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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 04/06/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1685/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il Pt_1 C.F._1
10/06/1969 e residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bertola Vincenzo e Fusano Stefania del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
21/08/1981 e residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bertola Vincenzo e Fusano Stefania del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 14/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in IA
(Repubblica Popolare Cinese) il 26/01/2006, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Casale Monferrato (AL) all'Atto n. 59, Parte II - Serie C, Anno 2024.
Dall'unione è nata la figlia oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
pagina 1 di 3 I coniugi hanno dichiarato di designare di comune accordo, ex art. 5, lett. c, Regolamento UE
1259/2010 e dell'art. 31 L. 218/1995, la legge cinese sul cd. “divorzio diretto” quale legge applicabile.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che i coniugi hanno dichiarato di designare di comune accordo, ex art. 5, lett.
c, Regolamento UE 1259/2010 e dell'art. 31 L. 218/1995, la legge cinese sul cd. “divorzio diretto” quale legge applicabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e in IA Pt_1 Parte_2
(Repubblica Popolare Cinese) il 26/01/2006, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Casale Monferrato (AL) all'Atto n. 59, Parte II - Serie C, Anno 2024 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale in Casale Parte_2
Monferrato, via Trevigi n. 51 condotta in locazione dai coniugi, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
2. DÀ ATTO che la sig.ra si obbliga a trasferire al sig. , che accetta, la Parte_2 Pt_1 quota di piena proprietà di ½ dell'immobile distinto al NCEU del Comune di San Siro (CO),
Via La Torre n. 3, distinto al F. 2 part. 2053 sub 701 del NCEU con particella corrispondente al F. 9 part. 2053 del CT, senza corrispettivo alcuno e con obbligo della medesima sig.ra di continuare a pagare integralmente le rate di mutuo acceso sul bene immobile con la Pt_2
Banca Credit Agricole Italia sino ad estinzione;
3. DÀ ATTO che entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, anche per effetto di quanto previsto al punto 2;
pagina 2 di 3 4. DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
5. DÀ ATTO che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 04/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1685/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il Pt_1 C.F._1
10/06/1969 e residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bertola Vincenzo e Fusano Stefania del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
21/08/1981 e residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bertola Vincenzo e Fusano Stefania del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 14/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in IA
(Repubblica Popolare Cinese) il 26/01/2006, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Casale Monferrato (AL) all'Atto n. 59, Parte II - Serie C, Anno 2024.
Dall'unione è nata la figlia oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
pagina 1 di 3 I coniugi hanno dichiarato di designare di comune accordo, ex art. 5, lett. c, Regolamento UE
1259/2010 e dell'art. 31 L. 218/1995, la legge cinese sul cd. “divorzio diretto” quale legge applicabile.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che i coniugi hanno dichiarato di designare di comune accordo, ex art. 5, lett.
c, Regolamento UE 1259/2010 e dell'art. 31 L. 218/1995, la legge cinese sul cd. “divorzio diretto” quale legge applicabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e in IA Pt_1 Parte_2
(Repubblica Popolare Cinese) il 26/01/2006, poi trascritto in Italia nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Casale Monferrato (AL) all'Atto n. 59, Parte II - Serie C, Anno 2024 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale in Casale Parte_2
Monferrato, via Trevigi n. 51 condotta in locazione dai coniugi, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
2. DÀ ATTO che la sig.ra si obbliga a trasferire al sig. , che accetta, la Parte_2 Pt_1 quota di piena proprietà di ½ dell'immobile distinto al NCEU del Comune di San Siro (CO),
Via La Torre n. 3, distinto al F. 2 part. 2053 sub 701 del NCEU con particella corrispondente al F. 9 part. 2053 del CT, senza corrispettivo alcuno e con obbligo della medesima sig.ra di continuare a pagare integralmente le rate di mutuo acceso sul bene immobile con la Pt_2
Banca Credit Agricole Italia sino ad estinzione;
3. DÀ ATTO che entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, anche per effetto di quanto previsto al punto 2;
pagina 2 di 3 4. DÀ ATTO che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
5. DÀ ATTO che le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 04/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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