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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3793 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 19/02/1971, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa NASCINGUERRA
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo BOLLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 12.07.2008 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Bassano del Grappa (VI) anno
1 2008, parte 1 numero 30;
2) ordinare al Comune di Bassano del Grappa di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) la casa, di esclusiva proprietà della resta nella disponibilità e assegnata Pt_1
alla stessa con tutti gli arredi presenti;
4) i figli minori e sono affidati in via condivisa Persona_1 Persona_2
a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa di sua esclusiva proprietà sita in Strada Sette Case n. 41, Bassano del Grappa (VI).
Conseguentemente, il sig si occuperà del trasporto a scuola (accesso e recesso) CP_1
di dal lunedì al sabato (reperendo a suo carico soluzioni suppletive Persona_1
con terzi in ipotesi di impedimento) mentre dell'analogo trasporto di Per_2
si occuperà la sig.ra
[...] Pt_1
5) il sig terrà con sé i figli a weekend alternati da giovedì sera ore 20.00 dopo CP_1
cena a domenica sera ore 20.00 prima di cena, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'accordo;
6) durante le vacanze natalizie dei figli, dalle ore 9.00 del giorno di Natale alle 21.00 del 26 dicembre, li terrà un genitore mentre dalle ore 9.00 del 31 dicembre alle 21.00 del 1 gennaio l'altro genitore;
7) dal giorno di Pasqua ore 9.00 al giorno successivo (Pasquetta) ore 21.00 (dopo cena), e sempre alternativamente di anno in anno, i figli resteranno con il genitore che non ha goduto la loro frequentazione a Natale e Santo Stefano precedenti;
8) il sig terrà altresì i figli per almeno 15 giorni (suddivisi in due distinti periodi CP_1
anche non consecutivi) durante le loro vacanze scolastiche estive;
9) il sig terrà i figli in occasione delle altre festività infrasettimanali sempre CP_1
alternativamente;
10) a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli e Persona_1 Per_2
il sig corrisponderà alla sig.ra versando sul conto corrente
[...] CP_1 Pt_1 già attivo alla stessa intestato, l'assegno per i figli di importo pari ad € 300,00 mensili
(€ 150,00 per ciascun figlio), con bonifico da versare entro e non oltre il giorno 16 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (rivalutazione a decorrere dal mese di settembre 2024). La predetta somma è determinata tenuto conto
2 dell'attuale normativa che prevede l'erogazione da parte dell' di una somma a CP_2
titolo di assegno unico che, su accordo delle parti, sarà posto a favore esclusivo della sig.ra Inoltre, i figli resteranno fiscalmente a carico della madre nella misura Pt_1
del 100%. Il sig anche ai fini fiscali, presta il proprio esplicito consenso CP_1
rispetto ai due punti sopra indicati (assegno unico e detrazione fiscale 100% a favore della madre sig.ra ) e nulla eccependo rispetto a quanto fatto Parte_1
fino al momento del deposito del presente ricorso, dato per rato e valido. Il sig CP_1
si impegna inoltre a fornire alla sig.ra la giacenza media e il saldo del proprio Pt_1
conto corrente al 31/12 dell'anno di riferimento, dati necessari alla determinazione dell'ISEE e conseguentemente dell'assegno unico erogato dall' alla sig.ra CP_2
Le parti sono consapevoli che la mancanza dei predetti dati non permette la Pt_1
presentazione della domanda di assegno unico in base all'effettiva situazione economica dei genitori. In caso di mancata disponibilità a fornire i dati sopra descritti
o di eventuali sottoscrizioni dei genitori ove obbligatorie, si renderà necessario rideterminare l'assegno di mantenimento concordato. Allo stato nessun' altra somma sarà corrisposta dal sig per il mantenimento dei figli alla madre, fatto salvo la CP_1
specifica di cui sopra
11) il sig si impegna a rimborsare alla sig.ra la somma di € 600,00 a CP_1 Pt_1
titolo di arretrati per assegno di mantenimento dei figli con rate di minimo € 25,00 mensili fino al saldo;
12) le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti e altri documenti equipollenti per i figli minori;
13) i sig.ri e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e CP_1 Pt_1
indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico – patrimoniale;
14) i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., che non ritengono necessario l'ascolto dei minori,
15) le spese della presente procedura sono compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate
3 dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Bassano del Grappa (VI) in data 12/07/2008.
All'esito dell'udienza del 23/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 23/06/2023 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e alla prevalente Per_1 Persona_2
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico del padre così come concordato dalle Per_1 Persona_2
parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
4 - le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Bassano del Grappa (VI), Strada Sette Case n. 41, in favore di Parte_1
quale genitore convivente con i figli minori e Per_1 Persona_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori e Per_1 Persona_2
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Bassano del Grappa (VI) il 12/07/2008 alle condizioni in epigrafe CP_1
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del Grappa (VI) al n. 30, parte I, anno 2008;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.03.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3793 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 19/02/1971, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa NASCINGUERRA
e
C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo BOLLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 12.07.2008 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Bassano del Grappa (VI) anno
1 2008, parte 1 numero 30;
2) ordinare al Comune di Bassano del Grappa di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) la casa, di esclusiva proprietà della resta nella disponibilità e assegnata Pt_1
alla stessa con tutti gli arredi presenti;
4) i figli minori e sono affidati in via condivisa Persona_1 Persona_2
a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nella casa di sua esclusiva proprietà sita in Strada Sette Case n. 41, Bassano del Grappa (VI).
Conseguentemente, il sig si occuperà del trasporto a scuola (accesso e recesso) CP_1
di dal lunedì al sabato (reperendo a suo carico soluzioni suppletive Persona_1
con terzi in ipotesi di impedimento) mentre dell'analogo trasporto di Per_2
si occuperà la sig.ra
[...] Pt_1
5) il sig terrà con sé i figli a weekend alternati da giovedì sera ore 20.00 dopo CP_1
cena a domenica sera ore 20.00 prima di cena, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'accordo;
6) durante le vacanze natalizie dei figli, dalle ore 9.00 del giorno di Natale alle 21.00 del 26 dicembre, li terrà un genitore mentre dalle ore 9.00 del 31 dicembre alle 21.00 del 1 gennaio l'altro genitore;
7) dal giorno di Pasqua ore 9.00 al giorno successivo (Pasquetta) ore 21.00 (dopo cena), e sempre alternativamente di anno in anno, i figli resteranno con il genitore che non ha goduto la loro frequentazione a Natale e Santo Stefano precedenti;
8) il sig terrà altresì i figli per almeno 15 giorni (suddivisi in due distinti periodi CP_1
anche non consecutivi) durante le loro vacanze scolastiche estive;
9) il sig terrà i figli in occasione delle altre festività infrasettimanali sempre CP_1
alternativamente;
10) a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli e Persona_1 Per_2
il sig corrisponderà alla sig.ra versando sul conto corrente
[...] CP_1 Pt_1 già attivo alla stessa intestato, l'assegno per i figli di importo pari ad € 300,00 mensili
(€ 150,00 per ciascun figlio), con bonifico da versare entro e non oltre il giorno 16 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (rivalutazione a decorrere dal mese di settembre 2024). La predetta somma è determinata tenuto conto
2 dell'attuale normativa che prevede l'erogazione da parte dell' di una somma a CP_2
titolo di assegno unico che, su accordo delle parti, sarà posto a favore esclusivo della sig.ra Inoltre, i figli resteranno fiscalmente a carico della madre nella misura Pt_1
del 100%. Il sig anche ai fini fiscali, presta il proprio esplicito consenso CP_1
rispetto ai due punti sopra indicati (assegno unico e detrazione fiscale 100% a favore della madre sig.ra ) e nulla eccependo rispetto a quanto fatto Parte_1
fino al momento del deposito del presente ricorso, dato per rato e valido. Il sig CP_1
si impegna inoltre a fornire alla sig.ra la giacenza media e il saldo del proprio Pt_1
conto corrente al 31/12 dell'anno di riferimento, dati necessari alla determinazione dell'ISEE e conseguentemente dell'assegno unico erogato dall' alla sig.ra CP_2
Le parti sono consapevoli che la mancanza dei predetti dati non permette la Pt_1
presentazione della domanda di assegno unico in base all'effettiva situazione economica dei genitori. In caso di mancata disponibilità a fornire i dati sopra descritti
o di eventuali sottoscrizioni dei genitori ove obbligatorie, si renderà necessario rideterminare l'assegno di mantenimento concordato. Allo stato nessun' altra somma sarà corrisposta dal sig per il mantenimento dei figli alla madre, fatto salvo la CP_1
specifica di cui sopra
11) il sig si impegna a rimborsare alla sig.ra la somma di € 600,00 a CP_1 Pt_1
titolo di arretrati per assegno di mantenimento dei figli con rate di minimo € 25,00 mensili fino al saldo;
12) le parti si concedono reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti e altri documenti equipollenti per i figli minori;
13) i sig.ri e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e CP_1 Pt_1
indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico – patrimoniale;
14) i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., che non ritengono necessario l'ascolto dei minori,
15) le spese della presente procedura sono compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate
3 dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Bassano del Grappa (VI) in data 12/07/2008.
All'esito dell'udienza del 23/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 23/06/2023 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e alla prevalente Per_1 Persona_2
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico del padre così come concordato dalle Per_1 Persona_2
parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
4 - le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Bassano del Grappa (VI), Strada Sette Case n. 41, in favore di Parte_1
quale genitore convivente con i figli minori e Per_1 Persona_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori e Per_1 Persona_2
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Bassano del Grappa (VI) il 12/07/2008 alle condizioni in epigrafe CP_1
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bassano del Grappa (VI) al n. 30, parte I, anno 2008;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.03.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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