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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4914/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 4914/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
AN GE contro nato il [...] a [...] A MARE (FM), rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. SCRIBONI CATIA
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre.
Il padre terrà il figlio con sé per due fine settimana al mese dall'uscita di scuola del venerdì alle 20.00 della domenica, quando lo riaccompagnerà a casa della madre, comprensivi di pernottamento.
Tenuto conto della situazione lavorativa del signor fine settimana potranno essere CP_1 anche consecutivi e dovranno essere comunicati dal signor lla signora con un CP_1 Pt_1 preavviso di un mese.
Nel periodo nel quale il signor i trova nelle Marche il padre potrà trascorrere con il CP_1 figlio anche un pomeriggio a settimana, tenuto conto comunque delle attività
- 1 - extrascolastiche del minore alle quali il padre potrà accompagnare il figlio, che dovrà indicare alla signora con un preavviso di una settimana. Pt_1
Salvo diversi accordi ciascuno dei genitori vedrà e terrà altresì il minore per 20 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi ogni anno entro il 30 maggio;
durante il periodo natalizio alternando ogni anno la settimana dal 24 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni nel periodo pasquale alternando ogni anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo. I genitori inoltre alterneranno tra loro le festività infrannuali con eventuali ponti. verserà a a titolo di contributo al mantenimento del figlio, CP_1 Parte_1
l'importo mensile complessivo di euro 400,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da . Parte_1
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la modifica della regolamentazione delle modalità di affidamento, Parte_1 visita e mantenimento relativamente al figlio nato il [...] fuori del matrimonio da Per_1 una relazione avuta con CP_1
2. i è regolarmente costituito in giudizio. CP_1
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 3.12.2025, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun
- 2 - genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 4914/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
AN GE contro nato il [...] a [...] A MARE (FM), rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. SCRIBONI CATIA
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL
MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: “Affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre.
Il padre terrà il figlio con sé per due fine settimana al mese dall'uscita di scuola del venerdì alle 20.00 della domenica, quando lo riaccompagnerà a casa della madre, comprensivi di pernottamento.
Tenuto conto della situazione lavorativa del signor fine settimana potranno essere CP_1 anche consecutivi e dovranno essere comunicati dal signor lla signora con un CP_1 Pt_1 preavviso di un mese.
Nel periodo nel quale il signor i trova nelle Marche il padre potrà trascorrere con il CP_1 figlio anche un pomeriggio a settimana, tenuto conto comunque delle attività
- 1 - extrascolastiche del minore alle quali il padre potrà accompagnare il figlio, che dovrà indicare alla signora con un preavviso di una settimana. Pt_1
Salvo diversi accordi ciascuno dei genitori vedrà e terrà altresì il minore per 20 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi ogni anno entro il 30 maggio;
durante il periodo natalizio alternando ogni anno la settimana dal 24 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni nel periodo pasquale alternando ogni anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo. I genitori inoltre alterneranno tra loro le festività infrannuali con eventuali ponti. verserà a a titolo di contributo al mantenimento del figlio, CP_1 Parte_1
l'importo mensile complessivo di euro 400,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da . Parte_1
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto la modifica della regolamentazione delle modalità di affidamento, Parte_1 visita e mantenimento relativamente al figlio nato il [...] fuori del matrimonio da Per_1 una relazione avuta con CP_1
2. i è regolarmente costituito in giudizio. CP_1
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 3.12.2025, all'esito della quale hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun
- 2 - genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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