Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA composto dai sigg.ri Magistrati dr.sa Daniela Galazzi Presidente dr. Andrea Compagno Giudice dr.sa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4274 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1
[...
in persona dell'amministratore giudiziario, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Edda Maria Balistreri attore contro
Controparte_1
, in persona del legale rapprsentante pro-
[...] tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
Convenuto
E nei confronti di in persona del sindaco pro tempore, Controparte_2
Comunale
Terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 12.12.2024 le parti concludevano come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il , impresa subentrata all'aggiudicataria, Parte_1 ha convenuto in giudizio il Parte_2 [...]
Controparte_3
, chiedendone la condanna al risarcimento del
[...] danno subito a causa dell'anomalo andamento dell'appalto del 27 novembre 2012, avente ad oggetto i lavori di costruzione e ampliamento del Palazzo di Giustizia di . CP_2
Nello specifico ha denunciato che il progetto originario era affetto da carenze progettuali tali da richiedere, nel corso del rapporto, numerosi interventi correttivi che hanno determinato più volte la sospensione dei lavori, così impedendo all'impresa di operare in maniera continua e costringendola a sopportare ingenti costi.
Costituitosi, il preliminarmente ha eccepito il proprio difetto CP_1 di legittimazione passiva, rappresentando che l'art. 12 del Disciplinare di
Intesa stipulato in data 14.12.2020 con il , Ente Controparte_2 beneficiario dell'opera, stabiliva che “nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto di appalto dovessero insorgere controversie con l'esecutore dei lavori, la legittimazione processuale passiva farà capo al ”. Controparte_2
Ha aggiunto inoltre che tale convenzione era stata portata a conoscenza dell'Appaltatore, richiamandola espressamente sia nelle premesse del
Contratto originario, sia nei successivi Atti aggiuntivi stipulati. Ha chiesto, pertanto, di essere autorizzato a chiamare in causa il
[...]
che ha indicato quale unico soggetto legittimato dal lato CP_2 passivo;
in subordine ha contestato le pretese del ed in via Parte_1 riconvenzionale ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento allo stesso imputabile (per le condotte meglio descritte nella comparsa di costituzione) che avrebbe determinato la risoluzione dell'appalto.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituito il
[...]
, il quale preliminarmente si è opposto all'estromissione dal CP_2 presente giudizio del convenuto, evidenziando che la titolarità CP_1 del rapporto giuridico dedotto in giudizio doveva ritenersi comune ad entrambi gli Enti. Nel merito ha contestato gli addebiti mossi dall'impresa al suo operato, rappresentando piuttosto che i ritardi registrati e le anomalie nell'andamento dei lavori erano da attribuirsi ai problemi organizzativi e finanziari dell'impresa. Ha, pertanto, chiesto la condanna del al risarcimento dei danni subiti. Parte_1
In corso di causa il , attinto dalla misura Parte_1 cautelare del sequestro preventivo adottato dal GIP del Tribunale di
Caltanissetta in data 1° giugno 2020, si è costituito in persona dell'amministratore giudiziario nominato il quale, preliminarmente, ha rappresentato che, nelle more, il era stato altresì dichiarato Parte_1 fallito con sentenza n.77/20 emessa dal Tribunale di Napoli il
29.07.2020, fallimento successivamente chiuso in virtù dell'art.63 del cod. antimafia (D.L.159/11) avendo il sequestro appreso tutti i beni della massa fallimentare. Nel merito ha insistito nelle domande e nelle eccezioni proposte dalla precedente difesa.
Così brevemente ricostruita la vicenda processuale, preliminarmente, ritiene il Tribunale che il abbia correttamente instaurato il Parte_1 contraddittorio nei confronti del rivestendo questo, in base CP_1 alla prospettazione offerta dall'impresa attrice nell'atto introduttivo, la posizione di stazione appaltante rispetto al contratto di appalto stipulato in data 27 novembre 2012 e oggetto di esame.
Ed invero, la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale (Cass. Civ. Sez. II 10 maggio 2010 n. 11284; Cass.
Civ. Sez. III 09 aprile 2009 n. 8699; Cass. Civ. Sez. III 30 maggio 2008
n. 14468; Cass. Civ. 06 marzo 2008 n. 6132).
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dal convenuto attiene non tanto alla CP_1 legittimazione passiva - che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto del contratto di appalto in relazione al quale l'impresa agisce -, bensì al merito, cioè all'effettiva titolarità passiva.
Chiarito quindi che il , nel sollevare l'eccezione di carenza di CP_1 legittimazione passiva, ha in realtà inteso riferirsi alla titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, occorre procedere alla valutazione nel merito.
A tal proposito si osserva che il contratto di appalto in esame riguarda i lavori di ampliamento del Palazzo di Giustizia di , CP_2 cofinanziato dal Ministero della Giustizia e dal Controparte_2
Con il Disciplinare del 14.12.2010 sono stati regolati i rapporti tra il
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti-Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia BR e il Controparte_2 quest'ultimo individuato dall'art. 12 quale “Ente destinatario e proprietario dell'opera che assumerà i relativi oneri sul proprio bilancio”. Nello specifico è stato stabilito che erano di competenza del non soltanto l'emanazione del decreto di impegno dei fondi, CP_2 tutte le approvazioni di legge, il pagamento degli acconti, degli stati di avanzamento lavori e delle eventuali ulteriori somme in favore dell'impresa appaltatrice, ma altresì tutti gli oneri relativi alla fase successiva alla stipula del contratto e tutte le eventuali controversie che sarebbero insorte con l'esecutore dei lavori. Inoltre, le parti hanno espressamente convenuto che il Provveditorato avrebbe svolto i compiti previsti “in veste di Stazione Appaltante e in rappresentanza del
(artt. 5 e 6). Controparte_2
Sostanzialmente, quindi, il quale Controparte_2
“Amministrazione aggiudicatrice” ha affidato al Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia BR (struttura decentrata del M.I.T.) le funzioni di “Stazione Appaltante” in sua rappresentanza,
e ciò del resto in conformità a quanto previsto dall'art. 33, terzo comma del D.Lgs. n. 163/06, applicabile ratione temporis (“le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare al SIIT le funzioni di stazione appaltante”). Tale convenzione è stata portata a conoscenza del mediante richiamo nelle premesse del Contratto, nonché in Parte_1 tutti gli Atti aggiuntivi successivamente stipulati.
Consegue che l'effettivo titolare del rapporto va individuato nel
Comune di , unico soggetto, quindi, destinatario degli CP_2 effetti sia attivi che passivi del contratto in esame e nei cui confronti, quindi, farà stato la presente decisione.
Ora, passando al merito, è stato accertato che l'appalto ha avuto un andamento anomalo, caratterizzato da interruzioni e sospensioni che in ultimo sono sfociate nella dichiarazione di risoluzione adottata dalla committente in data 3 agosto 2018 in danno dell'impresa.
Ebbene, avendo ciascuna delle parti dedotto di avere subito un danno derivante dall'irregolare svolgimento del rapporto, occorre vagliare se tale andamento non regolare del contratto sia stato causato da carenze progettuali, imputabili alla stazione appaltante o da inadempimento dell'impresa.
A tal riguardo va preliminarmente osservato che, sebbene l'impresa abbia validamente e tempestivamente iscritto talune riserve, tuttavia di esse non può tenersi conto ai fini dell'individuazione delle pretese derivanti dal presunto inadempimento della stazione appaltante: la riserva attiene ad una pretesa economica di matrice contrattuale e presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso di specie della risoluzione, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c. (vedi Cass., Sez. I, n.
22275/2016; Cass., Sez. I, n. 19802/2016; Cass. Sez. I, n. 22036/2014;
Cass., Sez. I, n. 19531/2014 di recente Cass., Sez. I, ord. 5 settembre 2018, n. 21656). Parimenti, non sono più applicabili le disposizioni in tema di sospensione dei lavori. Tanto le riserve quanto la sospensione, infatti, presuppongono un contratto di appalto valido ed efficace, in mancanza del quale l'appaltatore che richieda un risarcimento deve fornire la prova dell'esistenza e della quantità delle spese sopportate
(Corte di Cassazione, sentenza n. 8765 del 3 aprile 2024).
Di contro, invece, la stazione appaltante può chiedere l'applicazione della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori anche nelle ipotesi di risoluzione del contratto, cumulativamente al risarcimento del danno da inadempimento. La Suprema Corte ha infatti anche di recente ribadito che “Quando il ritardo nell'adempimento assume connotati di gravità tali da giustificare l'iniziativa risolutoria (come si è verificato nella specie, per quanto appresso si dirà), sono risarcibili i danni subiti dalla stazione appaltante che saranno coperti dall'applicazione della penale fino al permanere del contratto, mentre dopo la risoluzione non si porrà più un problema di ritardo ma di eventuali danni ulteriori da dimostrare sia nell'an che nel quantum” (Cassazione civile
Sez. I ordinanza n. 33270 del 19 dicembre 2024).
Ebbene, sulla scorta dei principi testè enunciati, all'esito degli accertamenti tecnici demandati al ctu è possibile affermare che l'appalto ha avuto un andamento anomalo, determinato in parte da ritardi nell'esecuzione delle opere riconducibili a inadempienze dell'impresa appaltatrice, ed in parte da carenze progettuali imputabili alla stazione appaltante.
Ed infatti, poco dopo la consegna dei lavori, avvenuta in data 8 marzo
2013, sono emerse alcune carenze progettuali imputabili alla stazione appaltante. Nello specifico, l'impresa esecutrice ha rilevato la presenza di cavi elettrici interrati, non indicati nel progetto esecutivo e il cui spostamento ha comportato una pur minima sospensione dei lavori dal 26 luglio 2013 fino al 12 agosto 2013.
In data 25.10.2013 è stato necessario adottare la I Perizia di Variante per sopperire alle carenze del progetto originario, avendo riscontrato la presenza di cabine elettriche preesistenti, seppure collocate successivamente all'approvazione del progetto stesso.
In data 07/03/2014 è stata adottata la II Perizia di Variante con la quale sono stati introdotti dei miglioramenti alle opere originariamente progettate (come accertato dal ctu).
Successivamente, in conseguenza dell'adozione della III Perizia di
Variante in data 28.06.2017, i lavori hanno subito un altro considerevole arresto dal 20/10/2016 al 09/10/2017 per cause, invece, tutte imputabili a carenze progettuali. Ed infatti, si è reso necessario integrare il progetto originario che non aveva considerato la necessità di munire i locali di particolari dispositivi di sicurezza in ragione della particolare natura delle attività cui erano destinati.
Di contro, sono state accertate numerose altre sospensioni dei lavori imputabili al che hanno determinato un allungamento dei Parte_1 tempi di esecuzione delle opere.
Va, tuttavia, osservato che nonostante l'anomalo andamento dell'appalto, come sopra descritto, causato da inadempimenti di entrambe le parti contrattuali, la causa principale che ha determinato la risoluzione del contratto è da imputarsi al comportamento del
, il quale a causa di problematiche economico-finanziarie Parte_1 interne che non sono state prontamente risolte, non ha più avuto la disponibilità di una valida certificazione SOA, né di un DURC regolare, così rendendosi inadempiente agli obblighi contrattuali e costringendo la stazione appaltante a dichiarare risolto il contratto.
Ed infatti, a fronte dei numerosi solleciti del
[...]
[...]
[...] [...]
, già a far data dal 09 ottobre Controparte_4
2017, al fine di accelerare la ripresa dei lavori, il si è limitato a Parte_1 richiedere diversi rinvii con conseguente slittamento dell'incontro nel quale si sarebbe dovuto sottoscrivere il “patto aggiuntivo” propedeutico alla ripresa deli lavori, adducendo quale giustificazione il ritardo dell' nel rilascio dell'attestazione SOA, tuttavia garantendo di CP_5 avere regolarizzato la propria posizione contributiva. Invero, la certificazione SOA non è stata in seguito più rilasciata, sicché deve ritenersi del tutto legittima la risoluzione in danno disposta dal
Provveditorato Interregionale con Decreto in Controparte_3 data 03 agosto 2018.
Passando alla quantificazione del danno è stato accertato che il
, a causa delle diverse sospensioni resesi necessarie per cause Parte_1 imputabili alla stazione appaltante (come sopra evidenziato), ha subito un danno complessivamente pari ad euro 246.228,38. Nello specifico, euro 10.370,58 derivanti dalla sospensione dei lavori dal 26 luglio 2013 fino al 12 agosto 2013 (v. rel. ctu pagg. 78 e 79) ed euro 235.857,80 per la sospensione dei lavori dal 20/10/2016 al 09/10/2017 (v. rel. ctu pagg. 85 e 86).
Non può invece essere riconosciuto in favore del il maggior Parte_1 costo del lavoro asseritamente sostenuto a causa di tali sospensioni, non avendo l'impresa prodotto alcuna documentazione di supporto.
Nessun danno è inoltre derivato all'impresa dall'adozione della I e II
Perizia di Variante, ancorché anch'esse adottate per sopperire a carenze del progetto originario, atteso che non è stato dimostrato che abbiano determinato maggiori costi non remunerati o sospensioni delle lavorazioni.
Né può essere riconosciuto in favore dell'impresa il danno astrattamente derivante dalla sospensione dei lavori disposta dalla D.L. in data 14/03/2016 per carenze progettuali imputabili agli Enti convenuti, atteso che l'impresa a sua volta si è resa inadempiente, durante tale periodo di sospensione, agli ordini di servizio impartiti dalla stazione appaltante. È stato accertato, infatti, che a fronte di lavori eseguibili pari ad € 565.000 l'impresa ha realizzato opere soltanto per euro 20.000, come si ricava dalla nota della Direzione Lavori del
06/06/2016 prot.42905 (v. rel. ctu pag.83).
Quanto al danno invece subito dalla stazione appaltante in conseguenza della risoluzione del contratto, va innanzitutto tenuto distinto il diritto al risarcimento del danno (ulteriore) eventualmente patito dalla committente a causa della mancata esecuzione delle opere appaltate, dal diritto alle penali, quale somma forfettariamente determinata dalle parti in sede di stipula del contratto per l'ipotesi di inadempimento.
Ora, fermo restando il diritto all'applicazione della penale, meglio appresso esaminato, il non ha dimostrato di Controparte_2 aver provveduto a riappaltare l'opera: non risultano, infatti, allegati atti a firma degli amministratori o dei funzionari che contengano la volontà di riappaltare l'opera, né tanto meno ha dimostrato di avere bandito una nuova gara di appalto per le medesime opere, sicché difetta la prova del danno ulteriore.
Né giova a tal fine asserire di avere dovuto sostenere maggiori costi per il riappalto dei lavori alla nuova impresa esecutrice in mancanza dei documenti che comprovano le spese effettivamente sostenute.
Il ha soltanto dimostrato di avere sopportato Controparte_2 spese conseguenti alla risoluzione del rapporto per complessivi euro
18.530,89 (di cui euro 12.356,68 per smontaggio ponteggi ed euro
6.174,21per smontaggio delle gru), ritenute congrue dal ctu e che vanno quindi riconosciute a titolo di danno conseguente alla risoluzione.
Quanto alla penale va invece rilevato che l'art.9 del Capitolato Speciale di Appalto prevede per l'ipotesi della ritardata esecuzione delle opere l'applicazione di una penale pari ad euro 60.000,00 per ogni mese di ritardo o frazione superiore a 15 giorni. L'art.117 del Regolamento
554/99, tuttavia, al comma tre prescrive che “per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo".
Ora, nella specie, considerato che l'ammontare netto contrattuale era pari ad euro 3.592.434,34 (art. 1 del contratto di appalto), la penale così come prevista nel contratto risulterebbe superiore al valore massimo applicabile. Consegue che l'importo massimo liquidabile a titolo di penale per il ritardo sarà pari ad euro 359.243,43 (10% di 3.592.434,34).
Nessuna altra voce di danno può essere riconosciuta in favore del atteso che, seppure siano state accertate numerose sospensioni CP_2 dei lavori imputabili al , tuttavia, non è stato possibile Parte_1 quantificare le conseguenze economiche da esse derivanti in mancanza di idonea documentazione di riscontro. Né alcun danno è derivato al a causa delle pur numerose proroghe richieste Controparte_2 dal per complessivi 252 giorni, atteso che i lavori sono stati Parte_1 sospesi sempre previo assenso della Direzione Lavori che pertanto non può ora dolersi del presunto danno da ritardo. In conclusione, il ha subito un danno Controparte_2 complessivamente pari ad euro 377.774,32 (di cui euro 359.243,43 a titolo di penale per il ritardo ed euro 18.530,89 a titolo di danno successivo alla risoluzione).
Consegue che operando la compensazione parziale tra le opposte pretese, residua in favore del (effettivo Controparte_2 soggetto titolare del rapporto) un credito pari ad euro 131.545,94. Su tale somma, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi e la rivalutazione dalla data della risoluzione (03.08.2018) e fino al soddisfo.
Il credito complessivo del ascende quindi ad euro 169.971,48 CP_2
(di cui euro 131.545,94 per capitale, euro 15.141,91 per interessi ed euro
23.283,63 per rivalutazione), somma alla quale, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Infine, le spese seguono la soccombenza e tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle contrapposte domande ed eccezioni, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensarle tra tutte le parti nella misura del 50 % dell'intero che si liquida avuto riguardo al valore del decisum e non del disputatum in complessivi euro 7.052,00, oltre accessori come per legge, mentre la restante parte va posta a carico del , maggiormente Parte_1 soccombente che dovrà rifonderle nei confronti di ciascuno degli Enti convenuti, in ragione delle distinte difese.
Le spese della ctu (già liquidate con decreto del 29.09.2023), vanno definitivamente poste in solido a carico di tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Condanna il al pagamento in favore del Parte_1 della somma di euro 169.971,48, oltre interessi Controparte_2 legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo, per le causali di cui in parte motiva.
Rigetta tutte le altre domande.
Compensa tra tutte le parti le spese di lite nella misura del 50% dell'intero che liquida in complessivi euro 7.052,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Pone la restante parte (pari al 50% dell'intero liquidato) a carico del che dovrà rifonderla in favore di Parte_1 ciascuno degli Enti convenuti.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in causa in via solidale le spese della consulenza tecnica d'ufficio (già liquidate con decreto del
29.09.2023).
Così deciso a Palermo il 21.03.2025
Il Giudice Il Presidente
Emanuela Rosaria Maria Piazza Daniela Galazzi