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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/06/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a Milano (MI) in [...] Parte_1 C.F._1
18.02.1983, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Bianca Parrelli del Foro di Milano (C.F.: con studio in C.F._2
Milano (MI), alla Via Benvenuto Cellini N. 2/B (fax: 02/87.23.68.09; pec:
in cui ricevere comunicazioni e notificazioni) ed elettivamente Email_1 domiciliata presso e nello studio della stessa in Milano (MI), via Benvenuto Cellini N. 2/B, giusta delega in calce al ricorso (cfr. allegato A)
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] in data [...], residente in CP_1 C.F._3
TO SA OV (MI), alla via Marzabotto N. 261
- resistente contumace -
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI per Parte_1
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di TO SA OV.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 1246/2024 passata in giudicato.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il giudice delegato in sede di separazione in data 17.4.2024, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
La ricorrente non ha chiesto ulteriori statuizioni.
II. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili per la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 28.11.2017 a TO SA OV (trascritto al
[...] CP_1 nr. 118 parte I del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2017);
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di SESTO SAN VA per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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