Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Enrico Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 24 marzo 2025 per la discussione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27725/2022 del R.G.A.C., pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Speranza, Parte_1
Email_1
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Capria, Controparte_1
Email_2
Resistente
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
DECISIONE
– premesso di aver concesso in locazione a , quale titolare Parte_1 Controparte_1 dell'Impresa Individuale Diana Sport di Saldamarco Ciro, due locali terranei siti in Napoli, alla Via
Rua Catalana n. 83 e 84, con contratto di locazione del 31/5/2015, registrato al n. 009231/3T in data
Si è costituito nel procedimento per convalida , opponendosi alla convalida, in Controparte_1 quanto - pur riconoscendo di essere moroso per le mensilità di agosto e dicembre 2016 e da febbraio a giugno 2017, oltre che per quelle da settembre 2021 a novembre 2022, per un totale di euro 7.260,00
– ha dedotto che le restanti mensilità sono state di fatto dallo stesso corrisposte al Controparte_2
, che aveva ottenuto nei confronti del locatore il decreto ingiuntivo 4321/17, in
[...] forza del quale il Condominio aveva promosso espropriazione presso terzi, indicando esso esponente come terzo debitore del Tecce, motivo per cui le altre mensilità indicate in intimazione erano state dallo stesso versate al suddetto in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa all'esito CP_2 della procedura di espropriazione presso terzi, notificatagli il 28/11/2018.
Con ordinanza dell'30/11/2022 è stata accolta l'istanza del locatore di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio, in considerazione della parziale morosità riconosciuta dal conduttore, ed è stato disposto il mutamento del rito.
Disposto il mutamento del rito, ha depositato memoria integrativa il ricorrente, dando atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile in data 17/2/2023 ed insistendo per la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento e per la condanna del conduttore convenuto al pagamento delle spese di lite, riservandosi di richiedere in separata sede la condanna al pagamento dei ratei non corrisposti.
Si è costituito , ribadendo di essere debitore solo di euro 7.260,00 e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'avversa domanda e la compensazione delle spese di lite.
In via preliminare, va affermata la procedibilità della domanda, avendo la parte onerata esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale negativo del 19 gennaio 2023).
Ancora in via preliminare, va evidenziato che il ricorrente nella memoria integrativa depositata in atti ha dedotto che “gli immobili venivano rilasciati in data 17/02/2023, come da verbale che si allega”.
Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di rilascio dell'immobile.
Resta ferma la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento, in quanto il locatore per ottenere la risoluzione contrattuale è onerato esclusivamente della prova della fonte legale o negoziale del suo diritto, dovendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del conduttore che a sua volta sarà onerato di provare l'adempimento integrante fatto estintivo dell'altrui pretesa (già Sezioni Unite 13533/2001). Nel caso di specie Parte_1 ha debitamente allegato il contratto di locazione ed ha allegato l'inadempimento del conduttore, che, dal canto suo, non ha contestato l'inadempimento con riguardo alle mensilità di agosto e dicembre
2016 e da febbraio a giugno 2017, oltre che per quelle da settembre 2021 a novembre 2022, per un totale di euro 7.260,00. Inadempimento che - a prescindere dalla fondatezza o meno di quanto dedotto circa il suo obbligo come terzo pignorato di versare le somme dovute al locatore in favore del creditore procedente nella procedura di espropriazione presso terzi – riveste di per sé, in ragione della sua entità e del suo susseguirsi nel tempo, il carattere di gravità che determina la risoluzione del contratto per inadempimento.
Va, in conclusione, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, stante la palese gravità dello stesso in relazione al mancato pagamento dei canoni di locazione non contestati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) dichiara risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione del
31/5/2015, registrato al n. 009231/3T in data 26.06.2015;
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile;
3) condanna a pagare le spese di giudizio in favore di , Controparte_1 Parte_1 liquidandole in euro 130,00 per spese vive ed euro 2.200,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 25 marzo 2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro