CASS
Sentenza 5 dicembre 2023
Sentenza 5 dicembre 2023
Massime • 1
Ne consegue che nelle fattispecie come quella che qui viene in rilievo non è il professionista, ma la società, come ente giuridico distinto dalla persona fisica che presta per essa la sua attività lavorativa, ad integrare il presupposto oggettivo dell'autonoma organizzazione, rilevante ai fini Irap.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/12/2023, n. 34046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34046 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30396/2022 R.G. proposto da CO NI, c.f. [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati Francesco Salerno e Francesco Mattarelli, con domicilio digitale indicato in ricorso;
– ricorrente – contro Civile Sent. Sez. 5 Num. 34046 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 05/12/2023 2 Ric. n. 30396/2022 sez. T – ud. 27-10-2023 est. Napolitano A. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2118/2022 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sede di Milano, depositata in data 24/5/2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal dott. Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 27 ottobre 2023; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. ES EP, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati Francesco Mattarelli e Francesco Salerno per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Paola De Nuntis per l’Agenzia delle Entrate;
TO Il 4 luglio 2018 il contribuente CO NI presentò istanza di rimborso dell’Irap all’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Milano, per euro 7.9206, con riferimento ai periodi d’imposta 2013 e 2014 (primo acconto). Egli chiese la restituzione delle somme versate deducendo l’assenza del requisito della “autonoma organizzazione”, presupposto dell’Irap. In particolare, deduce il ricorrente che egli otteneva i suoi redditi di lavoro autonomo esclusivamente dalle proprie prestazioni professionali di revisore rese a favore della società di revisione KPMG S.p.A. (d’ora in poi, anche “la società di consulenza”), di cui egli era anche uno dei soci, e per una piccola quota dalle prestazioni svolte a favore di una società appartenente sempre al network della società di consulenza. A fronte del silenzio serbato dall’amministrazione, su ricorso del NI, La C.T.P. rigettò la richiesta di rimborso. La C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. 3 Ric. n. 30396/2022 sez. T – ud. 27-10-2023 est. Napolitano A. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il Sostituto P.G. ha depositato requisitoria scritta. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Diritto 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992”, il contribuente deduce che è pacifico in causa che il ricorrente traesse il suo reddito di lavoro autonomo prestando la sua attività professionale esclusivamente nei confronti della società di consulenza di cui era socio (KPMG S.p.A.), la quale era dunque il suo unico committente (fatta eccezione per un piccolo importo percepito da una società del network di KPMG S.p.A.). L’organizzazione strumentale faceva, dunque, capo esclusivamente a KPMG S.p.A. Senonché, la C.T.R. avrebbe assunto che il ricorrente avesse utilizzato la struttura della società di consulenza di cui era socio per svolgere autonomamente la propria attività professionale, contravvenendo al dato, pacifico, che egli prestava la sua attività esclusivamente in favore di KPMG S.p.A., mentre la piccola quota di reddito riveniente dall’attività svolta in favore di una diversa società del network di KPMG S.p.A. non sarebbe stata nemmeno valorizzata dall’Agenzia delle Entrate in sede processuale quale fatto ostativo o limitativo del diritto al rimborso. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 446 del 1997, per avere la C.T.R. stabilito la soggezione all’Irap violando i canoni stabiliti dalla Suprema Corte per l’accertamento dell’autonoma organizzazione (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”, il contribuente censura la ratio decidendi della sentenza impugnata secondo la quale egli, oltre all’attività professionale a 4 Ric. n. 30396/2022 sez. T – ud. 27-10-2023 est. Napolitano A. favore di KPMG S.p.A., svolgeva anche un’attività di organizzazione all’interno della società, sì da giustificare l’imposizione ai fini Irap. A tale scopo, egli richiama la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte che afferma che per escludere l’imponibilità ai fini Irap dei redditi di un professionista socio di una società di consulenza non rileva il ruolo da lui ricoperto all’interno della compagine sociale, né gli eventuali poteri organizzativi dell’azienda a lui conferiti, ma il fatto che tutto il suo reddito sia corrisposto dalla società per la quale egli lavora e che rappresenta il suo unico committente. 3. Il primo e il secondo motivo, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati. Può dirsi ormai consolidato l’orientamento di questa Corte nel senso che il professionista che presta la sua attività esclusivamente in favore di una società di consulenza della cui organizzazione e dei cui mezzi si avvale non è soggetto all’Irap (cfr., anche per i richiami, Cass., n. 17566/2016; Cass., n. 19397/2022; più di recente, Cass. n. 11238/2023; Cass. n. 11284/2023; Cass. n. 11924/2023; Cass. n. 18260/2023; Cass. n. 22266/2023). Peraltro, imputare direttamente al professionista l’organizzazione predisposta dalla società, di cui il primo si avvale nell’esercizio della sua attività a favore della seconda, ridurrebbe quest’ultima sistematicamente a mera interposta fittizia nell’erogazione dei servizi professionali, contrariamente al ruolo riconosciuto alle società quali soggetti di diritto, dotati di autonoma capacità decisionale ed operativa, ai quali è imputato l’esercizio di una impresa o, comunque, di un’attività economica organizzata in forma collettiva. Ne consegue che nelle fattispecie come quella che qui viene in rilievo non è il professionista, ma la società, come ente giuridico distinto dalla persona fisica che presta per essa la sua attività lavorativa, ad integrare il presupposto oggettivo dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini Irap. Né ha rilevanza il fatto che, negli anni d’imposta di cui si controverte, il contribuente fosse investito di particolari poteri di direzione e 5 Ric. n. 30396/2022 sez. T – ud. 27-10-2023 est. Napolitano A. coordinamento all’interno della società di consulenza: l’organizzazione aziendale resta comunque un attributo esclusivamente ascrivibile alla società di consulenza, questa sì, a differenza del socio-professionista, soggetto passivo dell’Irap. 4. In definitiva, il ricorso deve essere accolto. 5. La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si deve dichiarare che il contribuente ha diritto al rimborso dell’Irap indebitamente versata. 6. Atteso il recente consolidarsi dell’orientamento di legittimità favorevole al contribuente, sussistono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito, mentre le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara spettante al contribuente il rimborso da lui chiesto. Compensa le spese dei giudizi di merito. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro milleseicento per onorari ed euro duecento per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge. Così deciso, in Roma, il 27 ottobre 2023.
– ricorrente – contro Civile Sent. Sez. 5 Num. 34046 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 05/12/2023 2 Ric. n. 30396/2022 sez. T – ud. 27-10-2023 est. Napolitano A. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2118/2022 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sede di Milano, depositata in data 24/5/2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal dott. Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 27 ottobre 2023; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. ES EP, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati Francesco Mattarelli e Francesco Salerno per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Paola De Nuntis per l’Agenzia delle Entrate;
TO Il 4 luglio 2018 il contribuente CO NI presentò istanza di rimborso dell’Irap all’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Milano, per euro 7.9206, con riferimento ai periodi d’imposta 2013 e 2014 (primo acconto). Egli chiese la restituzione delle somme versate deducendo l’assenza del requisito della “autonoma organizzazione”, presupposto dell’Irap. In particolare, deduce il ricorrente che egli otteneva i suoi redditi di lavoro autonomo esclusivamente dalle proprie prestazioni professionali di revisore rese a favore della società di revisione KPMG S.p.A. (d’ora in poi, anche “la società di consulenza”), di cui egli era anche uno dei soci, e per una piccola quota dalle prestazioni svolte a favore di una società appartenente sempre al network della società di consulenza. A fronte del silenzio serbato dall’amministrazione, su ricorso del NI, La C.T.P. rigettò la richiesta di rimborso. La C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. 3 Ric. n. 30396/2022 sez. T – ud. 27-10-2023 est. Napolitano A. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il Sostituto P.G. ha depositato requisitoria scritta. Il contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Diritto 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992”, il contribuente deduce che è pacifico in causa che il ricorrente traesse il suo reddito di lavoro autonomo prestando la sua attività professionale esclusivamente nei confronti della società di consulenza di cui era socio (KPMG S.p.A.), la quale era dunque il suo unico committente (fatta eccezione per un piccolo importo percepito da una società del network di KPMG S.p.A.). L’organizzazione strumentale faceva, dunque, capo esclusivamente a KPMG S.p.A. Senonché, la C.T.R. avrebbe assunto che il ricorrente avesse utilizzato la struttura della società di consulenza di cui era socio per svolgere autonomamente la propria attività professionale, contravvenendo al dato, pacifico, che egli prestava la sua attività esclusivamente in favore di KPMG S.p.A., mentre la piccola quota di reddito riveniente dall’attività svolta in favore di una diversa società del network di KPMG S.p.A. non sarebbe stata nemmeno valorizzata dall’Agenzia delle Entrate in sede processuale quale fatto ostativo o limitativo del diritto al rimborso. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 446 del 1997, per avere la C.T.R. stabilito la soggezione all’Irap violando i canoni stabiliti dalla Suprema Corte per l’accertamento dell’autonoma organizzazione (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”, il contribuente censura la ratio decidendi della sentenza impugnata secondo la quale egli, oltre all’attività professionale a 4 Ric. n. 30396/2022 sez. T – ud. 27-10-2023 est. Napolitano A. favore di KPMG S.p.A., svolgeva anche un’attività di organizzazione all’interno della società, sì da giustificare l’imposizione ai fini Irap. A tale scopo, egli richiama la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte che afferma che per escludere l’imponibilità ai fini Irap dei redditi di un professionista socio di una società di consulenza non rileva il ruolo da lui ricoperto all’interno della compagine sociale, né gli eventuali poteri organizzativi dell’azienda a lui conferiti, ma il fatto che tutto il suo reddito sia corrisposto dalla società per la quale egli lavora e che rappresenta il suo unico committente. 3. Il primo e il secondo motivo, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati. Può dirsi ormai consolidato l’orientamento di questa Corte nel senso che il professionista che presta la sua attività esclusivamente in favore di una società di consulenza della cui organizzazione e dei cui mezzi si avvale non è soggetto all’Irap (cfr., anche per i richiami, Cass., n. 17566/2016; Cass., n. 19397/2022; più di recente, Cass. n. 11238/2023; Cass. n. 11284/2023; Cass. n. 11924/2023; Cass. n. 18260/2023; Cass. n. 22266/2023). Peraltro, imputare direttamente al professionista l’organizzazione predisposta dalla società, di cui il primo si avvale nell’esercizio della sua attività a favore della seconda, ridurrebbe quest’ultima sistematicamente a mera interposta fittizia nell’erogazione dei servizi professionali, contrariamente al ruolo riconosciuto alle società quali soggetti di diritto, dotati di autonoma capacità decisionale ed operativa, ai quali è imputato l’esercizio di una impresa o, comunque, di un’attività economica organizzata in forma collettiva. Ne consegue che nelle fattispecie come quella che qui viene in rilievo non è il professionista, ma la società, come ente giuridico distinto dalla persona fisica che presta per essa la sua attività lavorativa, ad integrare il presupposto oggettivo dell’autonoma organizzazione, rilevante ai fini Irap. Né ha rilevanza il fatto che, negli anni d’imposta di cui si controverte, il contribuente fosse investito di particolari poteri di direzione e 5 Ric. n. 30396/2022 sez. T – ud. 27-10-2023 est. Napolitano A. coordinamento all’interno della società di consulenza: l’organizzazione aziendale resta comunque un attributo esclusivamente ascrivibile alla società di consulenza, questa sì, a differenza del socio-professionista, soggetto passivo dell’Irap. 4. In definitiva, il ricorso deve essere accolto. 5. La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si deve dichiarare che il contribuente ha diritto al rimborso dell’Irap indebitamente versata. 6. Atteso il recente consolidarsi dell’orientamento di legittimità favorevole al contribuente, sussistono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito, mentre le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara spettante al contribuente il rimborso da lui chiesto. Compensa le spese dei giudizi di merito. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro milleseicento per onorari ed euro duecento per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge. Così deciso, in Roma, il 27 ottobre 2023.