CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/10/2025, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 661/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. BE SS EL Presidente dr. Irene Lupo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 661/2025 promossa in grado d'appello
Parte_1 (C.F. e P. IVA ) in persona del socio amministratore e legale rappresentate,
[...] P.IVA_1
, nonché, nell'interesse dei soci personalmente, (C.F. Parte_1 Parte_1
) E C.F. ), elettivamente domiciliati C.F._1 Parte_2 C.F._2 in viale Monte Nero, n.66, Milano, presso lo studio dell'avv. Antonio Giuffrida, che la rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Corso Monforte n. 45, Milano, presso lo studio dell'avv. Giovanni Miedico, che la rappresenta e difende, come da delega in atti
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, in riforma della Sentenza impugnata, così giudicare: in via principale e nel merito: in accoglimento delle conclusioni rassegnate in I grado:
-revocare e/o dichiarare nullo il d.i. 19549/2022 (RG. 43338/2022) in quanto emesso in assenza dei presupposti sostanziali e processuali previsti dal codice di rito e per un credito inesistente e finanche determinato con applicazione vietata di interessi anatocistici pari a € 3.553,71;
-accertato e dichiarato che il credito di , (già Controparte_1 CP_1 [...]
non esiste per €64.329,50 -ovvero la diversa somma dovesse risultare in corso di Controparte_2 causa- per le ragioni indicate in atti, per l'effetto, previo accertamento del controcredito di pagina 1 di 14 per € 6.036,68 e sua Parte_1 compensazione anche giudiziale, mandare esente da condanna Parte_1
nonché i soci illimitatamente responsabili, Sig.ri
[...] Parte_1
e per il predetto importo di € 64.329,50, ovvero per quella diversa somma
[...] Parte_2 dovesse risultare in corso di causa, con ulteriore declaratoria dell'insussistenza del credito per la voce interessi parimenti ingiunti previa liquidazione in € 3.553,71. In ogni caso:
-accertare che in corso di causa l'appellante ha corrisposto all'appellata il complessivo importo di € 9.036,03 per sorte capitale ed € 1.243,97 a titolo di interessi e, per l'effetto, dar atto che la relativa obbligazione è stata estinta;
-rigettare le domande tutte proposte dall'appellata e condannare , Controparte_1 CP_1
(già -in caso di riforma della sentenza- alla restituzione delle
[...] Controparte_2 somme che dovessero essere corrisposte da parte appellante con maggiorazione di interessi anche ex art. 1284, IV, co., c.c. e rivalutazione se applicabile. In via istruttoria: si ripropongono tutte le istanze istruttorie formulate in prime cure e reiterate in sede di p.c. in I grado, insistendo per la loro ammissione. In particolare: A) si chiede di essere ammessi alla prova per testi ed interrogatorio formale del legale rappresentante di controparte sulle seguenti circostanze di fatto: 1) Vero che gli pneumatici acquistati da dovevano essere installati sui mezzi di CP_1 [...]
Parte_3
2) Vero che , per tutta la durata del contratto, procedeva alla consegna degli pneumatici CP_1 senza attendere gli ordini di , bensì, attraverso la cosiddetta tentata vendita;
Pt_1
3) Vero che al momento della consegna, il personale addetto alla ricezione era esclusivamente rappresentato, oltre che dal titolare, Sig. , dal responsabile del magazzino, Sig. Parte_1
, ovvero, dal capo officina, Sig. ; Persona_1 Parte_4
4) Vero che per respingere la vendita tentata i predetti responsabili si limitavano a chiedere al trasportatore di non scaricare gli pneumatici;
5) Vero che solo i DD recanti il timbro della Zanaria e la sottoscrizione del titolare o suo incaricato (vale a dire i predetti Sig.ri o ) costituivano ricevuta della consegna degli Per_1 Parte_4 pneumatici;
6) Vero che contestualmente all'arrivo presso l'officina/magazzino di , il trasportatore era Pt_1 solito preparare il DD per la successiva eventuale firma apponendovi autonomamente il timbro
che era presente sul carrello porta computer e tester veicoli sito in officina;
Pt_1 7) Vero che le lavorazioni eseguite da presso con conseguente installazione Pt_1 Parte_3 di pneumatici venivano riepilogate via email e trasmesse da a come Pt_1 Parte_3 riportato in via esemplificativa nei doc. n° 018 e 019 che si producono, rispettivamente, email 20.10.2021/13.10.2021 e email 5.10.2021/30.09.2021 con i relativi allegati e si mostrano al teste;
8) Vero che le lavorazioni indicate nelle schede prodotte sub doc. n° 014 che si mostra al teste sono state effettuate a favore di da direttamente presso i Capannoni 1-2-3 della Parte_3 Pt_1 prima società, in esecuzione del contratto in vigore con;
CP_1
9) Vero che le lavorazioni effettuate da presso in esecuzione del contratto in Pt_1 Parte_3 vigore con venivano riepilogate nella corrispondenza fra le parti come indicato in via CP_1 esemplificativa nelle email prodotte sub doc. n° 018 e 019 che si mostrano al teste. Si indicano a testi: Sig.ri e entrambi domiciliati presso la Parte_4 Persona_1 sede sociale dell'attrice opponente., nonché Sig. e Sig. anch'essi Persona_2 Persona_3
pagina 2 di 14 domiciliati presso la sede sociale di e Sig. domiciliato Parte_1 Persona_4 presso la sede sociale di Parte_3 Si insiste per il rigetto dei mezzi istruttori avversari in quanto inammissibili e volti a contrastare gli effetti irreversibili prodottisi a carico di per effetto dell'omessa produzione degli originali CP_1 dei DD a fronte della contestazione di conformità delle copie formulata dalla deducente difesa. In ogni caso, si formula istanza di essere ammessi a prova contraria coi testi indicati a prova diretta. B) Si richiama l'eccezione di non conformità delle copie prodotte agli originali dei DD (sub fascicolo avv. doc. n° 7 fase monitoria e doc. 4-5-6-7-8-9-10-11-12) e se ne contesta l'utilizzabilità ai fini della decisione della presente causa [“Del resto, e per quanto qui rilevi, nessuno dei DD prodotti (di cui si contesta sin d'ora la conformità all'originale ex art. 2719 c.c.) appare essere stato correttamente predisposto e riportare le necessarie firme attestanti la consegna degli pneumatici di cui si chiede il pagamento. E ciò con riserva, non appena verranno esibiti gli originali, di contestare la veridicità delle sottoscrizioni, le più delle quali, quando non mancanti, non sembrano affatto potersi attribuire al destinatario e non invece al vettore”]. C) Si richiama, altresì, l'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione apposta, rinnovando la richiesta di produzione degli originali per consentire il disconoscimento formale richiamando la produzione dei documenti da utilizzarsi quali scritture di comparazione e per fornire, anche al di là della operatività di cui all'art. 214 e segg c.p.c., la dimostrazione dell'alienità delle sottoscrizioni/sigle apposte sui DD rispetto al titolare di e ai suoi dipendenti. Pt_1 D) Si ribadisce da ultimo la richiesta di istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Move Intermodal S.r.l. con sede in Via Carlo Panseri, n° 118/A-Novara (NO) e della CP_1 corrispondenza e dei rapporti di lavoro eseguiti da nei confronti di Move Intermodal S.r.l. in Pt_1 esecuzione del contratto siglato inter partes. Si richiamano i documenti prodotti. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per , : Controparte_1 CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO:
- Respingere, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla società
[...] (C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante, consede in Trecate (NO) via Ferraris 14, nonché dai soci illimitatamente responsabili e , avverso la sentenza n. 10677/2024, emessa dal Parte_1 Parte_2 Tribunale di Milano in data 10.12.2024 e pubblicata in data 10.12.2024.
- Per l'effetto, confermare la sentenza n. 10677/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data 10.12.2024 e pubblicata in data 10.12.2024 e rigettare tutte le domande formulate da parte appellante siccome del tutto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso spese generali 15% ed oneri accessori di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Riportandosi alle deduzioni, istanze ed eccezioni già proposte nei precedenti atti difensivi, la scrivente difesa si oppone alle richieste istruttorie riproposte da controparte nell'atto di appello, ed in particolare alla prova per testi, per i motivi di seguito indicati:
- il capitolo di prova n. 1 è ininfluente, in quanto irrilevante ai fini della presente causa, oltre ad essere estremamente vago e generico. L'oggetto della presente causa riguarda la fornitura e la consegna di
pagina 3 di 14 pneumatici del valore complessivo di € 76.919,24. Dal tenore del capitolo di prova formulato da controparte non è dato comprendere di quali pneumatici si sta trattando;
- il capitolo di prova n. 2 è inammissibile in quanto fa riferimento a circostanze estremamente vaghe e generiche.
- il capitolo di prova n. 3 è inammissibile in quanto formulato in modo assolutamente vago e generico. Non viene in alcun modo specificato il periodo temporale a cui si fa riferimento. Sul punto, si rileva che ha consegnato alla un grande quantitativo di merce. CP_1 Parte_1 Ebbene, la consegna della predetta merce è avvenuta in un lungo arco temporale (anno 2021-2022), con la conseguenza che non è dato comprendere a quale periodo l'opponente si riferisca.
- il capitolo di prova n. 4 è inammissibile in quanto vago e formulato in modo negativo. In ogni caso si rileva che tale capitolo verte su circostanze che avrebbero dovuto essere provate documentalmente. I D.D.T contestati da controparte risultano opportunamente timbrati e sottoscritti dalla
[...] Al contrario, come emerge dalla documentazione prodotta agli atti dalla presente Parte_1 difesa, i 5 D.D.T che sono stati effettivamente respinti dalla società opponente, presentano la dicitura esplicita MERCE RESPINTA;
- i capitoli di prova n. 5 e n. 6 sono inammissibili in quanto volti a provare circostanze che avrebbero dovuto essere provate dalla in via documentale;
Parte_1
- il capitolo di prova n. 7 è inammissibile in quanto estremamente vago e generico;
Ad ogni modo, ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova in quanto il diritto di credito di è provato documentalmente. Controparte_1 Vista inoltre la reiterazione dell'eccezione di non conformità delle copie prodotte agli originali dei D.D.T. formulata dalla difesa dell'opponente, la scrivente difesa chiede, nella denegata e non creduta ipotesi, in cui la Corte decidesse di ammettere le istanze istruttorie formulate da controparte, di essere ammessa a prova contraria per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623089007/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 02.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 CP_4
[...] 2) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623092808/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 08.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 CP_4
[...] 3) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623094236/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 13.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 CP_4
[...] 4) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623095503/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 14.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 CP_4
[...] 5) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623095847/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 14.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 6) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623096680/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 15.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4
7) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623098577/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 16.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 8) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623099374/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 20.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 9) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623103183/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 24.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4
pagina 4 di 14 10) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623104391/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 27.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 11) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623107516/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 30.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 12) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623107516/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 30.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 13) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623110908/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 04.10.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 14) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623119318/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 13.10.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 15) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623121397/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 18.10.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 16) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623123645/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 20.10.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 17) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623132739/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 27.10.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 18) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623148132/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 10.11.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 19) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623155212/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 15.11.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 20) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623156956/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 17.11.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 21) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623158284/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 17.11.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 22) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623158284/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 17.11.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 23) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623211322/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 18.01.2022 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 24) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623226059/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 07.02.2022 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 25) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623227255/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 07.02.2022 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 26) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623227366/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 08.02.2022 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 27) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623229149/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 09.02.2022 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 28) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623232702/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 14.02.2022 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 29) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623232807/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 14.02.2022 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4
30) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623232808/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 14.02.2022 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 31) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623237413/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 18.02.2022 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 32) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623246435/21 è stata regolarmente consegnata dalla Cont
alla in data 02.03.2022 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4
pagina 5 di 14 33) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 46/22 è stata regolarmente consegnata dalla alla CP_1
in data 09.02.2022 a mezzo del vettore Parte_1 Controparte_4 34) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 78/22 è stata regolarmente consegnata dalla alla CP_1 in data 24.02.2022 a mezzo del vettore Parte_1 Controparte_4 Si indicano i seguenti testi:
- c/o via Energy Park 14, Vimercate. Tes_1 Controparte_1
- Legale Rappresentante della (COD. FISCALE / P.IVA ) Via Controparte_4 P.IVA_3 Dante Alighieri, 134, LIMITO DI PIOLTELLO 20096 (MI). Ci si oppone infine alla richiesta esibizione ex art. 210 c.p.c. relativa alla corrispondenza e ai rapporti di lavoro eseguiti da nei confronti di Move Intermodal s.r.l. in quanto Parte_1 assolutamente irrilevanti ai fini della decisione del presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
nonché, in proprio quali Parte_1 soci illimitatamente responsabili, e (in avanti per brevità “ Parte_1 Parte_2
”) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19549/22, emesso Parte_1 in data 03.12.2022, con il quale il Tribunale di Milano aveva loro ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 76.919,24 (oltre agli interessi ex d.lgs n. 231/2002 ed alle spese del procedimento) a titolo di saldo di alcune fatture emesse da ( in avanti solo Controparte_1
”) per prestazioni dalla stessa svolte in favore della società in CP_1 Parte_1 esecuzione del contratto per la fornitura e la manutenzione di pneumatici a fatturazione centralizzata sottoscritto fra le parti in data 09.02.2021. Parte opponente, in particolare, dato atto dell'esistenza di un rapporto commerciale tra le parti in forza di contratto di fornitura e manutenzione, nonchè successivo contratto di collaborazione commerciale, riconosceva il debito limitatamente alla somma di euro 9.036,03, mentre eccepiva l'inesistenza nel resto del credito azionato in via monitoria, in quanto in parte relativo a merce mai richiesta dalla e/o respinta al momento della consegna, e in parte fondato su una nota di debito Parte_1 emessa il 20.04.2022 per euro 795,81 priva di giustificazione causale e su tre fatture per “fee Bridgestone partner agricoltura” e “fee Bridgestone partner truck” non previste contrattualmente, nonché, infine, in parte da compensare con un
contro
-credito a favore dell'opponente per lavorazioni dalla stessa eseguite e asseritamente mai contestate pari all'importo di euro 6.036,68. Pertanto, gli opponenti chiedevano di revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta e, comunque, di accertare il quantum del credito eventualmente vantato dalla tenendo conto dei reciproci rapporti di dare-avere fra le parti, operando le dovute CP_1 compensazioni.
Si costituiva in giudizio la società opposta che, nel contestare la fondatezza di quanto eccepito e dedotto da controparte, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese e competenze di lite. In particolare, nel riconoscere che avesse respinto in Controparte_1 Parte_1 passato merce ordinata a , precisava che la merce rifiutata non risultava riferita ad alcuna CP_1 delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, e produceva pertanto in giudizio i documenti di trasporto timbrati e sottoscritti da controparte comprovanti l'avvenuta consegna della merce in esecuzione degli ordinativi effettuati dall'opponente, nonché le note di credito emesse dall'opposta nei casi di merce respinta;
giustificava, poi, la nota di debito n. CIT13309176518, in quanto relativa allo storno di un bonus erroneamente accreditato all'opponente, e le fees di cui alle fatture pagina 6 di 14 CIT13309166839 del 28.7.21 e CIT13309184743 del 29.12.21, sostenendo trattarsi di oneri contrattualmente previsti per l'adesione al network . CP_1
Con la sentenza n.10677/2024 il Tribunale di Milano, istruita la causa documentalmente, ritenendo parzialmente fondata l'opposizione proposta, riconosciuto dovuto nei confronti di parte opposta il minore importo di euro 65.498,94, ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'opposta limitatamente agli importi portati dalle fatture relative a documenti di trasporti sottoscritti e timbrati da
, con compensazione parziale delle spese di lite così statuendo: Parte_1
1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 19549/2022;
2) ND parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di € 65.498,94 oltre interessi ex d. lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture dovute al saldo effettivo;
3) ND parte opponente al pagamento dei quattro quinti delle spese del presente giudizio di opposizione in favore di parte opposta, liquidando le stesse, già operata la compensazione, in euro € 7.313,60, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In particolare il Tribunale, nel premettere che aveva prodotto in giudizio il contratto di CP_1 fornitura e manutenzione degli pneumatici sottoscritto con il 9.02.2021, nonché il Parte_1 successivo contratto di collaborazione commerciale fra le medesime parti datato 8.04.2021, e che, quindi, il credito vantato dall'opposta trovava giustificazione causale in tali contratti e nei successivi ordini contenenti l'esatta identificazione delle prestazioni di volta in volta dovute, riteneva che, a fronte dell'eccezione di parziale inesistenza del credito formulata dall'opponente, avesse CP_1 fornito la prova del fatto costitutivo su di essa gravante, consistente nella consegna della merce oggetto degli ordinativi corrispondenti ai documenti di trasporto sottoscritti dall'opponente, non essendo per contro provata la intervenuta sospensione degli ordinativi dal 7.3.2022, essendo poi generica la contestazione in ordine alla mancanza di conformità agli originali dei documenti di trasporto.
A seguito dell'analitico esame delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo, il primo giudice:
• avuto riguardo alle sole fatture timbrate e sottoscritte dall'opponente, ovvero dalla stessa non contestate, e tenuto conto, per ciascuna, altresì, dei corrispettivi delle note di credito regolarmente emesse (cfr. elenco da A) ad N) della sentenza di primo grado) ha riconosciuto la somma complessiva di euro 64.278,94, escludendo pertanto e sole fatture richiamate alle lettere C) ed M) per essere i documenti di trasporto non siglati ma forniti della mera apposizione di timbro della come tali non idonei a fondare la pretesa creditoria;
Parte_1
• quanto alla nota di debito n. 13309176518 di euro 795,81, asseritamente emessa per compensare l'accredito di un bonus non dovuto alla , ha ritenuto non Parte_1 dovuto il relativo importo in quanto non risultava traccia dell'avvenuto accredito della corrispondente somma;
• con riferimento alle fees di cui alla fattura CIT13309166839 del 28.7.2021 ed alla fattura CIT13309184743 del 29.12.2021, ha ritenuto dovuto all'opposta solo l'importo di euro 1220,00 portato dalla prima, in quanto relativa a “fee bridgestone patner truck” , prevista dal contratto di collaborazione, e non dovuto, invece, l'importo di euro 1.220,00 portato dalla seconda fattura, afferente alle “fee bridgestone partner agricoltura”, non trovanti giustificazione in alcuna clausola contrattualmente prevista.
pagina 7 di 14 Il primo giudice ha poi ritenuto sfornito di prova il controcredito eccepito in compensazione dall'opponente, in quanto fondato su documentazione di provenienza unilaterale dell'opponente, come tale insufficiente a fornire prova del credito a fronte delle plurime contestazioni sollevate dall'opposta in punto di an e quantum di tale pretesa creditoria.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidandolo a tre motivi, che Parte_1 possono così essere riportati:
1) “Violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 2697 c.c. 2712 c.c. 2719 c.c.: il Tribunale di prime ha errato nel ritenere generiche e non sufficientemente specificate le eccezioni di non conformità agli originali delle copie di DD prodotte e per l'effetto ha erroneamente posto tali documenti alla base della propria decisione in ordine alla sussistenza di parte del credito opposto”: l'appellante censura la pronuncia impugnata per aver il Tribunale, ritenendola erroneamente genericamente formulata, respinto l'eccezione di non conformità agli originali delle copie di DD prodotte in giudizio dall'opposta, ponendo tali documenti a fondamento della parziale sussistenza del credito azionato;
contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, l'opponente avrebbe formulato un disconoscimento articolato e circostanziato avente ad oggetto la firma sui medesimi apposta;
la decisione si fonderebbe su un'ulteriore incongruenza consistente nell'erronea valutazione del comportamento dell'odierna parte appellante, avendo valorizzato a sostegno della presunta regolarità della consegna degli pneumatici la circostanza della mancata contestazione dell'integrale ricezione della fornitura, con ciò, imponendo all'opponente l'onere probatorio di contestare la difformità quantitativa di merci che la stessa Parte_1 aveva negato di avere ricevuto;
2) “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 115 c.p.c. 2697 c.c. la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale e istanza di esibizione nei confronti della terza beneficiaria del servizio di montaggio pneumatici) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio benché la parte abbia offerto di adempierlo”: l'appellante censura il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente in ragione di carenza probatoria ai sensi dell'art. 2697 c.c., avendo escluso l'ammissione del mezzo istruttorio -nella fattispecie, prova testimoniale e istanza di esibizione documentale- richiesto dalla parte gravata;
non CP_1 avrebbe mai contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni, limitandosi a sollevare mere obiezioni di carattere formale, quali l'emissione della fattura in data successiva all'emanazione del decreto ingiuntivo e l'assenza di un “ purchase order” ;
3) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1176 e ss. c.c. per avere emesso condanna di pagamento per somme comprendenti importi già estinti per effetto del pagamento spontaneo di € 9.036,03 (oltre interessi per € 1.243,97) oggetto di concessione di provvisoria esecutorietà parziale autorizzata l'11 luglio 2023”: l'appellante censura la pronuncia impugnata per avere il Tribunale erroneamente omesso di valutare la parziale estinzione mediante spontaneo adempimento dall'appellante, a seguito del pagamento che ha fatto seguito alla ordinanza dell'11 luglio 2023 con cui è stata concessa la provvisoria esecutività parziale, condannandola al versamento di una somma in realtà non più dovuta in quanto in parte estinta.
L'appellante ha pertanto chiesto preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, nel merito la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento della insussistenza del credito per euro 64.329,50, ovvero la somma risultante in corso di causa, e, previo accertamento del controcredito opposto in compensazione, mandare esente da condanna l'appellante; in ogni caso di pagina 8 di 14 accertare la corresponsione dell'importo di euro 9.036,03 oltre interessi ed il rigetto delle domande di
. CP_1
Si è costituita in giudizio che, avversate le opposte deduzioni, ha chiesto il rigetto del CP_1 gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della prima udienza di trattazione del 3.7.2025, a scioglimento della riserva assunta dal consigliere, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed ha fissato l'udienza in data del 16.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art.352 c.p.c. Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 16.10.2025, dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025.
**** 1)E' infondato il primo motivo di appello che investe la decisione del tribunale per la sola parte che riguarda il credito, quale corrispettivo della merce consegnata, riconosciuto sulla base delle fatture e DD, e non quello riconosciuto per il credito “fee Bridgestone patner” fondato sul contratto di collaborazione.
Il giudice di prime cure ha in primo luogo accertato la sussistenza degli ordinativi da parte di corrispondenti ai documenti di trasporto, nonché la registrazione della merce resa (p.4 Parte_1 sentenza impugnata), passaggio che non ha costituito oggetto di censura. In proposito il giudicante ha correttamente evidenziato come la comunicazione e-mail, datata 07.03.2022, che avrebbe dovuto comprovare la richiesta di sospensione degli ordinativi, risulta successiva alla data di emissione di tutte le fatture oggetto di causa, fatta eccezione per la fattura n. CIT 13309175418 del 31.03.2022. E' stata pertanto apprezzata la pregnanza probatoria dei documenti di trasporto, peraltro selezionando solo quelli corredati, oltre che dal timbro della ditta anche dalla sottoscrizione apposta da Parte_1 soggetto operante per la destinataria (con ciò escludendo la prova del credito portato dalle sole fatture menzionate alle lettere C) e M) del provvedimento impugnato), sulla scorta di una cornice significativa.
Deve in primo luogo rilevarsi, a monte, che l'appellante non ha contestato che il timbro apposto sui DD sia quello ufficiale della società come tale contenente l'indicazione dell'indirizzo Parte_1 della sede legale, della sede operativa, nonché il codice fiscale della società, conforme a quello utilizzato anche per documenti incontestati. Piuttosto l'appellante ha eccepito la non conformità delle copie dei DD prodotti agli originali, chiedendone altresì l'esibizione, censurando la decisione del giudice di non dare ingresso ad un disconoscimento formale, senza indicare, tuttavia, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, sotto quale profilo la copia prodotta presentasse discrasie rispetto all'originale. Deve rilevarsi come l'odierna appellante dopo avere, con l'atto di opposizione in primo grado, dedotto che “nessuno dei DD prodotti (di cui si contesta sin d'ora la conformità all'originale ex art. 2719 c.c.) appare essere stato correttamente predisposto e riportare le necessarie firme attestanti la consegna degli pneumatici di cui si chiede il pagamento. E ciò con riserva, non appena verranno esibiti gli originali, di contestare la veridicità delle sottoscrizioni, le più delle quali, quando non mancanti, non sembrano affatto potersi attribuire al destinatario e non invece al vettore” , ribadendo tale prospettazione nei successivi scritti difensivi, con la memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. ha pagina 9 di 14 contraddetto la propria prospettiva, introducendo quale articolato di prova testimoniale la circostanza che i DD venivano ad essere sottoscritti dal titolare o dall'incaricato1, escludendo che le sottoscrizioni potessero essere riferibili al vettore, tra l'altro non specificatamente indicato.
In sede di gravame l'appellante, nonostante abbia richiamato che il disconoscimento non può ritenersi validamente proposto in assenza di elementi, anche solo indiziari, che inducano a presumere un contenuto difforme rispetto all'originale, ha reiterato che come il disconoscimento avrebbe ad oggetto la sottoscrizione apposta sui documenti( p.10 appello), senza indicare specificatamente, non avendovi peraltro adempiuto in primo grado, sotto quali profili le firme apposte sui DD non potessero essere riconducibili alla ditta, ciò avendo tuttavia ammesso che deputati alla presa in consegna fossero plurimi soggetti. In effetti la contestazione sollevata da è stata del tutto generica, priva di Parte_1 riferimenti puntuali ai singoli DD, tali da prospettare un diverso contenuto del documento ed idonei a far ritenere che il documento contestato presentasse un contenuto difforme rispetto all'originale. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni' ( tra le altre Cass. Civ. Sez. 2 n. 23695 /2025;Cass. n.1324/2022 Cass. n.38805/2021). Come correttamente rilevato dal primo giudice, non solo è rilevabile la manifesta genericità dalla mera affermazione con cui “si disconosce in ogni caso la sottoscrizione apposta”, ma essa risulta smentita dalle risultante documentali da cui, al contrario, emerge un quadro indiziario preciso e concordante che conforta circa la riferibilità dei DD alla ditta, atteso che i documenti su cui si appunta la contestazione dell'appellante, finalizzata a contrastarne la conducenza ai fini della prova della consegna delle merci, oltre a inserirsi in un contesto di consegne continuative, precedute da ordinativi incontestati, sono corredati dal timbro ufficiale della ditta, siglati da incaricati, anche se non specificatamente identificati. Le deduzioni dell'appellante non hanno infine inficiato l'assunto inerente la riferibilità dei DD alla
Parte_1
Per completezza non può non rilevarsi la pretestuosità della insinuata falsificazione dei DD in contestazione, avuto riguardo alla circostanza che prima dell'introduzione del giudizio la società
pagina 10 di 14 appellante non ha mai eccepito alcuna mancata consegna, neppure a seguito della formale diffida legale, dati che depongono per la regolare esecuzione delle forniture.
2) E' altresì infondato il secondo motivo di gravame con cui l'appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto, in quanto non provato, il controcredito di euro 6.036,68, relativo a servizio di montaggio pneumatici eseguiti dall'opponente in favore di una terza società (secondo quanto contrattualmente pattuito tra le parti), opposto in compensazione da
. Parte_1
L'appellante a comprova del proprio credito ha invocato i documenti prodotti contestualmente all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione, la fattura n. 10 del 05.01.2023 nonché schede di lavoro emesso nei confronti di per lavorazioni (All. D fasc. appello docc. 13,14), CP_1 assumendo, da un lato, che tale posta di credito non sia stata contestata dall'appellata, che avrebbe sollevato eccezioni di carattere formale, dall'altro, dolendosi della mancata ammissione delle istanze istruttore avanzate, in specie prova testimoniale e istanza di esibizione.
Appare opportuno procedere ad una ricognizione del contraddittorio svoltosi tra le parti in primo grado. Viene in rilievo che con comparsa di costituzione , dopo avere rilevato come la fattura
CP_1 fosse stata emessa solo in seguito alla adozione del decreto ingiuntivo, ha rilevato la mancata indicazione da parte dell'opponente del “Purchase Order” rilasciato da per risalire alla
CP_1 causale del presunto
contro
-credito affermando in particolare “Ad ogni modo, la predetta fattura è contestata formalmente da . Difatti, affinchè una fattura possa essere riconosciuta e
CP_1 conseguentemente pagata dalla , è necessario che il Fornitore, per ciascuna causale
CP_1 presente in fattura, indichi espressamente il Purchase Order (numero d'ordine), la scheda di lavoro ed il relativo importo. Il numero d'ordine è fondamentale, in quanto con tale dato autorizza
CP_1 l'emissione della fattura da parte del Fornitore, a seguito di una prestazione effettivamente riconosciuta come dovuta. In seguito a verifica contabile effettuata da sulla
CP_1 documentazione prodotta dalla , è emerso che la somma dei singoli importi Parte_1 indicati è inferiore alla somma complessivamente fatturata. Ne consegue che, per valutare la correttezza degli importi richiesti, è necessario che la fornisca tutte le Parte_1 informazioni richieste ed in particolare il Purchase Order (numero d'ordine) rilasciato da
CP_1 per risalire alla causale del presunto
contro
-credito”. In sede di udienza del 11.7.2023 ha affermato “quanto al controcredito fatto valere da
CP_1
, si precisa che la contestazione è anche nel merito, in quanto non vi è prova delle relative Pt_1 prestazioni” Nella successiva memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del 13.10.2023 (v. pagg 9 e 10) l'opposta ha espressamente aggiunto “ contesta formalmente la debenza della fattura n. 10 del CP_1 05.01.2023 emessa dalla Difatti, non ha mai autorizzato le Parte_1 CP_1 presunte lavorazioni indicate da controparte nel suo documento n. 14. Le schede depositate agli atti dalla non sono i rapporti di inserimento generati dal sistema , Parte_1 CP_1 cioè semplici schede cartacee (erroneamente denominate schede di lavorazione da controparte) per supposti lavori che sarebbero stati effettuati nell'anno 2021 …”.
pertanto non si è limitata, come sostenuto dall'appellante, a sollevare rilievi di carattere CP_1 formale senza contestare che le prestazioni fossero state effettivamente ricevute, ma, al contrario, contestando in primo luogo la sussistenza del debito e la valenza dei documenti di provenienza unilaterale offerti a sostegno del proprio credito da parte di ha evidenziato come nei Parte_1 pagina 11 di 14 rapporti tra le parti le lavorazioni effettuate da fossero soggette ad una validazione Parte_1 mediante “rapporti di inserimento generati dal sistema ” ( v. 12 comparsa conclusionale I CP_1 grado ), utile a vagliare la causale per la quale veniva autorizzata la emissione della fattura, CP_1 riservando pertanto una più specifica contestazione all'esito della produzione di ulteriore documentazione a supporto della pretesa di Pertanto nella prima difesa utile l'opposta ha Parte_1 contraddetto l'allegazione di in ordine alla sussistenza di un controcredito per prestazioni Parte_1 lavorative con il grado di specificità concretamente esigibile in correlazione al tasso di specificità della corrispondente allegazione (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 21075 del 19/10/2016; Sez. 1 , Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024). Va in proposito richiamato che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “Il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito” (da ultimo Cass Sez. 3 , Ordinanza n. 17261 del 26/06/2025).
Deve rilevarsi che parte appellante, più che qualificare come meramente “formale” la contestazione di
, in via di fatto non ha negato che tra le parti in corso di rapporto vigesse la modalità di CP_1 rendicontazione delle lavorazioni per come ricostruita dall'appellata, utile a ricollegare la prestazione del montaggio, accessoria, alla fornitura dei prodotti . CP_1 Né la ulteriore documentazione versata dall'appellante ha potuto contribuire all'assolvimento dell'onere probatorio del fatto costitutivo della pretesa, atteso che i docc. 18 e 19, versati con la prima memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c, consistono in interlocuzioni via e-mail intercorse tra e Pt_1 società terza, in relazione ad opere di montaggio asseritamente eseguite, che non si prestano ad una intellegibile lettura tali da ascrivere le dedotte prestazioni a quelle oggetto della fattura portante l'asserito controcredito.
Quanto alle istanze istruttorie che, secondo l'appellante, avrebbero consentito di dare corpo alle allegazioni inerenti la realizziate di lavorazioni, parte appellante non si è data cura di prendere posizione sulle motivazioni poste a fondamento della esclusione, ciò avuto riguardo avuto riguardo il giudice, con ordinanza del 30.12.2023 non ha ammesso le istanze istruttorie delle parti motivando, avuto riguardo ai capitoli di prova diretti a supportare l'allegazione della sussistenza del controcredito (in particolare i cap. 8) e 9) della memoria ex art 183 co 6 n 3 del 2.11.20232) in quanto introdotti
“con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., in quanto relative a circostanze di prova diretta, e quindi tardivamente proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c”
Solo per completezza non può non rilevarsi come, anche al id là della preclusione istruttoria e del profilo procedurale, le circostanze addotte sarebbero confermative di un dato documentale al quale è comunque rimasta estranea . CP_1 3. Non merita accoglimento, infine, il terzo motivo di gravame che investe l'intervenuto pagamento della somma € 9.036,03, quale sorte capitale versata da , in parziale esecuzione Parte_1 del decreto ingiuntivo emesso.
Già in sede di opposizione l'odierna appellante, aveva contestato il credito ingiunto “fatta eccezione per la minor somma di € 9.036,03 che dichiara sin d'ora provvederà a corrispondere entro Pt_1 l'udienza ex art. 183 c.p.c.”, somma determinata dalla allora opponente sulla scorta delle deduzioni svolte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, consistenti oltre che nella contestazione delle più parte del credito ingiunto, nella opposizione di credito in compensazione (p.11 atto di citazione in opposizione “Conclusivamente, dunque, il credito residuo di si riduce, a tutto concedere, CP_1 ad € 9.036,03 (€ 73.365,53-€ 55.057,01-€ 6.036,68-€ 2.440,00-€ 795,81”). Risulta dalla documentazione versata in atti che tale importo, oggetto di ordinanza del 12.7.2023 (con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto limitatamente all'importo di euro 9.036.03, oltre interessi ex d.lgs n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo), è stato corrisposto in varie tranches in pendenza del giudizio di opposizione, a decorrere dal 20.07.2023 sino al 14.12.2025, (cfr. All. E-contabili bonifici fasc. appello ), sicchè il pagamento Parte_1 dell'intero credito è stato perfezionato solo dopo il termine per la precisazione delle conclusioni, che sono state rimesse dalla allora parte opposta in misura da ricomprendere l'intera somma fatta oggetto di provvedimento monitorio pari all'importo di € 76.919,24 (capitale € 73.365,53, interessi di mora commerciale calcolati € 3.553,71).
La sentenza di primo grado ha poi revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo accertato il minore credito di euro 65.498,94 oltre interessi, ma la sentenza di merito ha ricompreso l'intero credito accertato, ivi incluso l'importo già oggetto di provvedimento reso provvisoriamente esecutivo,
Pertanto se è vero che il giudizio di secondo grado è stato introdotto quando l'importo di 9.036.03 per sorte capitale, più interessi maturati per la somma di euro 1.243,97, era stato interamente corrisposto, trattasi di fatto parzialmente solutorio che non intacca il titolo costituito dalla sentenza di primo grado, emessa accogliendo una domanda pienamente legittima e i cui presupposti nel merito non sono venuti meno, ciò in quanto “l'importo oggetto di provvisoria esecuzione viene infatti “riassorbito” nella decisione conclusiva, la quale cristallizza definitivamente l'entità complessiva del credito accertato”.
D'altra parte la circostanza che l'appellata abbia affermato: “È vero che per un Controparte_1 mero errore materiale, ha notificato un atto di precetto per l'intero importo, senza detrarre le somme già corrisposte. Tuttavia, una volta resasi conto dell'errore, ha immediatamente rinunciato alla relativa azione esecutiva, con conseguente perenzione del precetto” (p. 7 comparsa conclusionale in appello di ), dà conto del fatto che ove l' avesse posto in esecuzione il titolo CP_1 CP_1 costituito dalla sentenza di primo grado senza decurtare quanto ha costituito oggetto di un adempimento parziale, si sarebbe esposta ad una opposizione all'esecuzione che avrebbe fondatamente condotto a paralizzare la pretesa.
4.Da quanto sopra esposto emerge che la sentenza deve essere confermata, con conseguente condanna di al pagamento in favore di delle spese di lite. Parte_1 Controparte_1
pagina 13 di 14 Queste vanno poste integralmente a carico dell'appellante in quanto soccombente ed a favore dell'appellata e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa. Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversie promossa dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nonché, in proprio quali soci Parte_1 illimitatamente responsabili, da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2 Milano n. 10677/2024, così dispone:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata
[...]
che liquida in complessivi euro 9.991,00 oltre 15% dei compensi Controparte_1 rimborso spese generali, iva, e c.p.a se dovuta;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 22.10.2025
Il Consigliere est. Roberta Nunnari
Il Presidente
BE SS EL
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta per comodità l'articolato della memoria richiamato:“5) Vero che solo i DD recanti il timbro della
e la sottoscrizione del titolare o suo incaricato (vale a dire i predetti Sig.ri o )
Pt_1 Per_1 Parte_4 costituivano ricevuta della consegna degli pneumatici;
6) Vero che contestualmente all'arrivo presso l'officina/magazzino di , il trasportatore era solito preparare il DD per la successiva eventuale firma
Pt_1 apponendovi autonomamente il timbro che era presente sul carrello porta computer e tester veicoli sito
Pt_1 in officina” Nel medesimo contesto si aggiungeva” In ogni caso, si produce sin d'ora copia della carta di identità dei Sig.ri , e da utilizzarsi nel prosieguo Parte_1 Parte_4 Persona_1 quali scritture di comparazione e per fornire anche al di là della operatività dell'art. 214 e ss. c.p.c. la dimostrazione dell'alienità delle sottoscrizioni/sigle apposte sui DD rispetto al titolare di e ai suoi
Pt_1 dipendenti poc'anzi menzionati” 2 Si riporta per completezza l'articolato richiamato: “8) Vero che le lavorazioni indicate nelle schede prodotte sub doc. n° 014 che si mostra al teste sono state effettuate a favore di da direttamente Parte_3 Pt_1 presso i Capannoni 1-2-3 della prima società, in esecuzione del contratto in vigore con 9) Vero che CP_1 le lavorazioni effettuate da presso in esecuzione del contratto in vigore con Pt_1 Parte_3 CP_1 venivano riepilogate nella corrispondenza fra le parti come nelle indicato in via esemplificativa nelle email prodotte sub doc. n° 018 e 019 che si mostrano al teste. Si indicano a testi da aggiungere alla lista dei precedenti indicati: Sig. e Sig. entrambi domiciliati presso la sede sociale di Persona_2 Persona_3 Parte_1
e Sig. domiciliato presso la sede sociale di
[...] Persona_4 Parte_3 pagina 12 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. BE SS EL Presidente dr. Irene Lupo Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 661/2025 promossa in grado d'appello
Parte_1 (C.F. e P. IVA ) in persona del socio amministratore e legale rappresentate,
[...] P.IVA_1
, nonché, nell'interesse dei soci personalmente, (C.F. Parte_1 Parte_1
) E C.F. ), elettivamente domiciliati C.F._1 Parte_2 C.F._2 in viale Monte Nero, n.66, Milano, presso lo studio dell'avv. Antonio Giuffrida, che la rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Corso Monforte n. 45, Milano, presso lo studio dell'avv. Giovanni Miedico, che la rappresenta e difende, come da delega in atti
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, in riforma della Sentenza impugnata, così giudicare: in via principale e nel merito: in accoglimento delle conclusioni rassegnate in I grado:
-revocare e/o dichiarare nullo il d.i. 19549/2022 (RG. 43338/2022) in quanto emesso in assenza dei presupposti sostanziali e processuali previsti dal codice di rito e per un credito inesistente e finanche determinato con applicazione vietata di interessi anatocistici pari a € 3.553,71;
-accertato e dichiarato che il credito di , (già Controparte_1 CP_1 [...]
non esiste per €64.329,50 -ovvero la diversa somma dovesse risultare in corso di Controparte_2 causa- per le ragioni indicate in atti, per l'effetto, previo accertamento del controcredito di pagina 1 di 14 per € 6.036,68 e sua Parte_1 compensazione anche giudiziale, mandare esente da condanna Parte_1
nonché i soci illimitatamente responsabili, Sig.ri
[...] Parte_1
e per il predetto importo di € 64.329,50, ovvero per quella diversa somma
[...] Parte_2 dovesse risultare in corso di causa, con ulteriore declaratoria dell'insussistenza del credito per la voce interessi parimenti ingiunti previa liquidazione in € 3.553,71. In ogni caso:
-accertare che in corso di causa l'appellante ha corrisposto all'appellata il complessivo importo di € 9.036,03 per sorte capitale ed € 1.243,97 a titolo di interessi e, per l'effetto, dar atto che la relativa obbligazione è stata estinta;
-rigettare le domande tutte proposte dall'appellata e condannare , Controparte_1 CP_1
(già -in caso di riforma della sentenza- alla restituzione delle
[...] Controparte_2 somme che dovessero essere corrisposte da parte appellante con maggiorazione di interessi anche ex art. 1284, IV, co., c.c. e rivalutazione se applicabile. In via istruttoria: si ripropongono tutte le istanze istruttorie formulate in prime cure e reiterate in sede di p.c. in I grado, insistendo per la loro ammissione. In particolare: A) si chiede di essere ammessi alla prova per testi ed interrogatorio formale del legale rappresentante di controparte sulle seguenti circostanze di fatto: 1) Vero che gli pneumatici acquistati da dovevano essere installati sui mezzi di CP_1 [...]
Parte_3
2) Vero che , per tutta la durata del contratto, procedeva alla consegna degli pneumatici CP_1 senza attendere gli ordini di , bensì, attraverso la cosiddetta tentata vendita;
Pt_1
3) Vero che al momento della consegna, il personale addetto alla ricezione era esclusivamente rappresentato, oltre che dal titolare, Sig. , dal responsabile del magazzino, Sig. Parte_1
, ovvero, dal capo officina, Sig. ; Persona_1 Parte_4
4) Vero che per respingere la vendita tentata i predetti responsabili si limitavano a chiedere al trasportatore di non scaricare gli pneumatici;
5) Vero che solo i DD recanti il timbro della Zanaria e la sottoscrizione del titolare o suo incaricato (vale a dire i predetti Sig.ri o ) costituivano ricevuta della consegna degli Per_1 Parte_4 pneumatici;
6) Vero che contestualmente all'arrivo presso l'officina/magazzino di , il trasportatore era Pt_1 solito preparare il DD per la successiva eventuale firma apponendovi autonomamente il timbro
che era presente sul carrello porta computer e tester veicoli sito in officina;
Pt_1 7) Vero che le lavorazioni eseguite da presso con conseguente installazione Pt_1 Parte_3 di pneumatici venivano riepilogate via email e trasmesse da a come Pt_1 Parte_3 riportato in via esemplificativa nei doc. n° 018 e 019 che si producono, rispettivamente, email 20.10.2021/13.10.2021 e email 5.10.2021/30.09.2021 con i relativi allegati e si mostrano al teste;
8) Vero che le lavorazioni indicate nelle schede prodotte sub doc. n° 014 che si mostra al teste sono state effettuate a favore di da direttamente presso i Capannoni 1-2-3 della Parte_3 Pt_1 prima società, in esecuzione del contratto in vigore con;
CP_1
9) Vero che le lavorazioni effettuate da presso in esecuzione del contratto in Pt_1 Parte_3 vigore con venivano riepilogate nella corrispondenza fra le parti come indicato in via CP_1 esemplificativa nelle email prodotte sub doc. n° 018 e 019 che si mostrano al teste. Si indicano a testi: Sig.ri e entrambi domiciliati presso la Parte_4 Persona_1 sede sociale dell'attrice opponente., nonché Sig. e Sig. anch'essi Persona_2 Persona_3
pagina 2 di 14 domiciliati presso la sede sociale di e Sig. domiciliato Parte_1 Persona_4 presso la sede sociale di Parte_3 Si insiste per il rigetto dei mezzi istruttori avversari in quanto inammissibili e volti a contrastare gli effetti irreversibili prodottisi a carico di per effetto dell'omessa produzione degli originali CP_1 dei DD a fronte della contestazione di conformità delle copie formulata dalla deducente difesa. In ogni caso, si formula istanza di essere ammessi a prova contraria coi testi indicati a prova diretta. B) Si richiama l'eccezione di non conformità delle copie prodotte agli originali dei DD (sub fascicolo avv. doc. n° 7 fase monitoria e doc. 4-5-6-7-8-9-10-11-12) e se ne contesta l'utilizzabilità ai fini della decisione della presente causa [“Del resto, e per quanto qui rilevi, nessuno dei DD prodotti (di cui si contesta sin d'ora la conformità all'originale ex art. 2719 c.c.) appare essere stato correttamente predisposto e riportare le necessarie firme attestanti la consegna degli pneumatici di cui si chiede il pagamento. E ciò con riserva, non appena verranno esibiti gli originali, di contestare la veridicità delle sottoscrizioni, le più delle quali, quando non mancanti, non sembrano affatto potersi attribuire al destinatario e non invece al vettore”]. C) Si richiama, altresì, l'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione apposta, rinnovando la richiesta di produzione degli originali per consentire il disconoscimento formale richiamando la produzione dei documenti da utilizzarsi quali scritture di comparazione e per fornire, anche al di là della operatività di cui all'art. 214 e segg c.p.c., la dimostrazione dell'alienità delle sottoscrizioni/sigle apposte sui DD rispetto al titolare di e ai suoi dipendenti. Pt_1 D) Si ribadisce da ultimo la richiesta di istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Move Intermodal S.r.l. con sede in Via Carlo Panseri, n° 118/A-Novara (NO) e della CP_1 corrispondenza e dei rapporti di lavoro eseguiti da nei confronti di Move Intermodal S.r.l. in Pt_1 esecuzione del contratto siglato inter partes. Si richiamano i documenti prodotti. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per , : Controparte_1 CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO:
- Respingere, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla società
[...] (C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante, consede in Trecate (NO) via Ferraris 14, nonché dai soci illimitatamente responsabili e , avverso la sentenza n. 10677/2024, emessa dal Parte_1 Parte_2 Tribunale di Milano in data 10.12.2024 e pubblicata in data 10.12.2024.
- Per l'effetto, confermare la sentenza n. 10677/2024, emessa dal Tribunale di Milano in data 10.12.2024 e pubblicata in data 10.12.2024 e rigettare tutte le domande formulate da parte appellante siccome del tutto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso spese generali 15% ed oneri accessori di entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Riportandosi alle deduzioni, istanze ed eccezioni già proposte nei precedenti atti difensivi, la scrivente difesa si oppone alle richieste istruttorie riproposte da controparte nell'atto di appello, ed in particolare alla prova per testi, per i motivi di seguito indicati:
- il capitolo di prova n. 1 è ininfluente, in quanto irrilevante ai fini della presente causa, oltre ad essere estremamente vago e generico. L'oggetto della presente causa riguarda la fornitura e la consegna di
pagina 3 di 14 pneumatici del valore complessivo di € 76.919,24. Dal tenore del capitolo di prova formulato da controparte non è dato comprendere di quali pneumatici si sta trattando;
- il capitolo di prova n. 2 è inammissibile in quanto fa riferimento a circostanze estremamente vaghe e generiche.
- il capitolo di prova n. 3 è inammissibile in quanto formulato in modo assolutamente vago e generico. Non viene in alcun modo specificato il periodo temporale a cui si fa riferimento. Sul punto, si rileva che ha consegnato alla un grande quantitativo di merce. CP_1 Parte_1 Ebbene, la consegna della predetta merce è avvenuta in un lungo arco temporale (anno 2021-2022), con la conseguenza che non è dato comprendere a quale periodo l'opponente si riferisca.
- il capitolo di prova n. 4 è inammissibile in quanto vago e formulato in modo negativo. In ogni caso si rileva che tale capitolo verte su circostanze che avrebbero dovuto essere provate documentalmente. I D.D.T contestati da controparte risultano opportunamente timbrati e sottoscritti dalla
[...] Al contrario, come emerge dalla documentazione prodotta agli atti dalla presente Parte_1 difesa, i 5 D.D.T che sono stati effettivamente respinti dalla società opponente, presentano la dicitura esplicita MERCE RESPINTA;
- i capitoli di prova n. 5 e n. 6 sono inammissibili in quanto volti a provare circostanze che avrebbero dovuto essere provate dalla in via documentale;
Parte_1
- il capitolo di prova n. 7 è inammissibile in quanto estremamente vago e generico;
Ad ogni modo, ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova in quanto il diritto di credito di è provato documentalmente. Controparte_1 Vista inoltre la reiterazione dell'eccezione di non conformità delle copie prodotte agli originali dei D.D.T. formulata dalla difesa dell'opponente, la scrivente difesa chiede, nella denegata e non creduta ipotesi, in cui la Corte decidesse di ammettere le istanze istruttorie formulate da controparte, di essere ammessa a prova contraria per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623089007/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 02.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 CP_4
[...] 2) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623092808/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 08.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 CP_4
[...] 3) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623094236/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 13.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 CP_4
[...] 4) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623095503/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 14.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 CP_4
[...] 5) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623095847/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 14.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 6) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623096680/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 15.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4
7) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623098577/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 16.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 8) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623099374/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 20.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 9) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623103183/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 24.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4
pagina 4 di 14 10) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623104391/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 27.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 11) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623107516/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 30.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 12) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623107516/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 30.09.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 13) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623110908/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 04.10.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 14) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623119318/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 13.10.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 15) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623121397/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 18.10.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 16) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623123645/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 20.10.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 17) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623132739/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 27.10.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 18) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623148132/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 10.11.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 19) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623155212/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 15.11.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 20) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623156956/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 17.11.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 21) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623158284/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 17.11.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 22) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623158284/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 17.11.2021 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 23) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623211322/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 18.01.2022 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 24) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623226059/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 07.02.2022 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 25) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623227255/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 07.02.2022 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 26) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623227366/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 08.02.2022 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 27) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623229149/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 09.02.2022 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 28) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623232702/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 14.02.2022 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 29) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623232807/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 14.02.2022 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4
30) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623232808/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 14.02.2022 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 31) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623237413/21 è stata regolarmente consegnata dalla
alla in data 18.02.2022 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4 32) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 7623246435/21 è stata regolarmente consegnata dalla Cont
alla in data 02.03.2022 a mezzo del vettore CP_1 Parte_1 Controparte_4
pagina 5 di 14 33) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 46/22 è stata regolarmente consegnata dalla alla CP_1
in data 09.02.2022 a mezzo del vettore Parte_1 Controparte_4 34) Vero che la merce di cui al D.D.T. n. 78/22 è stata regolarmente consegnata dalla alla CP_1 in data 24.02.2022 a mezzo del vettore Parte_1 Controparte_4 Si indicano i seguenti testi:
- c/o via Energy Park 14, Vimercate. Tes_1 Controparte_1
- Legale Rappresentante della (COD. FISCALE / P.IVA ) Via Controparte_4 P.IVA_3 Dante Alighieri, 134, LIMITO DI PIOLTELLO 20096 (MI). Ci si oppone infine alla richiesta esibizione ex art. 210 c.p.c. relativa alla corrispondenza e ai rapporti di lavoro eseguiti da nei confronti di Move Intermodal s.r.l. in quanto Parte_1 assolutamente irrilevanti ai fini della decisione del presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
nonché, in proprio quali Parte_1 soci illimitatamente responsabili, e (in avanti per brevità “ Parte_1 Parte_2
”) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19549/22, emesso Parte_1 in data 03.12.2022, con il quale il Tribunale di Milano aveva loro ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 76.919,24 (oltre agli interessi ex d.lgs n. 231/2002 ed alle spese del procedimento) a titolo di saldo di alcune fatture emesse da ( in avanti solo Controparte_1
”) per prestazioni dalla stessa svolte in favore della società in CP_1 Parte_1 esecuzione del contratto per la fornitura e la manutenzione di pneumatici a fatturazione centralizzata sottoscritto fra le parti in data 09.02.2021. Parte opponente, in particolare, dato atto dell'esistenza di un rapporto commerciale tra le parti in forza di contratto di fornitura e manutenzione, nonchè successivo contratto di collaborazione commerciale, riconosceva il debito limitatamente alla somma di euro 9.036,03, mentre eccepiva l'inesistenza nel resto del credito azionato in via monitoria, in quanto in parte relativo a merce mai richiesta dalla e/o respinta al momento della consegna, e in parte fondato su una nota di debito Parte_1 emessa il 20.04.2022 per euro 795,81 priva di giustificazione causale e su tre fatture per “fee Bridgestone partner agricoltura” e “fee Bridgestone partner truck” non previste contrattualmente, nonché, infine, in parte da compensare con un
contro
-credito a favore dell'opponente per lavorazioni dalla stessa eseguite e asseritamente mai contestate pari all'importo di euro 6.036,68. Pertanto, gli opponenti chiedevano di revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta e, comunque, di accertare il quantum del credito eventualmente vantato dalla tenendo conto dei reciproci rapporti di dare-avere fra le parti, operando le dovute CP_1 compensazioni.
Si costituiva in giudizio la società opposta che, nel contestare la fondatezza di quanto eccepito e dedotto da controparte, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo impugnato e vittoria di spese e competenze di lite. In particolare, nel riconoscere che avesse respinto in Controparte_1 Parte_1 passato merce ordinata a , precisava che la merce rifiutata non risultava riferita ad alcuna CP_1 delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto, e produceva pertanto in giudizio i documenti di trasporto timbrati e sottoscritti da controparte comprovanti l'avvenuta consegna della merce in esecuzione degli ordinativi effettuati dall'opponente, nonché le note di credito emesse dall'opposta nei casi di merce respinta;
giustificava, poi, la nota di debito n. CIT13309176518, in quanto relativa allo storno di un bonus erroneamente accreditato all'opponente, e le fees di cui alle fatture pagina 6 di 14 CIT13309166839 del 28.7.21 e CIT13309184743 del 29.12.21, sostenendo trattarsi di oneri contrattualmente previsti per l'adesione al network . CP_1
Con la sentenza n.10677/2024 il Tribunale di Milano, istruita la causa documentalmente, ritenendo parzialmente fondata l'opposizione proposta, riconosciuto dovuto nei confronti di parte opposta il minore importo di euro 65.498,94, ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'opposta limitatamente agli importi portati dalle fatture relative a documenti di trasporti sottoscritti e timbrati da
, con compensazione parziale delle spese di lite così statuendo: Parte_1
1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 19549/2022;
2) ND parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di € 65.498,94 oltre interessi ex d. lgs. 231/02 dalla scadenza delle fatture dovute al saldo effettivo;
3) ND parte opponente al pagamento dei quattro quinti delle spese del presente giudizio di opposizione in favore di parte opposta, liquidando le stesse, già operata la compensazione, in euro € 7.313,60, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In particolare il Tribunale, nel premettere che aveva prodotto in giudizio il contratto di CP_1 fornitura e manutenzione degli pneumatici sottoscritto con il 9.02.2021, nonché il Parte_1 successivo contratto di collaborazione commerciale fra le medesime parti datato 8.04.2021, e che, quindi, il credito vantato dall'opposta trovava giustificazione causale in tali contratti e nei successivi ordini contenenti l'esatta identificazione delle prestazioni di volta in volta dovute, riteneva che, a fronte dell'eccezione di parziale inesistenza del credito formulata dall'opponente, avesse CP_1 fornito la prova del fatto costitutivo su di essa gravante, consistente nella consegna della merce oggetto degli ordinativi corrispondenti ai documenti di trasporto sottoscritti dall'opponente, non essendo per contro provata la intervenuta sospensione degli ordinativi dal 7.3.2022, essendo poi generica la contestazione in ordine alla mancanza di conformità agli originali dei documenti di trasporto.
A seguito dell'analitico esame delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo, il primo giudice:
• avuto riguardo alle sole fatture timbrate e sottoscritte dall'opponente, ovvero dalla stessa non contestate, e tenuto conto, per ciascuna, altresì, dei corrispettivi delle note di credito regolarmente emesse (cfr. elenco da A) ad N) della sentenza di primo grado) ha riconosciuto la somma complessiva di euro 64.278,94, escludendo pertanto e sole fatture richiamate alle lettere C) ed M) per essere i documenti di trasporto non siglati ma forniti della mera apposizione di timbro della come tali non idonei a fondare la pretesa creditoria;
Parte_1
• quanto alla nota di debito n. 13309176518 di euro 795,81, asseritamente emessa per compensare l'accredito di un bonus non dovuto alla , ha ritenuto non Parte_1 dovuto il relativo importo in quanto non risultava traccia dell'avvenuto accredito della corrispondente somma;
• con riferimento alle fees di cui alla fattura CIT13309166839 del 28.7.2021 ed alla fattura CIT13309184743 del 29.12.2021, ha ritenuto dovuto all'opposta solo l'importo di euro 1220,00 portato dalla prima, in quanto relativa a “fee bridgestone patner truck” , prevista dal contratto di collaborazione, e non dovuto, invece, l'importo di euro 1.220,00 portato dalla seconda fattura, afferente alle “fee bridgestone partner agricoltura”, non trovanti giustificazione in alcuna clausola contrattualmente prevista.
pagina 7 di 14 Il primo giudice ha poi ritenuto sfornito di prova il controcredito eccepito in compensazione dall'opponente, in quanto fondato su documentazione di provenienza unilaterale dell'opponente, come tale insufficiente a fornire prova del credito a fronte delle plurime contestazioni sollevate dall'opposta in punto di an e quantum di tale pretesa creditoria.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidandolo a tre motivi, che Parte_1 possono così essere riportati:
1) “Violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 2697 c.c. 2712 c.c. 2719 c.c.: il Tribunale di prime ha errato nel ritenere generiche e non sufficientemente specificate le eccezioni di non conformità agli originali delle copie di DD prodotte e per l'effetto ha erroneamente posto tali documenti alla base della propria decisione in ordine alla sussistenza di parte del credito opposto”: l'appellante censura la pronuncia impugnata per aver il Tribunale, ritenendola erroneamente genericamente formulata, respinto l'eccezione di non conformità agli originali delle copie di DD prodotte in giudizio dall'opposta, ponendo tali documenti a fondamento della parziale sussistenza del credito azionato;
contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, l'opponente avrebbe formulato un disconoscimento articolato e circostanziato avente ad oggetto la firma sui medesimi apposta;
la decisione si fonderebbe su un'ulteriore incongruenza consistente nell'erronea valutazione del comportamento dell'odierna parte appellante, avendo valorizzato a sostegno della presunta regolarità della consegna degli pneumatici la circostanza della mancata contestazione dell'integrale ricezione della fornitura, con ciò, imponendo all'opponente l'onere probatorio di contestare la difformità quantitativa di merci che la stessa Parte_1 aveva negato di avere ricevuto;
2) “Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 115 c.p.c. 2697 c.c. la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale e istanza di esibizione nei confronti della terza beneficiaria del servizio di montaggio pneumatici) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio benché la parte abbia offerto di adempierlo”: l'appellante censura il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente in ragione di carenza probatoria ai sensi dell'art. 2697 c.c., avendo escluso l'ammissione del mezzo istruttorio -nella fattispecie, prova testimoniale e istanza di esibizione documentale- richiesto dalla parte gravata;
non CP_1 avrebbe mai contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni, limitandosi a sollevare mere obiezioni di carattere formale, quali l'emissione della fattura in data successiva all'emanazione del decreto ingiuntivo e l'assenza di un “ purchase order” ;
3) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1176 e ss. c.c. per avere emesso condanna di pagamento per somme comprendenti importi già estinti per effetto del pagamento spontaneo di € 9.036,03 (oltre interessi per € 1.243,97) oggetto di concessione di provvisoria esecutorietà parziale autorizzata l'11 luglio 2023”: l'appellante censura la pronuncia impugnata per avere il Tribunale erroneamente omesso di valutare la parziale estinzione mediante spontaneo adempimento dall'appellante, a seguito del pagamento che ha fatto seguito alla ordinanza dell'11 luglio 2023 con cui è stata concessa la provvisoria esecutività parziale, condannandola al versamento di una somma in realtà non più dovuta in quanto in parte estinta.
L'appellante ha pertanto chiesto preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, nel merito la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento della insussistenza del credito per euro 64.329,50, ovvero la somma risultante in corso di causa, e, previo accertamento del controcredito opposto in compensazione, mandare esente da condanna l'appellante; in ogni caso di pagina 8 di 14 accertare la corresponsione dell'importo di euro 9.036,03 oltre interessi ed il rigetto delle domande di
. CP_1
Si è costituita in giudizio che, avversate le opposte deduzioni, ha chiesto il rigetto del CP_1 gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della prima udienza di trattazione del 3.7.2025, a scioglimento della riserva assunta dal consigliere, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed ha fissato l'udienza in data del 16.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art.352 c.p.c. Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 16.10.2025, dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025.
**** 1)E' infondato il primo motivo di appello che investe la decisione del tribunale per la sola parte che riguarda il credito, quale corrispettivo della merce consegnata, riconosciuto sulla base delle fatture e DD, e non quello riconosciuto per il credito “fee Bridgestone patner” fondato sul contratto di collaborazione.
Il giudice di prime cure ha in primo luogo accertato la sussistenza degli ordinativi da parte di corrispondenti ai documenti di trasporto, nonché la registrazione della merce resa (p.4 Parte_1 sentenza impugnata), passaggio che non ha costituito oggetto di censura. In proposito il giudicante ha correttamente evidenziato come la comunicazione e-mail, datata 07.03.2022, che avrebbe dovuto comprovare la richiesta di sospensione degli ordinativi, risulta successiva alla data di emissione di tutte le fatture oggetto di causa, fatta eccezione per la fattura n. CIT 13309175418 del 31.03.2022. E' stata pertanto apprezzata la pregnanza probatoria dei documenti di trasporto, peraltro selezionando solo quelli corredati, oltre che dal timbro della ditta anche dalla sottoscrizione apposta da Parte_1 soggetto operante per la destinataria (con ciò escludendo la prova del credito portato dalle sole fatture menzionate alle lettere C) e M) del provvedimento impugnato), sulla scorta di una cornice significativa.
Deve in primo luogo rilevarsi, a monte, che l'appellante non ha contestato che il timbro apposto sui DD sia quello ufficiale della società come tale contenente l'indicazione dell'indirizzo Parte_1 della sede legale, della sede operativa, nonché il codice fiscale della società, conforme a quello utilizzato anche per documenti incontestati. Piuttosto l'appellante ha eccepito la non conformità delle copie dei DD prodotti agli originali, chiedendone altresì l'esibizione, censurando la decisione del giudice di non dare ingresso ad un disconoscimento formale, senza indicare, tuttavia, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, sotto quale profilo la copia prodotta presentasse discrasie rispetto all'originale. Deve rilevarsi come l'odierna appellante dopo avere, con l'atto di opposizione in primo grado, dedotto che “nessuno dei DD prodotti (di cui si contesta sin d'ora la conformità all'originale ex art. 2719 c.c.) appare essere stato correttamente predisposto e riportare le necessarie firme attestanti la consegna degli pneumatici di cui si chiede il pagamento. E ciò con riserva, non appena verranno esibiti gli originali, di contestare la veridicità delle sottoscrizioni, le più delle quali, quando non mancanti, non sembrano affatto potersi attribuire al destinatario e non invece al vettore” , ribadendo tale prospettazione nei successivi scritti difensivi, con la memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c. ha pagina 9 di 14 contraddetto la propria prospettiva, introducendo quale articolato di prova testimoniale la circostanza che i DD venivano ad essere sottoscritti dal titolare o dall'incaricato1, escludendo che le sottoscrizioni potessero essere riferibili al vettore, tra l'altro non specificatamente indicato.
In sede di gravame l'appellante, nonostante abbia richiamato che il disconoscimento non può ritenersi validamente proposto in assenza di elementi, anche solo indiziari, che inducano a presumere un contenuto difforme rispetto all'originale, ha reiterato che come il disconoscimento avrebbe ad oggetto la sottoscrizione apposta sui documenti( p.10 appello), senza indicare specificatamente, non avendovi peraltro adempiuto in primo grado, sotto quali profili le firme apposte sui DD non potessero essere riconducibili alla ditta, ciò avendo tuttavia ammesso che deputati alla presa in consegna fossero plurimi soggetti. In effetti la contestazione sollevata da è stata del tutto generica, priva di Parte_1 riferimenti puntuali ai singoli DD, tali da prospettare un diverso contenuto del documento ed idonei a far ritenere che il documento contestato presentasse un contenuto difforme rispetto all'originale. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni' ( tra le altre Cass. Civ. Sez. 2 n. 23695 /2025;Cass. n.1324/2022 Cass. n.38805/2021). Come correttamente rilevato dal primo giudice, non solo è rilevabile la manifesta genericità dalla mera affermazione con cui “si disconosce in ogni caso la sottoscrizione apposta”, ma essa risulta smentita dalle risultante documentali da cui, al contrario, emerge un quadro indiziario preciso e concordante che conforta circa la riferibilità dei DD alla ditta, atteso che i documenti su cui si appunta la contestazione dell'appellante, finalizzata a contrastarne la conducenza ai fini della prova della consegna delle merci, oltre a inserirsi in un contesto di consegne continuative, precedute da ordinativi incontestati, sono corredati dal timbro ufficiale della ditta, siglati da incaricati, anche se non specificatamente identificati. Le deduzioni dell'appellante non hanno infine inficiato l'assunto inerente la riferibilità dei DD alla
Parte_1
Per completezza non può non rilevarsi la pretestuosità della insinuata falsificazione dei DD in contestazione, avuto riguardo alla circostanza che prima dell'introduzione del giudizio la società
pagina 10 di 14 appellante non ha mai eccepito alcuna mancata consegna, neppure a seguito della formale diffida legale, dati che depongono per la regolare esecuzione delle forniture.
2) E' altresì infondato il secondo motivo di gravame con cui l'appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto, in quanto non provato, il controcredito di euro 6.036,68, relativo a servizio di montaggio pneumatici eseguiti dall'opponente in favore di una terza società (secondo quanto contrattualmente pattuito tra le parti), opposto in compensazione da
. Parte_1
L'appellante a comprova del proprio credito ha invocato i documenti prodotti contestualmente all'atto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione, la fattura n. 10 del 05.01.2023 nonché schede di lavoro emesso nei confronti di per lavorazioni (All. D fasc. appello docc. 13,14), CP_1 assumendo, da un lato, che tale posta di credito non sia stata contestata dall'appellata, che avrebbe sollevato eccezioni di carattere formale, dall'altro, dolendosi della mancata ammissione delle istanze istruttore avanzate, in specie prova testimoniale e istanza di esibizione.
Appare opportuno procedere ad una ricognizione del contraddittorio svoltosi tra le parti in primo grado. Viene in rilievo che con comparsa di costituzione , dopo avere rilevato come la fattura
CP_1 fosse stata emessa solo in seguito alla adozione del decreto ingiuntivo, ha rilevato la mancata indicazione da parte dell'opponente del “Purchase Order” rilasciato da per risalire alla
CP_1 causale del presunto
contro
-credito affermando in particolare “Ad ogni modo, la predetta fattura è contestata formalmente da . Difatti, affinchè una fattura possa essere riconosciuta e
CP_1 conseguentemente pagata dalla , è necessario che il Fornitore, per ciascuna causale
CP_1 presente in fattura, indichi espressamente il Purchase Order (numero d'ordine), la scheda di lavoro ed il relativo importo. Il numero d'ordine è fondamentale, in quanto con tale dato autorizza
CP_1 l'emissione della fattura da parte del Fornitore, a seguito di una prestazione effettivamente riconosciuta come dovuta. In seguito a verifica contabile effettuata da sulla
CP_1 documentazione prodotta dalla , è emerso che la somma dei singoli importi Parte_1 indicati è inferiore alla somma complessivamente fatturata. Ne consegue che, per valutare la correttezza degli importi richiesti, è necessario che la fornisca tutte le Parte_1 informazioni richieste ed in particolare il Purchase Order (numero d'ordine) rilasciato da
CP_1 per risalire alla causale del presunto
contro
-credito”. In sede di udienza del 11.7.2023 ha affermato “quanto al controcredito fatto valere da
CP_1
, si precisa che la contestazione è anche nel merito, in quanto non vi è prova delle relative Pt_1 prestazioni” Nella successiva memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del 13.10.2023 (v. pagg 9 e 10) l'opposta ha espressamente aggiunto “ contesta formalmente la debenza della fattura n. 10 del CP_1 05.01.2023 emessa dalla Difatti, non ha mai autorizzato le Parte_1 CP_1 presunte lavorazioni indicate da controparte nel suo documento n. 14. Le schede depositate agli atti dalla non sono i rapporti di inserimento generati dal sistema , Parte_1 CP_1 cioè semplici schede cartacee (erroneamente denominate schede di lavorazione da controparte) per supposti lavori che sarebbero stati effettuati nell'anno 2021 …”.
pertanto non si è limitata, come sostenuto dall'appellante, a sollevare rilievi di carattere CP_1 formale senza contestare che le prestazioni fossero state effettivamente ricevute, ma, al contrario, contestando in primo luogo la sussistenza del debito e la valenza dei documenti di provenienza unilaterale offerti a sostegno del proprio credito da parte di ha evidenziato come nei Parte_1 pagina 11 di 14 rapporti tra le parti le lavorazioni effettuate da fossero soggette ad una validazione Parte_1 mediante “rapporti di inserimento generati dal sistema ” ( v. 12 comparsa conclusionale I CP_1 grado ), utile a vagliare la causale per la quale veniva autorizzata la emissione della fattura, CP_1 riservando pertanto una più specifica contestazione all'esito della produzione di ulteriore documentazione a supporto della pretesa di Pertanto nella prima difesa utile l'opposta ha Parte_1 contraddetto l'allegazione di in ordine alla sussistenza di un controcredito per prestazioni Parte_1 lavorative con il grado di specificità concretamente esigibile in correlazione al tasso di specificità della corrispondente allegazione (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 21075 del 19/10/2016; Sez. 1 , Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024). Va in proposito richiamato che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “Il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito” (da ultimo Cass Sez. 3 , Ordinanza n. 17261 del 26/06/2025).
Deve rilevarsi che parte appellante, più che qualificare come meramente “formale” la contestazione di
, in via di fatto non ha negato che tra le parti in corso di rapporto vigesse la modalità di CP_1 rendicontazione delle lavorazioni per come ricostruita dall'appellata, utile a ricollegare la prestazione del montaggio, accessoria, alla fornitura dei prodotti . CP_1 Né la ulteriore documentazione versata dall'appellante ha potuto contribuire all'assolvimento dell'onere probatorio del fatto costitutivo della pretesa, atteso che i docc. 18 e 19, versati con la prima memoria ex art. 183 co. 6 n.2 c.p.c, consistono in interlocuzioni via e-mail intercorse tra e Pt_1 società terza, in relazione ad opere di montaggio asseritamente eseguite, che non si prestano ad una intellegibile lettura tali da ascrivere le dedotte prestazioni a quelle oggetto della fattura portante l'asserito controcredito.
Quanto alle istanze istruttorie che, secondo l'appellante, avrebbero consentito di dare corpo alle allegazioni inerenti la realizziate di lavorazioni, parte appellante non si è data cura di prendere posizione sulle motivazioni poste a fondamento della esclusione, ciò avuto riguardo avuto riguardo il giudice, con ordinanza del 30.12.2023 non ha ammesso le istanze istruttorie delle parti motivando, avuto riguardo ai capitoli di prova diretti a supportare l'allegazione della sussistenza del controcredito (in particolare i cap. 8) e 9) della memoria ex art 183 co 6 n 3 del 2.11.20232) in quanto introdotti
“con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., in quanto relative a circostanze di prova diretta, e quindi tardivamente proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c”
Solo per completezza non può non rilevarsi come, anche al id là della preclusione istruttoria e del profilo procedurale, le circostanze addotte sarebbero confermative di un dato documentale al quale è comunque rimasta estranea . CP_1 3. Non merita accoglimento, infine, il terzo motivo di gravame che investe l'intervenuto pagamento della somma € 9.036,03, quale sorte capitale versata da , in parziale esecuzione Parte_1 del decreto ingiuntivo emesso.
Già in sede di opposizione l'odierna appellante, aveva contestato il credito ingiunto “fatta eccezione per la minor somma di € 9.036,03 che dichiara sin d'ora provvederà a corrispondere entro Pt_1 l'udienza ex art. 183 c.p.c.”, somma determinata dalla allora opponente sulla scorta delle deduzioni svolte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, consistenti oltre che nella contestazione delle più parte del credito ingiunto, nella opposizione di credito in compensazione (p.11 atto di citazione in opposizione “Conclusivamente, dunque, il credito residuo di si riduce, a tutto concedere, CP_1 ad € 9.036,03 (€ 73.365,53-€ 55.057,01-€ 6.036,68-€ 2.440,00-€ 795,81”). Risulta dalla documentazione versata in atti che tale importo, oggetto di ordinanza del 12.7.2023 (con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto limitatamente all'importo di euro 9.036.03, oltre interessi ex d.lgs n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo), è stato corrisposto in varie tranches in pendenza del giudizio di opposizione, a decorrere dal 20.07.2023 sino al 14.12.2025, (cfr. All. E-contabili bonifici fasc. appello ), sicchè il pagamento Parte_1 dell'intero credito è stato perfezionato solo dopo il termine per la precisazione delle conclusioni, che sono state rimesse dalla allora parte opposta in misura da ricomprendere l'intera somma fatta oggetto di provvedimento monitorio pari all'importo di € 76.919,24 (capitale € 73.365,53, interessi di mora commerciale calcolati € 3.553,71).
La sentenza di primo grado ha poi revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo accertato il minore credito di euro 65.498,94 oltre interessi, ma la sentenza di merito ha ricompreso l'intero credito accertato, ivi incluso l'importo già oggetto di provvedimento reso provvisoriamente esecutivo,
Pertanto se è vero che il giudizio di secondo grado è stato introdotto quando l'importo di 9.036.03 per sorte capitale, più interessi maturati per la somma di euro 1.243,97, era stato interamente corrisposto, trattasi di fatto parzialmente solutorio che non intacca il titolo costituito dalla sentenza di primo grado, emessa accogliendo una domanda pienamente legittima e i cui presupposti nel merito non sono venuti meno, ciò in quanto “l'importo oggetto di provvisoria esecuzione viene infatti “riassorbito” nella decisione conclusiva, la quale cristallizza definitivamente l'entità complessiva del credito accertato”.
D'altra parte la circostanza che l'appellata abbia affermato: “È vero che per un Controparte_1 mero errore materiale, ha notificato un atto di precetto per l'intero importo, senza detrarre le somme già corrisposte. Tuttavia, una volta resasi conto dell'errore, ha immediatamente rinunciato alla relativa azione esecutiva, con conseguente perenzione del precetto” (p. 7 comparsa conclusionale in appello di ), dà conto del fatto che ove l' avesse posto in esecuzione il titolo CP_1 CP_1 costituito dalla sentenza di primo grado senza decurtare quanto ha costituito oggetto di un adempimento parziale, si sarebbe esposta ad una opposizione all'esecuzione che avrebbe fondatamente condotto a paralizzare la pretesa.
4.Da quanto sopra esposto emerge che la sentenza deve essere confermata, con conseguente condanna di al pagamento in favore di delle spese di lite. Parte_1 Controparte_1
pagina 13 di 14 Queste vanno poste integralmente a carico dell'appellante in quanto soccombente ed a favore dell'appellata e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa. Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversie promossa dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nonché, in proprio quali soci Parte_1 illimitatamente responsabili, da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2 Milano n. 10677/2024, così dispone:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata
[...]
che liquida in complessivi euro 9.991,00 oltre 15% dei compensi Controparte_1 rimborso spese generali, iva, e c.p.a se dovuta;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 22.10.2025
Il Consigliere est. Roberta Nunnari
Il Presidente
BE SS EL
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta per comodità l'articolato della memoria richiamato:“5) Vero che solo i DD recanti il timbro della
e la sottoscrizione del titolare o suo incaricato (vale a dire i predetti Sig.ri o )
Pt_1 Per_1 Parte_4 costituivano ricevuta della consegna degli pneumatici;
6) Vero che contestualmente all'arrivo presso l'officina/magazzino di , il trasportatore era solito preparare il DD per la successiva eventuale firma
Pt_1 apponendovi autonomamente il timbro che era presente sul carrello porta computer e tester veicoli sito
Pt_1 in officina” Nel medesimo contesto si aggiungeva” In ogni caso, si produce sin d'ora copia della carta di identità dei Sig.ri , e da utilizzarsi nel prosieguo Parte_1 Parte_4 Persona_1 quali scritture di comparazione e per fornire anche al di là della operatività dell'art. 214 e ss. c.p.c. la dimostrazione dell'alienità delle sottoscrizioni/sigle apposte sui DD rispetto al titolare di e ai suoi
Pt_1 dipendenti poc'anzi menzionati” 2 Si riporta per completezza l'articolato richiamato: “8) Vero che le lavorazioni indicate nelle schede prodotte sub doc. n° 014 che si mostra al teste sono state effettuate a favore di da direttamente Parte_3 Pt_1 presso i Capannoni 1-2-3 della prima società, in esecuzione del contratto in vigore con 9) Vero che CP_1 le lavorazioni effettuate da presso in esecuzione del contratto in vigore con Pt_1 Parte_3 CP_1 venivano riepilogate nella corrispondenza fra le parti come nelle indicato in via esemplificativa nelle email prodotte sub doc. n° 018 e 019 che si mostrano al teste. Si indicano a testi da aggiungere alla lista dei precedenti indicati: Sig. e Sig. entrambi domiciliati presso la sede sociale di Persona_2 Persona_3 Parte_1
e Sig. domiciliato presso la sede sociale di
[...] Persona_4 Parte_3 pagina 12 di 14