TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/12/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2439 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2439 /2023, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
VO SI parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
TT TA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI: come in atti Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 11.12.2023 ha chiesto la modifica CP_1 delle condizioni di divorzio, esponendo quanto segue:
-di aver contratto matrimonio con Controparte_2
-che dall'unione sono nati i figli nata a [...] in data [...] e , Per_1 Per_2 nato a [...] in data [...];
-che i coniugi fissavano la propria residenza coniugale nella abitazione sita in Terni in immobile di proprietà esclusiva della ricorrente;
-che il resistente svolgeva la propria attività lavorativa alle dipendenze di società privata, mentre la ricorrente lavora nella società di proprietà della propria famiglia;
-che dopo l'omologazione della separazione consensuale, nel 2020, con sentenza a domanda congiunta n. 1714/2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, con conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre e ampia disciplina delle frequentazioni padre figli (due pomeriggi a settimana, e a fine settimana alterni oltre ai periodi di vacanza condivisi tra i genitori), determinando in € 400 mensili il contributo posto a carico del padre per il mantenimento dei minori (importo determinato in € 200 per i mesi estivi in ragione dell'ampia permanenza presso il padre nel periodo estivo) oltre al 50% delle spese straordinarie, con autorizzazione al padre a riscuotere il 100% degli assegni familiari per la prole;
-che già nel 2021, il figlio minore delle parti avrebbe comunicato in alcune occasioni difficoltà del padre nei periodi di permanenza presso lo stesso, rappresentando alla madre che il resistente non si sarebbe svegliato per l'intera giornata, facendo così temere alla la ripresa di problemi di tossicodipendenza dell'ex marito;
CP_1
-che tali problemi sarebbero stati segnalati anche dalla figlia primogenita, nel 2022, quando la ragazza avrebbe riferito alla madre di aver visto il padre introdurre sostanze, presumibilmente stupefacenti, nell'abitazione dove si trovava con i figli, e di averli condotti con sé nell'incontrare persone che presumibilmente gli avrebbero consegnato della sostanza stupefacente;
-che lo stesso resistente avrebbe confessato alla di lui sorella di aver avuto una ricaduta nell'uso di sostanze stupefacenti con conseguente accordo tra i genitori, concluso nel 2022, finalizzato a permettere la permanenza del padre con i figli solo alla presenza di altri adulti e a sottoporsi a controlli periodici presso il SERD per verificare l'eventuale uso di sostanze stupefacenti;
-che il resistente non avrebbe tenuto fede a tali impegni, con conseguente timore da parte della ricorrente di esposizione dei figli minori alle condotte disfunzionali del padre, anche in considerazione del peggioramento delle relazioni del resistente con le proprie familiari (madre e sorella), con mancata disponibilità delle stesse a garantire la loro presenza negli incontri tra il e i figli minori;
CP_2 -che il vrebbe interrotto la corresponsione del contributo per il mantenimento CP_2 dei figli;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamneto esclusivo dei figli a sé con autorizzazione a riscuoter l'assegno unico corrisposto per i figli.
Si è costituito confermando di aver avuto nel corso del Controparte_2 matrimonio un problema di dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti, problema reso noto alla moglie e per superare il quale il resistente si era impegnato a seguire una serie di controlli e prescrizioni presso il SERD, iniziati nel settembre 2020, e conclusi positivamente nel marzo 2021, con piena ripresa delle frequentazioni con i figli secondo l'accordo di separazione e di successivo divorzio. Il resistente ha esposto che:
- nel novembre 2021, dichiarava di aver fatto uso, in una unica occasione, di sostanze stupefacenti, chiarendo che ciò non era avvenuto quando aveva con sé i minori;
- comprendendo i timori della ricorrente, aveva sottoscritto una scrittura privata ( marzo 2022) con la quale si obbligava ad effettuare analisi del capello con cadenza semestrale, stabilendo che sino all'esito di tali controlli le modalità di affido dei minori avrebbe subito delle limitazioni, ovvero i viaggi e gli spostamenti in macchina e i pernottamenti con i bambini presso l'abitazione del sarebbero avvenute in presenza della CP_2 nonna paterna o di persona di fiducia delle parti;
- che dall'ottobre 2022 in poi tutte le analisi del capello effettuate dal avevano CP_2 dato esito negativo, quanto alla presenza di sostanze stupefacenti;
- che la situazione sarebbe precipitata nel luglio 2023, quando il per sua stessa CP_2 ammissione, in una unica occasione, aveva fatto uso di cocaina, seppur non in presenza dei minori, con conseguente nuova limitazione nell'accesso ai figli, frequentati dal resistente solo in presenza della madre o comunque davanti al portone della abitazione della modalità ritenuta non soddisfacenti né dal resistente né dai minori, che CP_1 avrebbero reclamato di trascorrere più tempo con il padre;
-che la figlia avrebbe avuto difficoltà di relazione con la madre con continui litigi, Per_1
e desiderio di trasferirsi a vivere a casa del padre;
- che in data 17.01.2024 i figli venivano accompagnati dalla madre a casa della nonna paterna dove consumavano la cena unitamente al padre, alla compagna del padre e alla nonna paterna, e riferiva di frequenti litigi con la madre;
Per_1
-di aver sempre corrisposto quanto dovuto per il mantenimento dei figli e di non aver mai messo in pericolo i figli, cercando di superare le proprie difficoltà con assidua frequentazione di un gruppo di sostegno per le dipendenze (Narcotici Anonimi) iniziando un percorso psicoterapeutico;
-di avere stabile relazione con nuova compagna;
tanto premesso il resistente ha chiesto l'immediato ripristino del diritto di visita dei figli anche occorrendo in modalità protetta, o comunque alla presenza della compagna del resistente;
e nel merito di mantenere l'affidamento condiviso dei figli e , Per_1 Per_2 con collocamento dei medesi presso la residenza materna, confermando le modalità e i tempi di permanenza dei figli con il padre come disciplinati in sede di divorzio. Nel corso del giudizio il resistente rappresentando la perdita dell'attività lavorativa, con conseguente contrazione del reddito, a fronte degli elevati redditi della ricorrente contitolare di impresa di famiglia di smaltimento di materiali ferrosi, ha chiesto la riduzione del contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli.
All'udienza di comparizione le parti hanno dichiarato: di risiedere CP_1 in Terni nella casa familiare di sua proprietà, di percepire come collaboratrice nell'attività familiare reddito mensile netto di euro 1500, di essere proprietaria della casa di abitazione e di due appartamenti al 50% con il fratello;
i Controparte_2 risiedere in immobile di proprietà della madre, di percepire come operario reddito mensile netto di euro 1300 per 14 mensilità, di essere proprietario di quota di immobile, gravato da rata auto per euro 349 mensili. All'esito dell'udienza preso atto di quanto rappresentato dal resistente in merito a problemi di uso di droghe, con volontà di seguire percorsi di recupero presso il SERD, sono stati disposti accertamenti in tal senso.
Acquisite le relazioni del SERD, dalle quali è emersa discontinuità del resistente nel seguire i percorsi ed esiti positivi di alcuni accertamenti quanto all'uso di sostanze, disposto l'ascolto diretto dei figli minori, acquisita relazione della psicoterapeuta presso la quale il figlio stava seguendo percorso di sostegno, preso atto dell'intervenuto Per_2 licenziamento del resistente, è stato disposto l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre, prevedendo che le frequentazioni padre figli potessero realizzarsi solo alla presenza di parenti del ramo paterno ovvero di persona di fiducia della madre, è stato ridotto il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli. All'esito la decisione è stata rimessa al Collegio.
Affidamento della prole
La ricorrente ha chiesto venga confermato l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre già disposto in corso di causa;
il resistente ha, invece, chiesto la conferma dell'affidamento condiviso dei figli con conferma di quanto previsto nella sentenza di divorzio.
Nel corso del procedimento, preso atto delle dichiarazioni dello stesso resistente in merito all'asserito superamento dei problemi di dipendenza e del consenso dallo stesso prestato per sottoporsi ad accertamenti presso il , il servizio per il contrasto alle Pt_1 dipendenze è stato incaricato di compiere tali accertamenti.
Nella relazione del SERD del 29.5.2024, in atti, i responsabili del servizio hanno attestato di aver convocato il per eseguire controlli programmati in data 21.3.2024, ai CP_2 quali il resistente non si è presentato, allegando difficoltà di salute. I responsabili del SERD hanno, inoltre, evidenziato di aver fissato 4 appuntamenti per esami urinari ai quali il resistente non si è presentato. Nelle successive relazioni del SERD (del 9.9.2024; 30.10.2024; 30.1.2025) è emerso che il si è presentato per sottoporsi ai controlli solo in poche occasioni;
in CP_2 particolare, si è sottoposto a controllo in data 5.8.2024 che ha dato esito positio all'uso di cocaina;
in data 3.9.2024, il controllo urinario ha dato esito negativo;
nell'ottobre 2024 i 4 controlli hanno dato esito positivo quanto all'abuso di alcool, mentre il resistente non si è presentato all'esame cheratinico nel gennaio 2025.
Nel corso delle udienze il ha dichiarato (udienza 5.2.2024): “Ho fatto l'analisi CP_2 del capello due volte in un anno negative nel 2023, a luglio 2023 per mia colpa ho avuto un momento economico difficile perché la banca mi ha tolto la carta di credito, ho avuto la chiusura del fido e mi sono trovato in difficoltà personale e morale. Ho avuto una ricaduta.”; all'udienza del 10.6.2024 ha dichiarato: “Ho avuto una ricaduta con la cocaina il 15 maggio, da allora non ho più usato nulla e sto frequentando il gruppo dei narcotici anonimi dal 20 maggio giornalmente. Sono intenzionato a seguire un percorso al Serd per l'uscita dalla dipendenza.”
Alla luce di tali risultanze emerge con evidenza la situazione di tossicodipendenza del problema non negato ma minimizzato dal resistente che pur se ha dichiarato CP_2 di seguire percorsi di recupero in realtà non si è presentato con costanza ai controlli predisposti nel corso del presente giudizio.
Dall'ascolto dei minori è emersa la consapevolezza in capo ai minori della difficile situazione del padre, e la resistenza a proseguire la frequentazione in assenza di un serio percorso di recupero.
La figlia minore delle parti ha dichiarato: “Frequento il sez. Ordinario, Per_1 Per_3 il 2 superiore, e faccio ginnastica artistica a livello agonistico, il mio attrezzo preferito sono le parallele (anche se fa un po' male), mi piace tanto, è uno sport che anche se hai paura la voglia di farlo è maggiore. Mi alleno due volte alla settimana per tre ore e mezza, però gli orari si conciliano bene con la scuola e i compiti, prima studio poi vado ad allenamento. Faccio le gare e anche le nazionali, invernali e estive. Faccio anche le trasferte si va sempre a Rimini e mi ha accompagnato papà l'ultima volta e siamo poi rimasti al mare. Ho un fidanzato che fa calcio a livello quasi professionale alla Terni FC e quando non si allena esco con lui e quando si allena esco con le amiche (un sabato con lui e un sabato con le amiche). Con mio fratello siamo molto complici, anche se la differenza di età si fa sentire, ci corriamo 4 anni e mezzo, io sono più grande. Con mamma le cose adesso vanno bene, prima è stato un anno faticoso era tutta una serie di cose ingestibili, ma ero io che ero ingestibile e me ne rendo conto, gliene ho fatte tante forse anche per ripicca. Non avevamo rapporto, era brutto. Da sempre abbiamo avuto rapporti difficili ma lo scorso anno di più, magari per ripicca anche quando ho smesso di vedere papà. Di mio padre adesso non so niente, non lo vedo ma mi piacerebbe vederlo ma non così, cioè che stia bene. Io so tutto dei suoi problemi, ci sto dentro. Lui non ne parla dei suoi problemi, io ne vorrei parlare con lui ma non ce la faccio ad allontanarmi da lui anche se vorrei, perché lui non mi cerca per amore ma solo quando vuole. Preferirei vederlo con un famigliare non con estranei. Quando lo potevo vedere con nonna le cose andavano bene ma fino a quando ci sono state tensioni, ma di preciso non so perché mamma mi ha lasciato fuori da questa cosa. Io papà così non voglio vederlo, lo vorrei vedere però se lui ci continua a vedere stando male preferisco aspettare anche tanto tempo però che diventi un papà. Preferisco aspettare e vederlo quando avrà superato tutti i suoi problemi. Non vedendoci magari cambia, è l'ultima cosa che mi è rimasta. Non parliamo di quello, a me aveva detto erano 2 mesi che era pulito da quando era andato dai narcotici anonimi, pensavo che andasse regolarmente al SERD invece non ci era andato. Se lui sta così preferisco non vederlo, se guarisce invece sì. NO finalmente è riuscita a dire basta perché prima non ce la faceva, io non ho avuto mai problemi con lui prima. Di carattere andiamo d'accordo. Vorrei solo che papà guarisse e che tornasse ad essere un papà. So che non è facile, gli sono sempre stata vicina, preferirei che mi dicesse che non ce la fa ma non essere presa in giro.”
Il figlio minore ha dichiarato: “Vado a scuola e faccio la 5, faccio calcio 3 volte Per_2
a settimana, due ore alla volta. Sono difensore, mi piace tanto. Facciamo le partite di sabato e di domenica anche fuori, mi accompagna mamma o nonna, papà no. L'altro giorno per la prima volta sono andato al cinema con gli amici e abbiamo visto cattivissimo me 4, è bello, è uscito adesso. Una volta sono andato da un amico a fare i compiti, da loro ci vado ma poi i compiti li faccio a casa . La mia materia preferita è matematica e storia e vado bene in queste materie. Vorrei fare l'ingegnere meccanico, specialmente di macchine. Mi piacciono le macchine e la mia preferita è la McLaren. Mi piace l'Audi e BMW, Mercedes. Vivo con mamma, lei è gentile, alcune volte si arrabbia ma perché la faccio arrabbiare io. Le racconto le mie cose e cosa succede a scuola, parliamo molto. Non ha difetti mamma. Papà non lo vedo, quando lo vedevo ero sempre felice come quando sto con mamma. Papà è gentile anche se ha fatto cose che non doveva fare ma comunque è gentile, mi manca, alcune volte mi metto a piangere perché mi manca, non lo vedo mai. So che ha qualche problema me l'ha detto mamma. A me piace vederlo quando so che lui sta bene e posso starci tranquillo. Mi piacerebbe vederlo con qualcun altro anche se quando sto da solo con lui sto meglio però per vederlo mi andrebbe bene che ci sia qualcun altro. Vedo la nonna, la mamma di papa, tutti i mercoledì, ci vado d'accordo e anche con zia. Non mi viene in mente altro.”
Tali risultanze fanno ritenere provata l'attuale difficoltà del resistente a causa dell'uso di sostanze stupefacenti (in particolare cocaina).
In punto di diritto, il Collegio rileva come rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal d.leg.vo 154/2013 costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato” (art.337-quater come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale proposito la Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nel caso di specie, da quanto sopra riportato è emerso che il resistente ha gravi carenze genitoriali, non essendo in grado di superare lo stato di tossicodipendenza;
deve ritenersi che il resistente non sia in grado di esercitare correttamente la responsabilità genitoriale condivisa, poiché in presenza di tossicodipendenza non superata il genitore non può ritenersi capace di compiere scelte congrue per i figli, né di sintonizzarsi sui bisogni della prole.
Per quanto esposto, il Collegio ritiene conforme all'interesse dei minori disporne, l'affidamento esclusivo alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti i figli, con totale esclusione da tali scelte del padre.
Per gli ulteriori aspetti relativi alla frequentazione padre figli in considerazione di quanto rilevato, deve esser previsto che tali frequentazioni debbano essere interrotte fino a quando il resistente non avrà intrapreso e completato un serio percorso di disintossicazione. Prima di allora esporre i minori a contatti con il padre, potrebbe imporre ai figli di avere contatti con un genitore che non è in grado di controllare le proprie dipendenze, con certe ricadute sull'equilibrio dei minori, chiamati ad assumere atteggiamenti adultizzati di “gestione” delle serie difficoltà del padre.
All'esito di un serio percorso di disintossicazione il potrà agire dianzi al CP_2 giudice competente per ottenere, previo accertamento della disintossicazione, la ripresa delle relazioni con i figli minori.
Con riferimento al contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli, in considerazione delle difficoltà del che nel corso del giudizio ha perso CP_2 un'attività lavorativa, intraprendendo attività lavorative a tempo determinato, il contributo posto a carico del resistente per il mantenimento dei figli deve essere ridotto ad € 150,00 mensili per ciascun figlio, oltre ISTAT annuale. Parimenti deve essere ridotto al 30% la quota di spese straordinarie dei figli da porre a carico del padre, in considerazioni delle difficoltà economiche del resistente.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle modalità di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contenute nella sentenza n. 1714/2021:
dispone l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, rimettendo alla stessa tutte le scelte, anche di maggior rilevanza, relative ai minori da eseguire anche in assenza di consenso paterno, comprendendo tra tali scelte (elencazione meramente esemplificativa) quelle scolastiche, mediche, sportive, ricreative, di richiesta di documenti anche validi per l'espatrio, di richiesta dell'assegno unico e di ogni altra indennità comunque denominata;
dispone la sospensione delle frequentazioni tra il padre e i figli minori, sino all'esito del completamento di percorso di disintossicazione del resistente;
riduce il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli ad euro 150 mensili per ciascun figlio, oltre ISTAT annuale, con decorrenza dal mese di febbraio 2024 (data della domanda);
riduce la quota delle spese straordinarie a carico del padre al 30% con decorrenza dal mese di febbraio 2024;
dispone che l'assegno unico per entrambi i figli minori sia percepito al 100% dalla madre;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10 dicembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2439 /2023, promossa da:
, nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
VO SI parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
TT TA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI: come in atti Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 11.12.2023 ha chiesto la modifica CP_1 delle condizioni di divorzio, esponendo quanto segue:
-di aver contratto matrimonio con Controparte_2
-che dall'unione sono nati i figli nata a [...] in data [...] e , Per_1 Per_2 nato a [...] in data [...];
-che i coniugi fissavano la propria residenza coniugale nella abitazione sita in Terni in immobile di proprietà esclusiva della ricorrente;
-che il resistente svolgeva la propria attività lavorativa alle dipendenze di società privata, mentre la ricorrente lavora nella società di proprietà della propria famiglia;
-che dopo l'omologazione della separazione consensuale, nel 2020, con sentenza a domanda congiunta n. 1714/2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, con conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre e ampia disciplina delle frequentazioni padre figli (due pomeriggi a settimana, e a fine settimana alterni oltre ai periodi di vacanza condivisi tra i genitori), determinando in € 400 mensili il contributo posto a carico del padre per il mantenimento dei minori (importo determinato in € 200 per i mesi estivi in ragione dell'ampia permanenza presso il padre nel periodo estivo) oltre al 50% delle spese straordinarie, con autorizzazione al padre a riscuotere il 100% degli assegni familiari per la prole;
-che già nel 2021, il figlio minore delle parti avrebbe comunicato in alcune occasioni difficoltà del padre nei periodi di permanenza presso lo stesso, rappresentando alla madre che il resistente non si sarebbe svegliato per l'intera giornata, facendo così temere alla la ripresa di problemi di tossicodipendenza dell'ex marito;
CP_1
-che tali problemi sarebbero stati segnalati anche dalla figlia primogenita, nel 2022, quando la ragazza avrebbe riferito alla madre di aver visto il padre introdurre sostanze, presumibilmente stupefacenti, nell'abitazione dove si trovava con i figli, e di averli condotti con sé nell'incontrare persone che presumibilmente gli avrebbero consegnato della sostanza stupefacente;
-che lo stesso resistente avrebbe confessato alla di lui sorella di aver avuto una ricaduta nell'uso di sostanze stupefacenti con conseguente accordo tra i genitori, concluso nel 2022, finalizzato a permettere la permanenza del padre con i figli solo alla presenza di altri adulti e a sottoporsi a controlli periodici presso il SERD per verificare l'eventuale uso di sostanze stupefacenti;
-che il resistente non avrebbe tenuto fede a tali impegni, con conseguente timore da parte della ricorrente di esposizione dei figli minori alle condotte disfunzionali del padre, anche in considerazione del peggioramento delle relazioni del resistente con le proprie familiari (madre e sorella), con mancata disponibilità delle stesse a garantire la loro presenza negli incontri tra il e i figli minori;
CP_2 -che il vrebbe interrotto la corresponsione del contributo per il mantenimento CP_2 dei figli;
tanto premesso la ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamneto esclusivo dei figli a sé con autorizzazione a riscuoter l'assegno unico corrisposto per i figli.
Si è costituito confermando di aver avuto nel corso del Controparte_2 matrimonio un problema di dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti, problema reso noto alla moglie e per superare il quale il resistente si era impegnato a seguire una serie di controlli e prescrizioni presso il SERD, iniziati nel settembre 2020, e conclusi positivamente nel marzo 2021, con piena ripresa delle frequentazioni con i figli secondo l'accordo di separazione e di successivo divorzio. Il resistente ha esposto che:
- nel novembre 2021, dichiarava di aver fatto uso, in una unica occasione, di sostanze stupefacenti, chiarendo che ciò non era avvenuto quando aveva con sé i minori;
- comprendendo i timori della ricorrente, aveva sottoscritto una scrittura privata ( marzo 2022) con la quale si obbligava ad effettuare analisi del capello con cadenza semestrale, stabilendo che sino all'esito di tali controlli le modalità di affido dei minori avrebbe subito delle limitazioni, ovvero i viaggi e gli spostamenti in macchina e i pernottamenti con i bambini presso l'abitazione del sarebbero avvenute in presenza della CP_2 nonna paterna o di persona di fiducia delle parti;
- che dall'ottobre 2022 in poi tutte le analisi del capello effettuate dal avevano CP_2 dato esito negativo, quanto alla presenza di sostanze stupefacenti;
- che la situazione sarebbe precipitata nel luglio 2023, quando il per sua stessa CP_2 ammissione, in una unica occasione, aveva fatto uso di cocaina, seppur non in presenza dei minori, con conseguente nuova limitazione nell'accesso ai figli, frequentati dal resistente solo in presenza della madre o comunque davanti al portone della abitazione della modalità ritenuta non soddisfacenti né dal resistente né dai minori, che CP_1 avrebbero reclamato di trascorrere più tempo con il padre;
-che la figlia avrebbe avuto difficoltà di relazione con la madre con continui litigi, Per_1
e desiderio di trasferirsi a vivere a casa del padre;
- che in data 17.01.2024 i figli venivano accompagnati dalla madre a casa della nonna paterna dove consumavano la cena unitamente al padre, alla compagna del padre e alla nonna paterna, e riferiva di frequenti litigi con la madre;
Per_1
-di aver sempre corrisposto quanto dovuto per il mantenimento dei figli e di non aver mai messo in pericolo i figli, cercando di superare le proprie difficoltà con assidua frequentazione di un gruppo di sostegno per le dipendenze (Narcotici Anonimi) iniziando un percorso psicoterapeutico;
-di avere stabile relazione con nuova compagna;
tanto premesso il resistente ha chiesto l'immediato ripristino del diritto di visita dei figli anche occorrendo in modalità protetta, o comunque alla presenza della compagna del resistente;
e nel merito di mantenere l'affidamento condiviso dei figli e , Per_1 Per_2 con collocamento dei medesi presso la residenza materna, confermando le modalità e i tempi di permanenza dei figli con il padre come disciplinati in sede di divorzio. Nel corso del giudizio il resistente rappresentando la perdita dell'attività lavorativa, con conseguente contrazione del reddito, a fronte degli elevati redditi della ricorrente contitolare di impresa di famiglia di smaltimento di materiali ferrosi, ha chiesto la riduzione del contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli.
All'udienza di comparizione le parti hanno dichiarato: di risiedere CP_1 in Terni nella casa familiare di sua proprietà, di percepire come collaboratrice nell'attività familiare reddito mensile netto di euro 1500, di essere proprietaria della casa di abitazione e di due appartamenti al 50% con il fratello;
i Controparte_2 risiedere in immobile di proprietà della madre, di percepire come operario reddito mensile netto di euro 1300 per 14 mensilità, di essere proprietario di quota di immobile, gravato da rata auto per euro 349 mensili. All'esito dell'udienza preso atto di quanto rappresentato dal resistente in merito a problemi di uso di droghe, con volontà di seguire percorsi di recupero presso il SERD, sono stati disposti accertamenti in tal senso.
Acquisite le relazioni del SERD, dalle quali è emersa discontinuità del resistente nel seguire i percorsi ed esiti positivi di alcuni accertamenti quanto all'uso di sostanze, disposto l'ascolto diretto dei figli minori, acquisita relazione della psicoterapeuta presso la quale il figlio stava seguendo percorso di sostegno, preso atto dell'intervenuto Per_2 licenziamento del resistente, è stato disposto l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre, prevedendo che le frequentazioni padre figli potessero realizzarsi solo alla presenza di parenti del ramo paterno ovvero di persona di fiducia della madre, è stato ridotto il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli. All'esito la decisione è stata rimessa al Collegio.
Affidamento della prole
La ricorrente ha chiesto venga confermato l'affidamento super esclusivo dei figli alla madre già disposto in corso di causa;
il resistente ha, invece, chiesto la conferma dell'affidamento condiviso dei figli con conferma di quanto previsto nella sentenza di divorzio.
Nel corso del procedimento, preso atto delle dichiarazioni dello stesso resistente in merito all'asserito superamento dei problemi di dipendenza e del consenso dallo stesso prestato per sottoporsi ad accertamenti presso il , il servizio per il contrasto alle Pt_1 dipendenze è stato incaricato di compiere tali accertamenti.
Nella relazione del SERD del 29.5.2024, in atti, i responsabili del servizio hanno attestato di aver convocato il per eseguire controlli programmati in data 21.3.2024, ai CP_2 quali il resistente non si è presentato, allegando difficoltà di salute. I responsabili del SERD hanno, inoltre, evidenziato di aver fissato 4 appuntamenti per esami urinari ai quali il resistente non si è presentato. Nelle successive relazioni del SERD (del 9.9.2024; 30.10.2024; 30.1.2025) è emerso che il si è presentato per sottoporsi ai controlli solo in poche occasioni;
in CP_2 particolare, si è sottoposto a controllo in data 5.8.2024 che ha dato esito positio all'uso di cocaina;
in data 3.9.2024, il controllo urinario ha dato esito negativo;
nell'ottobre 2024 i 4 controlli hanno dato esito positivo quanto all'abuso di alcool, mentre il resistente non si è presentato all'esame cheratinico nel gennaio 2025.
Nel corso delle udienze il ha dichiarato (udienza 5.2.2024): “Ho fatto l'analisi CP_2 del capello due volte in un anno negative nel 2023, a luglio 2023 per mia colpa ho avuto un momento economico difficile perché la banca mi ha tolto la carta di credito, ho avuto la chiusura del fido e mi sono trovato in difficoltà personale e morale. Ho avuto una ricaduta.”; all'udienza del 10.6.2024 ha dichiarato: “Ho avuto una ricaduta con la cocaina il 15 maggio, da allora non ho più usato nulla e sto frequentando il gruppo dei narcotici anonimi dal 20 maggio giornalmente. Sono intenzionato a seguire un percorso al Serd per l'uscita dalla dipendenza.”
Alla luce di tali risultanze emerge con evidenza la situazione di tossicodipendenza del problema non negato ma minimizzato dal resistente che pur se ha dichiarato CP_2 di seguire percorsi di recupero in realtà non si è presentato con costanza ai controlli predisposti nel corso del presente giudizio.
Dall'ascolto dei minori è emersa la consapevolezza in capo ai minori della difficile situazione del padre, e la resistenza a proseguire la frequentazione in assenza di un serio percorso di recupero.
La figlia minore delle parti ha dichiarato: “Frequento il sez. Ordinario, Per_1 Per_3 il 2 superiore, e faccio ginnastica artistica a livello agonistico, il mio attrezzo preferito sono le parallele (anche se fa un po' male), mi piace tanto, è uno sport che anche se hai paura la voglia di farlo è maggiore. Mi alleno due volte alla settimana per tre ore e mezza, però gli orari si conciliano bene con la scuola e i compiti, prima studio poi vado ad allenamento. Faccio le gare e anche le nazionali, invernali e estive. Faccio anche le trasferte si va sempre a Rimini e mi ha accompagnato papà l'ultima volta e siamo poi rimasti al mare. Ho un fidanzato che fa calcio a livello quasi professionale alla Terni FC e quando non si allena esco con lui e quando si allena esco con le amiche (un sabato con lui e un sabato con le amiche). Con mio fratello siamo molto complici, anche se la differenza di età si fa sentire, ci corriamo 4 anni e mezzo, io sono più grande. Con mamma le cose adesso vanno bene, prima è stato un anno faticoso era tutta una serie di cose ingestibili, ma ero io che ero ingestibile e me ne rendo conto, gliene ho fatte tante forse anche per ripicca. Non avevamo rapporto, era brutto. Da sempre abbiamo avuto rapporti difficili ma lo scorso anno di più, magari per ripicca anche quando ho smesso di vedere papà. Di mio padre adesso non so niente, non lo vedo ma mi piacerebbe vederlo ma non così, cioè che stia bene. Io so tutto dei suoi problemi, ci sto dentro. Lui non ne parla dei suoi problemi, io ne vorrei parlare con lui ma non ce la faccio ad allontanarmi da lui anche se vorrei, perché lui non mi cerca per amore ma solo quando vuole. Preferirei vederlo con un famigliare non con estranei. Quando lo potevo vedere con nonna le cose andavano bene ma fino a quando ci sono state tensioni, ma di preciso non so perché mamma mi ha lasciato fuori da questa cosa. Io papà così non voglio vederlo, lo vorrei vedere però se lui ci continua a vedere stando male preferisco aspettare anche tanto tempo però che diventi un papà. Preferisco aspettare e vederlo quando avrà superato tutti i suoi problemi. Non vedendoci magari cambia, è l'ultima cosa che mi è rimasta. Non parliamo di quello, a me aveva detto erano 2 mesi che era pulito da quando era andato dai narcotici anonimi, pensavo che andasse regolarmente al SERD invece non ci era andato. Se lui sta così preferisco non vederlo, se guarisce invece sì. NO finalmente è riuscita a dire basta perché prima non ce la faceva, io non ho avuto mai problemi con lui prima. Di carattere andiamo d'accordo. Vorrei solo che papà guarisse e che tornasse ad essere un papà. So che non è facile, gli sono sempre stata vicina, preferirei che mi dicesse che non ce la fa ma non essere presa in giro.”
Il figlio minore ha dichiarato: “Vado a scuola e faccio la 5, faccio calcio 3 volte Per_2
a settimana, due ore alla volta. Sono difensore, mi piace tanto. Facciamo le partite di sabato e di domenica anche fuori, mi accompagna mamma o nonna, papà no. L'altro giorno per la prima volta sono andato al cinema con gli amici e abbiamo visto cattivissimo me 4, è bello, è uscito adesso. Una volta sono andato da un amico a fare i compiti, da loro ci vado ma poi i compiti li faccio a casa . La mia materia preferita è matematica e storia e vado bene in queste materie. Vorrei fare l'ingegnere meccanico, specialmente di macchine. Mi piacciono le macchine e la mia preferita è la McLaren. Mi piace l'Audi e BMW, Mercedes. Vivo con mamma, lei è gentile, alcune volte si arrabbia ma perché la faccio arrabbiare io. Le racconto le mie cose e cosa succede a scuola, parliamo molto. Non ha difetti mamma. Papà non lo vedo, quando lo vedevo ero sempre felice come quando sto con mamma. Papà è gentile anche se ha fatto cose che non doveva fare ma comunque è gentile, mi manca, alcune volte mi metto a piangere perché mi manca, non lo vedo mai. So che ha qualche problema me l'ha detto mamma. A me piace vederlo quando so che lui sta bene e posso starci tranquillo. Mi piacerebbe vederlo con qualcun altro anche se quando sto da solo con lui sto meglio però per vederlo mi andrebbe bene che ci sia qualcun altro. Vedo la nonna, la mamma di papa, tutti i mercoledì, ci vado d'accordo e anche con zia. Non mi viene in mente altro.”
Tali risultanze fanno ritenere provata l'attuale difficoltà del resistente a causa dell'uso di sostanze stupefacenti (in particolare cocaina).
In punto di diritto, il Collegio rileva come rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal d.leg.vo 154/2013 costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato” (art.337-quater come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale proposito la Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nel caso di specie, da quanto sopra riportato è emerso che il resistente ha gravi carenze genitoriali, non essendo in grado di superare lo stato di tossicodipendenza;
deve ritenersi che il resistente non sia in grado di esercitare correttamente la responsabilità genitoriale condivisa, poiché in presenza di tossicodipendenza non superata il genitore non può ritenersi capace di compiere scelte congrue per i figli, né di sintonizzarsi sui bisogni della prole.
Per quanto esposto, il Collegio ritiene conforme all'interesse dei minori disporne, l'affidamento esclusivo alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti i figli, con totale esclusione da tali scelte del padre.
Per gli ulteriori aspetti relativi alla frequentazione padre figli in considerazione di quanto rilevato, deve esser previsto che tali frequentazioni debbano essere interrotte fino a quando il resistente non avrà intrapreso e completato un serio percorso di disintossicazione. Prima di allora esporre i minori a contatti con il padre, potrebbe imporre ai figli di avere contatti con un genitore che non è in grado di controllare le proprie dipendenze, con certe ricadute sull'equilibrio dei minori, chiamati ad assumere atteggiamenti adultizzati di “gestione” delle serie difficoltà del padre.
All'esito di un serio percorso di disintossicazione il potrà agire dianzi al CP_2 giudice competente per ottenere, previo accertamento della disintossicazione, la ripresa delle relazioni con i figli minori.
Con riferimento al contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli, in considerazione delle difficoltà del che nel corso del giudizio ha perso CP_2 un'attività lavorativa, intraprendendo attività lavorative a tempo determinato, il contributo posto a carico del resistente per il mantenimento dei figli deve essere ridotto ad € 150,00 mensili per ciascun figlio, oltre ISTAT annuale. Parimenti deve essere ridotto al 30% la quota di spese straordinarie dei figli da porre a carico del padre, in considerazioni delle difficoltà economiche del resistente.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle modalità di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contenute nella sentenza n. 1714/2021:
dispone l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, rimettendo alla stessa tutte le scelte, anche di maggior rilevanza, relative ai minori da eseguire anche in assenza di consenso paterno, comprendendo tra tali scelte (elencazione meramente esemplificativa) quelle scolastiche, mediche, sportive, ricreative, di richiesta di documenti anche validi per l'espatrio, di richiesta dell'assegno unico e di ogni altra indennità comunque denominata;
dispone la sospensione delle frequentazioni tra il padre e i figli minori, sino all'esito del completamento di percorso di disintossicazione del resistente;
riduce il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli ad euro 150 mensili per ciascun figlio, oltre ISTAT annuale, con decorrenza dal mese di febbraio 2024 (data della domanda);
riduce la quota delle spese straordinarie a carico del padre al 30% con decorrenza dal mese di febbraio 2024;
dispone che l'assegno unico per entrambi i figli minori sia percepito al 100% dalla madre;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10 dicembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti