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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 27 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 3446/2024 R.G. e al n. 241/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Carlo La Spina
e dall'avv. Assunta Lombardo, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
E
Controparte_2
, in persona dell'Assessore pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
RESISTENTE
1 E
, in persona del legale rappresentante pro tempore. CONTUMACE Controparte_3
OGGETTO: assegno invalidità civile – esonero parziale ticket sanitario - collocamento obbligatorio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 24.6.2024 Parte_1 esponeva di aver presentato, in data 16.1.2024, istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'assegno di invalidità civile e/o, in subordine, il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 67% ai fini dell'esenzione parziale dal ticket sanitario e/o, in subordine, il riconoscimento dell'invalidità nella misura di almeno il 46% ai fini dell'iscrizione alle liste speciali del collocamento obbligatorio a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 10.10.2023; che, instaurato il contraddittorio con l' e disposta c.t.u. medico legale, il consulente nominato escludeva la sussistenza del CP_1
requisito sanitario utile al riconoscimento dei benefici richiesti;
che in data 18.6.2024 aveva depositato dichiarazione di dissenso. Lamentava che il c.t.u. aveva sottostimato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta. Contestava, in particolare, la valutazione errata formulata dal c.t.u. in merito alla patologia osteo-articolare, alla quale era opportuno attribuire il codice 7010 e riconoscere una percentuale di invalidità pari ad almeno il 40%.
Evidenziava, poi, che le patologie osteoarticolari si erano ulteriormente aggravate dalle presenza di un PFO in un paziente con pregresse ischemie parcellari, cefalea cronica e ipertensione e che per tale quadro patologico era necessario attribuire, contrariamente a quanto sostenuto dal c.t.u., il codice di riferimento 6446 (II classe NYHA) con una percentuale di invalidità pari ad almeno il 50%. Rilevava, infine, che il c.t.u. non aveva valutato adeguatamente la sindrome ansiosa depressiva. Evidenziava, infatti, che ella ricorrente risultava afflitta da una gravissima preoccupazione per il proprio stato di salute, accompagnata da una marcata diminuzione di interesse e da manifestazioni di lamentosità; sottolineava che per tale patologia era necessario attribuire il codice 2209, riconoscendo una percentuale di invalidità pari ad almeno il 50%.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, dichiararsi il proprio diritto all'assegno di invalidità civile e/o, in subordine, il riconoscimento dell'invalidità civile nella
2 misura del 67% per l'esonero parziale dal ticket sanitario sin dalla domanda e condannarsi l' al pagamento dei ratei con la decorrenza di legge, oltre accessori;
in subordine, chiedeva CP_1
accertarsi il proprio stato di invalidità in misura non inferiore al 46% ai fini del collocamento mirato, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei propri difensori dichiaratisi anticipatari.
2.- L Controparte_2
, costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 22.7.2024, eccepiva la propria
[...]
carenza di legittimazione passiva e chiedeva la compensazione delle spese di giudizio.
3.- Con memoria depositata in data 26.10.2024 si costituiva in giudizio anche l' , CP_1 eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso e l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso per assenza del requisito sanitario chiedendone, conseguentemente, il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
4.- L benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, sicché ne va CP_3
dichiarata la contumacia
5.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il rinnovo della c.t.u.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 27.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
Cont 6.- Con riferimento alla legittimazione dell'Assessorato e dell' convenuti si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di controversie assistenziali, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all avendo l'art. 20 del d.l. n. 78 del 2009 trasferito all sia CP_1 CP_1
la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa.” (Cass. 2022 n.
20862).
7.- Nel merito, la domanda attorea è in parte meritevole di accoglimento.
Il c.t.u. nominato nella fase sommaria ha accertato che la ricorrente è affetta da
“Cardiopatia ipertensiva in soggetto con Forame Ovale Pervio (cod. 6442 per analogia); Stato
3 ansioso-depressivo (cod. 2204 per analogia)” ed ha motivatamente concluso affermando che il predetto è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 46%.
Il c.t.u., con la relazione integrativa redatta nella presente fase di merito, ha risposto in maniera puntuale e convincente, alle osservazioni formulate da parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio di merito, ed ha corretto le proprie considerazioni medico legali rilevando che “La ricorrente ha denunziato malattie maggiormente a carico degli apparati cardio-vascolare, neuro-psichico. L'apparato cardio-vascolare risulta essere interessato per cardiopatia ipertensiva in seconda classe NYHA condizione determinata anche dalla pervietà del dotto di Botallo. A carico del sistema neuro-psichico nel suo insieme la ricorrente presenta una condizione che si esprime con sindrome ansioso depressiva con attacchi di panico, come da certificazione specialistica esibita ed agli atti. Le condizioni generali relative anche ad altri segni clinici, di modesta entità non determinano alterazioni invalidanti e quindi non quantificabili. Le suddette patologie al momento sono stabilizzate determinando stato invalidante.”; Il c.t.u. ha quindi motivatamente concluso che la ricorrente è invalida civile nella misura del 59%, utile ai fini della concessione dell'iscrizione alle liste speciali del collocamento obbligatorio a decorrere dal gennaio 2024.
Il c.t.u., successivamente richiamato per esaminare la documentazione sanitaria sopravvenuta, ha osservato “Alla luce delle suddette nuove certificazioni non esibite in sede di visita peritale, ed esibite ai giorni nostri, si evidenzia che la sig. risulta essere affetta, oltre alle patologie Pt_1
già riscontrate, anche da altre patologie rilevanti interessanti maggiormente l'apparato urinario con IRC terzo stadio, aggravato da valori ematologici alterati (come da diagnosi certificata) e che nel loro complesso certamente hanno carattere invalidante e che sono tali da modificare il giudizio già espresso dal sottoscritto” ed ha corretto le proprie considerazioni medico legali, rilevando che la ricorrente è affetta da “ cardiopatia ipertensiva secondo stadio
NYHA, FOP, Sindrome ansioso d e p re s s i v a , a n e m i a s e c o n d a r i a , I R C t e r z o s
t a d i o , iperparatiroidismo secondario, sideropenia, iperpotassiemia, IVU ricorrenti ed incontinenza urinaria.” e, dopo avere indicato i codici del DM 05/02/1992 applicabili, ha concluso ritenendo che “alla ricorrente in atto è da attribuire percentuale invalidante nella misura del 75%(settantacinquepercento), percentuale presente dalla data del 01.01.2025”.
Deve ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato
4 dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
8.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento delle domande, va riconosciuto che la ricorrente è invalida civile nella misura del 59% utile all'iscrizione alle liste speciali del collocamento obbligatorio a decorrere dal gennaio 2024 ed è invalida civile nella misura pari al 75% utile al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dal gennaio 2025.
9.- Il limitato accoglimento delle domande attoree, anche tenuto conto anche della decorrenza dello stato invalidante accertato, giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio relative alla fase sommaria e di tre quarti di quelle relative alla fase di merito. La restante quota si pone a carico dell' e si liquida in favore della ricorrente come da CP_1
dispositivo ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura assistenziale e del valore controversia ed applicando i valori tariffari minimi, considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari, gli avv.ti Carlo La Spina e Assunta Lombardo, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Le ragioni della decisione e l'esito della lite giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti dell' Controparte_2
.
[...]
Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite anche nei confronti dell' che non è competente ad effettuare l'accertamento sanitario in CP_3
fase amministrativa né legittimato passivo nel presente giudizio (Cass.
7.9.2022 n. 26317).
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex art. Parte_1
445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 16.1.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 24.6.2024, riuniti, nei confronti dell' dell' CP_1 [...]
Controparte_2
e dell' in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] CP_3
tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
5 - dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; Controparte_2
- dichiara la contumacia e il difetto di legittimazione passiva dell' ; CP_3
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che è invalida civile Parte_1 nella misura del 59% utile all'iscrizione alle liste speciali del collocamento obbligatorio a decorrere dal gennaio 2024 ed è invalida civile nella misura pari al 75% utile al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile a decorrere dal gennaio 2025;
- condanna l' alla rifusione di un quarto delle spese giudiziali relative alla fase di CP_1
merito, che liquida – già ridotte – in euro 673,88 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari, gli avv.ti Carlo La Spina e Assunta Lombardo, compensando la restante quota e le spese di lite della fase sommaria;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, CP_1
liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 28 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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