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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/05/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 823/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDAA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 823/2018 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
CP_1
OPPOSTO
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 9.50 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'opponente l'Av. sostituito dall'Avv. Carlo Sotgiu il quale conferma le conclusioni CP_2
già rassegnate negli scritti difensivi;
per l'opposto l'Avv. Giuseppe Macciotta sostituito dall'Avv. Giovanni Macciotta il quale conferma le conclusioni formulate e chiede che la causa sia tenuta a decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 823 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da in persona del legale rappresentante Parte_2 Parte_1
, nato a [...], il [...], con sede legale in Cagliari, Via Garibaldi n. 71, P.iva
[...]
, rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall'avv. (C.F. P.IVA_1 CP_2
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, Via Palomba n. C.F._1
64, opponente contro
in persona dell'Amministratore Unico, nonché legale rappresentante pro CP_1
tempore, partita iva con sede in Nuoro, Via Straullu n. 35, elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Cagliari, al n. 29 del Viale Armando Diaz, presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Macciotta
(codice fiscale , fax 070.658036, Posta Elettronica Certificata CodiceFiscale_2
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in Email_1
atti, opposto
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: voglia il Tribunale in accoglimento delle domande formulate nel presente atto di citazione in opposizione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ed opponendosi fin d'ora alla concessione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta:
1) In via preliminare:
pagina 2 di 7 Dichiarare la nullità e/o comunque l'invalidità e/o comunque l'inefficacia dell'atto di ingiunzione di pagamento n. 12680/2017 notificato in data 2 gennaio 2018 da;
CP_1
2) Nel merito:
Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla Società attrice in confronto della
[...]
per i titoli dalla stessa azionati con l'atto di ingiunzione di pagamento in forza dei fatti Parte_3
estintivi allegati in premessa;
3) In ogni caso
Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio.
Nell'interesse del convenuto: voglia il Tribunale contrariis reiectis,
Nel merito, in via principale: in forza delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono, e per i motivi esposti nel contesto della superiore narrativa, dichiarare infondata e/o non provata l'opposizione proposta e, per l'effetto, rigettarla integralmente condannando l'opponente al pagamento delle somme portate dall'ingiunzione di pagamento opposta;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudice dovesse comunque accertare in corso di causa la sussistenza di un minor credito vantato da parte di in ragione del titolo opposto, si insiste fin da ora CP_1 affinché l'adito Giudice, previa revoca dell'ingiunzione fiscale opposta e previo accertamento delle somme non contestate, Voglia condannare l'odierna opponente al pagamento della somma dovuta nella misura che verrà accertata.
In ogni caso,
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente in persona Parte_2
del legale rappresentante ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_1
la società proponendo opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 12680/2017. CP_1
La società si è costituita in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, CP_1
contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Illegittimità della riscossione coattiva ex art. 2, comma 1, del R.D. 14/04/1910 n. 639
pagina 3 di 7 Preliminarmente, quanto all'asserita illegittimità e/o nullità della procedura di recupero del credito azionata da ai sensi del R.D. n. 639/1910 e ss.mm. con conseguente inesistenza e/o CP_1
nullità di un valido titolo esecutivo, poiché non emesso da una persona giuridica pubblica in senso soggettivo, si osserva che, anche a prescindere dalla natura o meno di ente pubblico di questa CP_1
- in quanto società per azioni a partecipazione pubblica - è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17, commi 3-bis e 3- ter D. Lgs. 46/1999, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze. In ogni caso, è una società in house e può ricorrere alla procedura di cui al R.D. del CP_1
1910 per il recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. I, 11-04-2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25-05-2009, n. 11992, Cass. civ. Sez. I, 25-08-
2004, n. 16855.). Sotto questo profilo è possibile osservare che è una società a responsabilità CP_1
limitata costituita nel 2005 in seguito alla fusione di tutti i distributori pubblici di acqua precedentemente attivi in Sardegna. Il capitale di Abbanoa è detenuto per l'85% circa dai comuni sardi e per il 15% circa dalla e la società soddisfa tutti i criteri previsti per la qualifica di Controparte_3
società in house (partecipazione pubblica, controllo analogo e maggioranza (80%) delle attività detenute dall'autorità pubblica di controllo).
2.Eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione non è fondata e deve, pertanto, essere disattesa.
Il prezzo della somministrazione dell'acqua potabile pagato annualmente o a scadenze inferiori l'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell'articolo 2948 n. 4 c.c. con la conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza, che questo giudice ritiene di dover condividere, il termine per l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo di tale termine, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione (cfr. Cass., Sez. III,
2/08/2014, n. 1818).
L'ordinanza ingiunzione ha per oggetto la fattura a saldo n. 570393818 del 31.12.2016, scaduta in data
24.02.2017, per i consumi relativi al periodo dal 31.10.2009 al 01.10.2015, dell'importo di € 23.608,45
(doc. 6 . CP_1
pagina 4 di 7 La società ha riconosciuto la prescrizione - senza indicare il criterio applicato - per il periodo CP_1
di consumo dal 30/09/2009 al 31/12/2011 e ha emesso la nota di credito n. 270002741 per € 16.650,17.
L'utente ha versato l'importo di € 842,11.
Con atto di ingiunzione di pagamento n. 12680/2017 del 16 novembre 2017, ha ingiunto all'utente il pagamento della somma di € 6.116,17, pari all'importo della fattura n. 570393818, al netto delle somme pagate e di quelle riconosciute come prescritte, oltre alle spese di notificazione.
Il termine di prescrizione decorre dalla scadenza per il pagamento della fattura, quindi dal 24.2.2017.
Non è dimostrato che l'utente abbia ricevuto la fattura.
È provato documentalmente che il 10/07/2017 l'utente ha ricevuto il primo sollecito di pagamento, che ha interrotto la prescrizione.
La prescrizione è stata interrotta una seconda volta con il secondo sollecito, ricevuto dall'utente il
21/10/2017.
L'ingiunzione di pagamento è stata notificata all'utente il 2/1/2018, quindi prima del decorso del termine di prescrizione annuale.
3. Sulla debenza delle somme richieste
È incontroverso che in forza del contratto di somministrazione numero 2002-1248498, la società opponente è titolare dell'utenza idrica ad uso non domestico senza impegno, contraddistinta al numero
10142299, ubicata nel Comune di Cagliari, nella via Giuseppe Garibaldi n. 71.
È incontroverso che l'opponente ha sempre avuto il godimento della somministrazione dell'acqua potabile, nonché dei servizi di depurazione e fognatura.
È provato documentalmente che la società ha emesso la fattura a saldo n. 570393818 del CP_1
31.12.2016, scaduta in data 24.02.2017, per i consumi relativi al periodo dal 31.10.2009 al 01.10.2015, dell'importo di € 23.608,45 (doc. 6 ; l'utente ha eccepito la prescrizione parziale del credito e CP_1
ha versato l'importo ritenuto dovuto di € 842,11.
La società ha riconosciuto la prescrizione per il periodo di consumo dal 30/09/2009 al CP_1
31/12/2011 e ha emesso la nota di credito n. 270002741 per € 16.650,17; infine, con atto di ingiunzione di pagamento n. 12680/2017 del 16 novembre 2017, ha ingiunto all'utente il pagamento della somma di
€ 6.116,17, pari all'importo della fattura n. 570393818, al netto delle somme pagate e di quelle riconosciute come prescritte, oltre alle spese di notificazione.
La società sta chiedendo il pagamento dei consumi maturati dall'1/1/2012 all'1/10/2015, CP_1
come risultanti dalla fattura n. 570393818, al netto delle somme pagate e di quelle prescritte.
pagina 5 di 7 L'utente ha versato € 842,11, a saldo degli importi riconosciuti come dovuti e ritiene che siano ancora dovuti solo gli importi relativi al periodo dal 10/7/2012 al 30/9/2012, in quanto ritiene - erroneamente – prescritto il diritto di credito relativamente al periodo dal 1/1/2012 al 10/7/2012.
Sulla base di questa erronea considerazione, contesta l'importo richiesto ritenendolo eccessivo per un periodo di due mesi.
In realtà, si tratta di un importo relativo al periodo dal 1/1/2011 all'1/10/2015, al netto del pagamento di € 842,11.
Non si tratta quindi di soli due mesi ma di un periodo di quasi cinque anni.
È vero però che dallo storico delle letture e dei consumi prodotto dalla società (doc. 13) CP_1
risulta un picco anomalo dei consumi, esattamente un consumo pro die di 6,83 mc alla data del
6.09.2012, che si discosta dai consumi pro die rilevati tramite le letture successive.
Non è contestato il cattivo funzionamento del contatore e non sono in contestazione neanche le letture.
Com'è noto, i fatti non contestati devono considerarsi come ammessi.
Una volta che sono stati esclusi il mal funzionamento del contatore e errori di lettura o di trascrizione, grava sull'utente l'onere di dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 23699/2016).
Nel caso in esame, è possibile, ma non dimostrato, che si fosse verificata una perdita occulta. Dallo storico delle letture e dei consumi prodotto dalla società (doc.13) risulta infatti un picco dei CP_1
consumi pro die nel periodo considerato rispetto ai consumi precedenti e successivi. Tuttavia, come si è detto, non è provato che si fosse realmente verificata una perdita occulta e, in ogni caso, la presenza di una perdita non avrebbe esonerato l'utente dal pagamento del corrispettivo ma avrebbe consentito soltanto, a determinate condizioni, una riduzione dell'addebito dei canoni fognari e di depurazione.
In definitiva, l'utente non ha adempiuto all'onere di dimostrare di avere vigilato con la dovuta diligenza sull'impianto e sul contatore.
La fattura in contestazione è una fattura a saldo, quindi basata sulla lettura effettiva del contatore e non su consumi presunti. La tariffa di eccedenza è stata applicata sulla base di consumi reali e non d consumi presunti. Non si comprende quindi come l'opponente possa essere stato danneggiato nell'applicazione della tariffa di eccedenza.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata e l'ingiunzione di pagamento n. 12680/2017 deve essere confermata e deve essere dichiarata definitiva ed esecutiva.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le restanti fasi in quanto l'istruttoria è stata esclusivamente documentale e le argomentazioni svolte sono state sostanzialmente ripetitive di quanto già esposto negli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento n. 12680/2017 e la dichiara definitiva ed esecutiva;
2. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese di lite, che liquida in €
3.387,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 21 maggio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDAA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 823/2018 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
CP_1
OPPOSTO
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 9.50 innanzi al dott. Nicoletta Leone, sono comparsi:
per l'opponente l'Av. sostituito dall'Avv. Carlo Sotgiu il quale conferma le conclusioni CP_2
già rassegnate negli scritti difensivi;
per l'opposto l'Avv. Giuseppe Macciotta sostituito dall'Avv. Giovanni Macciotta il quale conferma le conclusioni formulate e chiede che la causa sia tenuta a decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nicoletta Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 823 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018, promossa da in persona del legale rappresentante Parte_2 Parte_1
, nato a [...], il [...], con sede legale in Cagliari, Via Garibaldi n. 71, P.iva
[...]
, rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall'avv. (C.F. P.IVA_1 CP_2
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari, Via Palomba n. C.F._1
64, opponente contro
in persona dell'Amministratore Unico, nonché legale rappresentante pro CP_1
tempore, partita iva con sede in Nuoro, Via Straullu n. 35, elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Cagliari, al n. 29 del Viale Armando Diaz, presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Macciotta
(codice fiscale , fax 070.658036, Posta Elettronica Certificata CodiceFiscale_2
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in Email_1
atti, opposto
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: voglia il Tribunale in accoglimento delle domande formulate nel presente atto di citazione in opposizione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ed opponendosi fin d'ora alla concessione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione opposta:
1) In via preliminare:
pagina 2 di 7 Dichiarare la nullità e/o comunque l'invalidità e/o comunque l'inefficacia dell'atto di ingiunzione di pagamento n. 12680/2017 notificato in data 2 gennaio 2018 da;
CP_1
2) Nel merito:
Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla Società attrice in confronto della
[...]
per i titoli dalla stessa azionati con l'atto di ingiunzione di pagamento in forza dei fatti Parte_3
estintivi allegati in premessa;
3) In ogni caso
Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio.
Nell'interesse del convenuto: voglia il Tribunale contrariis reiectis,
Nel merito, in via principale: in forza delle considerazioni giuridiche e di fatto che precedono, e per i motivi esposti nel contesto della superiore narrativa, dichiarare infondata e/o non provata l'opposizione proposta e, per l'effetto, rigettarla integralmente condannando l'opponente al pagamento delle somme portate dall'ingiunzione di pagamento opposta;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudice dovesse comunque accertare in corso di causa la sussistenza di un minor credito vantato da parte di in ragione del titolo opposto, si insiste fin da ora CP_1 affinché l'adito Giudice, previa revoca dell'ingiunzione fiscale opposta e previo accertamento delle somme non contestate, Voglia condannare l'odierna opponente al pagamento della somma dovuta nella misura che verrà accertata.
In ogni caso,
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio secondo le vigenti tariffe, oltre agli accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato regolarmente in persona Parte_2
del legale rappresentante ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_1
la società proponendo opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 12680/2017. CP_1
La società si è costituita in giudizio a seguito della regolare notifica dell'atto introduttivo, CP_1
contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Illegittimità della riscossione coattiva ex art. 2, comma 1, del R.D. 14/04/1910 n. 639
pagina 3 di 7 Preliminarmente, quanto all'asserita illegittimità e/o nullità della procedura di recupero del credito azionata da ai sensi del R.D. n. 639/1910 e ss.mm. con conseguente inesistenza e/o CP_1
nullità di un valido titolo esecutivo, poiché non emesso da una persona giuridica pubblica in senso soggettivo, si osserva che, anche a prescindere dalla natura o meno di ente pubblico di questa CP_1
- in quanto società per azioni a partecipazione pubblica - è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17, commi 3-bis e 3- ter D. Lgs. 46/1999, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze. In ogni caso, è una società in house e può ricorrere alla procedura di cui al R.D. del CP_1
1910 per il recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. I, 11-04-2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25-05-2009, n. 11992, Cass. civ. Sez. I, 25-08-
2004, n. 16855.). Sotto questo profilo è possibile osservare che è una società a responsabilità CP_1
limitata costituita nel 2005 in seguito alla fusione di tutti i distributori pubblici di acqua precedentemente attivi in Sardegna. Il capitale di Abbanoa è detenuto per l'85% circa dai comuni sardi e per il 15% circa dalla e la società soddisfa tutti i criteri previsti per la qualifica di Controparte_3
società in house (partecipazione pubblica, controllo analogo e maggioranza (80%) delle attività detenute dall'autorità pubblica di controllo).
2.Eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione non è fondata e deve, pertanto, essere disattesa.
Il prezzo della somministrazione dell'acqua potabile pagato annualmente o a scadenze inferiori l'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell'articolo 2948 n. 4 c.c. con la conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza, che questo giudice ritiene di dover condividere, il termine per l'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1184 cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza dell'ultimo di tale termine, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione (cfr. Cass., Sez. III,
2/08/2014, n. 1818).
L'ordinanza ingiunzione ha per oggetto la fattura a saldo n. 570393818 del 31.12.2016, scaduta in data
24.02.2017, per i consumi relativi al periodo dal 31.10.2009 al 01.10.2015, dell'importo di € 23.608,45
(doc. 6 . CP_1
pagina 4 di 7 La società ha riconosciuto la prescrizione - senza indicare il criterio applicato - per il periodo CP_1
di consumo dal 30/09/2009 al 31/12/2011 e ha emesso la nota di credito n. 270002741 per € 16.650,17.
L'utente ha versato l'importo di € 842,11.
Con atto di ingiunzione di pagamento n. 12680/2017 del 16 novembre 2017, ha ingiunto all'utente il pagamento della somma di € 6.116,17, pari all'importo della fattura n. 570393818, al netto delle somme pagate e di quelle riconosciute come prescritte, oltre alle spese di notificazione.
Il termine di prescrizione decorre dalla scadenza per il pagamento della fattura, quindi dal 24.2.2017.
Non è dimostrato che l'utente abbia ricevuto la fattura.
È provato documentalmente che il 10/07/2017 l'utente ha ricevuto il primo sollecito di pagamento, che ha interrotto la prescrizione.
La prescrizione è stata interrotta una seconda volta con il secondo sollecito, ricevuto dall'utente il
21/10/2017.
L'ingiunzione di pagamento è stata notificata all'utente il 2/1/2018, quindi prima del decorso del termine di prescrizione annuale.
3. Sulla debenza delle somme richieste
È incontroverso che in forza del contratto di somministrazione numero 2002-1248498, la società opponente è titolare dell'utenza idrica ad uso non domestico senza impegno, contraddistinta al numero
10142299, ubicata nel Comune di Cagliari, nella via Giuseppe Garibaldi n. 71.
È incontroverso che l'opponente ha sempre avuto il godimento della somministrazione dell'acqua potabile, nonché dei servizi di depurazione e fognatura.
È provato documentalmente che la società ha emesso la fattura a saldo n. 570393818 del CP_1
31.12.2016, scaduta in data 24.02.2017, per i consumi relativi al periodo dal 31.10.2009 al 01.10.2015, dell'importo di € 23.608,45 (doc. 6 ; l'utente ha eccepito la prescrizione parziale del credito e CP_1
ha versato l'importo ritenuto dovuto di € 842,11.
La società ha riconosciuto la prescrizione per il periodo di consumo dal 30/09/2009 al CP_1
31/12/2011 e ha emesso la nota di credito n. 270002741 per € 16.650,17; infine, con atto di ingiunzione di pagamento n. 12680/2017 del 16 novembre 2017, ha ingiunto all'utente il pagamento della somma di
€ 6.116,17, pari all'importo della fattura n. 570393818, al netto delle somme pagate e di quelle riconosciute come prescritte, oltre alle spese di notificazione.
La società sta chiedendo il pagamento dei consumi maturati dall'1/1/2012 all'1/10/2015, CP_1
come risultanti dalla fattura n. 570393818, al netto delle somme pagate e di quelle prescritte.
pagina 5 di 7 L'utente ha versato € 842,11, a saldo degli importi riconosciuti come dovuti e ritiene che siano ancora dovuti solo gli importi relativi al periodo dal 10/7/2012 al 30/9/2012, in quanto ritiene - erroneamente – prescritto il diritto di credito relativamente al periodo dal 1/1/2012 al 10/7/2012.
Sulla base di questa erronea considerazione, contesta l'importo richiesto ritenendolo eccessivo per un periodo di due mesi.
In realtà, si tratta di un importo relativo al periodo dal 1/1/2011 all'1/10/2015, al netto del pagamento di € 842,11.
Non si tratta quindi di soli due mesi ma di un periodo di quasi cinque anni.
È vero però che dallo storico delle letture e dei consumi prodotto dalla società (doc. 13) CP_1
risulta un picco anomalo dei consumi, esattamente un consumo pro die di 6,83 mc alla data del
6.09.2012, che si discosta dai consumi pro die rilevati tramite le letture successive.
Non è contestato il cattivo funzionamento del contatore e non sono in contestazione neanche le letture.
Com'è noto, i fatti non contestati devono considerarsi come ammessi.
Una volta che sono stati esclusi il mal funzionamento del contatore e errori di lettura o di trascrizione, grava sull'utente l'onere di dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 23699/2016).
Nel caso in esame, è possibile, ma non dimostrato, che si fosse verificata una perdita occulta. Dallo storico delle letture e dei consumi prodotto dalla società (doc.13) risulta infatti un picco dei CP_1
consumi pro die nel periodo considerato rispetto ai consumi precedenti e successivi. Tuttavia, come si è detto, non è provato che si fosse realmente verificata una perdita occulta e, in ogni caso, la presenza di una perdita non avrebbe esonerato l'utente dal pagamento del corrispettivo ma avrebbe consentito soltanto, a determinate condizioni, una riduzione dell'addebito dei canoni fognari e di depurazione.
In definitiva, l'utente non ha adempiuto all'onere di dimostrare di avere vigilato con la dovuta diligenza sull'impianto e sul contatore.
La fattura in contestazione è una fattura a saldo, quindi basata sulla lettura effettiva del contatore e non su consumi presunti. La tariffa di eccedenza è stata applicata sulla base di consumi reali e non d consumi presunti. Non si comprende quindi come l'opponente possa essere stato danneggiato nell'applicazione della tariffa di eccedenza.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata e l'ingiunzione di pagamento n. 12680/2017 deve essere confermata e deve essere dichiarata definitiva ed esecutiva.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le restanti fasi in quanto l'istruttoria è stata esclusivamente documentale e le argomentazioni svolte sono state sostanzialmente ripetitive di quanto già esposto negli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di pagamento n. 12680/2017 e la dichiara definitiva ed esecutiva;
2. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese di lite, che liquida in €
3.387,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cagliari, 21 maggio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
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