CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/09/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Luciano Guaglione presidente Alessandra Piliego consigliere M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1635 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
domiciliato in Andria presso lo studio dell'avv. Parte_1
Michele Coratella che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello ------------------------------------------------------------------appellante
e
elettivamente domiciliata in Controparte_1 CP_1 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Panza e rappresentata in giudizio dall'avv. Gennaro Arcucci del foro di Milano, giusta procura allegata alla comparsa di risposta in grado d'appello ------------------------------------------------appellata Oggetto: intermediazione finanziaria
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1669/2022 del 2/11/2022, il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda con cui aveva chiesto condannarsi Parte_1 [...] alla restituzione, in suo favore, della somma di € Controparte_1
488.629,59 quale controvalore delle somme investite in titoli azionari ed obbligazionari della banca convenuta, condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite, comprese quelle di ctu. pagina 1 di 4 Con citazione notificata il 30/11/2022, il soccombente ha interposto gravame avverso la prefata sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento della propria domanda, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita la appellata che ha eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis c.p.c., chiedendone, nel merito, il rigetto, vinte le spese di questo grado.
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, nonostante la regolare comunicazione della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., nessuno è comparso né all'udienza del 20/06/2025, né a quella successiva del 26/09/2025.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 20/06/2025, nè a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c., del 26/09/2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. correttivo Cartabia che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.).
Ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e
“…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi pagina 2 di 4 di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181.
L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 30/11/2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1669/2022 emessa dal Tribunale di
[...]
Trani il 2/11/2022, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
-===================================================== Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Luciano Guaglione
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
CORTE D'APPELLO DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Luciano Guaglione presidente Alessandra Piliego consigliere M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1635 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
tra
domiciliato in Andria presso lo studio dell'avv. Parte_1
Michele Coratella che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello ------------------------------------------------------------------appellante
e
elettivamente domiciliata in Controparte_1 CP_1 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Panza e rappresentata in giudizio dall'avv. Gennaro Arcucci del foro di Milano, giusta procura allegata alla comparsa di risposta in grado d'appello ------------------------------------------------appellata Oggetto: intermediazione finanziaria
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1669/2022 del 2/11/2022, il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda con cui aveva chiesto condannarsi Parte_1 [...] alla restituzione, in suo favore, della somma di € Controparte_1
488.629,59 quale controvalore delle somme investite in titoli azionari ed obbligazionari della banca convenuta, condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite, comprese quelle di ctu. pagina 1 di 4 Con citazione notificata il 30/11/2022, il soccombente ha interposto gravame avverso la prefata sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento della propria domanda, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita la appellata che ha eccepito preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis c.p.c., chiedendone, nel merito, il rigetto, vinte le spese di questo grado.
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, nonostante la regolare comunicazione della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., nessuno è comparso né all'udienza del 20/06/2025, né a quella successiva del 26/09/2025.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 20/06/2025, nè a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c., del 26/09/2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. correttivo Cartabia che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.).
Ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e
“…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi pagina 2 di 4 di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181.
L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 30/11/2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 1669/2022 emessa dal Tribunale di
[...]
Trani il 2/11/2022, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
-===================================================== Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Luciano Guaglione
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 3 di 4 pagina 4 di 4