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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Maria Rosaria Carà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 185/2024 R.G. promossa
DA
( , in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore giudiziale p.t.
Appellante
CONTRO
( , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Motta
MAUGERI ( ), rappresentata e CP_2 C.F._2
difesa dall'avv. Savino Tanzi
, Controparte_3
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. Livia Gaezza
Appellati
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26 marzo 2024, Parte_1
impugnava la sentenza del Tribunale di Catania n. 3761/2023 del 26 settembre
2023 per i motivi da intendersi qui integralmente trascritti. Resistevano al gravame , e l . Controparte_1 Controparte_4 CP_3
Preso atto che, con sentenza n.172/2024 del 15.07.2024, il Tribunale di
Catania aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società appellante, questa Corte, con ordinanza del 10 settembre 2024, dichiarava il giudizio interrotto.
In data 7 marzo 2025, parte appellata depositava Controparte_1
istanza di liquidazione dei compensi per gratuito patrocinio.
Con decreto presidenziale del 25.03.2025 veniva fissata l'udienza del 10 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; l'udienza veniva rinviata al 29 aprile
2025 per mancata comunicazione del decreto del 25.03.2025 all' e a CP_3
Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3 c.p.c, atteso che, dopo l'interruzione, nessuna delle parti ha riassunto il processo nel termine fissato dall'art. 305 c.p.c.
L'estinzione opera di diritto e può essere dichiarata anche d'ufficio dal collegio con sentenza, ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
Le spese processuali del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio n. 185/2024 e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 29 aprile 2025.
La Presidente est. Dott.ssa Elvira Maltese