Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 4079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4079 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
22.05.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al n. 21776/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: accertamento natura subordinata del rapporto di lavoro e differenze retributive;
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via Cilea n. 281, presso lo studio dell'avv. Francesco Pages, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Napoli alla via A. Scarlatti n. 8, presso lo studio degli avv.ti Flavia Mascolo e
Pietro Volpe, che la rappresentano e difendono;
RESISTENTE
NONCHE'
C.F.: ), in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_1
p.t., con sede legale in Milano alla via dei Missaglia n. 97;
RESISTENTE-CONTUAMCE
1
, nel periodo dal 18.9.2018 al 16.12.2022; condannarle, in solido, al pagamento della CP_1 somma di € 33.692,93, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. per : dichiarare il ricorso inammissibile o, in Controparte_1 subordine, rigettarlo;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.11.2023, esponeva di aver lavorato Parte_1 continuativamente alle dipendenze della IG.ra , nonché della Controparte_1 Controparte_2
nel periodo dal 18.9.2018 al 16.12.2022, espletando mansioni di operatrice call
[...] center/telemarketing per la vendita di prodotti della predetta, riconducibili al IV del CCNL Call
Center.
Deduceva che il rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato e di essere stata sottoposta in modo continuativo al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della Controparte_2
per il tramite della IG.ra (nella sua qualità di addetta alle risorse umane
[...] Controparte_1 della società), che effettuava un controllo sull'opera prestata, sulla corretta esecuzione del lavoro che le forniva i mezzi e gli strumenti di lavoro, ed a cui comunicava giustificazioni o richiedeva permessi per le assenze dal servizio.
Rappresentava che l'attività lavorativa svolta consisteva nella sponsorizzazione e pubblicizzazione, mediante contatto telefonico e tramite l'invio di agenti di vendita, dei prodotti della (quali banche dati, riviste, pubblicazioni etc.); e che era la stessa società a CP_2 fornire le liste con i nominativi, i numeri e gli indirizzi dei clienti da contattare.
Aggiungeva di aver sempre osservato il seguente orario lavorativo: dalle ore 15:00 alle ore
20:00, dal lunedì al venerdì.
Specificava che l'attività di lavoro era stata svolta presso vari uffici siti in Napoli prima alla via Scarlatti, poi alla via Fracanzano n. 8; e che successivamente all'avvento della pandemia da
Covid-19, l'attività era stata svolta in smart working con il medesimo orario.
Rappresentava di aver percepito una retribuzione mensile fissa, corrisposta attraverso bonifici bancari effettuati dalla IG.ra . Controparte_1
Lamentava di non aver ricevuto mai alcun riconoscimento a titolo di 13^ mensilità, 14esima mensilità, indennità per ferie, permessi e preavviso non fruiti, nonché a titolo di t.f.r.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Parte_1
Giudice del lavoro, nonché la chiedendo, Controparte_1 Controparte_2 previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della nonchè della IG.ra , nel periodo dal 18.9.2018 al Controparte_2 Controparte_1
16.12.2022; condannarle, in solido, al pagamento della somma di € 33.692,93 a titolo di
2 conguaglio fra la retribuzione ricevuta e quella spettante e t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come da conteggi in atti.
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, la nullità del ricorso per la sua genericità.
Nel merito, negava lo svolgimento di alcuna attività lavorativa subordinata da parte della ricorrente, evidenziando che la stessa, in virtù di un rapporto di collaborazione autonoma, si era occupata di contattare potenziali clienti, attingendo da elenchi forniti dalla CP_2 esponendo le qualità dei prodotti della società con l'obiettivo di fissare appuntamenti.
Deduceva che la ricorrente aveva sempre goduto di piena autonomia nel decidere e gestire il luogo, i giorni e gli orari della prestazione, utilizzando propri strumenti di contatto, non dovendo mai fornire alcuna giustificazione, certificato medico per ritardi e/o assenze, né chiedere permessi o ferie, né aveva mai ricevuto contestazioni o sanzioni lavorative.
Aggiungeva che, solo per i mesi iniziali del rapporto, la ricorrente si era recata allo studio, sito in Napoli alla via Fracanzano n. 8, al solo fine di apprendere le nozioni minime per lo svolgimento della prestazione, il tutto sulla base di giorni ed orari variabili e concordati di volta in volta a seconda delle reciproche eIGenze.
Aggiungeva che il rapporto di collaborazione aveva avuto soluzioni di continuità: nel dicembre 2018; da luglio a settembre 2019; nel dicembre 2020, da aprile 2021 ad ottobre 2021, infine nel periodo da aprile 2022 ad ottobre 2022, il rapporto era continuato in modo sporadico.
In ogni caso, contestava la correttezza dei conteggi allegati.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo alla a mezzo PEC Controparte_2 del 10.1.2024, la società non si costituiva in giudizio, per cui veniva dichiarata contumace.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale e concesso termine per il deposito di note illustrative, l'udienza del 22.5.2024 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va, preliminarmente, disattesa la eccezione di nullità del ricorso per genericità.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 414 c.p.c. n. 4, nel ricorso introduttivo del giudizio devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi sanabile ex art. 164 c.p.c., comma 5°,
c.p.c.
Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art. 156, comma 2°, c.p.c.
3 Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stata posta la convenuta in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
In particolare, dalla sua lettura emergono il periodo e le modalità orarie di svolgimento dell'attività lavorativa, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa dalla IG.ra ed Pt_1
i titoli posti a fondamento della domanda.
3. Il ricorso infondato e va, pertanto, rigettato.
Come detto, la ricorrente ha contestato la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con la per il tramite della IG.ra Controparte_2 [...]
, e nei confronti della stessa in proprio, nel periodo dal 18.9.2018 al 16.12.2022. CP_1
Ha lamentato, altresì, di non aver percepito una giusta retribuzione anche ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., con applicazione del CCNL di categoria, nonché ulteriori riconoscimenti a titolo di 13esima e 14esima mensilità, indennità per ferie, permessi e preavviso non fruiti, nonché a titolo di t.f.r.
Alla luce di ciò, ha domandato l'applicazione di quanto statuito nel CCNL Call Center in ordine alla retribuzione e alle altre voci ivi previste per il IV livello.
Ciò detto, si rileva che in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., grava su colui che agisce per far valere i diritti nascenti da un contestato rapporto di lavoro subordinato fornirne la prova della sussistenza, posto che qualsiasi prestazione, economicamente rilevante, può essere resa sia sotto forma di lavoro autonomo, che di lavoro subordinato.
È, quindi, opportuno richiamare alcuni consolidati orientamenti giurisprudenziali circa gli elementi caratterizzanti la subordinazione.
In base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per cui il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. lav. 24/02/2006, n.4171).
4 Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n. 4500) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Ed anche quando la prestazione dedotta in contratto sia elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed il criterio di qualificazione rappresentato dall'esistenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti IGnificativo, occorre fare riferimento ai criteri sussidiari (Cass. lav. 5/5/2004, n. 8569).
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente,
a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
All'evidenza, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., “sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata” (cfr. Cass. n.18253/2018; vedi anche Cass. n. 11937/2009).
5 Tanto premesso, alla luce delle prove raccolte in giudizio, a parere del giudicante la ricorrente, non ha assolto all'onere; dall'espletata istruttoria, in effetti, non emerge un convincente quadro probatorio a conferma delle circostanze poste a sostegno del ricorso circa l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente né con Parte_2
, né con la
[...] Controparte_2
Si riportano, in ordine, le deposizioni testimoniali rese.
: “ADR conosco i fatti di causa in quanto sono il figlio di Testimone_1 Parte_1
So che mia madre ha lavorato in modo continuativo dal settembre 2018 al dicembre 2022, senza alcuna interruzione. Mia madre lavorava in Napoli alla via Fracanzano n. 8 in un ufficio sito all'interno di un appartamento. Non so dire quale targhetta ci fosse al di fuori dell'ufficio, non ho mai notato alcuna targhetta né scritta al di fuori del citofono. Forse avevamo un codice per Pers entrate ma non ricordo. Nell'ufficio ci lavoravano circa 4 - 5 persone. ADR madre lavorava dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 20. Ciò so in quanto la vedevo uscire di casa o rientrare, io all'epoca studiavo all'università facoltà di giurisprudenza, per cui mangiavamo Per_2
a casa con mia madre prima che lei uscisse. Parlavamo del suo lavoro e lei mi riferiva di sponsorizzare prodotti della , in particolare banche dati per la ricerca
Controparte_3 giurisprudenziale. In pratica a mia madre veniva data dalla IGra una lista di potenziali CP_1 clienti su carta intestata con logo della da contattare telefonicamente
Controparte_3 sponsorizzando i prodotti;
in caso positivo concordava con il cliente un appuntamento al quale si recava un agente della ADR Non vi era un termine fisso dopo il quale veniva
Controparte_3 consegnata una uova lista di clienti potenziali, in pratica dipendeva dal tempo impiegato da mia madre per contattare anche ripetutamente i vari clienti. Il tempo trascorso dipendeva anche dalla bravura dell'interessato. Di fatto dopo circa 15 giorni veniva esaurita la lista e gliene davano un'altra. ADR Ciò so in quanto pure io ho lavorato per la tramite la
Controparte_3 IGnora dal marzo 2019 al settembre 2019 in modo continuativo dal lunedi al venerdi CP_1 dalle 15 alle 20 e con gli stessi compiti di mia madre. Sempre nell'appartamento di via
Fracanzano. ADR Ovviamente andavamo e tornavamo insieme al lavoro tutti i giorni come precisato. Ciò abbiamo fatto anche quando è deceduto mio nonno , ma come detto ad agosto fruivamo delle ferie. ADR La IGra era sempre presente nell'ufficio e ci indicava CP_1
l'obiettivo giornaliero di concludere almeno cinque appuntamenti al giorno. L'obiettivo era di chiudere 25 appuntamenti alla settimana, ma in caso di mancato raggiungimento non vi erano sanzioni. ADR Avevamo l'obbligo di presenza, eventuali permessi o assenze dovevano essere verbalmente concordati la IGra . Era raro che chiedessimo permessi o assenze, ma ci CP_1 sono stati sempre stati accordati . ADR Facevo in modo che il permesso o l'assenza mi fosse preventivamente accordata se non era per un motivo improvviso, ad esempio se ero ammalato.
ADR Insieme a me ha lavorato una ragazza di nome nello stesso periodo ed altre Persona_3
4 o 5 donne, di cui non ricordo in nome. Avevamo tutti una postazione lavorativa con telefono, lista clienti e materiale di cancelleria. ADR L'ufficio era chiuso per ferie per tutti all'incirca nelle prime tre settimane di agosto. Il mese di agosto non ci è stato proprio pagato. ADR Il
6 pagamento del compenso veniva effettuato tramite bonifico bancario proveniente dalla IGra
o dal figlio;
nel mio caso il bonifico era effettuato sul c.c. intestato a CP_1 Parte_3 mia madre, ma riportava il mio nome nella causale. ADR L'importo percepito da mia madre era costante, ma è aumentato periodicamente nel corso del tempo, a partire da circa € 500 mensili, poi € 550, poi € 600 e così via, non so precisare meglio. ADR Nel mio caso il bonifico non aveva un importo fisso ma venivo pagato in modo variabile in base agli appuntamenti presi, sempre con cadenza mensile. ADR A settembre me ne sono andato perchè avevo difficoltà a conciliare lavoro con lo studio. Mia madre ha continuato a lavorare con le stesse modalità sempre presso
l'ufficio di via Fracanzano fino allo scoppiare della pandemia nel marzo 2020. ADR Da tale momento in poi mia madre ha continuato a lavorare per la IGra da casa, con gli stessi CP_1 orari e mansioni, le fu consegnato un pc portatile da utilizzare e periodicamente le venivano consegnate le liste dei clienti. ADR In questo periodo, a fine giornata veniva predisposto da mia madre un report giornaliero con gli appuntamenti concordati e che veniva inviato alla IGra
a mezzo Whatsup. ADR Quando ho iniziato a lavorare la IGra mi si presentò CP_1 CP_1 come addetta alle ricorso umane della e quando uscivano in commercio nuovi Controparte_3 prodotti ad esempio la banca dati denominata ONE LEGALE la IGra o in alternativa CP_1 un'altra persona della di cui non ricordo il nome ci ha formato descrivendoci Controparte_3 le caratteristiche del prodotto. ADR Mi madre si lamentava che non veniva mantenuta la promessa di sottoscrivere un contratto formale di lavoro con la cosa che non è Controparte_3 mai avvenuta;
come, del resto, anche nel mio caso”.
: “ADR conosco i fatti di causa in quanto sono la compagna di Testimone_2 [...]
dal settembre 2018 circa, per cui da tale momento ho iniziato a frequentare la loro Tes_1 casa. Poichè io ed il mio compagno studiavamo insieme a casa sua, frequentando la facoltà di giurisprudenza, vedevo uscire di casa intorno alle 14:20/14:30 , sapevo che Parte_1 iniziava a lavorare alle 15. Visto che spesso mi trattenevo lì anche per la cena la vedevo rientrare intorno alle 20:30. ADR Mi sono recata presso l'ufficio della IGra a via Controparte_1
Fracanzano solo quando il mio compagno vi ha iniziato a lavorare anche lui, nell'anno 2019 non ricordo meglio. ADR A volte li ho accompagnati o li sono andati a prendere, ma non sono mai salita nell'appartamento, aspettavo in strada. Mi hanno riferito di occuparsi della sponsorizzare prodotti della in particolare banche dati per la ricerca Controparte_3 giurisprudenziale. In pratica venivano date al mio fidanzato ed alla IGra , ma non so da Pt_1 chi, delle liste di potenziali clienti su carta intestata con logo della da contattare Controparte_3 telefonicamente sponsorizzando i prodotti;
in caso positivo fissavano con il cliente un appuntamento al quale si recava un agente della per concludere il contratto di acquisto CP_2 del prodotto. ADR Il mio fidanzato ha continuato a lavorare in questo ufficio per circa un anno, non so essere più precisa. La IGra invece ha continuato a lavorare lì anche Pt_1 successivamente in modo continuativo. Quando è scoppiata la pandemia non so se abbia lavorato durante il cd lock down;
ma dopo la IGra ha certamente lavorato in smart Pt_1 working da casa dove la vedevo avendo ripreso a studiare insieme al mio compagno. Ciò sempre
7 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20. So che avevano un obbligo orario, tanto è vero che hanno chiesto dei permessi, ad esempio per partecipare al saggio di danza fatto dalla figlia della IGra
Non so con che modalità il permesso venisse richiesto. Non ho mai sentito lamentele Pt_1 circa una eventuale la mancata accettazione della richiesta, ma ribadisco che non potevano assentarsi dal lavoro senza autorizzazione. ADR Durante il mese di agosto fruivano di circa 20 gg di ferie non so se retribuite. So che entrambi venivano pagati con bonifico , ma non so da chi provenisse. Il rapporto lavorativo della ricorrente è cessato se ben ricorso nell'estate 2022. La IGa ed il mio compagno si lamentavano in famiglia che la IGra sebbene si Pt_1 CP_1 qualificasse come addetta alle risorse umane della non le abbia mai fatto Controparte_3 sottoscrivere il promesso contratto di lavoro. ADR Ricordo che il rapporto di lavoro si è svolto anche quando è deceduto il nonno del mio fidanzato”.
Mauro Paparo Filomarino: “ADR sono il fratello di e, pur Controparte_1 essendo residente in provincia di Matera, frequento Napoli in quanto vi ho diversi interessi sia familiari che professionali quali architetto. ADR mia sorella ha svolto per diversi anni l'attività di promozione della vendita di prodotti nel settore dell'editoria, tra l'altro anche per la
[...]
; in pratica, le società editrici le fornivano dei tabulati con i numeri telefonici di CP_2 potenziali clienti che lei contattava per concordare eventualmente un appuntamento al quale, in caso positivo, si sarebbe recato un agente di zona, ma non mia sorella. ADR svolgeva tale attività prevalentemente da casa, solamente in un periodo di circa due anni, ma non so essere più preciso, prese in fitto un appartamento di circa 50 mt. quadri al piano terra in Napoli alla via
Fracanzano. ADR almeno un paio di volte al mese, se non di più, mi sono recato presso questo appartamento dove ho anche dormito quando venivo a Napoli. Ricordo che all'interno vi era una scrivania piuttosto grande dove ho visto lavorare circa 2-3 ragazze. ADR il nome Pt_1 non mi dice nulla, ma non escludo assolutamente che possa aver frequentato lo studio di
[...] mia sorella. ADR ho constatato personalmente che queste ragazze, dopo un iniziale periodo di formazione effettuato da mia sorella circa le varie tecniche di comunicazione, ricevevano la lista dei clienti da contattare;
cosa che facevano anche da casa loro. In pratica, dopo aver chiamato
i clienti, portavano a mia sorella un foglio indicando gli appuntamenti che avevano programmato ai quali, come detto, prendevano parte degli agenti della in tutta CP_2
Italia. ADR per quanto mi risulta, ma non so essere più preciso, mia sorella dava a ciascuna di queste ragazze un incentivo mensile in misura fissa, oltre ad un importo variabile in base al numero di appuntamenti concordati. ADR per quanto mi risulta, queste ragazze non avevano un orario da rispettare, probabilmente nel periodo della formazione concordavano un orario con mia sorella. ADR quando nacque con gravi problemi di salute il nipote di mia sorella, per cui fu ricoverato al Gaslini di Genova, cessò l'attività, lasciò lo studio e si trasferì a Genova per stare vicino ai familiari. Era più o meno l'estate dell'anno 2019. Ricordo di essermi recato personalmente per un sopralluogo all'appartamento in quanto architetto prima di riconsegnarlo al proprietario. ADR dopo alcuni mesi, forse un anno, ma non ricordo meglio, mia sorella ha ripreso a svolgere tale attività, ma presso il proprio appartamento sito in Napoli alla via Mario
8 Ruta che pure ho frequentato. ADR non ricordo meglio, ma certamente più di due anni fa mia sorella ha interrotto ogni rapporto con la che censurò mia sorella per la gestione CP_2 di un rapporto con una sua collaboratrice in quanto quest'ultima aveva formulato delle richieste economiche alla ADR ricordo molto genericamente che mia sorella prese in fitto CP_2 un appartamento in Napoli alla via Scarlatti per un paio di mesi. Non ricordo nemmeno per quale ragione lo fece o lo lasciò; né se ciò sia avvenuto prima o dopo di aver utilizzato
l'appartamento di via Fracanzano. ADR escludo categoricamente che le ragazze che hanno collaborato con mia sorella le dovessero comunicare o chiedere autorizzazioni per eventuali permessi o ritardi”.
: “ADR conosco i fatti di causa in quanto sono stato coniugato con Testimone_3 [...]
, ma attualmente sono divorziato. ADR se ben ricordo, ci siamo separati nel Controparte_1
2016, ma anche successivamente ci siamo frequentati. ADR la mia ex moglie ha avuto per diversi anni rapporto professionali con case editrice, da ultimo con la . Tali società Controparte_2 le conferivano mandato per promuovere la vendita di prodotti di editoria;
in pratica, lei riceveva dalla società dei tabulati telefonici e contattava i nomi ivi indicati per eventualmente concordare un appuntamento al quale si sarebbe recato uno degli agenti della società. Tale attività ha svolto in casa, anche se tra il 2018 e il 2019 si è appoggiata in un mini-appartamento sito in Napoli Contr alla via Fracanzano. la resistente si avvaleva di collaboratrici alle quali a sua volta girava degli elenchi dei tabulati. Tali persone venivano formate da mia ex moglie proprio presso lo studio di via Fracanzano nel predetto periodo o, in precedenza, a casa. Successivamente alla formazione. le collaboratrici effettuavano le telefonate per concordare gli appuntamenti da casa loro o da altri posti che non conosco. ADR ho sentito il nome ma non la saprei Parte_1 identificare, è stata una delle collaboratrici della mia ex moglie, come ho detto sopra. Non posso dire di averla vista o meno nello studio proprio perché, come detto, non riesco mentalmente ad identificarla. ADR tali collaboratrici non avevano un orario di lavoro, né dovevano rendicontare circa l'attività svolta. ADR Per quanto ricordo, la mia ex moglie dava a ciascuna un compenso fisso ed un incentivo in base al numero di appuntamenti concordati, ma non so essere più preciso.
ADR Chiuse lo studio quando il nipote nacque con gravi problemi di salute e fu ricoverato a Contr Genova dove lei si trasferì per dare una mano. Era l'estate del 2019. nell'autunno immediatamente successivo ritornò a Napoli e riprese l'attività che ha svolto a casa dove all'occorrenza ha formato le collaboratrici. ADR non mi risulta che la mia ex moglie abbia avuto un ufficio o studio alla via Scarlatti, non ne so nulla. ADR mi sono recato presso lo studio di via
Fracanzano in modo sporadico all'incirca di un paio di volte al mese forse anche tre, sebbene all'epoca fossimo già separati, avendo mantenuto come ho detto rapporti cordiali. ADR ricordo che l'attività promozionale che ha svolto la mia ex moglie ogni anno veniva praticamente sospesa da metà luglio a metà settembre nonché dal 10 dicembre al 10 gennaio circa in coincidenza con le festività. ADR ciascuna delle collaboratrici aveva con la mia ex moglie un rapporto di breve durata, si trattava solitamente di studentesse che lavoravano con lei prima di trovare un nuovo lavoro.”.
9 Ribadito che spetta a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura Parte_1 subordinato, dall'esame delle dichiarazioni appena riportate, non può dirsi raggiunta tale rigorosa prova.
In particolare, i testimoni e hanno riferito circostanze generiche o fatti Tes_1 Tes_2 di cui hanno avuto, per gran parte, conoscenza de relato actoris; ed in tal caso la rilevanza dell'assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (in tal senso cfr. Cass.
n. 569/2015).
Peraltro, si aggiunga che le generiche dichiarazioni testimoniali a supporto della ricostruzione attorea sono state rese, da un lato, da un soggetto di scarsa attendibilità in ragione del legame di parentela ( figlio dell'odierna ricorrente); dall'altro da un Testimone_1 soggetto che non ha avuto una reale conoscenza diretta dei fatti di causa ( Testimone_2 fidanzata del ). Tes_1
Tali dichiarazioni non sono corroborate da ulteriori e concrete risultanze probatorie, e risultano smentite dalle deposizioni dei testimoni e (sebbene anch'essi Controparte_1 Tes_3 legati da vincoli di parentela con la resistente), che hanno reso dichiarazioni concordanti in ordine all'intercorrenza tra le parti di un rapporto eventualmente di mera collaborazione.
Invero, ritiene il giudicante che, proprio facendo leva sulle richiamate deposizioni, le emergenze istruttorie inducono ad escludere che la abbia reso in via stabile e continuativa Pt_1 la prestazione di operatrice call center (addetto alla promozione dei prodotti nelle CP_5 forme della subordinazione;
ciò sia in ragione delle eIGenze evidentemente flessibili della resistente, a sua volta legata da un contratto di collaborazione con la società, sia per il complesso rapporto intercorso tra le parti, caratterizzato dal susseguirsi di frequenti interruzioni e riprese dell'attività di collaborazione, non essendo emersi gli indici della vera e propria subordinazione.
In altri termini, la pretesa azionata in giudizio sarebbe fondata su di una piattaforma probatoria estremamente labile e sommaria, consistente in due generiche dichiarazioni testimoniali, comprensive di fatti di cui i testi ha avuto conoscenza de relato;
ed in contrasto con le due deposizioni rese dai testi indotti dalla resistente.
Pertanto, in difetto di risultanze concrete in ordine all'essenziale elemento della subordinazione, non può dirsi raggiunta la prova dell'esistenza del contestato rapporto di lavoro subordinato.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, trovando applicazione il principio di cui all'art. 2697 c.c., la domanda non può trovare accoglimento
4. In punto di spese, tenuto conto della necessità di accertare mediante l'attività istruttoria la natura del rapporto intercorso tra le parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti costituite.
Nulla per le spese nei confronti della non costituita. Controparte_2
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P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite;
- nulla per le spese nei confronti della non costituita. Controparte_2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, 23.5.2025. Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
11