Sentenza 8 aprile 2009
Massime • 1
A norma dell'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, la competenza ad irrogare sanzioni amministrative, provvedimenti amministrativi consistenti in atti autoritativi posti in essere dalla P.A. nell'espletamento di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna, è stata devoluta ai dirigenti degli enti locali rimanendo spettanti agli organi di governo solo i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre spettano ai dirigenti i compiti non compresi espressamente dalla legge o dallo statuto fra le funzioni degli organi di governo o fra quelle del segretario comunale o del direttore generale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima l'ordinanza-ingiunzione, con cui si contestava il ritardo nella comunicazione della cessazione di un'attività commerciale, sottoscritta dal dirigente del servizio tributi di un Comune anziché del Sindaco).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/2009, n. 8560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8560 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE POZZUOLI DEL FRIULI, in persona del Sindaco pro tempore Dott. GEATTI MA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO PIERO, rappresentato e difeso dall'avvocato QUERINI MASSIMO;
- ricorrente -
contro
ON LA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FOGLIANA 4, presso lo studio dell'avvocato DELLA LUNGA MARCO, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELUTTI ROBERTO.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 390/2003 della GIUDICE DI PACE di UDINE, depositata il 19/03/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2009 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;
udito l'Avvocato PANARITI Benito, con delega depositata in udienza dell'Avvocato Massimo GUERINI, difensore del ricorrente che insiste si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO ROSARIO G. che ha concluso per inammissibilità ex art. 372 c.p.c. dei doc. n. 4 - 5 - 6, rigetto primi 2 motivi di ricorso assorbimento degli altri;
condanna parte soccombente alle spese. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.11.03 ON AO proponeva opposizione all'ordinanza - ingiunzione del Comune di Pozzuolo del Friuli del 23.10.03 n. 93 sottoscritta dal responsabile del servizio tributi, perché non sottoscritta dal Sindaco e perché il termine per la comunicazione della cessazione dell'attività avrebbe dovuto decorrere dalla domanda di cancellazione del registro delle imprese, anziché da quella di effettiva cessazione dell'attività. Il giudice di pace di Udine con sentenza n. 390/04, depositata il 7.6.04, accoglieva il ricorso e annullava l'ordinanza - ingiunzione, ponendo le spese di lite a carico del Comune opposto.
Per la Cassazione della decisione ricorre il predetto Comune, in persona del Sindaco pro - tempore, esponendo tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti pubblici), nel senso della validità della sottoscrizione dell'ordinanza - ingiunzione da parte del funzionario preposto al servizio tributi;
2) violazione e falsa applicazione della L.R. FVG 19 aprile 1999, n. 8, art. 37 (normativa organica de commercio in sede fissa), in relazione alla L.R. Friuli Venezia Giulia, art. 10 (norma per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali) e in relazione al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 109, comma 2, nello stesso senso di cui al precedente motivo di ricorso;
3) violazione e falsa applicazione della L.R. n. 8 del 1999, art. 36 (normativa organica del commercio in sede fissarne senso che la comunicazione della cessazione dell'attività andava fatta entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attività e non dalla data della domanda di cancellazione dal registro delle imprese alla Camera di Commercio di Udine.
I primi due motivi, essendo sostanzialmente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e vanno accolti perché sono fondati. Ben vero, dopo l'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni sugli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000, la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative, che sono tipici provvedimenti amministrativi, perché consistono in atti autoritativi posti in essere dalla pubblica amministrazione nell'espletamento di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna, è stata devoluta ai dirigenti degli enti locali dall'art. 107, il quale dispone che solo i poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo spettano agli organi di governo e attribuisce ai dirigenti i compiti non compresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le finzioni degli organi di governo o non rientranti fra quelli del segretario o del direttore generale.
Infondato in punto di fatto è il terzo motivo di ricorso, perché, come evidenziato dal ricorrente, anche facendo decorrere dalla domanda di cancellazione dell'attività alla Camera di Commercio, il termine di trenta giorni per la comunicazione della cessazione dell'attività risulterebbe non rispettato, perché la data di deposito della domanda alla Camera di Commercio è quella del 28.1.2003, mentre la comunicazione al Sindaco fu definitivamente inoltrata solo in data 18.6.2003.
Vale comunque osservare che a norma della L. n. 681 del 1989, art.22, la procedura di cancellazione dal registro delle imprese, che si aziona col deposito della relativa istanza, costituisce il primo atto da compiersi per la cessazione dell'esercizio di una attività commerciale, nel senso che la domanda di cancellazione inoltrata alla C.C.I.A.A. rappresenta il presupposto per la successiva comunicazione all'autorità comunale di cessata attività, che per legge deve avvenire entro i successivi 30 giorni.
In applicazione dei menzionati principi, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e, decidendo nel merito l'opposizione proposta da ON AO va rigettata, dichiarandosi compensate le spese dell'intero giudizio, attesi la materia del contendere e il comportamento delle parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione di ON AO;
dichiara compensate le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2009