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Sentenza 4 febbraio 2024
Sentenza 4 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/02/2024, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1129 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott.ssa Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesto con ricorso per divorzio congiunto iscritto al n. 1129 / 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto vertente
TRA
nato a [...] e Vignola il 12/02/1961 ed ivi residente Parte_1
in via
Lu Caloni n. 2 c.f.: rappresentato e difeso giusta delega in C.F._1
calce al presente atto dall' avv. Mario Rosati c.f. n. pec CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliati presso lo Email_1
studio dello stesso in Tempio P. , Piazza Gallura n. 23,
E , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Padula n° 3 CF: ed elettivamente domiciliata in Sassari, nella C.F._3
via Roma n° 31 presso lo studio degli avv.ti Noemi Demuro (c.f.
, fax 079.236090, pec: e Monica C.F._4 Email_2
Cui (CF: fax 079.236090, pec: che la C.F._5 Email_3
rappresentano e difendono,
Considerato che in comparsa di risposta parte convenuta ha aderito alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
pertanto, entrambi i coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in Trinità D'Agultu il
17/02/1990 atto n. - 02, registro A, parte II;
dall'unione non sono nati figli;
Rilevato che detti coniugi chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, alle condizioni di cui al ricorso concordate anche in corso di causa.
Rilevato che i coniugi anche nelle loro conclusioni dichiaravano di voler divorziare senza particolari condizioni;
sulla domanda così formulata in ricorso parte resistente aveva aderito sin dalla comparsa di costituzione; il Presidente, raccolto il parere del PM, riservava al Tribunale la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. Cod. Proc. Civ.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70; D I C H I A R A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio:
TRA
nato a [...] e Vignola il 12/02/1961, Parte_1
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
celebrato con rito concordatario, in Trinità D'Agultu il 17/02/1990 atto n. - 02, registro A, parte
II, alle seguenti
CONDIZIONI
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. e Parte_1
Controparte_ la sig.ra ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trinità D'agultu e
Vignola a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L. 6.3.87
n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio il 31.1.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott.ssa Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesto con ricorso per divorzio congiunto iscritto al n. 1129 / 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto vertente
TRA
nato a [...] e Vignola il 12/02/1961 ed ivi residente Parte_1
in via
Lu Caloni n. 2 c.f.: rappresentato e difeso giusta delega in C.F._1
calce al presente atto dall' avv. Mario Rosati c.f. n. pec CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliati presso lo Email_1
studio dello stesso in Tempio P. , Piazza Gallura n. 23,
E , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Padula n° 3 CF: ed elettivamente domiciliata in Sassari, nella C.F._3
via Roma n° 31 presso lo studio degli avv.ti Noemi Demuro (c.f.
, fax 079.236090, pec: e Monica C.F._4 Email_2
Cui (CF: fax 079.236090, pec: che la C.F._5 Email_3
rappresentano e difendono,
Considerato che in comparsa di risposta parte convenuta ha aderito alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
pertanto, entrambi i coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in Trinità D'Agultu il
17/02/1990 atto n. - 02, registro A, parte II;
dall'unione non sono nati figli;
Rilevato che detti coniugi chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, alle condizioni di cui al ricorso concordate anche in corso di causa.
Rilevato che i coniugi anche nelle loro conclusioni dichiaravano di voler divorziare senza particolari condizioni;
sulla domanda così formulata in ricorso parte resistente aveva aderito sin dalla comparsa di costituzione; il Presidente, raccolto il parere del PM, riservava al Tribunale la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. Cod. Proc. Civ.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70; D I C H I A R A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio:
TRA
nato a [...] e Vignola il 12/02/1961, Parte_1
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
celebrato con rito concordatario, in Trinità D'Agultu il 17/02/1990 atto n. - 02, registro A, parte
II, alle seguenti
CONDIZIONI
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. e Parte_1
Controparte_ la sig.ra ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trinità D'agultu e
Vignola a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L. 6.3.87
n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio il 31.1.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo