Articolo 1 della Legge 10 febbraio 1953, n. 74
Articolo 2
Versione
25 marzo 1953
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato ai favore della Fondazione Acropoli Alpina e' elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53, da lire 200.000 a lire 500.000.
Entrata in vigore il 25 marzo 1953
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