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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/04/2024, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 476/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 476/2019 promossa da:
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. MARZIA PACI RT P.IVA_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
(CF , P.IVA ), titolare della impresa Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 individuale con il patrocinio dell'avv. DILETTA Controparte_2
COLLINI
CONVENUTO OPPOSTO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 03/10/2023:
Il procuratore di , all'udienza del 03/10/2023 ha concluso come in atti, anche RT in via istruttoria, e, pertanto, nel merito come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo: «in tesi: accertare e dichiarare la domanda monitoria ex adverso improponibile ovvero revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto, per essere già pendente dinanzi al Tribunale di Firenze un giudizio tra le stesse parti avente ad oggetto il medesimo rapporto (RG 996/19, Tribunale di Firenze,
Giudice Dott.ssa Mazza, con prima udienza già fissata per il giorno 06.06.2019); in ipotesi: sospendere il presente procedimento per ragioni di connessione con quello già pendente dinanzi al Tribunale di
Firenze […] fissando un termine per la riassunzione del presente giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze
- nel merito, e solo qualora la domanda in via preliminare (in tesi) non dovesse essere accolta: accertare
e dichiarare nullo ed inefficace e comunque revocarsi, il decreto ingiuntivo n. 111/19 del 23.1.2019 emesso dal Tribunale di Prato, in quanto infondato in fatto in diritto;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto da per i titoli portati nel decreto stante l'insussistenza delle pretese in esso RT
pagina 1 di 6 dedotte; -condannare l'opposta alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte dalla comparente in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
Con vittoria di spese e competenze».
Il procuratore di , all'udienza del 03/10/2023 ha Controparte_2 insistito per l'ammissione delle prova non ammesse e ha concluso, nel merito, come da comparsa di costituzione e risposte chiedendo, pertanto: «rigettare integralmente la domanda di nullità/inefficacia/revoca del decreto ingiuntivo opposto formulata da parte attrice perché totalmente infondata in fatto ed in diritto. Conseguentemente, l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito Voglia: - confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto (RG. n. 177/2019, Ing. n. 111/2019 del
23.01.2019); - autorizzare la cancelleria del Tribunale adito a consegnare nelle mani del sig. CP_2
l'assegno circolare n. 6078242050-10 tratto su il giorno 13.02.2019 di Organizzazione_1
€ 11.058,54 ed intestato a , depositato da a titolo Controparte_2 RT di cauzione in ossequio al provvedimento del G.I. del 12.02.2019; Il tutto con integrale vittoria di spese
e compensi professionali anche afferenti la presente fase di opposizione e, ricorrendone i presupposti, con istanza di condanna avversaria ex art. 96 c.p.c.», precisando che l'assegno ivi indicato è stato successivamente sostituito e chiedendo la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di Controparte_1 RT
dell'ingiunzione di immediato pagamento della somma di € 9.672,00 oltre interessi, spese
[...] della procedura liquidate in € 730,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, rimborso spese generali, IVA,
CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e Controparte_2 dedotto:
- di aver eseguito “prestazioni di manodopera” per lavori termoidraulici presso il cantiere sito in
Firenze Via Nigra n. 2 come da fatture n. 100/2018 del 04.12.2018 e n. 105/2018 del 14.12.2018;
- di non aver ricevuto il pagamento del dovuto.
Ha proposto opposizione allegando e deducendo: RT
- di aver eseguito, in relazione al cantiere di Firenze, lungarno Colombo, la fornitura alla convenuta di raccordi per tubi, tubazioni multistrato e altro materiale idraulico (fattura 75/18) per € 9.508,75 oltre iva;
- che “nel medesimo immobile” avrebbe dovuto eseguire lavori a favore di CP_2
; RT
- che il pagamento per le forniture non aveva avuto luogo, ed era stato ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Firenze;
- che i lavori eseguiti erano stati contestati da , per la cattiva esecuzione delle RT opere e la “sovrafatturazione” di lavori non eseguiti;
pagina 2 di 6 - che erano state erroneamente posate tubazioni del gas (piano terra, primo e secondo piano), tubazione dell'aria condizionata in tre appartamenti dell'ultimo piano, collocamento delle colonne di scarico nel seminterrato di fronte ad una cantina, impedendone l'accesso;
- che precedenti fatture, regolarmente saldate, «contene[vano] ore di manodopera eccessive rispetto a quelle effettivamente adoperate ovvero […] lavori non eseguiti»;
- che, dunque, i lavori svolti dovevano ritenersi già “coperti” dai precedenti pagamenti, con riserva di agire separatamente per i danni patiti;
- che la controparte aveva effettuato false dichiarazioni in sede di piano di sicurezza, avendo indicato di avere due operai in cantiere, mentre in visura camerale non risulta alcun dipendente.
L'opponente ha quindi eccepito l'inammissibilità del procedimento monitorio, non essendo stata proposta domanda riconvenzionale nel procedimento innanzi al Tribunale di Firenze, già pendente al momento del deposito del ricorso monitorio, la connessione del procedimento con quello pendente innanzi al Tribunale di Firenze, e ha chiesto nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento che nulla era dovuto in relazione ai titoli azionati e la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in forza del provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con provvedimento inaudita altera parte, a fronte dell'offerta di cauzione da parte dell'opponente, si è costituito in giudizio il convenuto opposto , che ha eccepito e precisato: Controparte_1
- che il rapporto oggetto del giudizio innanzi al Tribunale di Prato era diverso rispetto a quello di cui al giudizio innanzi al Tribunale di Firenze, e non v'erano norme che imponessero l'esame delle reciproche pretese nel medesimo giudizio;
- che i lavori erano stati svolti da metà aprile 2018 a dicembre 2018, attenendosi alle indicazioni dei tecnici di;
RT
- che la controparte si era dichiarata soddisfatta per la qualità dei lavori;
- che solo il 28.12.18, a seguito delle richieste di pagamento, erano state mosse contestazioni;
- che altre ditte di termoidraulica avevano prestato la propria opera prima e dopo la
Controparte_2
- che le opere al piano terreno, primo secondo e quarto, nonché nel sotterrano, erano state eseguite seguendo le indicazioni dei tecnici della;
RT
- che i lavori operanti in cantiere erano lavoratori distaccati da altra impresa.
L'opponente ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo, e la consegna dell'assegno circolare depositato a titolo di cauzione.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali e mediante prova per testi ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del
03/10/2023, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
pagina 3 di 6 1.1. Deve, anzitutto, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta in via monitoria da , che si appunta sulla mancata introduzione della stessa in via Controparte_1 riconvenzionale innanzi al Tribunale di Firenze, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da per ottenere il pagamento del corrispettivo di forniture erogate RT
. Controparte_1
L'eccezione non coglie nel segno: la proposizione di una domanda in via riconvenzionale in altro giudizio instaurato dalla controparte è una mera facoltà, e non rappresenta né un obbligo né un onere per la parte.
La legittima scelta dell'attore non può, quindi, sanzionarsi con l'inammissibilità della domanda, non integrando una ipotesi di frazionamento della pretesa processuale. Deve, peraltro, osservarsi che, ancorché traenti origine, secondo la prospettazione dell'odierno opponente, da un medesimo contesto di rapporti imprenditoriali, le domande introdotte innanzi al Tribunale di Firenze e al Tribunale di Prato hanno distinta causa petendi, avendo la prima ad oggetto la fornitura di materiali da parte di RT
e la seconda l'esecuzione di lavori da parte di , onde non v'è
[...] Parte_2 neppure il rischio che i due giudizi pervengano ad accertamenti contrastanti, anche solo dal punto di vista pratico. Non sussiste, dunque, una ipotesi di connessione rilevante ai sensi dell'art. 40 c.c.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e immeritevole, pertanto, di accoglimento.
2.1. Deve, anzitutto, osservarsi, che , nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo RT ottenuto da , si è limitata a contestare — per vero in larga parte genericamente, Controparte_1 come si vedrà — la cattiva esecuzione delle opere, e non l'effettiva esecuzione delle stesse, il che, d'altro canto, risulterebbe in insanabile contraddizione con il rilievo dei vizi.
2.2. La “sovrafatturazione” lamentata in citazione, invero, atterrebbe, nella prospettazione dell'opponente, alle ore di lavoro esposte nelle precedenti fatture, integralmente saldate, sì che le lavorazioni per il cui pagamento è stato ottenuto il provvedimento monitorio dovrebbero ritenersi
“coperte” dai pagamenti già eseguiti. Così procedendo, l'attrice oppone alla controparte, in via d'eccezione, una condictio indebiti, in relazione a precedenti pagamenti. Senonché, l'eccezione non risulta accoglibile, non avendo l'eccipiente adempiuto all'onere della prova, che su di essa gravava, della natura indebita dei precedenti pagamenti. Sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione deve essere disattesa.
2.3. Sotto altro profilo, come cennato, eccepisce che le lavorazioni eseguite da RT
non siano state eseguite a regola d'arte. Controparte_1
2.3.1. Deve, al riguardo, in primo luogo segnalarsi come le contestazioni mosse in citazione risultino in gran parte generiche, appuntandosi du: 1) la «erronea posa in opera delle tubazioni del gas relative agli appartamenti del piano terra, del primo e secondo piano»; 2) la erronea possa in opera della tubazione dell'aria condizionata dei tre appartamenti dell'ultimo piano;
3) la circostanza che «nel piano seminterrato le colonne delle acque chiari e scure a servizio degli appartamenti sovrastanti [siano] state collocate di fronte alla porta di una cantina, impedendone così l'accesso». Tali contestazioni risultano riproduttive di quanto già contestato nella comunicazione del 28.11.18 (doc. 5 fasc. PROGETTO CASA),
e sono testualmente riproposte in prima memoria istruttoria. Solo con la seconda memoria istruttoria, depositata il 16.3.20, è stata prodotta una “relazione tecnica” datata 2.3.20 dettagliante i vizi riscontrati.
La prima, compiuta, allegazione dei vizi, pertanto, risulta effettuata in sede di seconda memoria istruttoria, quando già erano maturale le barriere assertive, e non può, quindi, essere presa in considerazione ai fini del giudizio. Ritiene, pertanto, il Tribunale, che — in difetto di tempestiva pagina 4 di 6 allegazione della consistenza delle “erronee pose in opera” di tubazioni del gas e dell'aria condizionata
— l'indagine in questa sede debba limitarsi al collocamento della colonna di scarico, unico vizio sufficientemente illustrato in sede introduttiva.
2.3.2. Sul punto è stata svolta istruttoria orale (udienze del 30.9.20 e 27.1.22), che non consente di ritenere tale vizio imputabile all'opposto.
Deve premettersi che il teste primo ad essere sentito, quanto alla sua posizione nel Testimone_1 cantiere, ha dichiarato che «poiché c'erano più ditte a lavorare agli impianti trattandosi Controparte_2 di un grande cantiere, tutti si rivolgevano a me, in quanto ero il più anziano». Ha altresì riferito che, rispetto alle lavorazioni, erano previsti soltanto dei progetti di massima. dipendente della Tes_2 ditta ha dichiarato che era ad impartire le “direttive”, e che le colonne di scarico Parte_3 Tes_1 erano state collocate innanzi al vano della porta, perché era stato riferito che questa sarebbe stata spostata.
, successivamente, ha precisato di non aver dato in cantiere “direttive”, ma “indicazioni”. Testimone_1
Anche operante sul cantiere su incarico di ha dichiarato di aver ricevuto direttive Testimone_3 CP_2 da , e che davanti al vano della porta, nel seminterrato «c'era già uno sfondo, un cavedo, Testimone_1 un foro, dove far passare le colonne e noi abbiamo fatto passare le colonne, le tubature».
Orbene, ritiene il Tribunale che, a prescindere dal ruolo rivestito da — che comunque Testimone_1 ha dichiarato di aver dato “indicazioni”, fungendo sostanzialmente da referente in ragione dell'anzianità
— la circostanza che le colonne di scarico siano state posizionate innanzi al vano di una porta non sia stata determinata da una scelta dell'odierna opposta, ma sia stata eseguito sulla base dello stato di fatto riscontrato. Invero, la circostanza, non smentita — e compatibile con l'affidamento all'opposta dei soli lavori idraulici, con esclusione di opere murarie — che il foro per il passaggio della colonna di scarico fosse già presente, così come lo svolgimento delle opere sulla base di progetti di massima, induce a ritenere che non possa attribuirsi ad un errore esecutivo della la Controparte_2 determinazione dell'esatta posizione della colonna, cui, invece, aveva proceduto solla base delle opere già eseguite.
Non può, quindi ritenersi attribuirsi alla 'unico vizio che, come sopra Controparte_2 argomentato, è stato tempestivamente allegato.
2.4. Con riferimento alle ulteriori argomentazioni spese dall'opponente, deve segnalarsi che le prospettate “false dichiarazioni” in sede di piano di sicurezza non appiano significative ai fini del presente giudizio. Segnalato, preliminarmente, che l'opponente non espone in che termini la circostanza che l'opposta non risulti, in sede camerale, disporre di dipendenti — avendo tuttavia indicato due operari in sede di piano di sicurezza — abbia influito sull'esecuzione delle prestazione affidatale, deve osservarsi che non necessariamente le maestranze impiegate in cantiere debbono essere lavoratori dipendenti dell'appaltatore, ben potendo il rapporto tra questi avere diversa natura, come peraltro risulta nel caso di specie.
3. A fronte del rigetto dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto diviene definitivamente esecutivo.
Avendo l'opponente depositato assegno circolare a titolo di cauzione, l'opposto deve essere autorizzato al ritiro dell'assegno ed alla riscossione delle somme ivi portate, da trattenersi in conto del maggiore avere, determinandosi il dies ad quem ai fini del calcolo degli interessi riconosciuti in sede monitoria in base all'effettivo soddisfo.
pagina 5 di 6 4. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico di RT
Si procede alla liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad
[...] opera del DM 147/2022, con applicazione, tenuto conto della prossimità del valore della causa all'estremo inferiore dello scaglione, di un valore compreso tra i minimi e i medi per lo scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00.
Le spese di lite debbono distrarsi in favore del procuratore di che ne ha fatto Controparte_1 richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.
5. Quanto, infine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta, si osserva, in linea generale, che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione» (Cass. civ.,
Sez. 3 , ord. n. 4430 del 11/02/2022).
Nel caso di specie, non si ritiene sussistano indici di abusività dell'iniziativa processuale, non essendo stati spesi argomenti del tutto sforniti di pregnanza, tanto in termini di diritto, quanto in termini di fatto,
e non essendo sufficiente il mero rigetto delle argomentazioni della parte, già sanzionato sul piano dell'onere delle spese di lite, a determinare l'insorgere della responsabilità processuale aggravata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara RT definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 111/2019, pronunciato il 23 gennaio 2019;
- autorizza a ritirare e riscuotere, in conto del maggiore avere, l'assegno Controparte_1 circolare n. 6080944996-09 emesso dalla in data 26 gennaio Organizzazione_2
2023 depositato in Cancelleria il 13 aprile 2023 da a titolo di cauzione;
RT
- condanna la a rimborsare a le spese di lite, RT Controparte_1 che si liquidano in € 4.000,00 per compensi di avvocato per il giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Prato il giorno 15 aprile 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 476/2019 promossa da:
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. MARZIA PACI RT P.IVA_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
(CF , P.IVA ), titolare della impresa Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2 individuale con il patrocinio dell'avv. DILETTA Controparte_2
COLLINI
CONVENUTO OPPOSTO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 03/10/2023:
Il procuratore di , all'udienza del 03/10/2023 ha concluso come in atti, anche RT in via istruttoria, e, pertanto, nel merito come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo: «in tesi: accertare e dichiarare la domanda monitoria ex adverso improponibile ovvero revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto, per essere già pendente dinanzi al Tribunale di Firenze un giudizio tra le stesse parti avente ad oggetto il medesimo rapporto (RG 996/19, Tribunale di Firenze,
Giudice Dott.ssa Mazza, con prima udienza già fissata per il giorno 06.06.2019); in ipotesi: sospendere il presente procedimento per ragioni di connessione con quello già pendente dinanzi al Tribunale di
Firenze […] fissando un termine per la riassunzione del presente giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze
- nel merito, e solo qualora la domanda in via preliminare (in tesi) non dovesse essere accolta: accertare
e dichiarare nullo ed inefficace e comunque revocarsi, il decreto ingiuntivo n. 111/19 del 23.1.2019 emesso dal Tribunale di Prato, in quanto infondato in fatto in diritto;
accertare e dichiarare che nulla è dovuto da per i titoli portati nel decreto stante l'insussistenza delle pretese in esso RT
pagina 1 di 6 dedotte; -condannare l'opposta alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte dalla comparente in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
Con vittoria di spese e competenze».
Il procuratore di , all'udienza del 03/10/2023 ha Controparte_2 insistito per l'ammissione delle prova non ammesse e ha concluso, nel merito, come da comparsa di costituzione e risposte chiedendo, pertanto: «rigettare integralmente la domanda di nullità/inefficacia/revoca del decreto ingiuntivo opposto formulata da parte attrice perché totalmente infondata in fatto ed in diritto. Conseguentemente, l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito Voglia: - confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto (RG. n. 177/2019, Ing. n. 111/2019 del
23.01.2019); - autorizzare la cancelleria del Tribunale adito a consegnare nelle mani del sig. CP_2
l'assegno circolare n. 6078242050-10 tratto su il giorno 13.02.2019 di Organizzazione_1
€ 11.058,54 ed intestato a , depositato da a titolo Controparte_2 RT di cauzione in ossequio al provvedimento del G.I. del 12.02.2019; Il tutto con integrale vittoria di spese
e compensi professionali anche afferenti la presente fase di opposizione e, ricorrendone i presupposti, con istanza di condanna avversaria ex art. 96 c.p.c.», precisando che l'assegno ivi indicato è stato successivamente sostituito e chiedendo la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei confronti di Controparte_1 RT
dell'ingiunzione di immediato pagamento della somma di € 9.672,00 oltre interessi, spese
[...] della procedura liquidate in € 730,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, rimborso spese generali, IVA,
CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e Controparte_2 dedotto:
- di aver eseguito “prestazioni di manodopera” per lavori termoidraulici presso il cantiere sito in
Firenze Via Nigra n. 2 come da fatture n. 100/2018 del 04.12.2018 e n. 105/2018 del 14.12.2018;
- di non aver ricevuto il pagamento del dovuto.
Ha proposto opposizione allegando e deducendo: RT
- di aver eseguito, in relazione al cantiere di Firenze, lungarno Colombo, la fornitura alla convenuta di raccordi per tubi, tubazioni multistrato e altro materiale idraulico (fattura 75/18) per € 9.508,75 oltre iva;
- che “nel medesimo immobile” avrebbe dovuto eseguire lavori a favore di CP_2
; RT
- che il pagamento per le forniture non aveva avuto luogo, ed era stato ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Firenze;
- che i lavori eseguiti erano stati contestati da , per la cattiva esecuzione delle RT opere e la “sovrafatturazione” di lavori non eseguiti;
pagina 2 di 6 - che erano state erroneamente posate tubazioni del gas (piano terra, primo e secondo piano), tubazione dell'aria condizionata in tre appartamenti dell'ultimo piano, collocamento delle colonne di scarico nel seminterrato di fronte ad una cantina, impedendone l'accesso;
- che precedenti fatture, regolarmente saldate, «contene[vano] ore di manodopera eccessive rispetto a quelle effettivamente adoperate ovvero […] lavori non eseguiti»;
- che, dunque, i lavori svolti dovevano ritenersi già “coperti” dai precedenti pagamenti, con riserva di agire separatamente per i danni patiti;
- che la controparte aveva effettuato false dichiarazioni in sede di piano di sicurezza, avendo indicato di avere due operai in cantiere, mentre in visura camerale non risulta alcun dipendente.
L'opponente ha quindi eccepito l'inammissibilità del procedimento monitorio, non essendo stata proposta domanda riconvenzionale nel procedimento innanzi al Tribunale di Firenze, già pendente al momento del deposito del ricorso monitorio, la connessione del procedimento con quello pendente innanzi al Tribunale di Firenze, e ha chiesto nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento che nulla era dovuto in relazione ai titoli azionati e la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in forza del provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con provvedimento inaudita altera parte, a fronte dell'offerta di cauzione da parte dell'opponente, si è costituito in giudizio il convenuto opposto , che ha eccepito e precisato: Controparte_1
- che il rapporto oggetto del giudizio innanzi al Tribunale di Prato era diverso rispetto a quello di cui al giudizio innanzi al Tribunale di Firenze, e non v'erano norme che imponessero l'esame delle reciproche pretese nel medesimo giudizio;
- che i lavori erano stati svolti da metà aprile 2018 a dicembre 2018, attenendosi alle indicazioni dei tecnici di;
RT
- che la controparte si era dichiarata soddisfatta per la qualità dei lavori;
- che solo il 28.12.18, a seguito delle richieste di pagamento, erano state mosse contestazioni;
- che altre ditte di termoidraulica avevano prestato la propria opera prima e dopo la
Controparte_2
- che le opere al piano terreno, primo secondo e quarto, nonché nel sotterrano, erano state eseguite seguendo le indicazioni dei tecnici della;
RT
- che i lavori operanti in cantiere erano lavoratori distaccati da altra impresa.
L'opponente ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo, e la consegna dell'assegno circolare depositato a titolo di cauzione.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali e mediante prova per testi ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del
03/10/2023, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
pagina 3 di 6 1.1. Deve, anzitutto, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta in via monitoria da , che si appunta sulla mancata introduzione della stessa in via Controparte_1 riconvenzionale innanzi al Tribunale di Firenze, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da per ottenere il pagamento del corrispettivo di forniture erogate RT
. Controparte_1
L'eccezione non coglie nel segno: la proposizione di una domanda in via riconvenzionale in altro giudizio instaurato dalla controparte è una mera facoltà, e non rappresenta né un obbligo né un onere per la parte.
La legittima scelta dell'attore non può, quindi, sanzionarsi con l'inammissibilità della domanda, non integrando una ipotesi di frazionamento della pretesa processuale. Deve, peraltro, osservarsi che, ancorché traenti origine, secondo la prospettazione dell'odierno opponente, da un medesimo contesto di rapporti imprenditoriali, le domande introdotte innanzi al Tribunale di Firenze e al Tribunale di Prato hanno distinta causa petendi, avendo la prima ad oggetto la fornitura di materiali da parte di RT
e la seconda l'esecuzione di lavori da parte di , onde non v'è
[...] Parte_2 neppure il rischio che i due giudizi pervengano ad accertamenti contrastanti, anche solo dal punto di vista pratico. Non sussiste, dunque, una ipotesi di connessione rilevante ai sensi dell'art. 40 c.c.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e immeritevole, pertanto, di accoglimento.
2.1. Deve, anzitutto, osservarsi, che , nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo RT ottenuto da , si è limitata a contestare — per vero in larga parte genericamente, Controparte_1 come si vedrà — la cattiva esecuzione delle opere, e non l'effettiva esecuzione delle stesse, il che, d'altro canto, risulterebbe in insanabile contraddizione con il rilievo dei vizi.
2.2. La “sovrafatturazione” lamentata in citazione, invero, atterrebbe, nella prospettazione dell'opponente, alle ore di lavoro esposte nelle precedenti fatture, integralmente saldate, sì che le lavorazioni per il cui pagamento è stato ottenuto il provvedimento monitorio dovrebbero ritenersi
“coperte” dai pagamenti già eseguiti. Così procedendo, l'attrice oppone alla controparte, in via d'eccezione, una condictio indebiti, in relazione a precedenti pagamenti. Senonché, l'eccezione non risulta accoglibile, non avendo l'eccipiente adempiuto all'onere della prova, che su di essa gravava, della natura indebita dei precedenti pagamenti. Sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione deve essere disattesa.
2.3. Sotto altro profilo, come cennato, eccepisce che le lavorazioni eseguite da RT
non siano state eseguite a regola d'arte. Controparte_1
2.3.1. Deve, al riguardo, in primo luogo segnalarsi come le contestazioni mosse in citazione risultino in gran parte generiche, appuntandosi du: 1) la «erronea posa in opera delle tubazioni del gas relative agli appartamenti del piano terra, del primo e secondo piano»; 2) la erronea possa in opera della tubazione dell'aria condizionata dei tre appartamenti dell'ultimo piano;
3) la circostanza che «nel piano seminterrato le colonne delle acque chiari e scure a servizio degli appartamenti sovrastanti [siano] state collocate di fronte alla porta di una cantina, impedendone così l'accesso». Tali contestazioni risultano riproduttive di quanto già contestato nella comunicazione del 28.11.18 (doc. 5 fasc. PROGETTO CASA),
e sono testualmente riproposte in prima memoria istruttoria. Solo con la seconda memoria istruttoria, depositata il 16.3.20, è stata prodotta una “relazione tecnica” datata 2.3.20 dettagliante i vizi riscontrati.
La prima, compiuta, allegazione dei vizi, pertanto, risulta effettuata in sede di seconda memoria istruttoria, quando già erano maturale le barriere assertive, e non può, quindi, essere presa in considerazione ai fini del giudizio. Ritiene, pertanto, il Tribunale, che — in difetto di tempestiva pagina 4 di 6 allegazione della consistenza delle “erronee pose in opera” di tubazioni del gas e dell'aria condizionata
— l'indagine in questa sede debba limitarsi al collocamento della colonna di scarico, unico vizio sufficientemente illustrato in sede introduttiva.
2.3.2. Sul punto è stata svolta istruttoria orale (udienze del 30.9.20 e 27.1.22), che non consente di ritenere tale vizio imputabile all'opposto.
Deve premettersi che il teste primo ad essere sentito, quanto alla sua posizione nel Testimone_1 cantiere, ha dichiarato che «poiché c'erano più ditte a lavorare agli impianti trattandosi Controparte_2 di un grande cantiere, tutti si rivolgevano a me, in quanto ero il più anziano». Ha altresì riferito che, rispetto alle lavorazioni, erano previsti soltanto dei progetti di massima. dipendente della Tes_2 ditta ha dichiarato che era ad impartire le “direttive”, e che le colonne di scarico Parte_3 Tes_1 erano state collocate innanzi al vano della porta, perché era stato riferito che questa sarebbe stata spostata.
, successivamente, ha precisato di non aver dato in cantiere “direttive”, ma “indicazioni”. Testimone_1
Anche operante sul cantiere su incarico di ha dichiarato di aver ricevuto direttive Testimone_3 CP_2 da , e che davanti al vano della porta, nel seminterrato «c'era già uno sfondo, un cavedo, Testimone_1 un foro, dove far passare le colonne e noi abbiamo fatto passare le colonne, le tubature».
Orbene, ritiene il Tribunale che, a prescindere dal ruolo rivestito da — che comunque Testimone_1 ha dichiarato di aver dato “indicazioni”, fungendo sostanzialmente da referente in ragione dell'anzianità
— la circostanza che le colonne di scarico siano state posizionate innanzi al vano di una porta non sia stata determinata da una scelta dell'odierna opposta, ma sia stata eseguito sulla base dello stato di fatto riscontrato. Invero, la circostanza, non smentita — e compatibile con l'affidamento all'opposta dei soli lavori idraulici, con esclusione di opere murarie — che il foro per il passaggio della colonna di scarico fosse già presente, così come lo svolgimento delle opere sulla base di progetti di massima, induce a ritenere che non possa attribuirsi ad un errore esecutivo della la Controparte_2 determinazione dell'esatta posizione della colonna, cui, invece, aveva proceduto solla base delle opere già eseguite.
Non può, quindi ritenersi attribuirsi alla 'unico vizio che, come sopra Controparte_2 argomentato, è stato tempestivamente allegato.
2.4. Con riferimento alle ulteriori argomentazioni spese dall'opponente, deve segnalarsi che le prospettate “false dichiarazioni” in sede di piano di sicurezza non appiano significative ai fini del presente giudizio. Segnalato, preliminarmente, che l'opponente non espone in che termini la circostanza che l'opposta non risulti, in sede camerale, disporre di dipendenti — avendo tuttavia indicato due operari in sede di piano di sicurezza — abbia influito sull'esecuzione delle prestazione affidatale, deve osservarsi che non necessariamente le maestranze impiegate in cantiere debbono essere lavoratori dipendenti dell'appaltatore, ben potendo il rapporto tra questi avere diversa natura, come peraltro risulta nel caso di specie.
3. A fronte del rigetto dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto diviene definitivamente esecutivo.
Avendo l'opponente depositato assegno circolare a titolo di cauzione, l'opposto deve essere autorizzato al ritiro dell'assegno ed alla riscossione delle somme ivi portate, da trattenersi in conto del maggiore avere, determinandosi il dies ad quem ai fini del calcolo degli interessi riconosciuti in sede monitoria in base all'effettivo soddisfo.
pagina 5 di 6 4. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico di RT
Si procede alla liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad
[...] opera del DM 147/2022, con applicazione, tenuto conto della prossimità del valore della causa all'estremo inferiore dello scaglione, di un valore compreso tra i minimi e i medi per lo scaglione da €
5.200,01 a € 26.000,00.
Le spese di lite debbono distrarsi in favore del procuratore di che ne ha fatto Controparte_1 richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.
5. Quanto, infine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta, si osserva, in linea generale, che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione» (Cass. civ.,
Sez. 3 , ord. n. 4430 del 11/02/2022).
Nel caso di specie, non si ritiene sussistano indici di abusività dell'iniziativa processuale, non essendo stati spesi argomenti del tutto sforniti di pregnanza, tanto in termini di diritto, quanto in termini di fatto,
e non essendo sufficiente il mero rigetto delle argomentazioni della parte, già sanzionato sul piano dell'onere delle spese di lite, a determinare l'insorgere della responsabilità processuale aggravata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara RT definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 111/2019, pronunciato il 23 gennaio 2019;
- autorizza a ritirare e riscuotere, in conto del maggiore avere, l'assegno Controparte_1 circolare n. 6080944996-09 emesso dalla in data 26 gennaio Organizzazione_2
2023 depositato in Cancelleria il 13 aprile 2023 da a titolo di cauzione;
RT
- condanna la a rimborsare a le spese di lite, RT Controparte_1 che si liquidano in € 4.000,00 per compensi di avvocato per il giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Prato il giorno 15 aprile 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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