Articolo 5 della Legge 4 marzo 1958, n. 100
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 marzo 1958
Art. 5.
L'uso delle armi, nei casi in cui non e' vietato a norma degli articoli precedenti, deve essere preceduto da intimazione a voce o col gesto e dalla esplosione di almeno due colpi in aria.
Entrata in vigore il 22 marzo 1958