Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
>
Versione
15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 685.
(( (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale).)) ((Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila))
(( (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale).)) ((Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila))
Commentari • 16
- 1. Cassazione: anche la croce è un'armaAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 17 luglio 2014 · 22.839375
[…] La Corte d'Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, dichiara di non doversi procedere nei confronti di due imputati, in relazione agli illeciti di danneggiamento (art. 685 c.p), e percosse (art. 581) commessi in concorso e con l'aggravante della minorata difesa (art. 61 c.p. n. 5) della persona offesa in quanto estinti per prescrizione. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2026, n. 18187Provvedimento: […] Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore di CO IN AN che deduceva: 2.1 violazione di legge (artt. 110, 682, 685 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento del “concorso” nella consumazione delle lesioni: non sarebbe stato chiarito quale fosse stato il concreto contributo fornito dal ricorrente. 2.2. violazione di legge (art. 337 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di resistenza pubblico ufficiale: non sarebbe stato accertato se il CO avesse avuto consapevolezza della qualifica delle persone nei confronti delle quali avrebbe agito la condotta violenta qualificata come resistenza. 2.2.1. […]Leggi di più...
- art. 616 cod. proc. pen.·
- trattamento sanzionatorio·
- rapina·
- resistenza pubblico ufficiale·
- recidiva·
- concorso anomalo·
- concorso nei reati·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- inammissibilità ricorsi·
- lesioni·
- continuazione reati·
- Cassa delle ammende·
- porto arma da taglio