, n. 108, si deve preliminarmente valutare: a) quali costi debbano essere considerati ai fini della determinazione del TEG;
b) il periodo di riferimento per dare rilevanza all'eventuale superamento dei cd tassi soglia. Certamente uno dei temi più discussi è quello relativo alla tipologia di spese da calcolare al fine della ricostruzione del tasso di interesse. L'art. 644 c.p. stabilisce, infatti, al comma 4 che: «per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito». Tale previsione normativa si pone, secondo alcuni, in contrasto con il contenuto delle Istruzioni di BA d'LI che, dalla prima comunicazione n. 47429 del 1 ottobre 1996 a quella dell'agosto del 2009, ha costantemente escluso la Commissione di dal novero degli oneri da includere nel calcolo del Parte_3 T.E.G. La Commissione di (C.M.S.) nella tecnica Parte_3 bancaria è definita come «il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una (eventuale) espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto». Tale importo – che di norma è applicato allorché il saldo del cliente risulta a debito per oltre un determinato numero di giorni – è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento. Nell'ambito dei contratti di conto corrente di corrispondenza, assistiti da un'apertura di credito, la C.M.S. rappresenta –così– una componente di costo “aggiuntivo” rispetto all'interesse praticato. Le Istruzioni di BA d'LI 2006, in vigore sino al 2009, al punto C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto, hanno tuttavia sempre affermato che: «La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali». Come è noto, il risultato del (almeno apparente) discostamento tra il contenuto del citato art. 644 c.p. rispetto a quello delle Istruzioni ha contribuito, nel corso degli ultimi anni, alla nascita di numerosi contenziosi civili e penali nell'ambito dei quali si è discusso della necessità o meno di computare tale onere nel conteggio del tasso e di quali dovessero essere le conseguenze, nel caso oggetto del processo, di una tale procedura. In estrema sintesi, gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali si sono quindi sostanzialmente divisi tra coloro (tra tutte: Cassazione Civile, Sezione I, n. 8806 del 5 aprile 2017; Cass., 7.3.2017, n 5609; Cass, 4.4.2016, n 10516; Cass pen 3.7.2014, n 28928; Cass pen 23.11.2011, n 46669; Cass pen 22.7.2010, n 28743; Cass pen 26.3.2010, n 12028), che richiamando direttamente il contenuto Co dell'art 644 , ritengono la necessità di conteggiare tutti gli oneri e le spese collegate all'erogazione del credito ( tra cui la
) e coloro che, attraverso la necessità di fare riferimento ai Pt_2 Decreti Ministeriali che, trimestralmente pubblicati, integrano la fattispecie normativa ritengono inevitabile- sotto il profilo giuridico e tecnico– attenersi alla procedura amministrativa ed alle Istruzioni di BA d'LI( Cass., n 22270/2016 e n 12965/2016). Il contrasto giurisprudenziale è stato recentemente risolto grazie alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 20 giugno 2018, n. 16303. La Corte ripercorre il contenuto delle sentenze della Cassazione penale per confermare che la C.M.S. va intesa quale «onere» a carico del correntista. Tale costo, tuttavia, non può essere incluso nel conteggio del T.E.G. in virtù del contenuto dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008, da considerarsi «norma non di
14 interpretazione autentica» non applicabile in modo retroattivo. In virtù di tale ragionamento non risultano corrette quelle metodologie di calcolo che inseriscono nel conteggio del T.E.G. applicato in concreto dalla banca la per periodi antecedenti il 1.1.2010 Pt_2 momento dal quale –secondo le nuove Istruzioni del 2009 e le norme transitorie elaborate dalla BA d'LI, in virtù del contenuto del D.L. 29 novembre 2008, n. 185– tale onere è divenuto rilevante. L'esigenza del rispetto del criterio dell'omogeneità o della simmetria è, infatti, assolutamente rilevante e decisivo. Secondo le Sezioni Unite, la C.M.S. non è stata esclusa dalle Istruzioni di BA d'LI dal conteggio ai fini della Legge anti usura in quanto, nei Decreti Ministeriali trimestralmente pubblicati, seppur in modo separato (ed in calce) rispetto al T.E.G.M., la C.M.S. è rilevata nel suo ammontare “medio” ed espressa in termini percentuali. Alla luce di tali osservazioni la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto praticato ed al raffronto di esso con il tasso soglia effettuati in base alle Istruzioni di BA d'LI pro tempore vigenti «il confronto tra l'ammontare percentuale della C.M.S. praticata e l'entità massima della C.M.S. applicabile (c.d. CMS
“soglia”), desunta aumentando del 50% l'entità della C.M.S. media pubblicata nelle tabelle». Tale modo di procedere ripercorre e conferma la necessità di seguire quanto previsto dal Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005 che, nell'indicare le modalità di comparazione ha inteso dar conto dell'esigenza di non trascurare, nel confronto, l'incidenza delle commissioni di massimo scoperto precisando che «l'applicazione di commissioni che superano l'entità della CMS soglia non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della C.M.S. percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori a quelli in concreto applicati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti. Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla “C.M.S. soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge». Per quanto concerne il momento in cui il superamento del tasso c.d. assume rilevanza, occorre ricordare che secondo i principi affermati dalla S.C., ai fini dell'applicazione dell'art 644 CP e dell'art 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti , a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (non solo corrispettivi) , e ciò a prescindere dalla concreta applicazione ( c.d. usura ab origine). Con la sentenza 19 ottobre 2017, n 24675, le sezioni unite civili della Cassazione hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale allorché “il tasso di interessi superi , nel corso di svolgimento del rapporto , la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n 108 del 1996, non si verifica la nullità
o inefficacia della clausola contrattuale stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Permane, inoltre, la rilevanza dell'evoluzione dei tassi di interesse praticati nel corso del rapporto, circoscritta tuttavia ad eventuali modifiche unilateralmente introdotte dalla banca, peraltro in modo non valido, per quanto si rileverà, rispetto all'effettivo contenuto delle clausole.
15 In tale caso, si è fatto rilevare, gli interessi usurari sarebbero conseguenza o di un negozio giuridico unilaterale posto in essere dalla banca, rispetto al quale pertanto la volontà del cliente sarebbe ininfluente, ovvero di una convenzione sorta a seguito dell'accettazione di una “proposta di modifica unilaterale del contratto” formulata dalla banca e tacitamente accettata dal correntista ex art 118, comma 2, TUB, nuova formulazione. E in entrambi i casi il cliente avrebbe assunto nuovo impegno a corrispondere interessi al tasso superiore al TSU. Secondo autorevole dottrina, la struttura dell'art.118, 2° comma, TUB – attraverso il meccanismo della “proposta di modifica unilaterale del contratto” inviata dalla banca, cui fa seguito l'accettazione tacita da parte del cliente – va equiparata, in tutto e per tutto, a quella del patto di cui all'art.1, comma 1, del D.L. 29.12.2000, n.394, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, Legge 28.02.2001, n.24, secondo cui <<ai fini dell del codice penale e secondo comma civile si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo indipendentemente dal loro pagamento>>). In quest'ottica, la variazione unilaterale che comporti il superamento dei tassi soglia va ricondotta alla figura dell'usura c.d. “originaria”, in netta contrapposizione a quella dell'“usura sopravvenuta”, la cui esistenza, come detto, è stata negata dalla Suprema Corte. Nello stesso senso è orientata anche buona parte della giurisprudenza di merito: <<nel caso in cui il tasso applicato venga a superare soglia seguito modificazioni unilaterali della banca o anche pattuizioni concluse successivamente all vigore legge la sanzione non potr essere che quella del comma dell c.c. con conseguenza nessun interesse sar dovuto>> (Tribunale di Padova, 29.11.2019; Tribunale di Padova, 09.11.2018, Tribunale di Padova, 12 agosto 2014, n.2600; Tribunale di Roma, 23.10.2019; Tribunale di Torino, 20.04.2017). Anche escludendo la natura contrattuale del meccanismo previsto dall'art.118 TUB, mettendo in risalto l'aspetto impositivo, si è fatto notare in dottrina che dovrebbe pervenirsi ad identiche conclusioni. Qualora si escluda l'aspetto negoziale, si sottolinea, la fattispecie andrebbe assimilata a quella, consistente nel
<<fa dare interessi o altri vantaggi usurari>>, anch'essa sanzionata dall'art.644 cod. pen., la cui autonomia non è stata affatto esclusa né dall'interpretazione autentica di cui all'art.1, comma 1, del D.L. n.394/2000, convertito in legge n.24/2001 né dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24675/2017. Tali interpretazioni, nell'attribuire rilevanza al momento in cui gli interessi <
16 pronuncia della Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 1464 del 18 gennaio 2019, così che deve ritenersi oramai stabile approdo giurisprudenziale ( Cass. Civ., sez. III, sent. n. 17447 del 28 giugno 2019; Cass. Civ., sez. III, sent. n. 27442 del 30 ottobre 2018). Pertanto, una volta esclusa la presenza di usura oggettiva ab origine, alla luce degli approdi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità l'usura sopravvenuta non è sufficiente a giustificare il nuovo computo degli interessi se non limitatamente ai trimestri in cui lo sconfinamento è riferibile a modifiche contrattuali ( e non per effetto dell'automatico andamento dei tassi). Per quanto riguarda, invece, gli sconfinamenti determinati automaticamente dal meccanismo contrattuale ( e non da modifiche posteriori) , la rilevanza è subordinata alla riscontrata violazione del canone della buona fede di cui all'art 1375 c.c. La violazione del canone di buona fede, tuttavia, non è riscontrabile nell'esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso, così che non dovrebbe tenersi conto – in assenza di tali dati – degli sconfinamenti determinati automaticamente nel corso del rapporto qualificabili come usura sopravvenuta. In ogni caso, certamente per il contratto n 2163 la questione rimane assorbita dalla applicazione dei tassi nella misura legale, attesa la riconosciuta nullità delle pattuizioni originarie relative sia al conto corrente ordinario che agli affidamenti sul medesimo risultanti. La verifica, in concreto, rileva solo per il conto corrente ordinario n 4587.28 concluso il 27 febbraio 2007 e per il contratto n 4389.24, concluso il 20 luglio 2005, rispetto ai quale tuttavia il consulente ha escluso il superamento del tasso limite ab origine, ipotizzando – in assenza di affidamento- un utilizzo fino ad € 5000,00. Sono richiamate espressamente le condizioni del contratto nei termini seguenti ( pag 26 e ss relazione):
“..1) Conto corrente ordinario n. 4587.28 I contratti presenti in atti prevedono le seguenti condizioni.
17
Rilevata la commissione di massimo scoperto effettiva, permane il mancato superamento del cd tasso soglia ( pag 28 relazione di CT), riscontrata esclusivamente in corso di rapporto per il conto corrente n 4587.28, per il II e IV trimestre del 2011 ( gli importi che hanno concorso a determinare lo sconfinamento sono determinati in € 103,21). Per quanto esposto, in assenza di elementi concreti da cui trarre un comportamento contrastante con la buona fede, tale limitato sconfinamento non ha alcuna rilevanza, in disparte le considerazioni svolte dal consulente di parte convenuta sul punto.
5. ECCEZIONE di PRESCRIZIONE. QUALIFICAZIONE DELLE RIMESSE La società attrice, invero, ha allegato a sostegno delle domande ex art 2033 c.c., per la ripetizione dell'indebito corrisposto alla banca i fatti costitutivi della pretesa rappresentati dalla annotazione delle poste passive sui diversi conti, quali interessi in misura superiore al tasso legale, indebita capitalizzazione e di costi, in assenza di valida pattuizione (Cass., 25.1.2011, n 1734; 17.3.2006, n 5896; 13.11.2003, n 17146). La banca convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive nei conti , allegando il protrarsi dell'inerzia del titolare , e manifestato la volontà di avvalersene (Cass., 22.2.2018, n 4372; Cass. 26.7.2017, n 18581, Cass. 29.7.2016, n 15790; Cass., 20.1.2014, n 1064). Ora, mentre l'azione di nullità del contratto o delle singole clausole contrattuali non è soggetta a prescrizione, l'azione di ripetizione di indebito è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale. Come è noto, nel rapporto di conto corrente il termine decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista. In tale seconda ipotesi, si è detto, i versamenti non configurano pagamenti dal quale far decorrere , ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del
18 diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (Cass., sez. un. n 24418 del 2.12.2010; Cass. n 6857 del 24 marzo 2014). Secondo l'orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, i versamenti possono essere considerati “alla stregua di pagamenti”, tali da potere formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore e del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (Cass., sez. un. 2.12.2010, n 24418). In tale prospettiva, quindi, occorre necessariamente distinguere a seconda che il contratto risulti affidato o meno: in caso di conto “non affidato” tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie (Cass., 24.5.2018, n 12977; Cass 22.2.2018, n 4372). Qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista - o anche quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento- allora i versamenti potranno essere qualificati pagamenti. A differente conclusione si deve pervenire quando i versamenti nei conti , non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, consistano in meri atti ripristinatori della provvista, pur sempre nella disponibilità del cliente, poiché in tal caso non saranno qualificabili come pagamenti. A riguardo, in assenza di elementi certi l'orientamento espresso dalla Cass. S.U. n 15895 del 13.6.2019 , è che a carico del cliente l'onere di dimostrare la natura delle rimesse effettuate e la presenza di un fido di fatto, , e quindi in concreto dell'assenza di sconfinamenti, e tale impostazione trova oggi conforto nelle successive pronunce della S.C. (Cass., 15.2.2021, n 3858; Cass. 20.6.2022, n 19812). In relazione alle singole rimesse operate deve essere poi essere fatta corretta applicazione dei principio in tema di ripartizione di onere di allegazione e della prova dei fatti allegati. Con la sentenza n 15895 del 13.6.2019 , le S.U. della Cassazione nel richiamare un importante precedente (Cass, Sez. U, n. 10955 del 25 luglio 2002), hanno affermato che l'elemento costitutivo della prescrizione estintiva è rappresentato dall'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto e della relativa disciplina. In tale ottica, elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale (nei sensi di cui si è detto), al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo. Minori problemi interpretativi sono stati sollevati per quanto concerne l'onere di allegazione a carico del correntista, il quale deve pur sempre indicare gli estremi del rapporto , delle aperture di credito e l'esistenza di versamenti indebiti, senza indicarli partitamente ovvero dimostrarne la specifica natura solutoria ( Cass., n 18144/2018, n 4273/2018, n 28819/2017; 18581/2017). Di conseguenza, in base alla soluzione interpretativa adottata, deve essere disciplinata la ripartizione degli oneri gravanti sulle parti, ai fini della validità della domanda di ripetizione e
19 dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione: il correntista, che agisce in ripetizione, può limitarsi ad indicare, in riferimento ad un dato conto e ad un arco di tempo determinato, l'esistenza di versamenti indebiti, chiedendone la restituzione, e la banca, che eccepisce la prescrizione, può limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, dimostrando di volerne profittare. Il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie, quindi, si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché “il giudice potrà valutare la fondatezza delle contrapposte tesi secondo il riparto dell'onere della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente” (Cass., s.u. 13.6.2019, n 15895). A riguardo, in assenza di elementi certi l'orientamento espresso dalla Cass. S.U. n 15895 del 13.6.2019 , è che a carico del cliente l'onere di dimostrare la natura delle rimesse effettuate e la presenza di un fido di fatto, , e quindi in concreto dell'assenza di sconfinamenti, e t ale impostazione trova oggi conforto nelle successive pronunce della S.C. (Cass., 15.2.2021, n 3858; Cass. 20.6.2022, n 19812). Infatti, nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista. In tale prospettiva, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio. Richiamato tale approdo ermeneutico, secondo cui è a carico del cliente l'onere di dimostrare la natura delle rimesse effettuate e la presenza di un fido di fatto, nella pronuncia intervenuta è stato puntualizzato che tale principio non conduce inevitabilmente ad affermare la natura ripristinatoria delle rimesse, in quanto ciò può essere sostenuto solo qualora siano contenuto entro i limiti dell'affidamento concesso. Sul piano dell'onere della prova, infatti, la valutazione degli
“sconfinamenti” rispetto alla esistenza di aperture di credito può essere desunta dai dati documentali prodotti dalle parti, con l'ausilio delle indicazioni fornite a riguardo dal CT. Nel caso concreto, il CT, in punto di analisi dei rapporti, ha tuttavia rilevato la presenza di affidamenti di fatto sul conto corrente originario n. 2163, traendo il convincimento da alcuni dati indicativi, quali la presenza di “sconfinamenti perduranti” e costanti rimarcando non solo come la banca li avesse sostanzialmente tollerati, ma anche evidenziando come nei documenti contabili risultassero conteggi dei numeri debitori e tassi differenziati, intra ed extra fido, con applicazione di tassi differenziati. Ai fini della qualificazione della natura delle rimesse, da una parte, non è richiesta la dimostrazione di conclusione in forma
20 scritta dei contratti di affidamento;
dall'altra, che non può ritenersi sufficiente la presenza di sconfinamenti, ancorché stabile e perdurante nel tempo. Poiché si tratta di questione di natura probatoria, in base ai principi espressi, non può che considerarsi che trattasi di elementi presuntivi che, in assenza di contratti formali sulle effettive linee di affidamento, devono presentare carattere di concordanza e precisione sufficienti secondo il parametro generale imposto dall'art 2929 c.c. La stabile tolleranza nelle scoperture, unitamente all'applicazione di tassi di interesse differenziati con riferimento espressi a tassi “oltre fido” possono , consentire di superare l'iniziale grado di incertezza, tenuto conto della piena convergenza e coerenza circa sull'entità dell'affidamento di fatto concesso. Come si è avuto modo di rilevare, le considerazioni svolte dal CT in ordine al c.d. metodo indiretto utilizzato per l'accertamento dell'affidamento di fatto si presentano conformi ai criteri richiamati dalla giurisprudenza sopra richiamata e, in linea generale, bene argomentate, giungendo alla conclusione di escludere in modo deciso una differente conclusione. A fronte del rilievo che l'esame dettagliato dell'andamento del rapporto nel corso degli anni, non avrebbe consentito di pervenire ad una unica linea di affidamento media tollerata, il CT ha elaborato una ricostruzione coerente per dimostrare che l'affidamento medio negli anni era costante e ha dato ampio spazio alle risultanze dei dati documentali per acquisire la dimostrazione coerente, ai criteri relativi alla ripartizione dell'onere probatorio. Tali dati integrativi sono stati compiutamente analizzati e riportati nella relazione depositata il 17 settembre 2021 ( pag. 8 e ss ), nella quale viene rilevato quanto segue:
“…La presenza di affidamenti sarebbe confermata, in particolare, dal fatto che gli estratti conto “scalari” distinguono espressamente i tassi a debito applicati su quote di saldo “extra fido” tra tutti quelli applicati. Dal estratto scalare al IV trimestre 2003 in avanti, inoltre, l'importo del “fido” preso a riferimento della banca per l'applicazione del tasso “fido” risulta stato espressamente indicato…”. A tale proposito, anche in coerenza con quanto sopra affermato, può convenirsi sul principio che il contratto di apertura di credito non richiede la forma scritta e possa risultare da ulteriori documenti e, addirittura, da fatti concludenti quali la stabilità, non occasionalità dell'esposizione a debito, l'entità del saldo debitore;
l'assenza di tracce sensibili di un rientro del cliente, anzi la tendenza contraria di utilizzo di sempre crescenti somme di denaro;
la mancanza di richiesta di rientro della banca o di iniziative di revoca, recesso, diffida e, come evidenziato, tassi differenziati coerenti nell'individuazione delle linee di scopertura. In tale prospettiva, pertanto la presenza di affidamenti sul conto corrente può ritenersi un dato acquisito e dimostrato, pur nell'incertezza dei limiti effettivamente concessi. Su tale punto il CT ha sottolineato la presenza di documenti da cui si evincono affidamenti variabili nel corso del tempo, dapprima sino a £ 330.000.000, riscontrati sino al II trimestre 1995, e successivamente portati a £ 517.680.000 dal IV trimestre 1995, riscontrati facendo leva sulla differenza di tassi applicati nella contabilizzazione dei singoli sconfinamenti E tuttavia l'analisi delle risultanze degli estratti conto ( pag 14) consente di riscontrare che l'applicazione di un tasso limite su £ 517.680.00 ha un carattere episodico ( IV trimestre 1995) in quanto per i periodi successivi, pur confortando la presenza di linee di affidamento, appare insufficiente per
21 attestarne l'aumento in tali limiti. Mentre per il periodo precedente l'individuazione del primo valore in £ 330.000.000 è fondata su plurimi dati, alla medesima conclusione non può pervenirsi relativamente al secondo valore, individuato tenendo conto del massimo utilizzato in un singolo caso. Su tale punto, infatti, a ben ragione il CTP di parte convenuta ha evidenziato (osservazioni riportate a pag 37 -38 della relazione) che relativamente al IV trimestre 1995, la stima del presunto fido elaborata dal CT si fonda sull'analisi del solo prospetto di calcolo degli interessi debitori e che la più approfondita analisi delle movimentazioni e dell'andamento avrebbe consentito di pervenire ad individuare la parte su cui viene applicato il secondo scaglione al limite di £ 500.000.000 e non di £ 517.680.000, e così quanto alla ricostruzione dello scalare sulla base delle movimentazioni risultanti dall'estratto conto al 30 giugno 2002, in
€ 420.000,00 per il periodo successivo. In presenza di ampie e convincenti argomentazioni svolte dal ctp su tale singolo punto dirimente, può ragionevolmente concludersi che solo in tali limiti- tenuto conto anche dell'onere della prova per l'ipotesi di dati insufficienti- possono essere superate le incertezze sull'entità dell'affidamento tollerato e delle linee di credito concesse nel corso di numerosi anni,. E d'altra parte, tale conclusione è assolutamente coerente con il principio di recente affermato (Cass.21.12.2020, n 29190) secondo cui il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte). L'eccezione di prescrizione dovrà quindi ritenersi infondata, in presenza della dimostrazione della natura ripristinatoria dei pagamenti effettuati in data antecedente, relativamente alle poste contabilizzate nel periodo che ha preceduto i dieci anni dal primo atto interruttivo, ravvisabile nella prima richiesta di ripetizione inoltrata ai fini della mediazione, attese le indicazioni specifiche sulle rimesse per le ipotesi di rientro rispetto agli affidamenti, di fatto o formali, via via concessi e documentati. Individuate le rimesse da ritenere prescritte, ai fini della determinazione del credito residuo il criterio richiamato è quello in forza del quale solo a seguito della ricostruzione contabile conseguente alle riconosciute nullità che la prestazione effettuata può essere qualificata indebita e dar luogo al diritto alla ripetizione, con conseguente possibilità di esercizio da parte del correntista. Tanto – si è detto- in conformità all'assunto ermeneutico espresso dalla S.C. secondo cui " per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie , ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione.” (Cass.
22 civ., Sez. I, Ord., 19 maggio 2020, n. 9141; Cass. 15 febbraio 2021, n 3858). Tale opzione consente di superare le osservazioni relative sollevate dal consulente di parte e fornisce valido parametro per individuare la corretta ricostruzione, coerente con i principi generali affermati, tra le differenti opzioni suggerite dal CT.
6. CONCLUSIONI In definitiva, sulla scorta del complesso delle argomentazioni sopra esposte, il credito va determinato sulla scorta delle risultanze della relazione depositata il 19 settembre 2017 dal CT, dott. per quanto concerne la determinazione degli Persona_2 interessi ai sensi dell'art 1284 c.c. sul conto corrente n 2163 (risalente al 9 marzo 1991). Gli interessi andranno invece computati al tasso negoziale per i contratti n 4389/24 e n 4587/28, in presenza di valide pattuizioni determinative dei tassi di interessi applicabili. Di seguito si riportano le conclusioni a cui è pervenuto il CT sulla base dei principi sopra richiamati ( pag. 11 e ss della relazione):
“…Rideterminazione dei saldi di conto corrente Sulla base della ricostruzione sopra individuata, il CT ha proceduto con il ricalcolo del saldo di conto corrente applicando i criteri richiesti, ossia: a. capitalizzazione semplice degli interessi;
b. tasso legale ex art. 1284 CC tempo per tempo vigente;
c. nessuna applicazione di spese, oneri e commissioni;
d. rettifica di ciascuna “data valuta” con quella di effettiva contabilizzazione. L'esito parziale del ricalcolo, che verrà opportunamente rettificato tenendo conto delle competenze coperte dalle rimesse individuate come “solutorie” secondo le Ipotesi 1 e 2 descritte al successivo Par. 6.2 è il seguente (All.4):
In base alle argomentazioni svolte in linea generale, il contrasto della clausola determinativa degli interessi con le disposizioni generali vigenti all'epoca della conclusione del contratto, precedente all'entrata in vigore delle disposizioni della legge 154 del 1992, con nullità parziale della relativa clausola, comporta la necessità di operare la ricostruzione contabile applicando il tasso legale. Gli elementi fattuali convergenti e concordanti in ordine alla presenza di affidamenti, consentono inoltre di tenere conto dei medesimi, ai fini della qualificazione ripristinatoria o solutoria delle rimesse effettuate. Effettuata la ricostruzione contabile secondo i criteri sopra precisati, il consulente ha successivamente proceduto ad accertare la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate, facendo riferimento al termine decennale decorrente dal 23 luglio 2015 e tenendo conto degli sconfinamenti effettivi rispetto agli
23 affidamenti di fatto riscontrati sul rapporto, in linea con i principi sopra esposti. Su tale punto, tuttavia, il consulente ha dato atto di avere utilizzato due alternativi distinti criteri di valutazione (pag 18 rel) formulando una doppia ipotesi di calcolo :
“…- Ipotesi 1): Sul saldo di conto corrente previamente depurato dalle annotazioni ritenute dal quesito prive di giustificazione (interessi ultra-legali ed anatocistici, competenze non pattuite);
− Ipotesi 2): Sul saldo di conto corrente risultante dagli estratti conto bancari, precedentemente alla ricostruzione “ Dall'applicazione di tali criteri, il consulente è pervenuto a due distinti prospetti contabili ( pag. 20):
SALDO DARE AVERE TRA LE PARTI RIDETERMINATO A questo punto, si rende possibile esporre il saldo dare avere del rapporto n. 2163 (già n. 2163.29) tenendo conto delle diverse ipotesi valutative delle rimesse “solutorie”, riportato sinteticamente nei seguenti prospetti: Ipotesi 1) (All. 7) – Saldo ricostruito al 27/09/2007 dedotte le competenze “pagate” da rimesse solutorie individuate sui saldi
“ricostruiti”
24
La prima ricostruzione appare conforme agli approdi ermeneutici della S.C., già richiamati, in forza dei quali occorre espungere le rimesse qualificate come solutorie considerando i saldi ricalcolati
– c.d. saldo reale- ( Cass. 9141/2020 e Cass. 3858/2021 ) non operando ex post sul c.d. saldo banca. Sulla scorta dei dati acquisiti e dei principi affermati nel paragrafo relativo all'eccezione di prescrizione, si ritengono condivisibili le argomentazioni svolte in risposta alle osservazioni sollevate dal CTP della banca convenuta in proposito ( pag 32 e ss relazione). Tra le ipotesi ricostruttive offerte dal consulente, quella che appare più coerente con i principi esposto appare quella identificata come Ipotesi Uno, ma con le integrazioni effettuate a seguito delle osservazioni del consulente di parte convenuta, limitatamente agli importi riconosciuti con oggetto di affidamenti di fatto.
“ II) A conclusione della seconda ipotesi denegata di ricalcolo delle rimesse solutorie (che prende le mosse dall'”ipotesi 1)” del CT, salvo assumere come “pagabili” tutte le competenze addebitate ante decennio rispetto al 23/07/2015, indipendentemente dal momento in cui è avvenuto l'addebito in conto) è risultato che un ammontare di competenze (ovvero interessi+cms+spese trimestrali relative al conto corrente n. 2163) addebitate fino al II° trimestre 2005 pari a complessivi euro 127.738,49, sono state “solute” da rimesse dello stesso conto corrente n. 2163, effettuate fino al 23/07/2005, ossia sono solute “ante decennio” rispetto alla data del 23/07/2015.
25
La differenza tra il saldo di conto corrente bancario al 27/09/2007 e il saldo ricalcolato è pari a € 100,475,28, come riportato nella tabella precedente sub n 3.4. In definitiva, dall'analisi complessiva dei rapporti dedotti in giudizio, considerando prescritte le rimesse solutorie ante 2005 nei limiti derivanti dal riconoscimento di affidamenti di fatto, emerge il pagamento di indebiti, a titolo di interessi e voci non giustificate da clausole concordate per iscritto. In ragione della eccezione di prescrizione fondata per le rimesse, la pretesa di credito permane a favore della società attrice nei limiti sopra indicati, previa compensazione con gli importi dovuti. Accedendo alla ultima ricostruzione dei saldi, pienamente conforme ai principi affermatisi in giurisprudenza, si avrà che – trattandosi di crediti divenuti parimenti liquidi- il credito da riconoscere alla società attrice va determinato in € 100.475,28 , quale differenza a credito del cliente. Su tale importo sono dovuti gli interessi di mora dalla data della domanda a norma del combinato disposto degli art. 1283 c.c. e 2033 c.c., non essendo stati provati e dedotti specifici elementi per ritenere la mala fede dell'accipiens, e ciò anche con riferimento alle richieste risarcitorie, peraltro avanzate in via subordinata.
26 Tale determinazione, tra tutte quelle alternativamente prospettate dal CT , è quella che a questo giudice appare maggiormente aderente agli approdi giurisprudenziali, così che il credito della società può ritenersi provato nei limiti della somma computata dal CT sugli estratti conti considerati. In definitiva, la domanda di accertamento del credito avanzata dalla società attrice va accolta in tali limiti, e, al contempo, dovrà essere determinato il credito residuale sul rapporto sopra richiamato in ragione della riconosciuta nullità parziale delle clausole negoziali. Non v'è inoltre spazio per riconoscere ulteriori poste risarcitorie rispetto a quelle sopra indicate, sicché non può essere accolta la richiesta di condanna al risarcimento dei danni, pure avanzata dalla società attrice. A tal fine è necessario che la parte dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento illecito della controparte, con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza. Nel caso di specie, invece, parte attrice non ha dedotto né dimostrato l'esistenza di un danno patrimoniale concretamente subito sicché la domanda proposta deve essere senz'altro rigettata. La domanda proposta va dunque accolta in tali limiti, con conseguente condanna della banca convenuta al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c.. ed in linea con i criteri di cui al DM 55/2014 ( parametri medi, valore indeterminabile, complessità media), compensate per un terzo in ragione dei contrasti interpretativi sussistenti in materia e della reciproca soccombenza in ordine ad alcune delle domande ed eccezioni formulate, con distrazione a favore dei procuratori antistatari ai sensi dell'art 93 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate dalla in persona del Controparte_1 liquidatore e legale rappresentante p.t., nei confronti di con Controparte_6 ricorso ex art 702 bis c.p.c., depositato in data 15 marzo 2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) accerta in € 100,475,28 il credito della società attrice nei confronti della banca convenuta, per le causali di cui alla motivazione della presente sentenza, condannando la alla restituzione del CP_2 relativo importo, con interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
b) condanna La convenuta al pagamento in favore della società attrice CP_2 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 10860,00, per onorario di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, spese per notifiche, CU e per procedimento di mediazione obbligatoria, nonché di CT nella misura separatamente liquidata, compensandole tutte per un terzo e distraendole a favore dei procuratori costituiti“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello
Parte_1
27 chiedendo, in accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata decisione di sentire:
“1 - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della impugnata sentenza civile del Tribunale di Prato, depositata e pubblicata il 5 maggio 2023, n. 290 /2023, resa a definizione della causa civile 882/2018;
2 - in via principale e nel merito, in accoglimento dei motivi di appello, Voglia:
- dichiarare nulla ed subordine anche parziale riformare la impugnata sentenza civile del Tribunale di
Prato, depositata e pubblicata il 5 maggio 2023, n.
290/2023, resa a definizione della causa civile 882/2018;
- accogliere le difese ed eccezioni spiegate dalla e Parte_1 comunque respingere le domande formulate dalla parte attrice in primo grado (oggi convenuta in appello) contro e in danno della medesima;
CP_2
- accogliere le eccezioni di prescrizione e/o decadenza come sollevate nella comparsa di risposta e successive difese a favore della convenuta in primo grado, oggi parte odierna appellante, riproposte nel presente appello;
- accogliere le difese relative ai fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi fatti valere dalla odierna appellante nel giudizio Parte_1 di primo grado e riproposte nel presente appello;
- col favore di spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio;
- con restituzione degli importi che l'appellante fosse costretta a pagare alla parte appellata e al suo difensore in distrazione, in forza della sentenza impugnata stante la sua esecutività ed esecuzione, e
28 salvo sospensione [OMISSIS] richiesta in via prioritaria”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale,
[...]
, a sua volta così concludendo: Controparte_1
“1) revocare il provvedimento cautelare del
19.6.2023, con quale è stata sospesa, inaudita altera parte, l'esecutività della decisione impugnata
2) in rito, dichiarare inammissibile, per le motivazioni esposte, l'avverso gravame, con tutte le conseguenze di legge;
3) nel merito, rigettare, per i motivi e le causali innanzi esposte, l'appello proposto dalla Parte_1 siccome infondato in fatto e in diritto;
4) in accoglimento dell'appello incidentale e per le esposte motivazioni, condannare la al Parte_1 pagamento in suo favore della somma di €. 154.716,19, oltre interessi legali/moratori, in luogo di quella di €.
100.475,28, o quella maggiore o minore come per legge, oltre interessi ex artt. 1284 cc novellato, dalla domanda;
5) condannare la banca opposta/appellata al pagamento integrale delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dell'[OMISSIS] avvocato anticipatario”.
Con ordinanza del 21.9.2023 questa Corte, a parziale conferma del decreto inaudita altera parte 20.6.2023 del suo Presidente, ha sospeso la provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza per ogni somma superiore alla soglia omnicomprensiva di Euro 50.000,00, ferma restando per converso la provvisoria esecutività della pronuncia entro tale soglia.
Con ordinanza del 22.4.2024 il Consigliere
Istruttore, impregiudicata ogni decisione finale, ha
29 avanzato la seguente proposta conciliativa: aggiunta da parte della appellante all'importo già bonificato CP_2
[idest: per effetto della confermata parziale esecutività dell'appellata sentenza] della metà delle spese di lite del giudizio di primo grado come liquidate dal Tribunale di Prato;
rinuncia ai rispettivi appelli;
spese del presente grado e della fase inibitoria interinale integralmente compensate.
Su detta proposta la sola parte appellante ha dichiarato di prestare adesione, con l'aggiunta della rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello (vd. pagg. 15-22 dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio) deve ritenersi inammissibile in quanto mero preludio delle argomentazioni contenute nei cinque motivi successivi.
Con il secondo motivo di appello (vd. pagg. 22-42 dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio) la appellante sostiene, in sintesi, come le condizioni CP_2 economiche contenute nei rapporti di c/c ordinario nn.
2163 e 1766, pacificamente stipulati prima dell'entrata in vigore della L. 154/1992 e contenenti riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, non siano affette da nullità per indeterminabilità, in particolare in quanto vi sarebbe riferimento ad una “unita lettera” non prodotta, come suo onere, dalla parte attrice in primo grado ed odierna appellata, in quanto il legale rappresentante di quest'ultima è stato dal 1998 al 2013 componente del consiglio di amministrazione della stessa banca poi confluita in quella odierna parte in causa ed altresì in quanto con la successiva stipula dei contratti n.
4587/25 e n. 4389/24 vi sarebbe stata convalida di
30 quelli precedenti. Richiama inoltre, a supporto del proprio assunto, la appellante gli artt. 1175, CP_2
1227, 1346, 1367, 1458, 2034 c.c. e 100 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Premesso che è costante l'opinione circa la nullità delle c.d. condizioni uso piazza (ultime in ordine di tempo cfr. Cass., Sez. III, Sentenza n. 12276 del
19/05/2010; Cass., Sez. III, sentenza 30/10/2015 n.
22179; Cass., Sez. I, Ordinanza 13/10/2017 n. 24153), nel caso in esame dal tenore del testo degli accordi contrattuali costitutivi dei rapporti di c/c nn. 2163 e
1766 si evince come l'invocata dall'odierna appellante
“unita lettera” abbia quale contenuto la duplicazione delle condizioni, meramente normative, riprodotte in calce alla copia rilasciata alla società correntista e da questa prodotta in giudizio. In buona sostanza l'“unita lettera” è l'esemplare dell'accordo contrattuale sottoscritto dalla società correntista e rimesso a mani della A riprova della infondatezza dell'assunto CP_2 della odierna appellante vi è il fatto che nello CP_2 spazio (riempibile) in bianco riguardante il tasso di interesse vi è la dicitura, apposta a penna, “d'uso”.
La circostanza che il legale rappresentante dell'odierna società appellata sia stato poi a sua volta componente dell'organo amministrativo della stessa CP_2
è irrilevante, in quanto, come esposto dalla stessa odierna appellante, detta coincidenza si è verificata in tempo successivo alla stipulazione dei due accordi contrattuali.
La successiva stipula dei contratti n. 4587/25 e n. 4389/24 non ha alcun effetto sanante, atteso che trattasi di rapporti contrattuali distinti, insorti nel nuovo scenario normativo costituito dalla L. 154/1992 e dal D.Lgs. 385/1993, e soprattutto non succedutisi, men
31 che meno con dichiarato effetto sanante retroattivo, ai primi.
Infondato, infine, per tutte le suddette ragioni il richiamo della sopra citata normativa codicistica, in particolare altresì degli artt. 1367 c.c. (atteso che lo stesso primo Giudice ha fatto salva la conservazione dell'intero impianto contrattuale), 1458 c.c. (atteso che non è invocato alcun effetto risolutivo) e 2034 c.c. (non vertendosi in tema di obbligazioni c.d. naturali per di più spontaneamente eseguite dalla società correntista).
Il quarto motivo di appello (vd. pagg. 50-52 dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio), con cui viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui è stata da questa affermata l'illegittimità degli addebiti per avvenuta pattuizione di anatocismo e commissioni di massimo scoperto, è da ritenersi infondato in quanto parte dal presupposto che sul punto vi sia stata approvazione sostanziale per mancata contestazione degli estratti conto periodici.
E' infatti principio costantemente affermato che la decadenza di cui all'art. 1832 c.c. si riferisce alla mancata contestazione, entro i termini di legge, delle movimentazioni del conto sotto il profilo meramente contabile, ossia della “verità storica delle operazioni di addebito”, non precludendo invece al correntista di far valere le eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti sottostanti, cui le singole annotazioni si riferiscono, al fine di verificarne la rispondenza con le clausole contrattuali da cui derivano
(per tutte da ultimo cfr. Cass., ord., sez. VI,
20.1.2022, n. 1825 che richiama in motivazione Cass., ord., sez. VI, 20.11.2018, n. 30000; vd. pure Cass., Sez.
I, Sentenza n. 11626 del 26/05/2011; Cass., Sez. I,
Sentenza n. 23421 del 17/11/2016).
32 Il quinto motivo di appello (vd. pagg. 53-56 dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio), con cui viene mossa censura all'impugnata decisione per ciò che concerne la questione usura, è inammissibile per difetto di interesse, nulla avendo riaccreditato il
Tribunale di Prato in favore della società correntista per effetto di alcuna riscontrata usura nè c.d. originaria nè c.d. sopravvenuta.
Con il sesto (ed il connesso terzo: pagg. 42-50 dell'atto di appello) motivo di appello (pagg. 56-79 dell'atto di appello) viene mossa censura all'impugnata sentenza nella parte in cui questa ha ritenuto esistente un affidamento c.d. di fatto sul conto n. 2163, da ciò facendo derivare il dies a quo della prescrizione decennale dalla data di chiusura del conto (secondo i criteri individuati da Cass., SS.UU., Sent., 02-12-2010,
n. 24418) e non dalla data delle singole rimesse, da presumersi, in difetto di diversa prova, di natura solutoria.
Il motivo è fondato.
Atteso, infatti, che non vi è prova di avvenuta formale stipulazione di vera e propria apertura di credito, l'affermato affidamento non può desumersi dagli indici richiamati nella sentenza qui appellata (che in buona sostanza evidenziano solo una situazione di tolleranza a lungo mantenuta dalla BA).
Vi è infatti difetto, come accertato dallo stesso primo Giudice, di prova di una condotta delle parti reiteratamente diretta al ripristino e mantenimento di determinati livelli di esposizione, tali da consentire l'individuazione di un preciso margine di indebitamento identificativo della linea di credito, sia pure in via di fatto, concessa dalla BA.
33 Non può, secondo questa Corte, desumersi l'ammontare dell'affidamento dalla differenza dei tassi praticati in ragione del diverso ammontare dell'esposizione, che può di per sé riflettere esigenze di natura meramente economica della BA, senza alcun effetto vincolante diretto sulla condotta delle parti, che non risultano quindi essere state indotte rispettivamente a sollecitare ed effettuare reiterate operazioni di rientro, necessaria a conferire all'intera condotta un significato non equivoco.
Deve pertanto, fra le ipotesi prese in esame dalla c.t.u., prediligersi anziché quella contenuta secondo lo schema 3.4 (pagina 43 della relazione, con quantificazione e qualificazione delle rimesse sul saldo
“ricostruito”, ritenendo il conto corrente assistito da affidamenti), quella contenuta secondo il diverso schema
3.2 (con quantificazione e qualificazione delle rimesse sul saldo “ricostruito”, ritenendo il conto corrente non assistito da affidamenti).
L'ammontare di riferimento non sarà pertanto di Euro
100,475,28, secondo l'ipotesi 3.4, bensì di Euro
49.174,27, secondo l'ipotesi 3.2.
Deve sul punto prendersi in proposito in esame il contrapposto e connesso unico motivo di appello incidentale della società correntista (secondo cui l'ammontare della condanna non doveva essere depurato dell'importo di Euro 64.326,43, contenuto nel prospetto contenuto a pag. 43 della relazione di c.t.u. e riferito all'ammontare di rimesse la cui richiesta di riaccredito, secondo le conclusioni prescelte, non poteva considerarsi prescritta). Trattasi di questione che, pur potendo avere una sua ragion d'essere in riferimento alla soluzione prescelta dal primo Giudice (da cui era non infondato attendersi non vi fossero rimesse la cui richiesta di
34 riaccredito potesse considerarsi prescritta), è da considerarsi viceversa assorbita in ragione della diversa natura del regime prescrizionale derivante dalla sussistenza, secondo la nuova ipotesi, di rimesse aventi comunque natura solutoria (nella specie per Euro
81.078,81).
Con il medesimo sesto motivo di appello principale viene altresì mossa censura (vd. pag. 67) all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha affermato sussistere la natura ordinaria decennale anziché quinquennale breve del termine prescrizionale ed ha collocato la sua interruzione alla data della prima richiesta di ripetizione ex adverso asseritamente inoltrata ai fini della mediazione.
Il motivo è infondato. Non risultano infatti indicate le ragioni a supporto dell'invocato termine prescrizionale quinquennale breve. In particolare deve osservarsi che nel caso di specie non si verte in tema di autonoma domanda di corresponsione degli interessi ex art. 2948 n. 4 c.p.c., soggetta a prescrizione quinquennale breve, bensì di ripetizione di indebito, cui si applica il termine ordinario decennale.
Quanto alla idoneità dell'interruzione della prescrizione, il contenuto della missiva 2.7.2015 della società correntista, avente quale suo oggetto diretto la richiesta di inoltro di documentazione ex art. 119 D.Lgs.
385/1993, rapporta in verità, per l'appunto rappresentando l'intendimento di agire (in futuro)
(“intende agire per la restituzione” è scritto testualmente) per la ripetizione degli importi ritenuti come illegittimamente addebitati, l'interruzione del termine prescrizionale ai soli fini del richiamato art. 119 (“con la presente interrompe i termini di
35 prescrizione ex art. 2934 ss CC, ai sensi dell'art. 119
TUB 385/93” è scritto testualmente) .
Va però posto in evidenza come il prospetto contenuto a pag. 43 della relazione di ctu (richiamato dal primo
Giudice ed altresì, come sopra, da questa Corte) rapporta a sua volta le rimesse non più ripetibili, in quanto prescritte, alla data finale del 27.9.2007, esattamente quindi dieci anni prima dell'avvio della mediazione, avvenuto il 27.9.2017 (arg. ex doc. 12 allegato dall'attrice in primo grado), così come sostenuto dalla appellante, che difetta, quindi, di interesse CP_2 all'impugnazione sul punto.
Il settimo motivo di appello (pag. 79-87) è, al pari del primo, inammissibile, in quanto riepilogativo dei motivi già in precedenza articolati.
In parziale accoglimento del proposto appello e in parziale riforma dell'appellata sentenza deve quindi rideterminarsi la condanna a carico della CP_2 appellante nella minor somma di Euro 49.174,27, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
L'appello incidentale dell'appellata società correntista, per quanto sopra esposto, è rigettato.
Le spese di lite del giudizio di primo grado e quelle del presente grado del giudizio sopportate dalla società correntista appellata, come liquidate rispettivamente nella sentenza impugnata e in dispositivo (valore di Euro
100.475,28, aliquote medie ed esclusa la fase istruttoria), sono compensate per 1/2 del loro ammontare e per l'altra metà sono poste a carico della CP_2 appellante, rimasta comunque soccombente.
Per i medesimi motivi le spese della c.t.u. di primo grado sono poste per 2/3 a carico della odierna CP_2 appellante e per 1/3 a carico della società correntista odierna appellata.
36 Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante incidentale
[...]
. Controparte_1
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello principale e sull'appello incidentale rispettivamente proposti da e Parte_1 avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Prato n. 290 del 5.5.2023,
1. ridetermina la condanna a carico di
[...] ed in favore di Parte_1 per il minore Controparte_1 importo di Euro 49.174,27, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
2. liquida le spese sopportate da
[...] come dalla appellata sentenza, Controparte_1 quanto al giudizio di primo grado, e in Euro 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge, quanto al presente grado di giudizio;
3. dichiara le stesse compensate per 1/2 del loro ammontare;
4. dichiara tenuta e condanna
[...] alla refusione del Parte_1 residuo 1/2 in favore di Controparte_1
con distrazione in favore dei procuratori
[...] rispettivamente officiati;
5. pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado per 1/3 a carico di Controparte_1
e per 2/3 a carico di
[...] [...]
; Parte_1
37 6. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti dell'appellante incidentale
. Controparte_1
Così deciso in Firenze il 21 giugno 2025.
Il Presidente rel.est.
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