Art. 583-quinquies.
(Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).
Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni. ((372))
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. ((372)) ------------- AGGIORNAMENTO (372)
La Corte costituzionale con sentenza 20 maggio - 20 giugno 2025, n. 83 (in G.U. 1ª s.s. 25/06/2025, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 583-quinquies, primo comma, del codice penale , inserito dall' art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale , al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'".
Ha inoltre dichiarato " l'illegittimita' costituzionale dell' art. 583-quinquies, secondo comma, cod. pen. , nella parte in cui dispone «comporta l'interdizione perpetua», anziche' «puo' comportare l'interdizione»".
(Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).
Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni. ((372))
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. ((372)) ------------- AGGIORNAMENTO (372)
La Corte costituzionale con sentenza 20 maggio - 20 giugno 2025, n. 83 (in G.U. 1ª s.s. 25/06/2025, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 583-quinquies, primo comma, del codice penale , inserito dall' art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale , al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'".
Ha inoltre dichiarato " l'illegittimita' costituzionale dell' art. 583-quinquies, secondo comma, cod. pen. , nella parte in cui dispone «comporta l'interdizione perpetua», anziche' «puo' comportare l'interdizione»".