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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/06/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 504/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
11.3.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. DALLA TORRE CRISTIANO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in via Monte Piana n. 14, Treviso (TV)
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– contumace -
O G G ETTO : Al tre i po tesi .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a percepire il risarcimento Parte_1
del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine, così come statuito dal Tribunale
Ordinario di Venezia nella sentenza 501/2012, corrispondente a 12 mensilità dell'ultima
1 retribuzione globale di fatto, condannare il al pagamento della somma residua dovuta CP_1
pari ad €5.788,07 ovvero a quella diversa, maggiore o minor somma, che dovesse essere risultare in corso di causa o essere ritenuta di giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Spese di lite integralmente rifuse da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente agiva in giudizio nei confronti del Controparte_1
lamentando che all'esito di sentenza ad essa favorevole in primo grado, confermata a seguito di ricorso in Cassazione avverso sentenza d'appello, con la quale l'Amministrazione veniva condannata a corrisponderle a titolo di risarcimento del danno
12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per abusiva reiterazione di contratti a termine, le fosse stato corrisposto un importo inferiore al dovuto, residuando un credito in suo capo per € 5.788,07. Chiedeva dunque affinché il fosse condannato a CP_1
corrisponderle l'importo in questione.
2. Nonostante la regolarità della notifica del ricorso-decreto, il rimaneva CP_1
contumace.
3. La causa veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. La sentenza emessa a favore della ricorrente, in primo grado e poi confermata dalla Corte
di Cassazione, statuiva la condanna del al pagamento in favore della di CP_1 Pt_1
importo pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a titolo di risarcimento del danno (docc. 2 e 5 ric.).
6. Il relativo importo è stato quantificato direttamente dall'Amministrazione in € 21.437,28
(doc. 3 ric.), ma la liquidazione è intervenuta con versamento del minore importo di €
15.649,21.
2 7.
Considerato che
trattavasi di importi dovuti a titolo risarcitorio, non soggetti dunque a ritenuta fiscale, ne consegue che vada accolta la pretesa di cui al ricorso con condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'importo di € 5.788,07, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a favore del procuratore della ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna il convenuto al CP_1
pagamento a favore della ricorrente dell'importo di € 5.788,07, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna altresì il convenuto a rifondere al procuratore della ricorrente – che si è CP_1
dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.700,00, da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale nonchè al rimborso delle spese di contributo unificato per € 118,50.
Venezia, 10/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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