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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5273/2021 R.G.A.C.
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4584/2020 deliberata e pubblicata il 01.07.2020 (n. 27685/2018 RG);
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to Oronzo Vizzi (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 C.F._3 difeso dagli avv.ti Roberto Vitamore (c.f. ) e Gianpaolo C.F._4
Petagna (c.f. ) C.F._5 domicilio digitale: Email_2 domicilio digitale: Email_3
APPELLATA
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA PROCESSUALE
I fatti di causa sono stati riportati nella sentenza impugnata nei termini che seguono.
“In citazione parte attrice ha chiesto condannarsi parte resistente al risarcimento dei danni ex art.1590 cc per deterioramento imputabile della cosa locata causati da omessa manutenzione della stessa oltre al pagamento di una somma (€ 10.629,74) a titolo di oneri condominiali, indennità di occupazione, spese liquidate dal Tribunale, imposta di registro e CU per l'esecuzione; regolarmente citato il convenuto non si è costituito e va in questa sede dichiarato contumace.”
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“Dichiara la contumacia di Parte_1
In accoglimento della domanda, condanna al pagamento in Parte_1 favore di della somma di euro 36.285,70 oltre interessi al tasso Controparte_1 legale dalla domanda al saldo effettivo;
Condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € Parte_1
9.284 (di cui 2546 per il procedimento di ATP) per compensi ed € 1000 per spese, oltre
IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge.”.
Con ordinanza del 9.9.2020, il Tribunale ha corretto l'errore materiale contenuto nella sentenza ed ha disposto che, nella prima pagina, “il nome
“ venga sostituito e corretto con “ .”. Persona_1 Parte_1
Avverso questa pronuncia ha proposto appello Parte_1
Argomentati i motivi a sostegno del gravame, ha chiesto: Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE, previa declaratoria di nullità di tutte le notifiche inerenti il procedimento con numero di Ruolo Generale 27685/2018, tenutosi innanzi al
Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dott. Barbara Di Tonto, effettuate a
c/o l'immobile di Pozzuoli, alla Via Schiana, 2, ex art 143 Cpc, Parte_1 rimettere in termini l'appellante per la proposizione del presente appello ex art. 153 Cpc secondo comma, per le già spiegate motivazioni.
NEL MERITO, in via principale: accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della decisione de qua, 1) dichiarare convenuto nel Persona_1
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IV sezione civile
giudizio recante numero di Ruolo Generale 27685/2018, tenutosi innanzi al Tribunale di Napoli;
2) rigettare la domanda della perchè il conduttore ha Controparte_1 utilizzato e consegnato l'immobile locato secondo contratto;
3) condannare CP_1
al pagamento in favore di della somma di Euro
[...] Persona_1
2400,00 a titolo di restituzione del deposito cauzionale, oltre interessi dal termine del contratto di locazione al sodisfo;
4) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno.
In via subordinata: accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della decisione de qua, 1) dichiarare convenuto nel giudizio recante Persona_1 numero di Ruolo Generale 27685/2018, tenutosi innanzi al Tribunale di Napoli;
2) nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta la responsabilità ex art. 1590 CC del conduttore accertarla e quantificarla, grazie anche alla Persona_1 richiesta CTU e compensarne le risultanze con le somme detenute dalla Locatrice a titolo di Deposito Cauzionale e con le migliorie apportate dal conduttore allo stesso immobile;
3) emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno.
Con condanna, in ogni caso, della parte soccombente al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre Cpa, Iva e 15 % di rimborso forfettario.”. ha resistito all'impugnazione e ha chiesto: Controparte_1
“Voglia la Corte dichiarare inammissibile l'appello ovvero comunque respingerlo con vittoria di spese di causa.
In via gradata e nella non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere nulla la notifica dell'atto introduttivo di primo grado rimettere la causa innanzi al Tribunale.
Vinte in ogni caso le spese del grado.”
All'esito, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 21.01.2025 tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ.
§ - LA TARDIVITÀ DELL'APPELLO
L'appello proposto da avverso la sentenza n. 4584/2020 è Parte_1 tardivo.
Ai sensi dell'art. 327, co. 1 cod. proc. civ., indipendentemente dalla notificazione della sentenza impugnata, l'appello deve essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
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IV sezione civile
Nel caso di specie, la sentenza oggetto di gravame è stata pubblicata in data
01.07.2020, con conseguente scadenza del termine utile ad impugnare in data
01.02.2021, tenuto conto della sospensione legale dei termini processuali dall'1 al 31.8.2020.
Ebbene, alla stregua del fatto per cui l'atto introduttivo del presente gravame veniva notificato a mezzo p.e.c. al difensore costituito di solo in Controparte_1 data 13.12.2021 e, dunque, ben oltre lo spirare del termine decadenziale così determinato, l'appello è tardivo ed è, in quanto tale, inammissibile.
§ - LA NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE IN PRIMO GRADO ha dedotto che la tardività dell'impugnazione è stata Parte_1 dovuta al fatto di non aver avuto notizia del giudizio di primo grado, perché gli aveva notificato l'atto introduttivo presso l'indirizzo in Controparte_1
Pozzuoli, via Schiana n. 2, Parco La Costa Sibilla, cioè presso l'immobile oggetto di locazione, pur sapendo che esso conduttore non vi abitava più dal 15.9.2017, allorquando aveva restituito l'unità abitativa alla locatrice, alla presenza della medesima, con verbale redatto dall'ufficiale giudiziario. E ciò solamente al fine di ledere il suo diritto di difesa, in tal modo impedendogli di avere conoscenza del procedimento di primo grado e di ivi costituirsi. Conseguentemente, esso appellante aveva avuto contezza del giudizio instaurato da nei Controparte_1 suoi confronti – e della sentenza n. 4584/2020, pronunciata all'esito del primo grado – soltanto in data 24.06.2021, a seguito della notifica dell'atto di precetto per il pagamento della somma di € 48.352,01.
Ha aggiunto, in particolare, che l'attrice, pur consapevole che esso appellante non abitava più presso l'indirizzo al quale era stata inoltrata la prima notifica, ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., e pur conoscendo il suo domicilio digitale per averlo più volte utilizzato in precedenza, procedeva alla nuova notifica, nelle forme di cui all'art. 143 cod. proc. civ., senza prima tentata all'indirizzo di posta elettronica certificata di esso convenuto, Parte_1
( . Pertanto, tutte le notifiche a lui eseguite a norma Email_4 dell'art. 143 cod. proc. civ. sono nulle.
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Ha precisato che il domicilio digitale certificato, come definito dal regolamento UE n. 910/2014, è valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale (art. 1 comma 1 lett. n-ter CAD)
Ha chiesto, pertanto, di essere rimesso in termini, a norma dell'art. 153 cod. proc. civ., per la proposizione dell'appello contro la sentenza n. 4584/2020
La censura non è fondata.
Ai sensi dell'art. 327, comma 2, cod. proc. civ., l'appello eventualmente proposto oltre il termine di cui al comma 1 si considera tempestivo “quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292.”
Nel caso di specie, la notifica effettuata da non è affetta da Controparte_1 nullità.
Con riferimento al ricorso alla procedura per la notifica agli irreperibili (art. 143 cod. proc. civ.), la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni precisato che esso deve considerarsi legittimo soltanto ove si accerti che il notificante abbia adempiuto all'obbligo di diligenza, in capo a lui gravante, che gli impone di effettuare le ricerche necessarie a superare l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando. Allo stesso modo, la
Suprema Corte ha precisato che il contenuto di tale onere di diligenza deve essere stabilito in base al principio di buona fede, non potendosi esigere dal notificante ricerche ulteriori a quelle mediamente e normalmente esigibili. Nella specie, secondo il consolidato orientamento di legittimità: “L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere
l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni
(uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei
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propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora).”(così Cass., n. 10983/2021; v. anche n. 12526/2014, nella quale, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. ad un destinatario che, in ragione di quanto attestato dall'ufficiale giudiziario per averlo appreso dal portiere in sede di infruttuosa notifica presso la residenza anagrafica, risultava aver abbandonato l'abitazione per un domicilio ignoto).
Nel caso in esame, unitamente all'atto di citazione notificato, Controparte_1 ha ritualmente prodotto in giudizio il certificato di residenza di
[...]
dal quale si evince che lo stesso risiedeva presso via Contrada La Parte_1
Schiana n. 2 in Pozzuoli (NA), ossia proprio all'indirizzo ove era stata tentata la notifica ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ. Tuttavia, nella relata, si legge:
“trasferito altrove da tempo così come riferisce il portiere, però si ignora dove”.
Avendo effettuato le dovute ricerche anagrafiche e avendo l'ufficiale giudiziario tentato di reperire informazioni dal portiere dello stabile, l'onere di diligenza richiesto alla notificante si ritiene soddisfatto.
Del resto, sono inconferenti le considerazioni secondo cui la notificante doveva ritenersi a conoscenza della inattualità degli indirizzi presso i quali erano stati effettuati senza successo i tentativi di notifica, atteso che per inficiare l'accertamento circa la validità della notifica successivamente effettuata secondo il rito degli irreperibili sarebbe stato ben diversamente necessario evidenziare la sussistenza di elementi atti a dimostrare la conoscibilità, secondo ordinaria diligenza, degli attuali residenza, domicilio o dimora del destinatario della notifica, essendo invece irrilevante la conoscibilità della non attualità dei precedenti recapiti (Cass., n. 12958/2023).
Né può condividersi la considerazione dell'appellante secondo cui CP_1 era tenuta ad effettuare la notifica a mezzo posta elettronica certificata.
[...]
Infatti: “In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente
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quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario” (così Cass., n. 24948/2021 e n. 11574/2018).
Come dedotto da parte appellata (pag. 10 della comparsa di costituzione) e non contestato da l'indirizzo di posta elettronica certificata Parte_1 di cui quest'ultimo era titolare non era registrato, sicché l'eventuale notifica a mezzo p.e.c. effettuata a quel recapito sarebbe stata nulla, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., alla stregua del principio giurisprudenziale appena sopra riportato. Ne deriva che ha necessariamente dovuto fare Controparte_1 ricorso alla procedura notificatoria di cui all'art. 143 cod. proc. civ., non potendo utilizzare l'indirizzo telematico del destinatario ( , Email_4 perché non iscritto nei pubblici registri. Non può, in altri temini, ritenersi che rientrasse nel dovere di diligenza della notificante compiere un tentativo di notifica viziato da nullità.
§ - LE SPESE DI LITE
La soccombenza di ne comporta la condanna al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, come liquidate in dispositivo.
La liquidazione è operata sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia desunto dalla somma che ha formato oggetto della domanda (€ 36.285,70). Trovano applicazione, perciò, i parametri di cui alla tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 26.000,01 ad €
52.000,00.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M
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IV sezione civile
La Corte di Appello di Napoli, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4584/2020 deliberata e pubblicata il 01.07.2020 (n. 27685/2018 RG), così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 secondo grado, che liquida in € 4.995,50 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, in favore di Controparte_1
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater DPR
115/2002 a carico di per il versamento dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13, co. 1 bis DPR 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 20 maggio 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio
(firma apposta in modalità digitale)
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