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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/07/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 01.07.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 4415/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
5215/2022 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F.: , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Guastafierro Pasquale ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ardolino Diodata ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.07.2024, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott.ssa nell'ambito del Persona_1 procedimento a.t.p. nr. 5215/2022 R.g. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità ex art. 2 L. 222/84 per l'attività lavorativa svolta in qualità di muratore presso la
Ditta Bozzolo Michele, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stato riconosciuto soggetto non avente diritto alla prestazione richiesta.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito CP_ sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 18.10.2021, con condanna dell
Pag. 1 di 4 a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spesa, diritti e onorari da attribuirsi al procuratore anticipatario. CP_ Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. Il tutto con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, letti gli atti e la perizia depositata nel giudizio a.t.p., ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce della perizia depositata nel giudizio a.t.p. e delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 16.05.2024 e la dichiarazione è stata depositata in data 17.06.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 02.07.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Attesa la specificità dei motivi di contestazione, il ricorso è ammissibile contrariamente a quanto sostenuto CP_ dall'
Mel merito, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
La parte ricorrente ha contestato le conclusioni del ctu nominato nel giudizio di a.t.p. sottolineando che il quadro patologico presentato è di gravità tale da consentire la concessione della pensione ordinaria d'inabilità civile;
ma al riguardo però non ha fornito valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, limitandosi a dedurre che la perizia ha sottovalutato la gravità delle proprie patologie.
Tutto ciò in contrasto con la perizia svolta dal consulente tecnico in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie da cui è affetta la parte ricorrente.
Pag. 2 di 4 In particolare, l'opponente ha rappresentato che il ctu nominato nella fase atp ha effettuato una valutazione delle patologie in modo “riduttivo”, omettendo dunque un esame approfondito della loro effettiva incidenza. Di conseguenza, tali patologie, unitamente alla gravosità delle mansioni lavorative cui egli è sottoposto, determinerebbero una rilevante riduzione della sua capacità lavorativa.
Ebbene, le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano, a ben vedere, in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Parte ricorrente, difatti, non ha evidenziato alcuna erronea valutazione delle patologie, o parimenti l'omessa valutazione, ma si è limitata a dare dei giudizi sull'operato del consulente del tribunale ritenendo l'attività peritale svolta superficiale nonché tesa a sminuire la reale portata delle patologie.
Tutto ciò in contrasto con la puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente.
Il ctu, effettuando una valutazione sulla capacità specifica con riferimento all'attività lavorativa svolta
(muratore), ha condotto un ampio esame clinico e correttamente valutato la capacità funzionale del periziando, soffermandosi, specificamente, sull'apparato osteoarticolare. Nella perizia si legge espressamente: “Nei limiti l'escursione articolare delle principali articolazioni. Autonomo nella deambulazione, minimo impaccio nei cambi posturali” (Cfr. perizia in atti).
Al termine della visita peritale, il ctu ha riscontrato un paziente in buone condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione, soggetto che non presenta deficit dei nervi cranici, non nistagmo, non tremori, non segni di lato, non dismetria nei movimenti.
Su questi dati, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal
C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, rispetto alle affermazioni dell'istante che si risolvono in un mero dissenso diagnostico.
Nel caso di specie, dunque, le censure mosse alla perizia da parte opponente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
Pag. 3 di 4 Invero, «Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice» (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Va altresì rilevato che parte ricorrente non ha neanche depositato, né unitamente al ricorso in opposizione né in sede di note di trattazione per la odierna udienza, nuova e successiva certificazione, attestante un aggravamento o quantomeno una conferma dello stato patologico lamentato, tale da rendere opportuna e necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
L'opposizione va, dunque, rigettata non sussistendo in capo a il requisito sanitario per la Parte_1 pensione ordinaria di inabilità ex L. 222/84, art. 2.
Le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale ed idonea dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu redatta nel procedimento a.t.p., separatamente liquidate con decreto, sono poste a CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste in capo a il Parte_1 requisito sanitario per pensione ordinaria di inabilità ex L. 222/84, art. 2;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio atp e del presente giudizio;
CP_
3) pone le spese della ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 01.07.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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