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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5207/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 5207/2023
promossa da:
CF: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. AIELLO MARIA LUISA CF: C.F._2
APPELLANTE
Contro
CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv. SPINELLI CLAUDIO CF: C.F._4
APPELLATO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Entro la scadenza del termine del 13.03.2025, concesso con decreto ex art. 127 ter cpc per il deposito di note sostitutive dell'udienza già fissata per tale data, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta, nonostante la rituale preventiva comunicazione di tale decreto alle parti costituite.
Pertanto, con ordinanza resa fuori udienza il 14.03.2025 la causa veniva rinviata dal Consigliere istruttore innanzi a sé per l'udienza di rimessione in decisione del giorno 20.03.2025 ore 09,30 ai sensi degli artt. 181/309 e 352 cpc.
A detta udienza monocratica del 20.03.2025, nonostante la regolare e tempestiva comunicazione alle parti costituite della predetta ordinanza di rinvio, nessuna parte compariva come da relativo verbale di udienza, per cui il consigliere istruttore riservava la causa al collegio per la decisione.
Orbene va premesso che il presente giudizio risulta pendente in primo grado da epoca successiva alla data del 25 giugno 2008, di entrata in vigore del d.l. n.
112 del 2008, poi convertito nella legge n. 133 del 2008, per cui trova applicazione la nuova formulazione dell'art. 181 cpc, in combinato disposto con l'art. 127 ter comma 4 cpc.
Di conseguenza, per effetto delle predette modifiche introdotte all'art. 181 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 127 ter comma 4 cpc e 309 cpc, per i motivi innanzi esposti va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, trattandosi di decisione collegiale di questa Corte, l'estinzione opera di diritto e va dichiarata d'ufficio con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc.
Le spese del presente grado di giudizio restano a carico di ciascuna delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello in oggetto, così provvede:
pagina 2 di 3 a) Visti gli artt. 309, 181 e 127 ter comma 4 cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello con conseguente definitività della sentenza impugnata di primo grado, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
b) Dispone che le spese del presente grado di appello restino definitivamente a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 21.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 5207/2023
promossa da:
CF: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. AIELLO MARIA LUISA CF: C.F._2
APPELLANTE
Contro
CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv. SPINELLI CLAUDIO CF: C.F._4
APPELLATO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Entro la scadenza del termine del 13.03.2025, concesso con decreto ex art. 127 ter cpc per il deposito di note sostitutive dell'udienza già fissata per tale data, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta, nonostante la rituale preventiva comunicazione di tale decreto alle parti costituite.
Pertanto, con ordinanza resa fuori udienza il 14.03.2025 la causa veniva rinviata dal Consigliere istruttore innanzi a sé per l'udienza di rimessione in decisione del giorno 20.03.2025 ore 09,30 ai sensi degli artt. 181/309 e 352 cpc.
A detta udienza monocratica del 20.03.2025, nonostante la regolare e tempestiva comunicazione alle parti costituite della predetta ordinanza di rinvio, nessuna parte compariva come da relativo verbale di udienza, per cui il consigliere istruttore riservava la causa al collegio per la decisione.
Orbene va premesso che il presente giudizio risulta pendente in primo grado da epoca successiva alla data del 25 giugno 2008, di entrata in vigore del d.l. n.
112 del 2008, poi convertito nella legge n. 133 del 2008, per cui trova applicazione la nuova formulazione dell'art. 181 cpc, in combinato disposto con l'art. 127 ter comma 4 cpc.
Di conseguenza, per effetto delle predette modifiche introdotte all'art. 181 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 127 ter comma 4 cpc e 309 cpc, per i motivi innanzi esposti va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, trattandosi di decisione collegiale di questa Corte, l'estinzione opera di diritto e va dichiarata d'ufficio con sentenza, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc.
Le spese del presente grado di giudizio restano a carico di ciascuna delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello in oggetto, così provvede:
pagina 2 di 3 a) Visti gli artt. 309, 181 e 127 ter comma 4 cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello con conseguente definitività della sentenza impugnata di primo grado, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
b) Dispone che le spese del presente grado di appello restino definitivamente a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 21.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 3 di 3