Articolo 685 del Codice penale
Articolo 570 terArticolo 712
Versione
1 luglio 1931
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Versione
15 dicembre 1981
Art. 685.

(( (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale).)) ((Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila))
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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