Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 960/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sig.ri magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere est.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 960/2023
Promosso da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Nobili
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, e (C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Questore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di NA
APPELLATI
(C.F.: Controparte_3
), in persona del Prefetto pro tempore P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
Con l'intervento della
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DI ANCONA
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da note depositate il 18/07/2024: «Voglia
l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in accoglimento dell'appello, riformare per i motivi esposti nello stesso, la sentenza n. 1481/2023 relativa al procedimento RG n. 1898/2023, pronunciata dal Tribunale di NA, in composizione monocratica – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in data 8.11.2023, depositata (pubblicata) in cancelleria in data 9.11.2023, consentendo al sig. di ottenere Parte_1 il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, anche in considerazione dell'illegittimità del provvedimento amministrativo della
Questura di CP_2
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio».
Le parti appellate hanno concluso come da memoria di costituzione depositata il 08/03/2024, «Affinché codesta Ecc.ma Corte respinga l'appello in quanto inammissibile ed infondato.
Vinte le spese».
FATTI DI CAUSA
1.) Il Tribunale di NA, con sentenza pubblicata il 09/11/2023 all'esito del procedimento R.G. n. 1898/2023, respingeva il ricorso ex art. 30, comma
6, D. Lgs. n. 286/1998 in opposizione al decreto del Questore della Provincia di
NA (Prot. n. 0013296) del 02/03/2023 di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di famiglia presentata da
[...]
. Parte_1
2.) Il cittadino straniero ha promosso appello avverso la suddetta pronuncia, articolando i motivi di gravame esaminati nel proseguo.
3.) La presso la Corte di Appello di Parte_2
NA, intervenendo nel giudizio di appello in data 13/02/2024, ha chiesto il rigetto del gravame, rilevando l'infondatezza delle doglianze esposte nell'atto di impugnazione, ed il corretto esame, da parte del tribunale, dei fatti di causa, nonché la correlata applicazione degli istituti sottesi alla vicenda.
4.) Con memoria depositata il 18/03/2024, si sono costituiti nel giudizio di gravame il e la di chiedendo il Controparte_1 CP_2 CP_2 rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato.
5.) Preso atto del foglio di precisazione delle conclusioni depositato dall'appellante il 18/07/2024 e delle conclusioni rassegnate dagli appellati con la memoria di costituzione, il giudice istruttore ha riservato la decisione al
Collegio in data 10/10/2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I.)Preliminarmente va dichiarata la contumacia della
[...]
, che, nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di Controparte_4 citazione in appello, non si è costituita nel giudizio d'impugnazione.
II.) Con il primo motivo di gravame, parte appellante eccepisce l'incompatibilità della sostituzione della prima udienza del rito semplificato di cognizione con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (pag. 5, atto d'appello). Secondo la difesa del TI, inoltre, il tribunale avrebbe definito il giudizio omettendo l'esame delle note di trattazione del ricorrente, svilendo in tal modo il valore dell'udienza di cui all'art. 281-duodecies c.p.c.
II.1.) Il motivo di gravame risulta infondato.
Anche volendo prescindere dalla tardività, rispetto al primo profilo di doglianza, del rilievo difensivo, formulato per la prima volta nel secondo grado di giudizio anziché con il primo atto difensivo utile, ossia con le “note autorizzate” depositate dalla difesa del nel giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale in data 31/10/2023, occorre osservare che il legislatore, con riferimento al procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e ss.
c.p.c., non ha previsto particolari limiti all'applicabilità della disciplina della c.d.
“udienza cartolare”.
L'art. 127-ter, comma 1, c.p.c. consente, in linea generale, la sostituzione ex officio dell'udienza con il deposito di note scritte (contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti), salvi i casi in cui sia richiesta in udienza la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal P.M. e dagli ausiliari del giudice (ipotesi, queste, in cui la sostituzione può comunque avvenire, su istanza di tutte le parti costituite).
Le disposizioni di legge dedicate al procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica (artt. 281-bis e ss. c.p.c.), inoltre, non contengono deroghe, esplicite o implicite, all'operatività dell'art. 127-ter c.p.c.
Deve, altresì, osservarsi che il legislatore ha collocato la disciplina dell'udienza a trattazione scritta nell'ambito del “Libro I” del codice di rito, dedicato alle
“Disposizioni generali”, prevedendo al contempo che «Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo» (art. 281-bis c.p.c.).
In conclusione, la trattazione in forma scritta dell'udienza risulta compatibile con il rito semplificato di cognizione.
Parimenti infondata si rivela l'ulteriore doglianza in merito all'asserita omessa considerazione delle note di trattazione del ricorrente.
Difatti il primo giudice, valutando gli elementi di prova secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 c.p.c.), ha ritenuto che le «numerosissime circostanze di rilievo penale riportate nel provvedimento impugnato», non contestate dall'istante, fossero idonee a dimostrare l'effettiva pericolosità sociale del ricorrente per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, risultando perciò preclusive di qualsivoglia concreto e serio bilanciamento con gli interessi familiari del reo.
Il tribunale, pertanto, nel definire il giudizio ha attribuito ruolo dirimente all'accertamento della pericolosità sociale dell'attore rispetto alle argomentazioni difensive prospettate, ritenute implicitamente assorbite e/o irrilevanti.
III.) Con il secondo motivo d'appello, il censura la sentenza Parte_1 impugnata laddove il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla legittimità, formale e sostanziale, del provvedimento opposto.
Nel dettaglio, parte appellante rileva l'illegittimità del provvedimento del
Questore per violazione dell'obbligo di comunicazione del c.d. “preavviso di rigetto” di cui all'art. 10-bis L. n. 241/1990 e s.m.i. III.1.) Anche il secondo motivo di gravame si rivela infondato e immeritevole di accoglimento.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che l'eventuale omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis L.
241/1990 e succ. mod. non può condurre all'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, laddove non sia stata offerta prova dell'esistenza dei presupposti (in fatto e in diritto) per la concessione del beneficio richiesto (ex multis, in materia di permesso di soggiorno per attesa occupazione, ma applicabile anche al caso in esame, Consiglio di Stato, sentenza n. 3305 del 01/06/2018). Nel caso di specie, le censure di merito avanzate dall'appellante si mostrano insufficienti e inidonee ( per le ragioni di seguito illustrate) a consentire il rilascio del titolo di soggiorno richiesto, a fronte della riscontrata assenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Conseguentemente, l'omessa preventiva comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis L n. 241/1990 e s.m.i. si configura quale mera irregolarità formale riguardante il procedimento amministrativo, non inficiante la validità ed efficacia del provvedimento del Questore contestato.
Pertanto, anche il secondo motivo d'impugnazione va respinto.
IV.) Con il terzo motivo d'appello l'appellante sottolinea come la valutazione del Questore, per quanto discrezionale, debba comunque essere rigorosa e suffragata da ampia motivazione, che esprima un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diritti ed interessi coinvolti, soprattutto laddove il provvedimento amministrativo venga ad incidere sui diritti fondamentali, garantiti e tutelati direttamente dalla Costituzione.
Richiamando i principi giurisprudenziali affermati in materia d'immigrazione, l'appellante precisa che il requisito della pericolosità dev'essere valutato all'attualità, con disamina in concreto che non si limiti all'accertamento dell'assenza di condanne penali, ma che consideri anche il percorso rieducativo del reo successivo alla condanna.
Parte appellante richiama, quindi, l'ordinanza della Corte costituzionale n. 217 del 18/11/2021, in virtù della quale l'opportunità di disporre l'allontanamento del cittadino extracomunitario dal territorio dello Stato dev'essere bilanciata con il diritto dello straniero, ex art. 8 C.E.D.U., a non essere sradicato dal luogo in cui si svolga la parte più significativa dei suoi rapporti sociali, lavorativi, familiari e affettivi.
Con il proposto gravame la difesa dell'appellante lamenta l'omessa argomentazione in merito alla pericolosità sociale del e la mancata Parte_1 considerazione degli ulteriori elementi di cui all'art. 5, comma 5, D. Lgs. n.
286/1998 (natura e durata dei vincoli familiari, esistenza di legami con il paese d'origine, durata del soggiorno pregresso per lo straniero già presente nel
Paese). Evidenzia, inoltre, come il predetto sia ormai radicato nello Parte_1
Stato, avendo contratto matrimonio con una cittadina italiana _1
, ora trasferitasi all'estero) ed essendo divenuto padre della piccola
[...] [...]
, nata il [...] in [...], dalla convivenza con un'altra Per_2 ragazza italiana ( . Osserva, poi, come gli altri familiari del RSona_3
TI residenti in Italia (sorella, figlia e madre convivente) abbiano acquisito la cittadinanza italiana, sottolineando, peraltro, come il giudice ordinario possa svolgere un sindacato sulla legittimità del provvedimento del
Questore, stante la natura non vincolata dello stesso.
V.) Con il quarto motivo l'appellante deduce nuovamente l'omesso accertamento dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno: il tribunale non avrebbe tenuto compiutamente conto della documentazione depositata dal ricorrente, specialmente di quella allegata alla memoria difensiva autorizzata per l'udienza a trattazione scritta. Inoltre ribadisce che l'art. 5, comma 5, T.U.
Imm. impone una tutela rafforzata nei casi in cui lo straniero abbia legami familiari nel Paese, che preclude l'affidamento a presunzioni assolute di pericolosità e ad automatismi procedurali.
VI.) Con il quinto motivo di gravame contesta ancora il giudizio di pericolosità sociale siccome formulato esclusivamente alla luce del riscontro dei precedenti penali dello straniero.
Secondo la prospettazione dell'appellante il primo giudice avrebbe accolto sterilmente le valutazioni della Questura, senza operare alcun bilanciamento dei diversi interessi in gioco, né considerando l'attuale situazione personale e familiare dell'opponente. Inoltre risulterebbero numerose inesattezze e lacune sotto il profilo della tipologia dei reati commessi e, più in generale, rispetto alla situazione complessiva dell'appellante, alla sua personalità e risocializzazione: in particolare, il sig. non risulta più detenuto in Parte_1 carcere, avendo avviato un percorso di disintossicazione presso una Comunità terapeutica col supporto delle competenti istituzioni sanitare volto al recupero sociale del ricorrente conseguito proprio grazie alla sua permanenza nel territorio italiano e all'intervento delle istituzioni sanitarie di cui , però, il tribunale non avrebbe tenuto conto.
I reati commessi dall'appellante, peraltro, non risulterebbero gravi, non avendo natura associativa, riguardando fattispecie di lieve entità, nonché risultando correlati allo stato di dipendenza patologica da sostanze stupefacenti.
L'appellante osserva, altresì, di aver sempre, nonostante l'inizio del periodo di carcerazione, coltivato la relazione genitoriale con la figlia facendosi carico delle sue necessità, pur se con l'aiuto della madre (il legame positivo padre- figlia sarebbe comprovato dalle relazioni dei S.S. in atti, nonché dalle determinazioni del Tribunale per i Minorenni, che ha prescritto l'avvio di un percorso di pieno recupero della genitorialità, nell'interesse della minorenne), nonché di aver sempre lavorato, fatta eccezione per il periodo di detenzione carceraria, provvedendo al mantenimento proprio e della figlia;
di poter fare in ogni caso affidamento sul supporto morale della sorella e, soprattutto, della madre, che mensilmente provvede a garantire l'importo RS stabilito dall'autorità giudiziaria per il mantenimento della piccola
VII.) Il terzo, il quarto e il quinto motivo possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione logica e della natura delle censure con essi promosse.
I motivi risultano infondati e vanno conseguentemente rigettati.
«Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello
Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili (…)» (art. 5, comma 5, D. Lgs. n.
286/1998 e succ. mod.).
La normativa sull'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a sua volta, prevede che: « Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo
380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo
582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583- bis e 583-quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri
Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo
III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone» (art. 4, comma 3, D. Lgs. n. 286/1998).
Il Questore della Provincia di NA, con il decreto del 02/03/2023, dà atto dell'annotazione nel Casellario Giudiziale di numerose condanne a carico del . In particolare, risultano i seguenti provvedimenti penali: Parte_1 1) 10/09/2007 - Decreto penale di condanna del G.I.P. (esecutivo il
21/05/2018) per il reato di furto (art. 624 c.p.) – pena: multa €.
2.400,00;
2) 09/10/2012 – Sentenza del Tribunale di NA, Sez. distaccata di
Osimo, di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444, 445
c.p.p.) (irrevocabile dal 24/01/2013) per il reato di lesione personale
(art. 582 c.p.) – pena: reclusione mesi 3;
3) 12/03/2013 – Sentenza del Tribunale di NA, Sez. distaccata di
Osimo, di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444, 445
c.p.p.) (irrevocabile dal 24/07/2013) per il reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
pena: arresto per mesi 8 e ammenda di €. 5.000,00;
4) 23/05/2013 – Decreto penale di condanna del G.I.P. del Tribunale di
NA (esecutivo il 23/05/2014) per violazione delle norme del T.U.
Imm.; pena: ammenda di €. 1.300,00;
5) 20/06/2013 – Decreto del Tribunale – Misure di Prevenzione di NA
(definitivo dal 10/07/2013) di applicazione della sorveglianza speciale
(art. 75, comma 1, D. Lgs. n. 159/2011) per anni 3; pena: ammenda di
€. 11.250,00;
6) 09/03/2015 – Sentenza della Corte di Appello di NA (irrevocabile dal
13/12/2016) di conferma della sentenza di condanna per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (art. 73, D.P.R. n. 309/1990) emessa dal G.I.P. del Tribunale di NA il 17/10/2014 (inammissibile il ricorso per cassazione); pena: reclusione anni 2 e mesi 2, multa di €.
6.000,00;
7) 23/05/2016 – Sentenza della Corte di Appello di NA (irrevocabile dal
17/09/2019) di parziale riforma della sentenza di condanna per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (Art. 73, comma 5, D.P.R. n.
309/1990) emessa dal Tribunale di NA il 22/03/2013 (inammissibile il ricorso per cassazione); pena: reclusione per mesi 6, multa di €.
800,00; 8) 28/09/2016 – Sentenza della Corte di Appello di NA (irrevocabile dal
20/12/2019) di conferma della sentenza di condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) emessa dal Tribunale di NA il 19/11/2013
(inammissibile il ricorso per cassazione); pena: reclusione mesi 8, multa di €. 200,00;
9) 16/03/2018 – Sentenza del Tribunale di NA (irrevocabile dal
17/07/2018) per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale continuato (art. 61 c.p., art. 75 D. Lgs. n.
159/2011); pena: arresto per mesi 3;
10) 09/04/2018 – Sentenza della Corte di Appello di NA
(irrevocabile dal 22/01/2019) di parziale riforma della sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 685, comma 3, c.p.) emessa dal
Tribunale di NA il 02/03/2017; pena: reclusione mesi 8;
11) 14/09/2018 – Sentenza del Tribunale di Macerata (irrevocabile dal
29/11/2018) di condanna per il reato di ricettazione (art. 648, comma 2,
c.p.); pena: reclusione per mesi 2, multa di €. 200,00;
12) 12/02/2019 – Provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata di cumulo delle pene (inflitte con i provvedimenti del 09/03/2015, 16/03/2018, 14/09/2018); condanna alla reclusione per anni 1, mesi 8, giorni 12 (da scontare); arresto per mesi
3, multa di €. 6.200,00 e misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato;
13) 18/02/2019 – Sentenza della Corte di Appello di NA
(irrevocabile dal 25/05/2019) di conferma della sentenza di condanna per il reato di ricettazione in concorso (artt. 110, 648 c.p.) e ricettazione
(art. 648 c.p.) emessa dal Tribunale di NA il 06/04/2017; pena: reclusione per anni 1, mesi 4 e giorni 20, multa di €. 600,00;
14) 15/05/2019 – Provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NA di cumulo delle pene (inflitte con i provvedimenti del 09/04/2018, 12/02/2019, 14/09/2018) di condanna alla reclusione per anni 2, mesi 4 e giorni 12 (da scontare); arresto per mesi 3, multa di €. 6.200,00, misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato;
15) 18/06/2019 – Sentenza della Corte di Appello di NA
(irrevocabile dal 03/09/2019) di conferma della sentenza di condanna per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990) emessa dal Tribunale di NA il
01/06/2017; pena reclusione anni 1, multa €. 1.000,00;
16) 27/06/2019 – Provvedimento del Procuratore della Repubblica di di cumulo delle pene (inflitte con i provvedimenti del CP_2
09/10/2012, 12/03/2013, 15/05/2019); condanna alla reclusione per anni 2, mesi 7 e giorni 12 (da scontare); arresto per mesi 11, multa di €.
6.200,00 e ammenda di €. 5.000,00 con misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato;
17) 18/07/2019 – Sentenza della Corte di Appello di NA
(irrevocabile dal 01/12/2019) di conferma della sentenza di condanna per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
(art. 75, comma 1, D. Lgs. n. 159/2011) emessa dal Tribunale di NA il 13/09/2017; pena: arresto per mesi 2;
18) 22/10/2019 – Provvedimento del Procuratore della Repubblica di
NA di cumulo delle pene (inflitte con i provvedimenti del
23/05/2016, 18/02/2019, 27/06/2019); condanna alla reclusione per anni 4, mesi 5, giorni 29 (da scontare); arresto per mesi 11, multa di €.
7.600,00, ammenda di €. 5.000,00 con misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato;
pena rideterminata con successivo provvedimento del 27/11/2019 reclusione per 4 anni, mesi 6 e giorni 29; arresto per mesi 8, multa di €. 7.700,00 e ammenda di €. 5.000,00;
19) 04/11/2019 – Ordinanza della Corte di Appello di NA di applicazione della disciplina del reato continuato (art. 671 c.p.) in riferimento ai reati di cui ai provvedimenti del 09/03/2015 e
16/03/2018; pena della reclusione per anni 2, mesi 3 e multa di €.
6.100,00; 20) 21/02/2020 – Provvedimento del Procuratore della Repubblica di di cumulo delle pene (inflitte con i provvedimenti del CP_2
26/09/2015, 22/10/2019); condanna alla reclusione di anni 5, mesi 2, giorni 29 (da scontare); pena: arresto per mesi 8, multa di €. 7.900,00, ammenda di €. 5.000,00, con applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato;
21) 24/08/2020 – Provvedimento del Procuratore della Repubblica di
NA di cumulo delle pene (inflitte con i provvedimenti del
18/06/2019, 18/07/2019 e 22/02/2020) di condanna alla reclusione per anni 5, mesi 2, giorni 27; arresto per mesi 10, multa di €. 8.900,00 e ammenda di €. 5.000,00 con applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.
Il Questore, inoltre, ha evidenziato che dal certificato dei carichi pendenti risulta avviato nei confronti del il procedimento penale n. 2016/5952 Parte_1
P.M., n. 2020/1132 Dib., n. 2021/1649 C.a.p., Tribunale – Sez. Penale, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, D. Lgs. n. 159/2011 (“Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale”).
Alla luce dei precedenti penali sopra elencati, non specificamente contestati dall'appellante, appaiono quindi condivisibili le ragioni poste a base del provvedimento di diniego al rinnovo del permesso di soggiorno, motivato sul rilievo per cui i requisiti di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato «(…) in questo caso non risultano soddisfatti, attesa la posizione penale del cittadino», così come appaiono condivisibili le argomentazioni espresse dal primo giudice con il provvedimento oggetto di impugnazione.
Risulta infatti evidente l'attuale pericolosità sociale dell'interessato, raggiunto da provvedimenti penali di condanna susseguitisi, a breve distanza uno dall'altro, dal 2007 fino al 2020 e, dunque, fino a tempi recenti, senza che al contempo risulti completato il percorso di recupero dallo stesso prospettato.
Il fatto allegato dall'appellante secondo cui la commissione dei reati commessi sarebbe diretta conseguenza della condizione di tossicodipendenza non appare suscettibile di incidere sulla rilevanza della protratta condotta criminosa non potendo lo stato di tossicodipendenza assumere valenza alcuna quale scriminante rispetto alla commissione di reati.
Dagli elementi istruttori raccolti è emerso che il è conosciuto dal Parte_1
Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche di dal 2017 per CP_2 problematiche legate all'uso di sostanze stupefacenti con diagnosi di
“dipendenza da Cocaina ed Alcool”, e che lo stesso, durante la restrizione carceraria, ha chiesto costantemente l'attivazione di un percorso in comunità terapeutica in alternativa alla detenzione (vds. Nota Dipartimento Dipendenze
Patologiche A.S.T. del 12/04/2023, all. 4 alle note autorizzate del CP_2
31/10/2023).
Dagli atti di causa è altresì emerso che il predetto ha fatto Parte_1 ingresso in una comunità terapeutica in data 05/07/2023 per intraprendere un programma di trattamento residenziale per dipendenze patologiche, e che all'interno della struttura, così come riferito dagli operatori con le relazioni in atti, ha tenuto una condotta partecipativa alle attività terapeutiche, tentando di aprirsi al dialogo e mantenendo buone relazioni con i familiari
(madre, cugini, zii, i tre figli e le rispettive madri), ha proseguito gli incontri protetti con la figlia, manifestando interesse per stili di vita differenti rispetto al passato e interrogandosi sul suo ruolo di padre, avendo dei figli anche all'estero, e all'esito dei controlli tossicologici periodici è risultato negativo all'uso di sostanze.
Le circostanze riportate, pur se idonee a comprovare il positivo avvio del percorso terapeutico, non sono sufficienti ad escludere né che l'odierno appellante si sia definitivamente allontanato dal mondo degli stupefacenti nel cui ambito è vissuto per molti anni, né che abbia quanto meno tentato di reperire un'attività lavorativa che gli possa permettere, tenuto conto del fine pena risultante dal provvedimento di cumulo, di distanziarsi in maniera concreta dalla pregressa condotta criminosa, fonte di proventi per molti anni della propria vita.
Come osservato dalla difesa di parte appellata, l'appellante non può dirsi inserito nel contesto sociale, essendosi dedicato per lungo tempo alla commissione di reati di diverso genere – furto, droga e lesioni — interrompendo la condotta di disvalore sociale soltanto in ragione dell'ingresso in carcere per esecuzione delle condanne riportate, avvenuto nell'anno 2018. Appare altresì condivisibile quanto ulteriormente dedotto:“ È rilevante, ai fini dell'opposto diniego, che tali atti antigiuridici e volontari, siano stati proprio quelli ostativi al soggiorno e dunque quelli posti a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (art.4 co. 3 TUI). Inoltre, quanto ai vincoli familiari evidenziati dalla parte privata, deve rilevarsi che questi non hanno costituito alcuna remora alla commissione di condotte antigiuridiche neppure dopo la nascita della figlia”.
In definitiva deve ritenersi che non sussistono elementi idonei ad attestare un sincero pentimento dell'appellante per i crimini commessi e un radicale mutamento del suo stile di vita, con definitivo superamento e abbandono della registrata tendenza a delinquere.
Al fine di operare il necessario bilanciamento fra l'accertata pericolosità sociale dell'appellante ed il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare va rilevato che dal decreto del Tribunale per i Minorenni adottato in data 24.04.2020, emerge che l'odierno appellante è stato RS sempre poco presente nella vita della minore anche perché la figlia è nata quando la relazione della coppia genitoriale si era già deteriorata.
Si legge altresì nel richiamato provvedimento che la bambina incontrava una volta al mese il padre in carcere così come stabilito dal tribunale ordinario ma che la minore aveva riferito alla madre di sentirsi a disagio in occasione di quelle visite e di non volerci più andare. In particolare si legge che la condizione di pregiudizio in cui versa la minore risulta “...da imputare a più fattori, tra i quali si indicano le criticità della figura paterna ...; che il padre della minore, in considerazione dell'attuale detenzione, che si protrarrà fino al gennaio 2024, è da ritenersi - allo stato - una figura non idonea alla funzione genitoriale ed incapace di affrontare adeguatamente i bisogni di cura, accudimento, educazione e protezione della medesima;
che i fatti sopra sinteticamente riportati impongono, pertanto, una limitazione della responsabilità genitoriale del padre della minore”.
Diversamente da quanto allegato dall'appellante il contenuto del richiamato decreto del tribunale per i minorenni non risulta indicativo della sussistenza di un positivo e stretto legame fra l'odierno appellante RS e la figlia minore Va peraltro considerato che, soltanto dopo l'intervento del tribunale minorile ed un periodo intercorrente fra il novembre 2021 e il mese d maggio 2023 in cui i rapporti fra l'odierno appellante a la minore si sono limitati ad una videochiamata protetta al mese, dal mese di giugno 2023 il sig. ha iniziato ad avere Parte_1 con la figlia un incontro protetto al mese all'esito del positivo andamento delle videochiamate e della positiva volontà della minore.
Nessun ulteriore elemento risulta acquisito rispetto al rapporto fra RS l'appellante e la figlia con riferimento al periodo successivo al fine pena (indicato nel provvedimento del Tribunale di Sorveglianza nel mese di agosto 2024) sì da non potersi ravvisare la concreta volontà di esercitare positivamente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore.
Ne deriva che l'embrionale rapporto esistente, allo stato, fra RS l'appellante e la figlia minore ( n. il 19.06.2013) impone di ritenere prevalente la tutela degli interessi pubblici inerenti l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato tenuto conto della accertata pericolosità sociale del e recessiva la tutela degli ulteriori elementi riconducibili alla Parte_1 sfera personale e familiare.
Irrilevante appare, poi, la circostanza che alcuni familiari del nucelo originario abbiano la cittadinanza italiana atteso che il pur Parte_1 stretto legame di parentela non può non ritenersi attenuato, in mancanza di prova contraria, in ragione della costituzione di legami dai quali RS l'odierno appellante ha avuto oltre che la figlia anche altri due figli che vivono all'estero.
VII.) In conclusione, l'appello si rivela nel complesso infondato e immeritevole di accoglimento. Alla luce delle argomentazioni esposte, ogni eventuale ulteriore motivo di gravame deve ritenersi assorbito, superato e disatteso.
VII.) Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Per la liquidazione delle stesse si avrà riguardo al valore della causa
(indeterminabile, complessità bassa), tenuto conto altresì dell'attività difensiva svolta e degli importi indicati per le singole fasi di giudizio dalle tabelle in allegato al D.M. n. 55 del 10/03/2014 e s.m.i. («Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, n. 247»), modificate dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 (regime dei medi).
Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228 .
P.Q.M.
La Corte di Appello di NA, rigetta l'appello promosso da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di NA n. 1481/2023 Parte_1 pubblicata il 09/11/2023, R.G. n. 1898/2023 che, per l'effetto, conferma.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata costituita, liquidate in €. 1.029,00 per la fase di studio della controversia, €. 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €.
1.735,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228 .
NA, così deciso li 08.01/2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Il Presidente
Dott. Guido Federico