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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/04/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Vignati Presidente Rel.
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 173 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 - avverso la sentenza n. 290/2023 del Tribunale di Busto Arsizio in data 19 settembre 2023, Giudice Dott.ssa Emanuela Fedele - posta in decisione il 22 ottobre 2024
promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso del Foro di Roma, Parte_1 presso il cui Studio in Roma è elettivamente domiciliata;
Appellante contro in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano presso i cui uffici in Milano, alla Via Freguglia n. 1, è domiciliato.
Appellato
OGGETTO: Personale ATA - Beneficio economico annuo art. 50 CCNL 2006/2009.
Conclusioni per l'appellante:
“1- riformare integralmente la sentenza impugnata n. 290/2023, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio - Sezione Lavoro, Giudice dott.ssa Emanuela Fedele, pubblicata in data 19/09/2023 e mai notificata, all'esito del giudizio di primo grado rubricato R.g. n. 360/2023 E per l'effetto 2- accogliere le conclusioni formulate nel ricorso di primo grado, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. Con vittoria di spese e competenze di causa del “doppio” grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, nonché alla restituzione dell'importo, ove versato, del Contributo Unificato.”
Conclusioni per il appellato: CP_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'appello, sezione lavoro, rigettare l'appello avversario o comunque, in caso di accoglimento, accertare l'intervenuta prescrizione delle pretese avversarie.
1 Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 290 del 2023, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto
Arsizio ha respinto -compensando integralmente le spese del grado- il ricorso promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1 per conseguire, quale dipendente a tempo indeterminato dotata della qualifica professionale di Assistente Amministrativo, il riconoscimento del diritto a percepire il beneficio economico annuo previsto in riferimento alla prima posizione economica ATA acquisita ai sensi dell'art. 50 CCNL 2006/2009 del Comparto
Scuola, con decorrenza 01.09.2011, e la conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della somma correlativa somma di euro 14.400,00.
A sostegno della domanda, l'attrice aveva dedotto di aver acquisito la prima posizione economica prevista per il personale A.T.A. ai sensi dell'art. 50 del CCNL 2006/2009 relativo al personale del Comparto Scuola, secondo i criteri le procedure e le modalità di attribuzione di cui all'art. 2, co. 3 della sequenza contrattuale di cui all'art. 62 CCNL 2006/2009 sottoscritta in data 25.07.2008 con decorrenza 01.09.2011, a seguito del positivo superamento di appositi corsi di formazione indirizzati al personale utilmente collocato nella graduatoria dei richiedenti. Esponendo inoltre di aver subito il blocco del pagamento della posizione economica a causa del contenimento delle spese disposte dal D.L. n.78/2010, cd. Legge
Tremonti -quale fonte che negava il riconoscimento di detto beneficio economico a tutti i lavoratori ATA che ne erano già titolari dall'anno scolastico 2011/12- la Pt_1 aveva aggiunto di aver conseguito il pagamento dell'emolumento dal primo gennaio 2015, a seguito di accordo sindacale sottoscritto in data 7/8/2014.
Ritualmente costituitosi, il aveva contestato il conseguimento della prima CP_1 posizione, non rientrando la lavoratrice nelle graduatorie finali degli ammessi al beneficio ed aveva eccepito la prescrizione quinquennale.
Il Tribunale, nel respingere il ricorso, ha considerato che il aveva dato CP_1 prova del mancato raggiungimento da parte della dipendente della prima posizione economica alla data indicata. È stato quindi delineato il quadro normativo di riferimento, osservando che l'art. 2 co. 2 della sequenza contrattuale per il personale ATA di cui all'art. 62 del CCNL 29/11/2007 prevedeva che l'attribuzione della prima posizione economica avvenisse progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di un apposito corso di formazione rivolto al personale collocato in una graduatoria di aspiranti formata sulla base di vari parametri. L'accordo nazionale sottoscritto l'11 maggio 2011 concernente l'attuazione dell'art. 2 commi 2 e 3 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008 ribadiva all'art. 4 che la consistenza delle posizioni economiche doveva essere contenuta nel limite delle risorse finanziarie indicate all'art. 2 co. 5 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, salvo lo scorrimento nel tempo della graduatoria per surroga di personale passato ad altro ruolo o ad altra provincia. Ciò premesso, il primo Giudice ha stabilito che “l'utile inserimento nella graduatoria dei richiedenti e il superamento del corso di formazione non fa maturare un diritto soggettivo all'attribuzione della prima posizione economica
2 condizionata all'ambito delle risorse economiche fissate col contingente provinciale.” Nella specie, la ricorrente non sarebbe risultata nella graduatoria prodotta dal con le prime posizioni economiche assegnate nell'ambito del contingente CP_1 spettante alla provincia di Varese, ovvero 280 posizioni poi aumentate a 296.
Nondimeno, la stessa non aveva prodotto alcun documento utile a documentare l'attribuzione della prima posizione economica alla data richiesta in ricorso.
ha impugnato la pronuncia affidandosi ai seguenti motivi. Parte_1
Con la prima doglianza, l'appellante sostiene l'erroneità, l'infondatezza e la contraddittorietà della motivazione fornita dal primo Giudice. Ribadisce di aver conseguito la prima posizione economica ATA ex art. 50 CCNL
Comparto Scuola con decorrenza 1/9/2012 ed evidenzia di aver prodotto in atti la graduatoria dell' di Varese ove per l'a.s. 2012/13, in Controparte_3 riferimento al profilo di Assistente Amministrativo / 1^ posizione ATA, da cui risultava collocata in posizione n.11 su una graduatoria di 50 dipendenti. Di contro, l'Amministrazione, tentando invano di sconfessare tale circostanza, aveva prodotto una graduatoria nazionale (si notavano, infatti, dipendenti appartenenti a varie province di Italia), ove la ricorrente risulta collocata in posizione n.18 per l'a.s. 2011/12.
Richiamato l'art. 50, comma 1, del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola, la lavoratrice riafferma l'attribuzione della prima posizione economica con decorrenza 1/9/2011 essendo in possesso di entrambi i requisiti richiesti, ossia:
- presentazione della richiesta tramite il sistema informatico SIDI
- frequenza al corso di formazione destinato al personale richiedente. Pertanto, l'odierna appellante sostiene di essere “indubbiamente titolare del diritto soggettivo al beneficio economico annuo, con decorrenza 01/09/2011, di importo pari ad € 1.200,00, ai sensi dell'art. 50, 2° comma, CCNL del Comparto Scuola 2006/2009”. Il D.L. n. 78/2010 (Legge Tremonti) avrebbe disposto solo una sospensione degli effetti economici di tali posizioni che, tuttavia, avevano conservato i loro effetti giuridici.
Parte appellante lamenta quindi che, nonostante con CCNL 7/8/2014 sia stato riconosciuto in favore del personale ATA del comparto scuola un emolumento una tantum avente carattere stipendiale da erogarsi con riferimento al periodo dal 1/9/2011 al 31/8/2014 a coloro che avevano acquisito posizioni economiche rimaste prive di effetti economici, il non aveva consentito l'inserimento del CP_1 sistema informatico SIDI, ai fini del pagamento, di posizioni ATA antecedenti al 2015, con conseguente “creazione di nuove e, inevitabilmente, alterate graduatorie, in cui, però, non si teneva affatto conto delle posizioni giuridiche di cui molti dipendenti ATA erano già titolari a decorrere dal 2011.” Era perciò priva di pregio l'argomentazione del secondo cui alla CP_1 riattivazione dei flussi di pagamento, lo stesso si sarebbe trovato impossibilitato a disporre i pagamenti delle posizioni a favore degli assistenti amministrativi titolari con decorrenza 1/9/2011, alla luce del fatto che tutti i contingenti autorizzati risultavano occupati dei dipendenti in graduatoria nell'a.s. 2008/2009. Queste ultime posizioni, infatti, non erano state oggetto dei pagamenti disposti dalla legge Tremonti e pertanto dovevano già essere liquidate a suo tempo.
3 Conclude pertanto nel senso di essere creditrice nei confronti dell'Amministrazione per complessivi € 14.400,00 così determinati:
“- € 3.600,00 a titolo di emolumento una tantum in riferimento alla prima posizione economica ata per le annualità dal 2011/12 al 2013/14 (€ 1.200,00*3), in ossequio agli accordi siglati nel CCNL 07.08.2014;
- € 10.800,00 a titolo di beneficio economico annuo di € 1.200,00 per le annualità dal 2014/15 al 2022/23 (€ 1.200,00 * 9), ai sensi dell'art. 50 Ccnl scuola”.
Da ultimo, richiama la sentenza non appellata del Tribunale di Milano n. 390/2016, che in un caso analogo aveva accolto la domanda delle lavoratrici e richiama anche l'orientamento seguito dal Tribunale di Roma.
Il si è costituito chiedendo la conferma integrale della sentenza di primo CP_1 grado ovvero, in caso di accoglimento della tesi avversaria, l'accertamento di intervenuta prescrizione delle pretese di controparte.
All'udienza del 22 ottobre 2024, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Del tutto analoga controversia è stata decisa da questo stesso Collegio con la sentenza pronunciata il 24 settembre 2024 nella causa n. 502/2024 -che ora viene richiamata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp, att. c.p.c.- osservando che
“Il primo motivo di appello è fondato. Questa Corte, in diversa composizione, si è già pronunciata in una controversia analoga con la sentenza n. 743/2024 (Pres. Ravazzoni, est. Mantovani), le cui motivazioni il Collegio condivide e fa proprie, richiamandole di seguito ex art. 118 disp att c.p.c.: «L'art. 50, comma 1, del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, come sostituito dalla sequenza contrattuale (ex art. 62 CCNL 2006/2009) sottoscritta il 25/7/08, dispone che: “1. Il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. 3 L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e dell'Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il DSGA.
3. La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica” (…). L'art. 9, comma 1, del D.L. n.78/10 prevede che: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei
4 singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'art.8, comma 14”. L'art.9, comma 21, ultimo periodo, del D.L. n.78/10 dispone inoltre che: “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”. L'art.
1-bis del d.l. n. 3/14, inserito in sede di conversione dalla legge n. 41/14, ha introdotto un emolumento una tantum, da quantificarsi in una specifica sessione negoziale, a beneficio del personale ATA «già destinatario» delle posizioni economiche di cui all'art. 50 sopra citato negli anni scolastici dal 2011/2012 al
2013/2014. Infine, l'art. 2 del CCNL sottoscritto il 7/8/14 - in base a quanto stabilito dal citato art.1 bis - così recita: “1.In relazione alla specificità delle funzioni svolte nell'ambito della scuola, al personale ATA già destinatario, ai soli effetti giuridici, negli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 è riconosciuto - con finanziamento a carico delle risorse di cui all'art. l-bis D.L. 23 gennaio 2014 n. 3 convertito nella legge 19 marzo 2014, n. 41 - un emolumento una-tantum avente carattere stipendiale, temporalmente limitato al periodo 1° settembre 2011-31 agosto 2014.
2. L'emolumento una tantum di cui al presente articolo è corrisposto per il periodo in cui la posizione economica è riconosciuta ai soli fini giuridici - in ragione delle mensilità stipendiali percepite o da percepire dall'attribuzione giuridica della posizione economica fino al 31 agosto 2014 e comunque non oltre la cessazione dal servizio - nei medesimi importi, tempi e cadenze ordinariamente previsti per l'erogazione delle posizioni economiche di cui al comma 1. I valori dell'emolumento, tenuto conto delle anzidette modalità di erogazione, sono indicati nell'allegata tabella 1. 3. Per gli importi soggetti a recupero, in relazione all'erogazione delle posizioni economiche di cui al comma 1 in vigenza dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010,
l'emolumento di cui al presente articolo è riconosciuto con finalità di compensazione”. (doc. 7 ricorrente); segue la tavola con le misure lorde dell'emolumento in questione, che, per quanto d'interesse, è pari alla somma annua di € 1.200,00. Tutto ciò premesso, è condivisibile la doglianza di parte appellante sulla erronea valutazione da parte del Tribunale di Busto Arsizio della documentazione prodotta.
Innanzi tutto - come si evince dall'interpretazione letterale del citato art. 50 -
l'attribuzione della posizione economica avviene dopo “l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati”.
5 Per ottenere detta posizione economica - che rientra nel novero di quelle orizzontali, cioè quelle che o sono meramente economiche o comportano, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, sono caratterizzate da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo (cfr. Cass. n. 7218/20; conf.
Cass. n. 34724/23) - era perciò sufficiente la presentazione della relativa istanza tramite il sistema informatico SIDI e, in caso di collocamento utile nella graduatoria predisposta in base ai criteri suindicati, la partecipazione al corso di formazione destinato al personale interessato, circostanze che la attuale appellante ha documentato». Nel caso di specie, dalla graduatoria dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Varese per l'a.s. 2012/13, profilo di Assistente Amministrativo – 1^ posizione ATA, si ricava che è collocata in posizione n. 20 su una graduatoria di 69 dipendenti CP_4 (doc.1 ricorrente); vi è poi la attestazione dell'avvenuto corso di formazione (doc. 2 appellante). E' pertanto dimostrato il presupposto su cui si fonda la pretesa azionata dalla odierna appellante ovvero il conseguimento della prima posizione economica con decorrenza 1/9/12, non potendo, al contrario, essere attribuita alcuna valenza probatoria alla diversa e successiva graduatoria versata in atti dal MIM (doc. 7 resistente), che è stata predisposta in occasione della riattivazione della funzione relativa al flusso telematico di colloquio a seguito della sottoscrizione del CP_5
CCNL del 7/8/14 limitatamente alle (nuove) posizioni economiche con decorrenza dall'1/1/15. Ciò si ricava chiaramente dalla nota prot. n. 5083 del 2016 e dal provvedimento prot. n. 4311 del 2016 (doc. 4 e 5 ricorrente), essendo pertanto evidente che in tal modo sia stato escluso il personale ATA (tra cui ) che aveva acquisito la CP_4 posizione economica con decorrenza dall'1/9/12. Ciò chiarito, la domanda è fondata nei limiti che seguono.
Come evidenziato nella pronuncia di questo Ufficio già sopra citata, «Lo stesso MIM riconosce che l'emolumento una tantum spetta a “coloro che erano “già destinatari” della relativa posizione economica negli 2010/2011, 2012/2013,2013/2014 di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008. Infatti, il predetto beneficio è stato riconosciuto quale indennizzo a causa del blocco disposto dal D.L. 78/2010 ai soli beneficiari – già destinatari della posizione economica - cui era stata applicata la suddetta limitazione” e dunque anche a XXX, che» – come «per quanto sopra detto, ha conseguito dall'1/9/12 la prima posizione CP_4 economica senza percepire il benefico correlato a causa del blocco attuato con la legge Tremonti che ha precluso ai dipendenti di percepire un trattamento complessivo superiore a quello ordinario.
Essendo il contingente assegnato alla Provincia di Varese - come risulta per tabulas
- pari a 280 unità, poi aumentato a 296, ella sarebbe stata destinataria del beneficio economico in oggetto e pertanto l'argomentazione avversaria secondo cui “quando il MIUR - nota 5083 del 22.02.2016 - ha autorizzato l'invio al MEF per il conferimento delle posizioni economiche decorrenza dal 01.01.2015 (allegato 6) l'intero contingente risultava interamente esaurito” non è preclusiva al riconoscimento del suo diritto. Invero, la decisione assunta dal MIM di pagare i benefici solo alle posizioni economiche con decorrenza dall'1/1/15 appare contraria alle disposizioni legali e pattizie: la legge n. 190/14 non contiene alcuna proroga dell'effetto dell'art 9 del d.l.
n. 78/10, essendo dunque venuto meno il blocco delle progressioni economiche
6 disposto per gli anni 2011, 2012 e 2013 e la contrattazione collettiva applica le previsioni di cui al d.l. n. 3/14 (“In relazione alla specificità delle funzioni svolte dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nell'ambito della scuola, per il personale ATA già destinatario negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e
2013/2014 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio
2008, è resa disponibile la somma di 38,87 milioni di euro per una specifica sessione negoziale finalizzata al riconoscimento di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale.
2. Nelle more della conclusione della sessione negoziale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 30 giugno 2014, per il personale ATA interessato dalla predetta sessione non si provvede al recupero delle somme già corrisposte negli anni scolastici indicati in relazione all'attribuzione delle posizioni di cui al comma 1. 3. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 38,87 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440”)». Nemmeno osta al riconoscimento dell'indennità di prima posizione ATA la circostanza che abbia svolto, dall'a.s. 2018/2019, l'incarico di DSGA, CP_4 risultando fondato il secondo motivo di appello.
Premesso che il conferimento di detto incarico ulteriormente conferma, se ve ne fosse bisogno, la circostanza che fosse stata utilmente inserita nelle CP_4 graduatorie per il conferimento della prima posizione ATA (cfr. il sopra riprodotto testo dell'art. 50: “Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il DSGA”), la percezione dell'indennità di direzione non è incompatibile con quella di prima posizione ATA;
deve farsi infatti applicazione del principio per cui “In tema di personale della scuola pubblica, il trattamento economico spettante agli assistenti amministrativi per l'assegnazione delle superiori mansioni di
Direttore dei servizi generali ed amministrativi è regolato dall'art. 1, comma 45, l. n. 228 del 2012 che, con una disposizione speciale e derogatoria del principio della riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo, stabilisce i criteri di determinazione dell'indennità per lo svolgimento di tali mansioni, la quale dev'essere corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo già goduto dal dipendente, in cui va inclusa anche la posizione economica spettante per la qualifica di inquadramento che non può pertanto essere assorbita dall'indennità” (così Cass. 30/05/2024, n.15198).
Non è poi condivisibile la tesi dell'appellato secondo cui l'indennità di cui si discute dovrebbe essere decurtata di quanto percepito dall'appellante a remunerazione di incarichi specifici assegnatile. Riguardo agli incarichi specifici previsti dall'art. 47 CCNL Scuola - il beneficio economico previsto per la prima e/o la seconda posizione economica sarebbe incompatibile con l'accesso al fondo stanziato all'uopo all'interno del Fondo MOF ai sensi dell'art.
4.2 dell'l'Accordo nazionale del 20/10/08 (“….. al personale beneficiario della posizione economica non possono essere attribuiti incarichi specifici che comportino ulteriore incremento della retribuzione” ) – va infatti evidenziato che la relativa eccezione è stata sollevata dall'Amministrazione per la prima volta in appello ed è, quindi, tardiva. Inoltre, la difesa del MIM è sul punto generica, in quanto non solo non è dato sapere l'entità del compenso erogato alla predetta a tale titolo, ma nemmeno se lo stesso è stato percepito e per quali incarichi. È invece fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale che l'appellato ha reiterato in questa sede.
7 Sul punto la Suprema Corte ha ribadito che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”. (così Cass. n. 36197/23)
Considerato che il primo atto interruttivo di cui si ha evidenza è il ricorso ex art. 414
c.p.c., risultano prescritti i crediti azionati anteriori al 16/3/2018.
Considerato che
la somma annua per l'indennità di prima posizione è pari ad € 1.200,00 alla odierna appellante spetta la somma complessiva di € 6.000,00, come del resto precisato a verbale dalla difesa dell'appellante all'udienza del 17.9.2024. Sulla somma capitale andranno poi riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo il disposto dell'art. 22 della legge n. 724/94”.
Assorbita ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza n. 290/2023 del
Tribunale di Busto Arsizio, il va condannato al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 6.000,00, oltre alla maggior Parte_1 somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli ratei al saldo, con conferma delle restanti statuizioni di merito.
Si provvede pertanto come da dispositivo che segue, in cui le spese dei due gradi - liquidate applicando i criteri posti dal DM 10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018 n. 37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, della tematica dibattuta, della sua complessità e dell'assenza di attività istruttoria- sono poste a carico del appellato per la misura di un mezzo, restando CP_1 l'altro mezzo compensato tra le parti, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del Difensore antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 290/2023 del Tribunale di Busto Arsizio, condanna il a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 6.000,00 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle date di maturazione dei crediti al saldo.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Compensate nella misura di un mezzo le spese dei due gradi, condanna il CP_1 appellato a rifondere a l'altro mezzo liquidato in complessivi € Parte_1 1.300,00 per il primo grado e in complessivi € 1.100,00 per il presente grado in ogni caso oltre spese generali IVA e CPA e con distrazione in favore del Difensore antistatario.
Milano, 22 ottobre 2024.
Il Presidente Rel.
Roberto Vignati
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