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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 6346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6346 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 43420/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. AS PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, via Tiburtina 603, presso lo studio dell'avv. Giusi Pezzella che la rappresenta e difende - unitamente all'avv. Alessandro Aureli - in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato CP_1
in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili in virtù di procura generale in atti
convenuto all'esito dell'udienza del 29.5.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta la domanda;
spese del giudizio (comprese quelle della fase di atp) interamente compensate;
spese di Ctu medico-legale a definitivo carico dell' CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 - esponendo di Parte_1
aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/1980 (domanda del
9.5.2023), esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente detto requisito medico-legale - ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del suo diritto alla prestazione assistenziale CP_1
richiesta fin dalla domanda amministrativa e la conseguente condanna dell' CP_2
al pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la fondatezza della CP_1
domanda e ne chiedeva il rigetto.
Disposta Ctu medico-legale, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda della è infondata. Parte_1
Il Ctu medico-legale nominato nel presente giudizio di opposizione (dr.
[...]
) ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di Per_1
infermità (specificate alla pag. 9 della relazione peritale) che non integrano, nemmeno successivamente alla presentazione della domanda amministrativa, il requisito medico per ottenere la prestazione richiesta (invalidità totale e permanente con impossibilità di deambulare autonomamente o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non evidenziati da alcuna delle parti.
La domanda diretta all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento va pertanto disattesa.
Va inoltre rilevato che l'esito positivo concernente la gravità dell'handicap dalla domanda amministrativa del 9.5.2023, come da risultanze della Ctu effettuata nel giudizio di atp (risultanze non contestate da alcuna delle parti), ha già formato oggetto di omologa parziale da parte del giudice della fase dell'atp (cfr. decreto di omologa parziale del 14.12.2024).
Visto l'esito del giudizio di opposizione e visto il parziale accoglimento della domanda proposta con l'atp, le spese del giudizio vanno interamente compensate.
Le spese di Ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' (parte ricorrente può beneficiare dell'esonero dalle spese di lite ex CP_1
2 art. 152 disp. att. c.p.c., comprese quelle di Ctu, poiché i redditi familiari a tal fine dichiarati sono entro il limite stabilito per ottenere detto beneficio).
Roma, 3.6.2025.
Il giudice
AS GL
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