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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 22/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1096 del 2024 R.Gen., promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Pisu ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ozieri, piazza Carlo Alberto 21,
Parte ricorrente
CONTRO
(nato a [...] il [...], ), CP_1 C.F._2
Parte resistente - contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 22.1.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 12.7.2024 premesso che in data 9.3.1980 aveva contratto Parte_1 matrimonio in IB con , che dall'unione erano nati, nel 1980 e nel 1988, i figli CP_1 Per_1 ed e che il rapporto tra i coniugi si era deteriorato nel tempo, tanto da rendere intollerabile la Per_2 convivenza, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale.
Si svolgeva l'udienza di comparizione dinanzi al giudice e la ricorrente, affermando che la situazione di fatto relativa al rapporto coniugale era rimasta immutata, insisteva per l'accoglimento della domanda.
Il resistente, benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni formulate come in atti.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e deve pertanto essere accolta.
Rispetto ad essa, il Collegio prende infatti atto del venir meno della comunione di vita morale e materiale propria della famiglia fondata sul matrimonio e dell'impossibilità della sua ricostituzione, ostandovi la contraria volontà di entrambe le parti.
Le affermazioni della ricorrente circa l'impossibilità della convivenza non hanno trovato infatti smentita alcuna e devono, quindi, ritenersi supporto probatorio sufficiente in punto di fondatezza della domanda attrice di separazione, valutata tale circostanza alla luce del comportamento di assoluto disinteresse mantenuto dal convenuto per tutta la durata della causa, onde deve dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per dichiarare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
dichiara la separazione personale dei coniugi ed in relazione al Parte_1 CP_1 matrimonio contratto in IB il 9.3.1980; dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1096 del 2024 R.Gen., promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Pisu ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ozieri, piazza Carlo Alberto 21,
Parte ricorrente
CONTRO
(nato a [...] il [...], ), CP_1 C.F._2
Parte resistente - contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
All'udienza del 22.1.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato il 12.7.2024 premesso che in data 9.3.1980 aveva contratto Parte_1 matrimonio in IB con , che dall'unione erano nati, nel 1980 e nel 1988, i figli CP_1 Per_1 ed e che il rapporto tra i coniugi si era deteriorato nel tempo, tanto da rendere intollerabile la Per_2 convivenza, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale.
Si svolgeva l'udienza di comparizione dinanzi al giudice e la ricorrente, affermando che la situazione di fatto relativa al rapporto coniugale era rimasta immutata, insisteva per l'accoglimento della domanda.
Il resistente, benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni formulate come in atti.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e deve pertanto essere accolta.
Rispetto ad essa, il Collegio prende infatti atto del venir meno della comunione di vita morale e materiale propria della famiglia fondata sul matrimonio e dell'impossibilità della sua ricostituzione, ostandovi la contraria volontà di entrambe le parti.
Le affermazioni della ricorrente circa l'impossibilità della convivenza non hanno trovato infatti smentita alcuna e devono, quindi, ritenersi supporto probatorio sufficiente in punto di fondatezza della domanda attrice di separazione, valutata tale circostanza alla luce del comportamento di assoluto disinteresse mantenuto dal convenuto per tutta la durata della causa, onde deve dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per dichiarare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
dichiara la separazione personale dei coniugi ed in relazione al Parte_1 CP_1 matrimonio contratto in IB il 9.3.1980; dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite. Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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