Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/2009, n. 8560
CASS
Sentenza 8 aprile 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

A norma dell'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, la competenza ad irrogare sanzioni amministrative, provvedimenti amministrativi consistenti in atti autoritativi posti in essere dalla P.A. nell'espletamento di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna, è stata devoluta ai dirigenti degli enti locali rimanendo spettanti agli organi di governo solo i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre spettano ai dirigenti i compiti non compresi espressamente dalla legge o dallo statuto fra le funzioni degli organi di governo o fra quelle del segretario comunale o del direttore generale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima l'ordinanza-ingiunzione, con cui si contestava il ritardo nella comunicazione della cessazione di un'attività commerciale, sottoscritta dal dirigente del servizio tributi di un Comune anziché del Sindaco).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/2009, n. 8560
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8560
    Data del deposito : 8 aprile 2009

    Testo completo