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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/10/2025, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 25/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 152/2022
T R A
nata a [...] il [...], residente in [...], Salita Santa Chiara n. Parte_1
10, elettivamente domiciliata in Portici (NA) Corso Garibaldi, 85 nello studio degli avv.ti Leopoldo, Ermanno e Luciano Spedaliere, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Sergio Russo, Matteo Russo e Francesco Scozzafava;
Appellante E
, già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso ex
[...] lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz,11; Appellato FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato dapprima presso il Tribunale di Roma e poi riassunto innanzi al Tribunale di Napoli, sezione lavoro, in data 6.4.2018, l'appellante conveniva in giudizio il
[...]
(di seguito per brevità “ ) chiedendo di: -1) Controparte_3 CP_4 accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione pecuniaria di euro 500,00 applicata con provvedimento del 14.06.2017 nei confronti della e la sua conseguente inefficacia Parte_1 per insussistenza del fatto posto a fondamento della stessa ovvero per violazione dell'art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ovvero per genericità ed incompletezza delle contestazioni, ovvero ancora, in subordine, per la violazione dei prescritti parametri di proporzionalità e gradualità;
-2) previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi ritenuti illegittimi e rilevanti per la decisione, accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca dell'incarico di Direttore ad interim del adottata con decreto-dirigenziale del 16.03.2017 e per Controparte_5
1 l'effetto dichiarare l'obbligo del convenuto, con ogni conseguente statuizione di CP_1 condanna alla corresponsione del correlativo compenso ingiustamente non percepito dalla ricorrente per il periodo dal 09.03.2017 (data di inizio efficacia della predetta revoca) al 07.05.2017 (data di decorrenza dell'incarico definitivo non ad interim) parametrato all'importo complessivo annuo di euro 85.500,00 (da rapportare al suddetto periodo ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere rigettate le domande di cui ai successivi nn. 3-4, fino alla data del 25.10.2017;
-3) previa disapplicazione ut supra accertare e dichiarare il diritto della all'assunzione Parte_1 dell'incarico di Direttore (non ad interim) del con Controparte_5 Controparte_5 decorrenza dall'08.05.2017, alla stipula del relativo contratto di lavoro ed alla conseguente immissione in servizio con il correlativo trattamento economico pari ad euro 78.000,00 annuali oltre la retribuzione di risultato fino ad un massimo di 7.500,00 così come previsto dall'art. 8 del bando di concorso (doc. 2);
-4) accertare e dichiarare il diritto della al risarcimento del danno alla professionalità Parte_1 ed all'immagine professionale nonché per mancata/ritardata assunzione da parte del CP_1 convenuto in misura pari ad almeno il 100% della complessiva retribuzione spettante (per il periodo dall'08.05.2017 al 25.10.2017).
La ricorrente esponeva:
-di essere dipendente del con funzioni di Soprintendente, e di aver partecipato nell'anno CP_4
2016 al concorso pubblico per titoli per il conferimento dell'incarico di Direttore di una serie di istituti, tra cui figurava anche il Controparte_5
-che nelle more della procedura concorsuale le veniva conferito, con decreto del 12/28.7.2016, l'incarico ad interim di Direttore del successivamente Controparte_5 prorogato con decreto del 12.12.2016 fino al 31.12.2017;
-che in data 8.2.2017 veniva pubblicato sul sito internet del l'avviso dell'avvenuta CP_4 conclusione della procedura concorsuale per cui essa ricorrente veniva individuata come nuova Direttrice del Controparte_5
-che con successivo decreto del 2.3.2017, la Direzione Generale musei aveva comunicato che l'incarico predetto decorreva dall'8 maggio 2017 sino al maggio 2021 e che, pertanto, la ricorrente il 5.2.2017 aveva trasmesso dichiarazione di accettazione dell'incarico;
-che successivamente era stata destinataria di accusa in sede penale da parte del P.M. presso il Tribunale di Napoli per i reati di turbativa d'asta e corruzione;
-che, con ordinanza del 9.3.2017, il GIP presso il Tribunale di Napoli escludeva fosse stata raggiunta la prova del reato di corruzione e, mantenendo la sola ipotesi della turbativa d'asta, applicava la misura degli arresti domiciliari;
-che sulla base di tale provvisorio provvedimento cautelare, il disponeva la revoca CP_4 dell'incarico ad interim di Direttore del con decreti Controparte_5 dirigenziali del 16.03.2017 e del 31.03.2017 e comunicava, con decreto dirigenziale del 28.3.2017, “l'insussistenza di condizioni tali da consentire la conclusione” del procedimento di conferimento dell'incarico definitivo di Direttore del Controparte_5
-che il noltre, ritenuta la rilevanza sotto il profilo della responsabilità disciplinare dei fatti CP_4 oggetto dell'imputazione penale, sospendeva temporaneamente la ricorrente dall'incarico di Soprintendente presso la Soprintendenza dell'area metropolitana di Napoli, con conseguente decurtazione dallo stipendio di una somma pari al 50% dello stesso con nota prot. n. 9989, ed avviava un procedimento disciplinare provvedendo alla contestazione degli addebiti con atto del 31.3.2017;
2 -che in data 3.4.2017 il Tribunale del Riesame annullava l'ordinanza cautelare disponendo
“l'immediata liberazione” della non ravvisandosi “alcun rilievo penale” nella Parte_1 condotta ad essa addebitata;
-che in data 10.4.2017 il disponeva la riammissione in servizio della presso CP_4 Parte_1 la Soprintendenza Controparte_6 nonché il ripristino degli emolumenti dovuti a decorrere dal giorno successivo alla revoca della misura cautelare;
-che, tuttavia, con atto del 14.6.2017, il isponeva l'irrogazione della sanzione pecuniaria CP_4 della multa di euro 500,00 ai sensi dell'art. 9, comma 4 lett. b del Codice Disciplinare, nella sua misura massima, in ragione della ritenuta rilevanza disciplinare delle condotte oggetto dell'ordinanza cautelare penale;
-che, nonostante il venir meno dell'unico presupposto sulla cui base erano state disposte la revoca dell'incarico ad interim nonché la sospensione della procedura di conferimento dell'incarico definitivo, il ometteva di adottare il provvedimento di riammissione in servizio per CP_4
l'espletamento delle funzioni di Direttore del Controparte_5
-che, operando illegittimamente ed omettendo di motivare le proprie decisioni, l'amministrazione aveva ingenerato nell'ambiente lavorativo, e non solo, l'idea della colpevolezza della ricorrente, screditandone significativamente l'immagine e la dignità professionale;
-che, nelle more del giudizio di riassunzione, con nota n. 0010501 del 9.10.2017 il le CP_4 conferiva nuovamente l'incarico di Direttore del da lei Controparte_5 accettato in data 10.10.2017 ed assunto il successivo 25.10.2017, con conseguente scopertura del periodo dall'8.5.2017 al 24.10.2017 in cui le era stato ingiustamente negato detto diritto ed il correlativo trattamento economico;
-che in data 1°.
2.2018 era stata collocata in quiescenza.
Denunciava la violazione dell'art. 9 del codice di comportamento del dipendenti pubblici e la conseguente illegittimità della sanzione disciplinare applicata;
l'illegittimità della revoca dell'incarico ad interim di Direttore del e in ogni caso il Controparte_5 diritto alla riammissione in servizio a seguito dell'annullamento della misura interdittiva degli arresti domiciliari, con conseguente diritto alla corresponsione delle retribuzioni ingiustamente non percepite;
rivendicava poi il diritto alla assunzione dell'incarico (non ad interim) di Direttore del sin dall'8.5.2017 e il correlato trattamento economico Controparte_5 fino alla riammissione in servizio (del 25.10.2017), nonché il risarcimento del danno alla professionalità e all'immagine.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il opponendosi alla domanda con varie CP_4 argomentazioni e chiedendone il rigetto.
Affermava la legittimità della sanzione disciplinare applicata nonché della revoca dell'incarico ad interim di Direttore del assumeva la intervenuta Controparte_5 cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di conferimento dell'incarico non ad interim in vista del collocamento in quiescenza della ricorrente in data 1.2.2018; si opponeva alle richieste risarcitorie deducendo la mancanza di comportamento illecito da parte del nella vicenda rappresentata. CP_1
Con la sentenza n. 360/2021 pubblicata il 22.07.2021 il Giudice adito accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando illegittima la sanzione disciplinare pecuniaria applicata con provvedimento del 14.6.2017 nei confronti della ricorrente, disponendone l'annullamento, e rigettando nel resto il ricorso, con compensazione delle spese di lite. 3 Sulla sanzione disciplinare della multa, il Tribunale osservava che era stata irrogata in relazione ad una condotta generica, “attinta” dal provvedimento de libertate della autorità penale e non era stata oggetto di alcuna previa specifica contestazione.
Sulle restanti domande, il Giudice di prime cure condivideva l'impostazione della amministrazione, ritenendo: che confliggeva con la intrinseca provvisorietà dell'incarico ad interim la sospensione della efficacia dello stesso;
che l'amministrazione non aveva ex ante la possibilità di prevedere la durata e l'esito del procedimento penale cui era stata sottoposta la ricorrente;
che era corretto e conforme ai principi generali l'esercizio del potere di revoca da parte del essendo preminente l'interesse dello stesso a dare continuità all'esercizio della CP_4 funzione dirigenziale a prescindere dai risultati – più o meno prossimo – che sarebbero emersi dal procedimento penale.
Il Tribunale osservava poi che era legittima la sospensione della procedura di conferimento dell'incarico definitivo mediante provvedimento del 28.3.2017 e che correttamente l'amministrazione aveva ritenuto di attendere le motivazioni del provvedimento del Riesame e successivamente gli esiti del procedimento penale prima di concludere detta procedura, perfezionatasi il 25.10.2017, argomentando che: all'epoca la ricorrente era sottoposta a detenzione domiciliare;
la natura fiduciaria dell'incarico dirigenziale imponeva alla amministrazione che il conferimento dello stesso avvenisse solo una volta rimossa la questione legata alla pendenza della imputazione penale;
assumeva rilevanza nella fattispecie la questione della inconferibilità dell'incarico alla stregua del d. lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e quindi la circostanza di una eventuale condanna in sede penale per reati contro la p.a.; non vi era alcuna automatica consequenzialità ripristinatoria dell'incarico dirigenziale a seguito dell'annullamento della misura cautelare;
per il perfezionamento della procedura di conferimento dell'incarico era necessaria la piena consapevolezza circa eventuali riflessi penalistici della vicenda sulla persona della e l'esaurimento di ogni residuo di incertezza. Parte_1
Il Giudice respingeva inoltre le pretese risarcitorie, ritenuta privi di profili di illegittimità la condotta del CP_4
Avverso detta statuizione proponeva tempestivo gravame la con ricorso depositato Parte_1 presso questa Corte territoriale in data 24.1.2022.
Con il primo motivo di appello, la lavoratrice eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto legittimo il provvedimento del di revoca dell'incarico dirigenziale ad CP_4 interim di Direttore del Osservava che la revoca anticipata Controparte_5 dell'incarico non era conforme al diritto in quanto adottata dal al di fuori delle ipotesi di CP_4 legge ex artt. 19 e 21 del D.Lgs n. 165/2001, in difformità alle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento (CCNL del personale dirigente dell'Area I, artt. 3 e 5), in assenza di ogni preventiva formalizzazione dell'addebito, in violazione dei meccanismi di garanzia, difesa e contraddittorio previsti dai richiamati artt. 19/21 D.Lgs n. 165/2021 nonché dall'art. 5, comma 2 del CCNL applicato, in contrasto con l'art. 11, comma 1, del CCNL che in caso di interdizione della libertà personale del Dirigente prevede il ricorso al solo provvedimento di sospensione.
Rimarcava, a supporto dei propri assunti, l'asimmetrico comportamento del che, dinanzi CP_4 allo stesso fatto (misura coercitiva degli arresti domiciliari), all'interno di uno stesso procedimento di valutazione amministrativa, aveva disposto la revoca dell'incarico ad interim 4 mentre per le stesse ragioni aveva solo “sospeso” la ricorrente dal ruolo di Soprintendente;
aggiungeva che, venuto meno l'unico presupposto di fatto su cui la revoca si fondava, ossia gli arresti domiciliari, il provvedimento avrebbe dovuto perdere la sua efficacia;
lamentava che il Giudice di prime cure aveva ignorato detti rilievi, omettendo di ripristinare, in favore dell'appellante, la situazione giuridica lesa.
Con il secondo motivo di appello, la contestava al giudicante di aver ritenuto legittima Parte_1 la sospensione del procedimento di conferimento dell'incarico definitivo di Direttore del
[...]
del conferito solo dal 25.10.2017, e non anche dall'8.5.2017. CP_5 CP_5
Di nuovo sottolineava che il provvedimento di sospensione era motivato dal causa della CP_4 misura interdittiva penale e che, con l'annullamento di quest'ultima, era stata rimossa la condizione ostativa all'assegnazione dell'incarico definitivo. Nonostante ciò, il on si era CP_4 attenuto ai motivi addotti alla base del provvedimento di sospensione della nomina e neppure alla riserva di attendere l'esame delle motivazioni del provvedimento del Riesame. Incoerentemente aveva ripristinato l'incarico di Soprintendente, una volta appreso dell'avvenuto annullamento della misura cautelare, mentre aveva perfezionato il conferimento dell'incarico de quo solo dal 25.10.2025. Invocava l'art. 11 comm1 1 e 8 del CCNL del settore che obbligavano il a CP_4 parametrare l'efficacia temporale della sospensione non oltre la durata della misura cautelare.
Contestava infine il richiamo, contenuto in sentenza, alle ragioni di inconferibilità (art. 3, D.Lgs. 39/2013) che presuppongono la condanna definitiva per reati contro la p.a. e non la mera pendenza di un procedimento penale o la mera applicazione di una misura interdittiva.
La concludeva chiedendo, in riforma parziale della sentenza gravata: Parte_1
“
1-previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi ritenuti illegittimi e rilevanti per la decisione, accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca dell'incarico di Direttore ad interim del adottata con decretodirigenziale del 16.03.2017 e per Controparte_5
l'effetto dichiarare l'obbligo del convenuto, con ogni conseguenziale statuizione di CP_1 condanna, alla corresponsione del correlativo compenso ingiustamente non percepito dalla ricorrente per il periodo dal 09.03.2017 al 07.05.2017, rapportato all'importo complessivo annuo di € 85.500,00 ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere rigettate le domande di cui ai successivi nn.
2-3 fino alla data del 24.10.2017 (anziché 07.05.2017, ossia 230 giorni);
2- previa disapplicazione ut supra accertare e dichiarare il diritto della dr.ssa Parte_1 all'assunzione dell'incarico di Direttore (non ad interim) del Controparte_5 con decorrenza giuridica dall'08.05.2017 (anziché 25.10.2017) con il correlativo
[...] trattamento economico pari ad € 78.000,00 annuali, oltre la retribuzione di risultato fino ad un massimo di 7.500,00 (da parametrare al suddetto periodo di 170 giorni) così come previsto dall'art. 8 del bando di concorso (doc. 2); 3) accertare e dichiarare il diritto della dr.ssa al risarcimento del danno alla Parte_1 professionalità ed all'immagine professionale nonché per mancata/ritardata assunzione da parte del appellato in misura pari ad almeno il 100% della complessiva retribuzione CP_1 spettante per il periodo dal 9.3.2017 al 24.10.2017 ovvero in quelle diverse somme ritenute di giustizia. anche in via e/o in forma risarcitoria. mediante liquidazione del Giudice tramite CTU contabile e/o con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”.
Ricostituito il contraddittorio il resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto. CP_1
5 Sulla revoca dell'incarico ad interim di direzione del Controparte_5 deduceva che, in ragione dell'ordinanza del 09 marzo 2017 con cui era stata disposta, a carico della la misura degli arresti domiciliari, nessun margine di discrezionalità residuava Parte_1 in capo all'Amministrazione in merito all'applicazione della misura anzidetta, adottata in via cautelare in ragione della sussistenza del procedimento penale;
inoltre essendo l'incarico ad interim connotato da precarietà, eccezionalità e temporaneità, non era equiparabile con la titolarità definitiva dello stesso.
Rilevava la cessazione della materia del contendere in relazione al conferimento dell'incarico definitivo per l'intervenuto pensionamento della lavoratrice a far data dall'1.02.2018 e, sulla richiesta di risarcimento di danno, l'impossibilità da parte della di assumere l'incarico Parte_1 di Direttore del non per fatto o colpa del Controparte_5 CP_1 resistente bensì per circostanze oggettive (inizio del procedimento penale e applicazione della misura cautelare); contestava poi il difetto di prova e allegazione del danno.
Sul danno alla professionalità e all'immagine, ribadiva l'estraneità del , che non aveva CP_1 avuto alcun ruolo nell'ambito del procedimento penale e nella divulgazione dello stesso, e il difetto di ripercussioni sul piano della professionalità della ricorrente, collocata a riposo.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., acquisite le note scritte, il Collegio ha riservata la causa in decisione.
L'appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito descritti.
Occorre premettere che alcuna censura è stata sollevata alla sentenza in riferimento alle problematiche introdotte nel precedente grado relative alla sanzione disciplinare pecuniaria che
– risolte come da pronuncia del primo giudice - sono ormai coperte da giudicato.
1.Sull'incarico ad interim di Direttore del la ricorrente si Controparte_5 duole della illegittimità della revoca. Sostiene che il avrebbe dovuto disporre la CP_4 sospensione e, in ogni caso, ripristinare l'incarico dirigenziale una volta venuto meno il motivo della revoca con l'annullamento della misura interdittiva penale. Parimenti, la procedura di conferimento dell'incarico definitivo di direzione del Controparte_5 sospesa a causa del provvedimento cautelare penale, doveva essere riavviata e l'incarico conferito sin dalla originaria decorrenza dell'8.5.2017, e non dal 25.10.2017, essendo intervenuta già ad aprile 2017 l'ordinanza di annullamento del Tribunale del Riesame con le motivazioni.
Il in contrario osserva che l'incarico ad interim, per sua natura provvisorio e precario, CP_1
è incompatibile con un provvedimento di sospensione, dovendosi tutelare l'interesse della amministrazione a dare continuità al servizio. Inoltre, per l'assegnazione dell'incarico definitivo aveva atteso le motivazioni del provvedimento del Riesame e successivamente gli esiti del procedimento penale, al fine di avere piena contezza circa eventuali riflessi penalistici della vicenda sulla persona della Parte_1
Giova ricostruire i fatti di causa e la normativa di riferimento.
2.Con decreti dirigenziale del 16 e del 31 marzo 2017, è stata disposta la revoca dell'incarico di funzione di livello dirigenziale non generale di direttore ad interim del Controparte_5
6 nell'ambito della Direzione generale Musei, conferito alla con CP_5 Parte_1 provvedimenti 28.7.2016 e 12.12.2016, inizialmente con decorrenza dal 16.3.2017 e poi - con il provvedimento del 31.3.2017 - dal 9 marzo 2017, ossia dalla medesima “data della ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli” di applicazione della detenzione domiciliare (cfr. decreto 31.3.2017 all. 13 fasc. . CP_4
Il decreto del 31.3.2017 richiama sia “la nota del Segretario generale prot. 3767 del_15 marzo 2017, con la quale lo stesso ha dato notizia alla Direzione generale Musei che la dr.ssa
[...]
è stata colpita da misura restrittiva della libertà personale, nell'ambito di Parte_1 indagini condotte dalla Procura della Repubblica DDA di Napoli”, sia “l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, il 9 marzo 2017, acquisita agli atti della Direzione generale Musei il 27 marzo 2017, con la quale è stata disposta a carico della dr.ssa la misura degli arresti domiciliari per il delitto di cui agli artt. Parte_1
81 cpv, 110, 353 cpv del codice penale”.
Il provvedimento di revoca dell'incarico ad interim è giustificato dalla sottoposizione della dipendente agli arresti domiciliari. La revoca è stata disposta dalla amministrazione a seguito della emanazione della misura interdittiva, in ragione della stessa, tanto che l'efficacia della revoca dell'incarico è fatta retroagire al 9.3.2017, data del provvedimento cautelare penale (cfr. provvedimento Mibact del 31.3.2017). La revoca non è stata preceduto da alcuna contestazione di addebito a carico della né dal contradditorio con la stessa. Parte_1
Con provvedimento prot. n. 9989 del 30.3.2017, sempre a causa dell'ordinanza cautelare del 9.3.2017 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, la ai sensi dell'art. 15 Parte_1 comma 1 del CCNL 2003 è stata sospesa obbligatoriamente dal servizio presso la
[...]
“a decorrere dal 9 marzo 2017 fino al momento in cui la misura Controparte_7 cautelare citata verrà revocata” (all. 2 fasc. Mibact).
Con nota del 28.3.2017 inoltre, l'amministrazione resistente, con riferimento al foglio prot. 2323 del 2 marzo 2017, con il quale era stato notificato l'avvio del procedimento volto al conferimento dell'incarico (definitivo) di direzione del ha comunicato Controparte_5 alla ricorrente “l'insussistenza di condizioni tali da consentire la conclusione del medesimo procedimento” e ciò “in esito alla acquisizione agli atti della scrivente, intervenuta il 27 marzo 2017, dell'ordinanza emessa il 9 marzo 2017 dal Tribunale di Napoli - Ufficio del G.I.P.”, avendo l'amministrazione appreso che la era stata destinataria della misura degli Parte_1 arresti domiciliari, risultando la medesima indagata, in concorso con altri, per turbativa di pubblico incanto o di licitazione privata per conto di pubbliche amministrazioni (all. 15 fasc.
. CP_4
La misura cautelare penale è stata revocata per effetto dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 03.04.2017 (con motivazioni depositate il successivo 26.4.2017).
Attesa la revoca della misura interdittiva, con provvedimenti del 10.4.2017 prot. 11171 e del 2.5.2017 prot. 13026 la ricorrente è stata riammessa in servizio presso la Soprintendenza dell' a decorrere dal giorno successivo alla revoca degli arresti Controparte_6 domiciliari (4.4.2017) con cessazione dalla medesima data della corresponsione dell'indennità di cui all'art. 15 CNNL 2003 comma 7 e ripristino degli emolumenti dovuti (doc. 9 fasc. Mibact).
7 Non è stato invece ripristinato l'incarico ad interim di Direttore del Controparte_5
neanche dopo le motivazioni del provvedimento del Tribunale del Riesame
[...] intervenute il 26.4.2017.
Inoltre, solo con nota del 9.10.2017 (prot. 10501) il ha riavviato la procedura di CP_4 conferimento dell'incarico (definitivo) di direzione del Controparte_5 accettato dalla ricorrente il 10.10.2017 ed assunto con decorrenza dal 25.10.2017 (anziché dal 8.5.2017, come originariamente previsto nella nota prot. 2323 del 2.3.2017; cfr. doc. 30, 31 e 32 fasc. . Parte_1
Si ritiene che la condotta del così descritta sia in contrasto con la disciplina di legge e CP_4 contrattuale in materia, condividendosi le doglianze dell'appellante.
3.Gli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (T.U.P.I.) stabiliscono che “Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo” (art. 19 comma 1-ter) e che “Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge n. 15 del 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo” (art. 21 comma 1).
Il successivo comma 1-bis dispone inoltre “Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge n. 15 del 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento”.
La cessazione anticipata, prima della scadenza del termine, di un incarico dirigenziale disposta unilateralmente dalla amministrazione è, quindi, ammessa in presenza di un inadempimento/responsabilità del dirigente e, essendo ricollegata ad una condotta irregolare del lavoratore, in ossequio al diritto di difesa costituzionalmente protetto, richiede un accertamento secondo apposite procedure con la previa contestazione dell'addebito e l'attuazione del contradditorio con il destinatario.
La medesima disciplina è confermata dalla contrattazione collettiva del settore.
L'art. 3 del CCNL 2006-2009 per il personale dirigente area I (sulla responsabilità dirigenziale) prevede che nella ipotesi di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 8 2001, “in relazione alla gravità dei casi, le amministrazioni adottano, per il personale dirigenziale a tempo indeterminato, una delle seguenti misure: … b) revoca dell'incarico e collocamento dei dirigenti a disposizione dei ruoli, di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per un periodo massimo di due anni, secondo la disciplina dell'art. 4 (Collocamento dei dirigenti a disposizione dei ruoli) …”.
L'art. 11 del CCNL cit. regolamenta poi la “Sospensione cautelare in caso di procedimento penale” distinguendo l'ipotesi di sospensione obbligatorio (art. 11 comma 1, secondo cui “Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l'Amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell'art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)”, ossia con la sanzione disciplinare del licenziamento) e quella di sospensione facoltativa (art. 11 comma 2, secondo cui
“Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell'incarico anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'Amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell'art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)”.
Quindi, la sospensione dell'incarico dirigenziale è obbligatoriamente disposta - indipendentemente dall'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dirigente, dalla contestazione dell'addebito e dal contradditorio - in presenza di una misura restrittiva della libertà personale. Essendo la sospensione in questa ipotesi strettamente connessa alla misura cautelare, che peraltro impedisce oggettivamente al dirigente di espletare le sue funzioni, in tanto si giustifica in quanto perduri per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà e non oltre detta durata (art. 11 comma 1 cit.).
In caso di procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, l'amministrazione ha la facoltà di sospendere il dirigente dal servizio ma solo nell'ambito di un procedimento disciplinare, avviato nei suoi confronti e sospeso ai sensi dell'art. 55-ter D.Lgs. 165/2001 fino al termine del procedimento penale.
Anche la sospensione dell'incarico dirigenziale, con privazione della retribuzione, non può essere disposta ad libidum dalla amministrazione ma richiede l'avvio di un procedimento disciplinare, e quindi la previa contestazione dell'addebito e il rispetto del principio del contradditorio (sospensione facoltativa) ovvero, anche in assenza di un procedimento disciplinare, l'oggettivo impedimento del dirigente, sottoposto a misura restrittiva della libertà personale, ad espletare le sue funzioni, fino alla (e non oltre la) cessazione della misura interdittiva (sospensione obbligatoria).
La disciplina descritta consente al datore di lavoro pubblico di revocare o sospendere unilateralmente un incarico dirigenziale a seguito di addebito/responsabilità del dirigente ma solo nel contesto di un procedimento disciplinare, con garanzia del contradditorio e del diritto di difesa del dipendente, salvo l'ipotesi di misura interdittiva penale limitatamente alla durata della misura stessa.
Rilevano da ultimo i commi 7 e 8 dell'art. 11 del CCNL che statuisce “Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello 9 stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettanti, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbia titolo” (comma 7) e “Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o
“l'imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione…” (comma 8).
Si ritiene che i medesimi principi sopra descritti siano applicabili anche all'incarico dirigenziale conferito ad interim, ossia provvisoriamente in attesa del perfezionamento della procedura di conferimento dell'incarico definitivo, in caso di vacanza del posto, ovvero per impedimento temporaneo del titolare durante l'assenza di questo.
Per un verso, anche l'incarico ad interim, sia pur provvisorio, mantiene la natura di incarico dirigenziale con i connessi poteri e responsabilità e con un termine di durata, la cui cessazione anticipata (prima della scadenza del termine stabilito) non può essere rimessa alla discrezionalità ed arbitrio della amministrazione, al di fuori delle ipotesi e delle procedure legislativamente e contrattualmente prescritte.
Per l'altro, il diritto inviolabile di difesa (art. 24 Cost.) impone che qualsiasi conseguenza spiacevole per il lavoratore originata da una sua condotta contraria a norme di legge o disciplinari sia preceduta dal confronto con il dipendente stesso (principio del contraddittorio), al quale deve essere consentito di difendersi.
4.Alla luce dei principi descritti appare illegittima la condotta della amministrazione che ha revocato alla l'incarico ad interim di direttore del Parte_1 Controparte_5 in ragione della sottoposizione della stessa alla misura cautelare degli arresti domiciliari,
[...] con decorrenza dalla medesima data della ordinanza penale (9.3.2017), senza poi ripristinare l'incarico con l'annullamento della misura restrittiva (3.4.2017).
Parimenti, divenuta inefficace la misura cautelare penale già ad aprile 2017, a seguito della ordinanza di revoca del Tribunale del Riesame (del 3/26.4.2017), non si giustifica il perfezionamento della procedura di conferimento dell'incarico definitivo di direzione del
[...] solo ad ottobre 2017 (con decorrenza dal 25.10.2017), e non con Controparte_5 la decorrenza dell'8.5.2017, originariamente fissata nella nota di conferimento dell'incarico del 2.3.2017 (prot. 2323, all. 14 fasc. Mibact).
I medesimi atti della amministrazione, sopra illustrati, dimostrano nel contenuto che i provvedimenti di revoca e sospensione sono adottati in conseguenza della detenzione domiciliare applicata alla dirigente e si spiegano in ragione della misura stessa. Del resto, come già osservato, la revoca e la sospensione sono disposte dal resistente senza alcuna previa CP_1 contestazione di addebito o contraddittorio con la lavoratrice.
Ne consegue che la revoca (dell'incarico ad interim) e la sospensione (della procedura di conferimento dell'incarico definitivo) si legittimano solo in pendenza della misura interdittiva e finché questa perdura. Con la cessazione della restrizione della libertà personale già ad aprile 2017, l'incarico dirigenziale (ad interim prima e dall'8.5.2017 quello definitivo) doveva essere ripristinato.
10 L'impostazione descritta trova conforto nella condotta della stessa amministrazione che ha sospeso e poi riammesso in servizio la dirigente presso la Soprintendenza
[...] appena appreso della revoca della misura cautelare da parte del Tribunale Controparte_7 del Riesame e con decorrenza dalla revoca stessa (3.4.2017). Incoerentemente il ha CP_1 seguito la procedura contrattuale (di sospensione obbligatoria dell'incarico e riammissione in servizio, una volta cessata la misura restrittiva) in relazione all'incarico di Soprintendente e non invece per quello di Direttore del Parte_2
Priva di pregio è l'osservazione secondo cui la revoca (anziché la mera sospensione) dell'incarico ad interim sarebbe motivata dall'interesse della amministrazione a dare continuità all'esercizio della funzione dirigenziale atteso che l'incarico dirigenziale revocato alla a marzo Parte_1
2017 non è stato conferito, dal resistente, ad alcun altro dirigente. Solo ad ottobre 2017 CP_1
è stato definitivamente assegnato alla ricorrente, mentre nel periodo intermedio (da marzo a ottobre 2017) è rimasto scoperto.
Inconsistente è anche il richiamo dell'interesse della amministrazione ad attendere le motivazioni del Tribunale del Riesame ovvero l'esito del procedimento penale, al fine di eliminare ogni residua incertezza circa profili penalistici della vicenda sulla persona della Parte_1
Invero, già ad aprile 2017, quindi anteriormente alla originaria decorrenza dell'incarico definitivo (8.5.2017), era stata pubblicata l'ordinanza del Tribunale del Riesame con le motivazioni della revoca della misura interdittiva (doc. 15 fasc. . Inoltre, solo a giugno 2018 il Parte_1 procedimento penale a carico della appellante è stato archiviato, avendo il giudice penale ritenuto che gli elementi di prova in atti fossero inidonei a sostenere l'accusa in dibattimento (cfr. ordinanza di archiviazione del 15.6.2018 del GIP presso il Tribunale di Napoli, all. 34 fasc.
. Il , dunque, aveva già riavviato la procedura di assegnazione dell'incarico Parte_1 CP_1 definitivo (il 9 ottobre 2017), prima di avere contezza dell'esito del procedimento penale, nonché anteriormente alla pronuncia della Cassazione (publicata il 23.10.2017) di conferma del provvedimento del Tribunale del Riesame (doc. 28 fasc. . Parte_1
Va ancora osservato che il motivo indicato dal primo Giudice a giustificazione del ritardato conferimento dell'incarico (ad ottobre anziché a maggio 2017) - ossia l'eliminazione di ogni residuo di incertezza circa risvolti penalistici della vicenda, anche in considerazione della natura fiduciaria dell'incarico dirigenziale - evoca aspetti personali e soggettivi collegati a possibili violazioni e responsabilità della ricorrente, cui per le ragioni sopra ampiamente esposte non è possibile assegnare rilievo in assenza di un procedimento disciplinare con le connesse garanzie di difesa e del contradditorio.
Come rilevato dalla appellante, inoltre, non è pertinente la questione della inconferibilità di incarichi dirigenziali alla stregua del D.Lgs. n. 39/2013, che presuppone la condanna per reati contro la p.a. e non la mera sottoposizione ad indagini preliminari o misure cautelari.
Anche sulla cessazione della materia del contendere per l'intervenuto pensionamento della a far data dal 1°.02.2018, l'osservazione del è inconferente atteso che Parte_1 CP_1 oggetto di domanda non è il conferimento dell'incarico di Direttore del ma Controparte_5 il risarcimento del danno conseguente “sia all'illegittima privazione dell'incarico non ad interim per il periodo dal 9.3 al 7.5.2017 (60 giorni), sia per il mancato e tempestivo conferimento dell'incarico definitivo che veniva solo tardivamente assegnato il 25.10.2017 (anziché l'8.5.2017, ossia con 170 giorni di ritardo”; cfr. atto di appello pag. 25). 11 E' poi evidente la sussistenza del danno economico riconducibile alla condotta inadempiente del consistente nelle retribuzioni non percepite per l'incarico illegittimamente CP_4 revocato/sospeso nel periodo dal 9.3.2017 (data di efficacia della revoca dell'incarico ad interim) al 24.10.2017 (giorno precedente alla assegnazione dell'incarico definitivo), per un totale di 230 giorni, ossia 60 giorni in relazione all'incarico ad interim (dal 9.3.2017 al 7.5.2017) e 170 giorni per quello definitivo (dall'8.5.2017 al 24.10.2017). Al riguardo va osservato che, attesa l'archiviazione del procedimento penale per insufficienza di prove a sostegno della accusa (cfr. provvedimento del GIP del Tribunale di Napoli del 15.6.2018, all. 34 fasc. , spetta Parte_1 alla ricorrente anche la retribuzione per il periodo in cui non ha lavorato in quanto sottoposta a detenzione domiciliare (cfr. art. 11 comma 8 CCNL cit.).
Alla luce delle osservazioni descritte, va affermato il diritto della lavoratrice al risarcimento dei danni patrimoniali ex art. 1218 cod. civ., per non aver potuto, per fatto e colpa del CP_1 convenuto, assumere l'incarico di Direttore del durante il Controparte_5 periodo anzidetto.
Come osservato dalla lavoratrice e non contestato dalla resistente, tali danni possono essere commisurati al trattamento economico previsto dall'art.8 del bando di concorso, pari ad euro 78.000,00 annui, da rapportare alla concreta durata del periodo di illegittima estromissione dall'incarico sopra indicato (60 + 170 giorni). Il va pertanto condannato al pagamento, in CP_4 favore della della somma di euro 49.150,68 (ossia euro 78.000 : 365 x 230 giorni), Parte_1 quantificata come da conteggi allegati dalla appellante, non specificamente contestazione dalla resistente.
5.Si ritiene invece che non spetti la retribuzione di risultato (fino ad un massimo di euro 7.500,00, da parametrare al medesimo periodo), trattandosi di componente accessoria della retribuzione del dirigente ancorata a presupposti (indicazione di specifici obiettivi da raggiungere e positiva valutazione), nella specie non dedotti né provati.
Invero la S.C. ha affermato il principio secondo cui la retribuzione di risultato può essere erogata solo a seguito di preventiva determinazione degli obiettivi e della verifica positiva e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con degli obiettivi, in mancanza della dimostrazione dei quali nulla è possibile al dipendente reclamare su tale posta di salario accessorio (Cass. Ord. n. 19294 del 19.7.2018 e n. 4622 del 28.2.2018; Cass. Sent. n. 20976 del 12.10.2011; Cass. Sent. n. 8084 del 21.4.2015; di recente, v. Cass Ord. n. 2695 del 29/01/2024).
Il difetto di predefinizione di obiettivi, ulteriori e diversi da quelli riconducibili alla ordinaria attività dirigenziale, ovvero di ogni valutazione o una valutazione non positiva delle attività e dei risultati conseguiti impediscono la corresponsione della retribuzione di risultato.
L'omessa assegnazione degli obiettivi o di valutazione ben può essere fonte di responsabilità per l'amministrazione e quindi ricevere tutela in termini risarcitori, qualificabile come perdita di chance. Tuttavia, la domanda risarcitoria deve essere prospettata quale conseguenza di un inadempimento da parte dell'Ente (che non ha proposto gli obiettivi e/o non ha valutato il dirigente). La parte interessata non può limitarsi a rivendicare il diritto a detta voce retributiva accessoria tout court, come avvenuto nella specie.
12 Va aggiunto che sull'onere di contestazione dei conteggi i giudici di legittimità hanno chiarito che (Cass. Sez. L. Sentenza n. 20998 del 6.8.2019) “Nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica”.
Sul diritto alla retribuzione di risultato rivendicato dalla istante non incide, dunque, l'omessa contestazione dei conteggi attorei da parte del posto che la spettanza di detta voce CP_4 retributiva coinvolge questioni di diritto e di qualificazione giuridica rimesse al giudicante.
6.Si ritiene poi di respingere la domanda di risarcimento del danno alla professionalità e all'immagine, anche formulata dalla lavoratrice nei confronti del per difetto di prova del CP_4 pregiudizio patito, causalmente e specificamente riconducibile alla condotta inadempiente della resistente.
La ricorrente ha lamentato che la vicenda in cui è stata coinvolta ha avuto un grande risalto sulla stampa locale e nazionale ed il suo nome è stato ingiustamente (e gravissimamente) accostato ad ambienti camorristici (doc. 27 fasc. , con conseguenti effetti diffamatori e danno Parte_1 all'immagine e dignità professionale, cui ha significativamente concorso il convenuto CP_1 che con la propria condotta inadempiente ha dato adito a sommari giudizi di colpevolezza sebbene smentiti dalla magistratura.
Diversamente dagli assunti attorei, il Collegio ritiene che l'asserito clima diffamatorio venutosi a creare può tuttalpiù essere ricollegato alla illegittima sottoposizione a detenzione domiciliare della e all'avvio del procedimento penale poi archiviato, cui è rimasto estraneo il Parte_1
convenuto. Non appare sufficientemente allegato né provato il pregiudizio alla CP_1 immagine e alla professionalità dipendente dalla condotta del atteso che la sanzione CP_4 disciplinare pecuniaria (peraltro di importo ridotto) e l'omesso immediato ripristino dell'incarico dirigenziale (per qualche mese) presso il sottintendono Controparte_5 irregolarità disciplinari e l'interesse del Ministero alla buona gestione amministrativa, e non necessariamente una responsabilità penale né un giudizio di colpevolezza a carico della lavoratrice.
Peraltro con la revoca della misura interdittiva penale ad aprile 2017, il ha CP_1 immediatamente ripristinato l'incarico di Soprintendente e a febbraio del 2018 la ricorrente è stata collocata in quiescenza, ciò rafforzando il convincimento della estraneità del ai CP_4 lamentati effetti diffamatori della vicenda.
Per le ragioni descritte, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto si conferma, il va condannato al pagamento, in favore della dell'importo di euro 49.150,68, CP_4 Parte_1 oltre accessori come per legge.
L'accoglimento parziale della domanda e la complessità delle questioni affrontate giustificano la compensazione per un terzo delle spese del doppio grado. I residui due terzi, liquidati in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014 e DM 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità media della causa, sono posti a carico del soccombente. CP_1
13
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, condanna il , già Controparte_1 [...]
, al pagamento, in favore di Controparte_8 [...] della somma di euro 49.150,68, oltre accessori come per legge;
Parte_1
-compensa le spese del doppio grado in ragione di un terzo;
-condanna il , già Controparte_1 [...]
, alla rifusione dei residui due terzi che liquida in Controparte_8 euro 4836,00 per il giudizio di primo grado e in euro 4631,00 per il giudizio di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA.
Napoli, 25/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
14
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 25/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 152/2022
T R A
nata a [...] il [...], residente in [...], Salita Santa Chiara n. Parte_1
10, elettivamente domiciliata in Portici (NA) Corso Garibaldi, 85 nello studio degli avv.ti Leopoldo, Ermanno e Luciano Spedaliere, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Sergio Russo, Matteo Russo e Francesco Scozzafava;
Appellante E
, già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso ex
[...] lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz,11; Appellato FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato dapprima presso il Tribunale di Roma e poi riassunto innanzi al Tribunale di Napoli, sezione lavoro, in data 6.4.2018, l'appellante conveniva in giudizio il
[...]
(di seguito per brevità “ ) chiedendo di: -1) Controparte_3 CP_4 accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione pecuniaria di euro 500,00 applicata con provvedimento del 14.06.2017 nei confronti della e la sua conseguente inefficacia Parte_1 per insussistenza del fatto posto a fondamento della stessa ovvero per violazione dell'art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ovvero per genericità ed incompletezza delle contestazioni, ovvero ancora, in subordine, per la violazione dei prescritti parametri di proporzionalità e gradualità;
-2) previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi ritenuti illegittimi e rilevanti per la decisione, accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca dell'incarico di Direttore ad interim del adottata con decreto-dirigenziale del 16.03.2017 e per Controparte_5
1 l'effetto dichiarare l'obbligo del convenuto, con ogni conseguente statuizione di CP_1 condanna alla corresponsione del correlativo compenso ingiustamente non percepito dalla ricorrente per il periodo dal 09.03.2017 (data di inizio efficacia della predetta revoca) al 07.05.2017 (data di decorrenza dell'incarico definitivo non ad interim) parametrato all'importo complessivo annuo di euro 85.500,00 (da rapportare al suddetto periodo ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere rigettate le domande di cui ai successivi nn. 3-4, fino alla data del 25.10.2017;
-3) previa disapplicazione ut supra accertare e dichiarare il diritto della all'assunzione Parte_1 dell'incarico di Direttore (non ad interim) del con Controparte_5 Controparte_5 decorrenza dall'08.05.2017, alla stipula del relativo contratto di lavoro ed alla conseguente immissione in servizio con il correlativo trattamento economico pari ad euro 78.000,00 annuali oltre la retribuzione di risultato fino ad un massimo di 7.500,00 così come previsto dall'art. 8 del bando di concorso (doc. 2);
-4) accertare e dichiarare il diritto della al risarcimento del danno alla professionalità Parte_1 ed all'immagine professionale nonché per mancata/ritardata assunzione da parte del CP_1 convenuto in misura pari ad almeno il 100% della complessiva retribuzione spettante (per il periodo dall'08.05.2017 al 25.10.2017).
La ricorrente esponeva:
-di essere dipendente del con funzioni di Soprintendente, e di aver partecipato nell'anno CP_4
2016 al concorso pubblico per titoli per il conferimento dell'incarico di Direttore di una serie di istituti, tra cui figurava anche il Controparte_5
-che nelle more della procedura concorsuale le veniva conferito, con decreto del 12/28.7.2016, l'incarico ad interim di Direttore del successivamente Controparte_5 prorogato con decreto del 12.12.2016 fino al 31.12.2017;
-che in data 8.2.2017 veniva pubblicato sul sito internet del l'avviso dell'avvenuta CP_4 conclusione della procedura concorsuale per cui essa ricorrente veniva individuata come nuova Direttrice del Controparte_5
-che con successivo decreto del 2.3.2017, la Direzione Generale musei aveva comunicato che l'incarico predetto decorreva dall'8 maggio 2017 sino al maggio 2021 e che, pertanto, la ricorrente il 5.2.2017 aveva trasmesso dichiarazione di accettazione dell'incarico;
-che successivamente era stata destinataria di accusa in sede penale da parte del P.M. presso il Tribunale di Napoli per i reati di turbativa d'asta e corruzione;
-che, con ordinanza del 9.3.2017, il GIP presso il Tribunale di Napoli escludeva fosse stata raggiunta la prova del reato di corruzione e, mantenendo la sola ipotesi della turbativa d'asta, applicava la misura degli arresti domiciliari;
-che sulla base di tale provvisorio provvedimento cautelare, il disponeva la revoca CP_4 dell'incarico ad interim di Direttore del con decreti Controparte_5 dirigenziali del 16.03.2017 e del 31.03.2017 e comunicava, con decreto dirigenziale del 28.3.2017, “l'insussistenza di condizioni tali da consentire la conclusione” del procedimento di conferimento dell'incarico definitivo di Direttore del Controparte_5
-che il noltre, ritenuta la rilevanza sotto il profilo della responsabilità disciplinare dei fatti CP_4 oggetto dell'imputazione penale, sospendeva temporaneamente la ricorrente dall'incarico di Soprintendente presso la Soprintendenza dell'area metropolitana di Napoli, con conseguente decurtazione dallo stipendio di una somma pari al 50% dello stesso con nota prot. n. 9989, ed avviava un procedimento disciplinare provvedendo alla contestazione degli addebiti con atto del 31.3.2017;
2 -che in data 3.4.2017 il Tribunale del Riesame annullava l'ordinanza cautelare disponendo
“l'immediata liberazione” della non ravvisandosi “alcun rilievo penale” nella Parte_1 condotta ad essa addebitata;
-che in data 10.4.2017 il disponeva la riammissione in servizio della presso CP_4 Parte_1 la Soprintendenza Controparte_6 nonché il ripristino degli emolumenti dovuti a decorrere dal giorno successivo alla revoca della misura cautelare;
-che, tuttavia, con atto del 14.6.2017, il isponeva l'irrogazione della sanzione pecuniaria CP_4 della multa di euro 500,00 ai sensi dell'art. 9, comma 4 lett. b del Codice Disciplinare, nella sua misura massima, in ragione della ritenuta rilevanza disciplinare delle condotte oggetto dell'ordinanza cautelare penale;
-che, nonostante il venir meno dell'unico presupposto sulla cui base erano state disposte la revoca dell'incarico ad interim nonché la sospensione della procedura di conferimento dell'incarico definitivo, il ometteva di adottare il provvedimento di riammissione in servizio per CP_4
l'espletamento delle funzioni di Direttore del Controparte_5
-che, operando illegittimamente ed omettendo di motivare le proprie decisioni, l'amministrazione aveva ingenerato nell'ambiente lavorativo, e non solo, l'idea della colpevolezza della ricorrente, screditandone significativamente l'immagine e la dignità professionale;
-che, nelle more del giudizio di riassunzione, con nota n. 0010501 del 9.10.2017 il le CP_4 conferiva nuovamente l'incarico di Direttore del da lei Controparte_5 accettato in data 10.10.2017 ed assunto il successivo 25.10.2017, con conseguente scopertura del periodo dall'8.5.2017 al 24.10.2017 in cui le era stato ingiustamente negato detto diritto ed il correlativo trattamento economico;
-che in data 1°.
2.2018 era stata collocata in quiescenza.
Denunciava la violazione dell'art. 9 del codice di comportamento del dipendenti pubblici e la conseguente illegittimità della sanzione disciplinare applicata;
l'illegittimità della revoca dell'incarico ad interim di Direttore del e in ogni caso il Controparte_5 diritto alla riammissione in servizio a seguito dell'annullamento della misura interdittiva degli arresti domiciliari, con conseguente diritto alla corresponsione delle retribuzioni ingiustamente non percepite;
rivendicava poi il diritto alla assunzione dell'incarico (non ad interim) di Direttore del sin dall'8.5.2017 e il correlato trattamento economico Controparte_5 fino alla riammissione in servizio (del 25.10.2017), nonché il risarcimento del danno alla professionalità e all'immagine.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il opponendosi alla domanda con varie CP_4 argomentazioni e chiedendone il rigetto.
Affermava la legittimità della sanzione disciplinare applicata nonché della revoca dell'incarico ad interim di Direttore del assumeva la intervenuta Controparte_5 cessazione della materia del contendere in relazione alla richiesta di conferimento dell'incarico non ad interim in vista del collocamento in quiescenza della ricorrente in data 1.2.2018; si opponeva alle richieste risarcitorie deducendo la mancanza di comportamento illecito da parte del nella vicenda rappresentata. CP_1
Con la sentenza n. 360/2021 pubblicata il 22.07.2021 il Giudice adito accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando illegittima la sanzione disciplinare pecuniaria applicata con provvedimento del 14.6.2017 nei confronti della ricorrente, disponendone l'annullamento, e rigettando nel resto il ricorso, con compensazione delle spese di lite. 3 Sulla sanzione disciplinare della multa, il Tribunale osservava che era stata irrogata in relazione ad una condotta generica, “attinta” dal provvedimento de libertate della autorità penale e non era stata oggetto di alcuna previa specifica contestazione.
Sulle restanti domande, il Giudice di prime cure condivideva l'impostazione della amministrazione, ritenendo: che confliggeva con la intrinseca provvisorietà dell'incarico ad interim la sospensione della efficacia dello stesso;
che l'amministrazione non aveva ex ante la possibilità di prevedere la durata e l'esito del procedimento penale cui era stata sottoposta la ricorrente;
che era corretto e conforme ai principi generali l'esercizio del potere di revoca da parte del essendo preminente l'interesse dello stesso a dare continuità all'esercizio della CP_4 funzione dirigenziale a prescindere dai risultati – più o meno prossimo – che sarebbero emersi dal procedimento penale.
Il Tribunale osservava poi che era legittima la sospensione della procedura di conferimento dell'incarico definitivo mediante provvedimento del 28.3.2017 e che correttamente l'amministrazione aveva ritenuto di attendere le motivazioni del provvedimento del Riesame e successivamente gli esiti del procedimento penale prima di concludere detta procedura, perfezionatasi il 25.10.2017, argomentando che: all'epoca la ricorrente era sottoposta a detenzione domiciliare;
la natura fiduciaria dell'incarico dirigenziale imponeva alla amministrazione che il conferimento dello stesso avvenisse solo una volta rimossa la questione legata alla pendenza della imputazione penale;
assumeva rilevanza nella fattispecie la questione della inconferibilità dell'incarico alla stregua del d. lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e quindi la circostanza di una eventuale condanna in sede penale per reati contro la p.a.; non vi era alcuna automatica consequenzialità ripristinatoria dell'incarico dirigenziale a seguito dell'annullamento della misura cautelare;
per il perfezionamento della procedura di conferimento dell'incarico era necessaria la piena consapevolezza circa eventuali riflessi penalistici della vicenda sulla persona della e l'esaurimento di ogni residuo di incertezza. Parte_1
Il Giudice respingeva inoltre le pretese risarcitorie, ritenuta privi di profili di illegittimità la condotta del CP_4
Avverso detta statuizione proponeva tempestivo gravame la con ricorso depositato Parte_1 presso questa Corte territoriale in data 24.1.2022.
Con il primo motivo di appello, la lavoratrice eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto legittimo il provvedimento del di revoca dell'incarico dirigenziale ad CP_4 interim di Direttore del Osservava che la revoca anticipata Controparte_5 dell'incarico non era conforme al diritto in quanto adottata dal al di fuori delle ipotesi di CP_4 legge ex artt. 19 e 21 del D.Lgs n. 165/2001, in difformità alle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento (CCNL del personale dirigente dell'Area I, artt. 3 e 5), in assenza di ogni preventiva formalizzazione dell'addebito, in violazione dei meccanismi di garanzia, difesa e contraddittorio previsti dai richiamati artt. 19/21 D.Lgs n. 165/2021 nonché dall'art. 5, comma 2 del CCNL applicato, in contrasto con l'art. 11, comma 1, del CCNL che in caso di interdizione della libertà personale del Dirigente prevede il ricorso al solo provvedimento di sospensione.
Rimarcava, a supporto dei propri assunti, l'asimmetrico comportamento del che, dinanzi CP_4 allo stesso fatto (misura coercitiva degli arresti domiciliari), all'interno di uno stesso procedimento di valutazione amministrativa, aveva disposto la revoca dell'incarico ad interim 4 mentre per le stesse ragioni aveva solo “sospeso” la ricorrente dal ruolo di Soprintendente;
aggiungeva che, venuto meno l'unico presupposto di fatto su cui la revoca si fondava, ossia gli arresti domiciliari, il provvedimento avrebbe dovuto perdere la sua efficacia;
lamentava che il Giudice di prime cure aveva ignorato detti rilievi, omettendo di ripristinare, in favore dell'appellante, la situazione giuridica lesa.
Con il secondo motivo di appello, la contestava al giudicante di aver ritenuto legittima Parte_1 la sospensione del procedimento di conferimento dell'incarico definitivo di Direttore del
[...]
del conferito solo dal 25.10.2017, e non anche dall'8.5.2017. CP_5 CP_5
Di nuovo sottolineava che il provvedimento di sospensione era motivato dal causa della CP_4 misura interdittiva penale e che, con l'annullamento di quest'ultima, era stata rimossa la condizione ostativa all'assegnazione dell'incarico definitivo. Nonostante ciò, il on si era CP_4 attenuto ai motivi addotti alla base del provvedimento di sospensione della nomina e neppure alla riserva di attendere l'esame delle motivazioni del provvedimento del Riesame. Incoerentemente aveva ripristinato l'incarico di Soprintendente, una volta appreso dell'avvenuto annullamento della misura cautelare, mentre aveva perfezionato il conferimento dell'incarico de quo solo dal 25.10.2025. Invocava l'art. 11 comm1 1 e 8 del CCNL del settore che obbligavano il a CP_4 parametrare l'efficacia temporale della sospensione non oltre la durata della misura cautelare.
Contestava infine il richiamo, contenuto in sentenza, alle ragioni di inconferibilità (art. 3, D.Lgs. 39/2013) che presuppongono la condanna definitiva per reati contro la p.a. e non la mera pendenza di un procedimento penale o la mera applicazione di una misura interdittiva.
La concludeva chiedendo, in riforma parziale della sentenza gravata: Parte_1
“
1-previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi ritenuti illegittimi e rilevanti per la decisione, accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca dell'incarico di Direttore ad interim del adottata con decretodirigenziale del 16.03.2017 e per Controparte_5
l'effetto dichiarare l'obbligo del convenuto, con ogni conseguenziale statuizione di CP_1 condanna, alla corresponsione del correlativo compenso ingiustamente non percepito dalla ricorrente per il periodo dal 09.03.2017 al 07.05.2017, rapportato all'importo complessivo annuo di € 85.500,00 ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi in cui dovessero essere rigettate le domande di cui ai successivi nn.
2-3 fino alla data del 24.10.2017 (anziché 07.05.2017, ossia 230 giorni);
2- previa disapplicazione ut supra accertare e dichiarare il diritto della dr.ssa Parte_1 all'assunzione dell'incarico di Direttore (non ad interim) del Controparte_5 con decorrenza giuridica dall'08.05.2017 (anziché 25.10.2017) con il correlativo
[...] trattamento economico pari ad € 78.000,00 annuali, oltre la retribuzione di risultato fino ad un massimo di 7.500,00 (da parametrare al suddetto periodo di 170 giorni) così come previsto dall'art. 8 del bando di concorso (doc. 2); 3) accertare e dichiarare il diritto della dr.ssa al risarcimento del danno alla Parte_1 professionalità ed all'immagine professionale nonché per mancata/ritardata assunzione da parte del appellato in misura pari ad almeno il 100% della complessiva retribuzione CP_1 spettante per il periodo dal 9.3.2017 al 24.10.2017 ovvero in quelle diverse somme ritenute di giustizia. anche in via e/o in forma risarcitoria. mediante liquidazione del Giudice tramite CTU contabile e/o con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”.
Ricostituito il contraddittorio il resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto. CP_1
5 Sulla revoca dell'incarico ad interim di direzione del Controparte_5 deduceva che, in ragione dell'ordinanza del 09 marzo 2017 con cui era stata disposta, a carico della la misura degli arresti domiciliari, nessun margine di discrezionalità residuava Parte_1 in capo all'Amministrazione in merito all'applicazione della misura anzidetta, adottata in via cautelare in ragione della sussistenza del procedimento penale;
inoltre essendo l'incarico ad interim connotato da precarietà, eccezionalità e temporaneità, non era equiparabile con la titolarità definitiva dello stesso.
Rilevava la cessazione della materia del contendere in relazione al conferimento dell'incarico definitivo per l'intervenuto pensionamento della lavoratrice a far data dall'1.02.2018 e, sulla richiesta di risarcimento di danno, l'impossibilità da parte della di assumere l'incarico Parte_1 di Direttore del non per fatto o colpa del Controparte_5 CP_1 resistente bensì per circostanze oggettive (inizio del procedimento penale e applicazione della misura cautelare); contestava poi il difetto di prova e allegazione del danno.
Sul danno alla professionalità e all'immagine, ribadiva l'estraneità del , che non aveva CP_1 avuto alcun ruolo nell'ambito del procedimento penale e nella divulgazione dello stesso, e il difetto di ripercussioni sul piano della professionalità della ricorrente, collocata a riposo.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c., acquisite le note scritte, il Collegio ha riservata la causa in decisione.
L'appello è fondato e va accolto nei limiti di seguito descritti.
Occorre premettere che alcuna censura è stata sollevata alla sentenza in riferimento alle problematiche introdotte nel precedente grado relative alla sanzione disciplinare pecuniaria che
– risolte come da pronuncia del primo giudice - sono ormai coperte da giudicato.
1.Sull'incarico ad interim di Direttore del la ricorrente si Controparte_5 duole della illegittimità della revoca. Sostiene che il avrebbe dovuto disporre la CP_4 sospensione e, in ogni caso, ripristinare l'incarico dirigenziale una volta venuto meno il motivo della revoca con l'annullamento della misura interdittiva penale. Parimenti, la procedura di conferimento dell'incarico definitivo di direzione del Controparte_5 sospesa a causa del provvedimento cautelare penale, doveva essere riavviata e l'incarico conferito sin dalla originaria decorrenza dell'8.5.2017, e non dal 25.10.2017, essendo intervenuta già ad aprile 2017 l'ordinanza di annullamento del Tribunale del Riesame con le motivazioni.
Il in contrario osserva che l'incarico ad interim, per sua natura provvisorio e precario, CP_1
è incompatibile con un provvedimento di sospensione, dovendosi tutelare l'interesse della amministrazione a dare continuità al servizio. Inoltre, per l'assegnazione dell'incarico definitivo aveva atteso le motivazioni del provvedimento del Riesame e successivamente gli esiti del procedimento penale, al fine di avere piena contezza circa eventuali riflessi penalistici della vicenda sulla persona della Parte_1
Giova ricostruire i fatti di causa e la normativa di riferimento.
2.Con decreti dirigenziale del 16 e del 31 marzo 2017, è stata disposta la revoca dell'incarico di funzione di livello dirigenziale non generale di direttore ad interim del Controparte_5
6 nell'ambito della Direzione generale Musei, conferito alla con CP_5 Parte_1 provvedimenti 28.7.2016 e 12.12.2016, inizialmente con decorrenza dal 16.3.2017 e poi - con il provvedimento del 31.3.2017 - dal 9 marzo 2017, ossia dalla medesima “data della ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli” di applicazione della detenzione domiciliare (cfr. decreto 31.3.2017 all. 13 fasc. . CP_4
Il decreto del 31.3.2017 richiama sia “la nota del Segretario generale prot. 3767 del_15 marzo 2017, con la quale lo stesso ha dato notizia alla Direzione generale Musei che la dr.ssa
[...]
è stata colpita da misura restrittiva della libertà personale, nell'ambito di Parte_1 indagini condotte dalla Procura della Repubblica DDA di Napoli”, sia “l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, il 9 marzo 2017, acquisita agli atti della Direzione generale Musei il 27 marzo 2017, con la quale è stata disposta a carico della dr.ssa la misura degli arresti domiciliari per il delitto di cui agli artt. Parte_1
81 cpv, 110, 353 cpv del codice penale”.
Il provvedimento di revoca dell'incarico ad interim è giustificato dalla sottoposizione della dipendente agli arresti domiciliari. La revoca è stata disposta dalla amministrazione a seguito della emanazione della misura interdittiva, in ragione della stessa, tanto che l'efficacia della revoca dell'incarico è fatta retroagire al 9.3.2017, data del provvedimento cautelare penale (cfr. provvedimento Mibact del 31.3.2017). La revoca non è stata preceduto da alcuna contestazione di addebito a carico della né dal contradditorio con la stessa. Parte_1
Con provvedimento prot. n. 9989 del 30.3.2017, sempre a causa dell'ordinanza cautelare del 9.3.2017 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, la ai sensi dell'art. 15 Parte_1 comma 1 del CCNL 2003 è stata sospesa obbligatoriamente dal servizio presso la
[...]
“a decorrere dal 9 marzo 2017 fino al momento in cui la misura Controparte_7 cautelare citata verrà revocata” (all. 2 fasc. Mibact).
Con nota del 28.3.2017 inoltre, l'amministrazione resistente, con riferimento al foglio prot. 2323 del 2 marzo 2017, con il quale era stato notificato l'avvio del procedimento volto al conferimento dell'incarico (definitivo) di direzione del ha comunicato Controparte_5 alla ricorrente “l'insussistenza di condizioni tali da consentire la conclusione del medesimo procedimento” e ciò “in esito alla acquisizione agli atti della scrivente, intervenuta il 27 marzo 2017, dell'ordinanza emessa il 9 marzo 2017 dal Tribunale di Napoli - Ufficio del G.I.P.”, avendo l'amministrazione appreso che la era stata destinataria della misura degli Parte_1 arresti domiciliari, risultando la medesima indagata, in concorso con altri, per turbativa di pubblico incanto o di licitazione privata per conto di pubbliche amministrazioni (all. 15 fasc.
. CP_4
La misura cautelare penale è stata revocata per effetto dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 03.04.2017 (con motivazioni depositate il successivo 26.4.2017).
Attesa la revoca della misura interdittiva, con provvedimenti del 10.4.2017 prot. 11171 e del 2.5.2017 prot. 13026 la ricorrente è stata riammessa in servizio presso la Soprintendenza dell' a decorrere dal giorno successivo alla revoca degli arresti Controparte_6 domiciliari (4.4.2017) con cessazione dalla medesima data della corresponsione dell'indennità di cui all'art. 15 CNNL 2003 comma 7 e ripristino degli emolumenti dovuti (doc. 9 fasc. Mibact).
7 Non è stato invece ripristinato l'incarico ad interim di Direttore del Controparte_5
neanche dopo le motivazioni del provvedimento del Tribunale del Riesame
[...] intervenute il 26.4.2017.
Inoltre, solo con nota del 9.10.2017 (prot. 10501) il ha riavviato la procedura di CP_4 conferimento dell'incarico (definitivo) di direzione del Controparte_5 accettato dalla ricorrente il 10.10.2017 ed assunto con decorrenza dal 25.10.2017 (anziché dal 8.5.2017, come originariamente previsto nella nota prot. 2323 del 2.3.2017; cfr. doc. 30, 31 e 32 fasc. . Parte_1
Si ritiene che la condotta del così descritta sia in contrasto con la disciplina di legge e CP_4 contrattuale in materia, condividendosi le doglianze dell'appellante.
3.Gli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (T.U.P.I.) stabiliscono che “Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo” (art. 19 comma 1-ter) e che “Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge n. 15 del 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo” (art. 21 comma 1).
Il successivo comma 1-bis dispone inoltre “Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge n. 15 del 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento”.
La cessazione anticipata, prima della scadenza del termine, di un incarico dirigenziale disposta unilateralmente dalla amministrazione è, quindi, ammessa in presenza di un inadempimento/responsabilità del dirigente e, essendo ricollegata ad una condotta irregolare del lavoratore, in ossequio al diritto di difesa costituzionalmente protetto, richiede un accertamento secondo apposite procedure con la previa contestazione dell'addebito e l'attuazione del contradditorio con il destinatario.
La medesima disciplina è confermata dalla contrattazione collettiva del settore.
L'art. 3 del CCNL 2006-2009 per il personale dirigente area I (sulla responsabilità dirigenziale) prevede che nella ipotesi di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 8 2001, “in relazione alla gravità dei casi, le amministrazioni adottano, per il personale dirigenziale a tempo indeterminato, una delle seguenti misure: … b) revoca dell'incarico e collocamento dei dirigenti a disposizione dei ruoli, di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per un periodo massimo di due anni, secondo la disciplina dell'art. 4 (Collocamento dei dirigenti a disposizione dei ruoli) …”.
L'art. 11 del CCNL cit. regolamenta poi la “Sospensione cautelare in caso di procedimento penale” distinguendo l'ipotesi di sospensione obbligatorio (art. 11 comma 1, secondo cui “Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l'Amministrazione non proceda direttamente ai sensi dell'art. 9, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare)”, ossia con la sanzione disciplinare del licenziamento) e quella di sospensione facoltativa (art. 11 comma 2, secondo cui
“Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell'incarico anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'Amministrazione disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.lgs. n. 165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino a termine di quello penale, ai sensi dell'art. 12 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale)”.
Quindi, la sospensione dell'incarico dirigenziale è obbligatoriamente disposta - indipendentemente dall'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dirigente, dalla contestazione dell'addebito e dal contradditorio - in presenza di una misura restrittiva della libertà personale. Essendo la sospensione in questa ipotesi strettamente connessa alla misura cautelare, che peraltro impedisce oggettivamente al dirigente di espletare le sue funzioni, in tanto si giustifica in quanto perduri per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà e non oltre detta durata (art. 11 comma 1 cit.).
In caso di procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, l'amministrazione ha la facoltà di sospendere il dirigente dal servizio ma solo nell'ambito di un procedimento disciplinare, avviato nei suoi confronti e sospeso ai sensi dell'art. 55-ter D.Lgs. 165/2001 fino al termine del procedimento penale.
Anche la sospensione dell'incarico dirigenziale, con privazione della retribuzione, non può essere disposta ad libidum dalla amministrazione ma richiede l'avvio di un procedimento disciplinare, e quindi la previa contestazione dell'addebito e il rispetto del principio del contradditorio (sospensione facoltativa) ovvero, anche in assenza di un procedimento disciplinare, l'oggettivo impedimento del dirigente, sottoposto a misura restrittiva della libertà personale, ad espletare le sue funzioni, fino alla (e non oltre la) cessazione della misura interdittiva (sospensione obbligatoria).
La disciplina descritta consente al datore di lavoro pubblico di revocare o sospendere unilateralmente un incarico dirigenziale a seguito di addebito/responsabilità del dirigente ma solo nel contesto di un procedimento disciplinare, con garanzia del contradditorio e del diritto di difesa del dipendente, salvo l'ipotesi di misura interdittiva penale limitatamente alla durata della misura stessa.
Rilevano da ultimo i commi 7 e 8 dell'art. 11 del CCNL che statuisce “Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello 9 stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettanti, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbia titolo” (comma 7) e “Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o
“l'imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione…” (comma 8).
Si ritiene che i medesimi principi sopra descritti siano applicabili anche all'incarico dirigenziale conferito ad interim, ossia provvisoriamente in attesa del perfezionamento della procedura di conferimento dell'incarico definitivo, in caso di vacanza del posto, ovvero per impedimento temporaneo del titolare durante l'assenza di questo.
Per un verso, anche l'incarico ad interim, sia pur provvisorio, mantiene la natura di incarico dirigenziale con i connessi poteri e responsabilità e con un termine di durata, la cui cessazione anticipata (prima della scadenza del termine stabilito) non può essere rimessa alla discrezionalità ed arbitrio della amministrazione, al di fuori delle ipotesi e delle procedure legislativamente e contrattualmente prescritte.
Per l'altro, il diritto inviolabile di difesa (art. 24 Cost.) impone che qualsiasi conseguenza spiacevole per il lavoratore originata da una sua condotta contraria a norme di legge o disciplinari sia preceduta dal confronto con il dipendente stesso (principio del contraddittorio), al quale deve essere consentito di difendersi.
4.Alla luce dei principi descritti appare illegittima la condotta della amministrazione che ha revocato alla l'incarico ad interim di direttore del Parte_1 Controparte_5 in ragione della sottoposizione della stessa alla misura cautelare degli arresti domiciliari,
[...] con decorrenza dalla medesima data della ordinanza penale (9.3.2017), senza poi ripristinare l'incarico con l'annullamento della misura restrittiva (3.4.2017).
Parimenti, divenuta inefficace la misura cautelare penale già ad aprile 2017, a seguito della ordinanza di revoca del Tribunale del Riesame (del 3/26.4.2017), non si giustifica il perfezionamento della procedura di conferimento dell'incarico definitivo di direzione del
[...] solo ad ottobre 2017 (con decorrenza dal 25.10.2017), e non con Controparte_5 la decorrenza dell'8.5.2017, originariamente fissata nella nota di conferimento dell'incarico del 2.3.2017 (prot. 2323, all. 14 fasc. Mibact).
I medesimi atti della amministrazione, sopra illustrati, dimostrano nel contenuto che i provvedimenti di revoca e sospensione sono adottati in conseguenza della detenzione domiciliare applicata alla dirigente e si spiegano in ragione della misura stessa. Del resto, come già osservato, la revoca e la sospensione sono disposte dal resistente senza alcuna previa CP_1 contestazione di addebito o contraddittorio con la lavoratrice.
Ne consegue che la revoca (dell'incarico ad interim) e la sospensione (della procedura di conferimento dell'incarico definitivo) si legittimano solo in pendenza della misura interdittiva e finché questa perdura. Con la cessazione della restrizione della libertà personale già ad aprile 2017, l'incarico dirigenziale (ad interim prima e dall'8.5.2017 quello definitivo) doveva essere ripristinato.
10 L'impostazione descritta trova conforto nella condotta della stessa amministrazione che ha sospeso e poi riammesso in servizio la dirigente presso la Soprintendenza
[...] appena appreso della revoca della misura cautelare da parte del Tribunale Controparte_7 del Riesame e con decorrenza dalla revoca stessa (3.4.2017). Incoerentemente il ha CP_1 seguito la procedura contrattuale (di sospensione obbligatoria dell'incarico e riammissione in servizio, una volta cessata la misura restrittiva) in relazione all'incarico di Soprintendente e non invece per quello di Direttore del Parte_2
Priva di pregio è l'osservazione secondo cui la revoca (anziché la mera sospensione) dell'incarico ad interim sarebbe motivata dall'interesse della amministrazione a dare continuità all'esercizio della funzione dirigenziale atteso che l'incarico dirigenziale revocato alla a marzo Parte_1
2017 non è stato conferito, dal resistente, ad alcun altro dirigente. Solo ad ottobre 2017 CP_1
è stato definitivamente assegnato alla ricorrente, mentre nel periodo intermedio (da marzo a ottobre 2017) è rimasto scoperto.
Inconsistente è anche il richiamo dell'interesse della amministrazione ad attendere le motivazioni del Tribunale del Riesame ovvero l'esito del procedimento penale, al fine di eliminare ogni residua incertezza circa profili penalistici della vicenda sulla persona della Parte_1
Invero, già ad aprile 2017, quindi anteriormente alla originaria decorrenza dell'incarico definitivo (8.5.2017), era stata pubblicata l'ordinanza del Tribunale del Riesame con le motivazioni della revoca della misura interdittiva (doc. 15 fasc. . Inoltre, solo a giugno 2018 il Parte_1 procedimento penale a carico della appellante è stato archiviato, avendo il giudice penale ritenuto che gli elementi di prova in atti fossero inidonei a sostenere l'accusa in dibattimento (cfr. ordinanza di archiviazione del 15.6.2018 del GIP presso il Tribunale di Napoli, all. 34 fasc.
. Il , dunque, aveva già riavviato la procedura di assegnazione dell'incarico Parte_1 CP_1 definitivo (il 9 ottobre 2017), prima di avere contezza dell'esito del procedimento penale, nonché anteriormente alla pronuncia della Cassazione (publicata il 23.10.2017) di conferma del provvedimento del Tribunale del Riesame (doc. 28 fasc. . Parte_1
Va ancora osservato che il motivo indicato dal primo Giudice a giustificazione del ritardato conferimento dell'incarico (ad ottobre anziché a maggio 2017) - ossia l'eliminazione di ogni residuo di incertezza circa risvolti penalistici della vicenda, anche in considerazione della natura fiduciaria dell'incarico dirigenziale - evoca aspetti personali e soggettivi collegati a possibili violazioni e responsabilità della ricorrente, cui per le ragioni sopra ampiamente esposte non è possibile assegnare rilievo in assenza di un procedimento disciplinare con le connesse garanzie di difesa e del contradditorio.
Come rilevato dalla appellante, inoltre, non è pertinente la questione della inconferibilità di incarichi dirigenziali alla stregua del D.Lgs. n. 39/2013, che presuppone la condanna per reati contro la p.a. e non la mera sottoposizione ad indagini preliminari o misure cautelari.
Anche sulla cessazione della materia del contendere per l'intervenuto pensionamento della a far data dal 1°.02.2018, l'osservazione del è inconferente atteso che Parte_1 CP_1 oggetto di domanda non è il conferimento dell'incarico di Direttore del ma Controparte_5 il risarcimento del danno conseguente “sia all'illegittima privazione dell'incarico non ad interim per il periodo dal 9.3 al 7.5.2017 (60 giorni), sia per il mancato e tempestivo conferimento dell'incarico definitivo che veniva solo tardivamente assegnato il 25.10.2017 (anziché l'8.5.2017, ossia con 170 giorni di ritardo”; cfr. atto di appello pag. 25). 11 E' poi evidente la sussistenza del danno economico riconducibile alla condotta inadempiente del consistente nelle retribuzioni non percepite per l'incarico illegittimamente CP_4 revocato/sospeso nel periodo dal 9.3.2017 (data di efficacia della revoca dell'incarico ad interim) al 24.10.2017 (giorno precedente alla assegnazione dell'incarico definitivo), per un totale di 230 giorni, ossia 60 giorni in relazione all'incarico ad interim (dal 9.3.2017 al 7.5.2017) e 170 giorni per quello definitivo (dall'8.5.2017 al 24.10.2017). Al riguardo va osservato che, attesa l'archiviazione del procedimento penale per insufficienza di prove a sostegno della accusa (cfr. provvedimento del GIP del Tribunale di Napoli del 15.6.2018, all. 34 fasc. , spetta Parte_1 alla ricorrente anche la retribuzione per il periodo in cui non ha lavorato in quanto sottoposta a detenzione domiciliare (cfr. art. 11 comma 8 CCNL cit.).
Alla luce delle osservazioni descritte, va affermato il diritto della lavoratrice al risarcimento dei danni patrimoniali ex art. 1218 cod. civ., per non aver potuto, per fatto e colpa del CP_1 convenuto, assumere l'incarico di Direttore del durante il Controparte_5 periodo anzidetto.
Come osservato dalla lavoratrice e non contestato dalla resistente, tali danni possono essere commisurati al trattamento economico previsto dall'art.8 del bando di concorso, pari ad euro 78.000,00 annui, da rapportare alla concreta durata del periodo di illegittima estromissione dall'incarico sopra indicato (60 + 170 giorni). Il va pertanto condannato al pagamento, in CP_4 favore della della somma di euro 49.150,68 (ossia euro 78.000 : 365 x 230 giorni), Parte_1 quantificata come da conteggi allegati dalla appellante, non specificamente contestazione dalla resistente.
5.Si ritiene invece che non spetti la retribuzione di risultato (fino ad un massimo di euro 7.500,00, da parametrare al medesimo periodo), trattandosi di componente accessoria della retribuzione del dirigente ancorata a presupposti (indicazione di specifici obiettivi da raggiungere e positiva valutazione), nella specie non dedotti né provati.
Invero la S.C. ha affermato il principio secondo cui la retribuzione di risultato può essere erogata solo a seguito di preventiva determinazione degli obiettivi e della verifica positiva e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con degli obiettivi, in mancanza della dimostrazione dei quali nulla è possibile al dipendente reclamare su tale posta di salario accessorio (Cass. Ord. n. 19294 del 19.7.2018 e n. 4622 del 28.2.2018; Cass. Sent. n. 20976 del 12.10.2011; Cass. Sent. n. 8084 del 21.4.2015; di recente, v. Cass Ord. n. 2695 del 29/01/2024).
Il difetto di predefinizione di obiettivi, ulteriori e diversi da quelli riconducibili alla ordinaria attività dirigenziale, ovvero di ogni valutazione o una valutazione non positiva delle attività e dei risultati conseguiti impediscono la corresponsione della retribuzione di risultato.
L'omessa assegnazione degli obiettivi o di valutazione ben può essere fonte di responsabilità per l'amministrazione e quindi ricevere tutela in termini risarcitori, qualificabile come perdita di chance. Tuttavia, la domanda risarcitoria deve essere prospettata quale conseguenza di un inadempimento da parte dell'Ente (che non ha proposto gli obiettivi e/o non ha valutato il dirigente). La parte interessata non può limitarsi a rivendicare il diritto a detta voce retributiva accessoria tout court, come avvenuto nella specie.
12 Va aggiunto che sull'onere di contestazione dei conteggi i giudici di legittimità hanno chiarito che (Cass. Sez. L. Sentenza n. 20998 del 6.8.2019) “Nei procedimenti che seguono il rito del lavoro, il principio di non contestazione, con riguardo ai conteggi elaborati dal ricorrente ai fini della quantificazione del credito oggetto della domanda, impone la distinzione tra la componente fattuale e quella normativa dei calcoli, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo e non la loro qualificazione giuridica”.
Sul diritto alla retribuzione di risultato rivendicato dalla istante non incide, dunque, l'omessa contestazione dei conteggi attorei da parte del posto che la spettanza di detta voce CP_4 retributiva coinvolge questioni di diritto e di qualificazione giuridica rimesse al giudicante.
6.Si ritiene poi di respingere la domanda di risarcimento del danno alla professionalità e all'immagine, anche formulata dalla lavoratrice nei confronti del per difetto di prova del CP_4 pregiudizio patito, causalmente e specificamente riconducibile alla condotta inadempiente della resistente.
La ricorrente ha lamentato che la vicenda in cui è stata coinvolta ha avuto un grande risalto sulla stampa locale e nazionale ed il suo nome è stato ingiustamente (e gravissimamente) accostato ad ambienti camorristici (doc. 27 fasc. , con conseguenti effetti diffamatori e danno Parte_1 all'immagine e dignità professionale, cui ha significativamente concorso il convenuto CP_1 che con la propria condotta inadempiente ha dato adito a sommari giudizi di colpevolezza sebbene smentiti dalla magistratura.
Diversamente dagli assunti attorei, il Collegio ritiene che l'asserito clima diffamatorio venutosi a creare può tuttalpiù essere ricollegato alla illegittima sottoposizione a detenzione domiciliare della e all'avvio del procedimento penale poi archiviato, cui è rimasto estraneo il Parte_1
convenuto. Non appare sufficientemente allegato né provato il pregiudizio alla CP_1 immagine e alla professionalità dipendente dalla condotta del atteso che la sanzione CP_4 disciplinare pecuniaria (peraltro di importo ridotto) e l'omesso immediato ripristino dell'incarico dirigenziale (per qualche mese) presso il sottintendono Controparte_5 irregolarità disciplinari e l'interesse del Ministero alla buona gestione amministrativa, e non necessariamente una responsabilità penale né un giudizio di colpevolezza a carico della lavoratrice.
Peraltro con la revoca della misura interdittiva penale ad aprile 2017, il ha CP_1 immediatamente ripristinato l'incarico di Soprintendente e a febbraio del 2018 la ricorrente è stata collocata in quiescenza, ciò rafforzando il convincimento della estraneità del ai CP_4 lamentati effetti diffamatori della vicenda.
Per le ragioni descritte, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto si conferma, il va condannato al pagamento, in favore della dell'importo di euro 49.150,68, CP_4 Parte_1 oltre accessori come per legge.
L'accoglimento parziale della domanda e la complessità delle questioni affrontate giustificano la compensazione per un terzo delle spese del doppio grado. I residui due terzi, liquidati in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014 e DM 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità media della causa, sono posti a carico del soccombente. CP_1
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P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, condanna il , già Controparte_1 [...]
, al pagamento, in favore di Controparte_8 [...] della somma di euro 49.150,68, oltre accessori come per legge;
Parte_1
-compensa le spese del doppio grado in ragione di un terzo;
-condanna il , già Controparte_1 [...]
, alla rifusione dei residui due terzi che liquida in Controparte_8 euro 4836,00 per il giudizio di primo grado e in euro 4631,00 per il giudizio di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA.
Napoli, 25/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
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