Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1461/2024
Riunito in Camera di ConSIlio con l'intervento dei SIg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI
Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto:
S E N T E N Z A
“Separazione nella causa civile iscritta al n. 1461/2024 R.G. Cont. consensuale”.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], domiciliata in
Banchette, via Tafano 1/a presso lo studio dell'Avv. Manuele Peretti che lo rappresenta e difende per delega in atti.
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], domiciliato in Rivoli
(TO), Piazza Principe Eugenio n.8, presso lo Studio dell'avv. Silvia GROSSO che lo rappresenta e difende per delega in atti.
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Disporre che i coniugi vivano separati mantenendo reciproco rispetto.
Disporre che le figlie minori ed siano affidate ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I genitori avranno l'esercizio separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Disporre che l'abitazione coniugale e relative pertinenze, sita in San Sebastiano da Po
(TO), Via Lauriano n. 11, unitamente agli arredi che la compongono, venga assegnata alla
SI.ra , la quale continuerà ad utilizzarla e a viverci con le due figlie Parte_1
minori.
Dare atto che il SInor a rilasciato l'abitazione coniugale il 01/06/2023 e ha Pt_2
asportato tutti i propri beni ed effetti personali. I coniugi concordano che tutto il mobilio ed il compendio d'arredamento contenuti nell'abitazione coniugale, rimarranno definitivamente acquisiti dalla moglie, così come sempre alla stessa rimarranno in proprietà
esclusiva le attrezzature agricole e per la manutenzione delle parti esterne dell'immobile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decespugliatore, tagliasiepi, trattorino, ecc).
Dare atto che la rata del mutuo fondiario acceso per l'acquisto dell'immobile coniugale
(Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.), onere di entrambi i coniugi nella misura del 50%, allo stato viene sostenuta interamente dalla SI.ra , la quale rinuncia a chiederne le Pt_1
ripetizione, e che entro 10 giorni dal deposito del presente ricorso il SI. CP_1
provvederà a recarsi presso l'istituto bancario per predisporre la pratica necessaria affinchè
la SI.ra si accolli integralmente il mutuo;
Pt_1
Dare atto che gli altri finanziamenti aperti dai coniugi in costanza di matrimonio verranno sostenuti in via esclusiva dal coniuge che ne risulta intestatario;
Pag. 2 di 8 Dare atto che, nella comune regolamentazione dei rapporti economico e patrimoniali insorti in costanza di matrimonio, la somma presente sul conto corrente comune c/c n. 23989
aperto presso Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. viene riconosciuta di esclusiva spettanza della SI.ra e tale conto è stato chiuso con giroconto del saldo residuo a favore della Pt_1
SI.ra Pt_1
Dare atto che i coniugi, a definizione complessiva dei rapporti insorti in costanza di matrimoni, stabiliscono quanto segue:
a) il SI. cederà alla moglie SI.ra la propria quota Parte_2 Parte_1
di proprietà della casa coniugale sita in San Sebastiano da Po, Via Lauriano n.11,
contraddistinto al Catasto al Foglio 27 Particella 212 Sub 107 e relative pertinenze e terreni annessi contraddistinti al foglio catasto terreni n. 27, n. 218, classe 1, are 52 e centiare 39, e foglio 27, n. 217, classe 1, are 34, e centiare 13 ed eventuali annessi terreni di proprietà comune, senza alcuna pretesa di corrispettivo in quanto la SI.ra Pt_1
a sua volta si accollerà integralmente il mutuo in essere con la con ipoteca
[...] CP_2
iscritta sul medesimo senza nulla richiedere al marito neppure per le rate corrisposte in via esclusiva. L'atto notarile di cessione della quota immobiliare e l'atto di accollo del mutuo dovranno essere effettuati mediante atti notarili che le parti si impegnano a stipulare e concludere secondo le intese di regolamentazione patrimoniale indicate in codesta sede entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Con tale cessione ed accollo le parti nulla avranno più reciprocamente a pretendere con riferimento alla casa e al mutuo in essere. Ogni onere relativo alla cessione del predetto immobile sarà a carico della SI.ra , che eleggerà il Notaio di fiducia. Pt_1
Disporre che il SInor ontribuisca al mantenimento delle figlie minori con la Pt_2
corresponsione mensile in favore della moglie della somma di € 550,00 (€ 275,00 cad.), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici di rivalutazione Istat, con decorrenza dal
05.07.2024, data di primo versamento, sino a quando non saranno indipendenti economicamente;
il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario alle comunicande
Pag. 3 di 8 coordinate entro il giorno cinque di ogni mese. I coniugi ripartiranno al 50% le spese straordinarie relative alle figlie minori, rinviando per la loro determinazione al Protocollo
d'intesa Magistrati/avvocati del Tribunale di Ivrea pubblicato il 24/06/2016 e convenendo che ogni 5 del mese le spese andranno versate a favore del genitore che le ha sostenute e che il primo versamento avverrà entro il 5 luglio 2024 e così ogni mese.
Dare atto che i coniugi concordano che l'Assegno Unico venga percepito in via esclusiva dalla SInora , dando atto che l'assegno unico e universale è stato riconosciuto Pt_1
interamente a favore della SI.ra a partire dalla mensilità di luglio 2024; Pt_1
Dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere mezzi propri sufficienti a mantenersi in maniera autonoma, per cui rinunciano, reciprocamente, a qualsivoglia richiesta di contributo al mantenimento.
Disporre che entrambi i genitori avranno facoltà di vedere e tenere con sé le figlie minori e liberamente secondo accordi tra loro o, in difetto di accordo, il padre terrà Per_1 Per_2
con sé le figlie nei seguenti termini e modalità:
- un pomeriggio infrasettimanale (salvo diverso accordo il giovedì) dall'uscita da scuola,
oppure dalle ore 16,00 in periodo di sospensione scolastica, con pernottamento e riaccompagnandole a scuola (o centro estivo) il giorno seguente o presso l'abitazione materna entro le ore 09.00;
- fine settimana alternati il venerdì dall'uscita di scuola alle ore 16.30 e riaccompagnandole presso la residenza materna alle ore 18.30 della domenica;
- durante le vacanze natalizie, previo accordo e secondo il criterio dell'alternanza, una settimana dal 25 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le minori trascorreranno il
24/12 con il genitore con cui non trascorreranno il 25/12;
-ad anni alterni le vacanze pasquali, Pasqua 2025 con il padre e lunedì dell'Angelo con la
Madre, invertendo l'ordine reciprocamente negli anni a seguire;
Pag. 4 di 8 - durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, da concordare fra i coniugi ogni anno entro il 31 maggio e, in difetto di accordo, il padre starà con le figlie dal
1 al 16 agosto negli anni pari e dal 17 al 31 agosto negli anni dispari;
- ad anni alterni in occasione delle festività infrasettimanali, dei cosiddetti “ponti” e dei compleanni delle figlie;
- Le minori trascorreranno sempre il compleanno dei genitori con il genitore festeggiato;
- le bambine trascorreranno sempre la “festa della Mamma” con la SI.ra e “la Pt_1
festa del Papà” con il SI. CP_1
Resta inteso che, durante i periodi di vacanza (estate, Natale, Pasqua, Carnevale, “ponti”),
il diritto di visita dell'altro genitore rimane “sospeso”, e gli incontri ripartiranno con l'alternanza interrotta dalla vacanza. Durante le vacanze ciascun genitore garantirà
all'altro una fascia giornaliera di reperibilità telefonica delle figlie (per telefonate e/o videotelefonate) sulla propria utenza telefonica dalle ore 18.30 alle ore 20.
Disporre che il genitore con cui si troveranno le minori, in caso di indisposizione fisica e/o di malessere, dia pronta comunicazione all'altro al fine di consentire il diritto di visita,
previo accordo telefonico.
Disporre che i coniugi si diano reciproco preavviso di almeno due giorni, anche telefonico,
nel caso in cui sorgessero problemi incidenti sul regime di visita concordato.
Disporre che i coniugi, a reciproca richiesta, comunichino il luogo dove si trovano le minori e che sia consentito ad entrambi i genitori di poter contattare telefonicamente le figlie quando le stesse si trovino con l'altro genitore. Salvo diverso accordo tra i genitori, la fascia oraria di reperibilità giornaliera è individuata tra le ore 18 e le ore 20.
Dare atto che i coniugi si impegnano a cooperare nell'interesse di e Per_1 Per_2
adottando un atteggiamento conciliativo ispirato a principi di correttezza e buona fede,
assumendo le decisioni di maggior interesse che le riguardano rispettando le loro inclinazioni personali e premurandosi altresì che tali scelte siano compatibili con le
Pag. 5 di 8 necessità e gli impegni lavorativi dell'altro coniuge, impegnandosi altresì, ove necessario, a richiedere l'aiuto di specialisti psicologi o psicoterapeuti sia a loro favore che a favore delle bambine.
Dare atto che i coniugi porranno in essere la flessibilità necessaria a garantire il pacifico e sereno andamento familiare nonché una corretta continuità del rapporto genitoriale.
Dare atto che i coniugi si impegnano a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità
presso specialista scelto di comune accordo ovvero percorsi individuali con specialisti scelti da ciascuno di loro.
Dare atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto e a quello delle minori.
Dare atto che i coniugi dichiarano di compensare le spese del presente procedimento.
Dare atto che i difensori dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale ex art 13
L.P.
ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza di separazione a margine dell'atto di matrimonio ed alle conseguenti ed ulteriori incombenze del caso.”
Il P.M. ha così concluso: “Visto, il PM IE VI esprime parere favorevole”, in data del 23/07/2024.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 24.6.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio a San Sebastiano da Po (TO) il 14/07/2013, con rito concordatario, in regime di separazione dei beni (atto trascritto presso l'Ufficio di
Pag. 6 di 8 Stato Civile, Atto n. 13 parte II serie A - anno 2013 - Comune di San Sebastiano del
Po (TO));
- dall'unione dei coniugi sono nate le figlie a Torino il 24 aprile 2016 e Per_1
a Torino il 9 giugno 2019; Per_2
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 28 gennaio 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a San Sebastiano Da Po (TO) il 14/07/2013, con rito concordatario, (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile Atto n. 13 parte II serie A -
anno 2013 - Comune di San Sebastiano del Po (TO)).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Pag. 7 di 8 Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1)definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme de P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio a San Sebastiano da Po (TO) il 14/07/2013, con rito concordatario
(trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile parte II serie A atto n. 13 - anno 2013 -
Comune di San Sebastiano del Po (TO)) - alle condizioni sopra riportate;
2)le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di conSIlio del Tribunale di Ivrea il giorno 26 marzo
2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)
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