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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/12/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. LV La LE, all'esito dell'udienza del 14 novembre 2025, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., lette le note di trattazione depositate da entrambe le parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1036/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Gioiosa Parte_1 CodiceFiscale_1
Jonica, alla via R. Gatto 14, lo studio dell'avvocato Rosaria ROSSI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato nell'agenzia di Locri, via Matteotti n. 48, con l'avvocato Antonella CP_1
Francesca Paola MICHELI, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio in Fiumicino, rep. 37875, pec: Persona_1
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CONVENUTO
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità civile ex artt. 2, 12 e 13 l.n. 118/1971
ESPOSIZIONI DEI FATTI E RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 11.04.2024,
[...]
ha chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio di cui Parte_1 agli 2 e 12 l.n. 118/1971, o, in subordine, quello di cui all'art. 13, contestando le conclusioni
Pag. 1 a 4 del CTU dott. pronunciate all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, Persona_2
in ragione del complesso invalidante da cui è affetta.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'infondatezza della domanda ed ha insistito per il rigetto del ricorso.
La domanda è fondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
È opportuno altresì precisare che, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118/1971, la concessione della pensione de qua è subordinata all'accertamento di una totale inabilità lavorativa, e di precisi requisiti di natura socioeconomica. Per quanto concerne la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile o della pensione di inabilità, di cui all'art. 13, spetta rispettivamente a coloro i quali sono stati dichiarati invalidi civili parziali, con percentuale pari o superiore al 74% e fino al 99%, che non superano un determinato limite di reddito stabilito annualmente ovvero agli invalidi civili nei confronti dei quali è stata accertata una totale inabilità al lavoro.
Pag. 2 a 4 Nel corso del presente giudizio, questo giudicante, viste le motivate contestazioni di parte ricorrente avverso le conclusioni peritali raggiunte nel procedimento per accertamento tecnico, formulate con riguardo all'errata o sottostimata valutazione delle patologie osteoarticolare, psichiatrica cardiologica e diabetologica, ha ritenuto opportuno disporre la rinnovazione delle operazioni peritali e, con ordinanza del 21.02.2025, ha a tal fine nominato la dott.ssa , che ritualmente ha accettato l'incarico ed ha depositato Persona_3
l'elaborato peritale in data 22.10.2025.
Il consulente, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria contenuta nel fascicolo ed aver sottoposto ad esame obiettivo la ricorrente, ha accertato che le patologie lamentate sono tali da renderla invalido nella misura del 100% e bisognevole di assistenza continua, nonché soggetto che versa nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992.
Il CTU ha infatti formulato la seguente diagnosi: “1) cardiopatia ipertensiva ii° classe nyha. Per analogia di gravità codice 6442: miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II Classe Nyha), invalido al 45%; 2) sindrome ansioso-depressiva reattiva associata ad aspetti ossessivo-compulsivi. Per analogia di gravità codice 1201: nevrosi fobica ossessiva e/o ipocondriaca di media entità, invalido al 25%; 3) diabete mellito.
Per analogia di gravità codice 7102: acromegalia senza rilevanti limitazioni funzionali, invalido al 11%; 4) spondiloartrosi. Per analogia di gravità codice 7010: anchilosi rachide lombare, invalido al 35%”.
Da tali e consequenziali premesse ha formulato le seguenti conclusioni: “La capacita' di lavoro della perizianda è ridotta permanentemente del 75% con decorrenza della data della visita medico-legale da me effettuata in data 15/04/2025”.
Alla luce di quanto esposto, il Giudicante ritiene di condividere le motivate conclusioni formulate dal CTU anche all'esito di una attenta e puntuale valutazione della documentazione allegata in atti, peraltro non oggetto di specifiche censure da parte dell resistente, CP_2
neppure nella fase sub procedimentale ex art. 195 comma 3 c.p.c.
Per tali motivi, non emergono ragioni che inducano a discostarsi dalle conclusioni del
CTU dott.ssa . Per_3
Pag. 3 a 4 Per quanto detto, è accertato il requisito sanitario dell'invalidità civile al 75% in capo a dal 15 aprile 2025, e, quindi, ad un grado percentuale Parte_1 legittimante la prestazione richiesta ex art. 13 l.n. 118/1971.
Le spese di lite vengono compensate nella misura della metà, ponendo la restante parte, pari ad €1.900,00, oltre accessori come per legge, a carico dell' , e da CP_1
riconoscersi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, atteso che vi è prova dell'insorgenza delle condizioni sanitarie per l'accesso al beneficio invocato in epoca successiva alla domanda amministrativa e solo nel corso del presente giudizio. Risulta infatti correttamente effettuato in via amministrativa l'accertamento da parte dell CP_1
e dunque non può darsi luogo alla declaratoria di totale soccombenza dell'ente; al contempo, le risultanze istruttorie evidenziano il giustificato ricorso della parte ricorrente al procedimento giudiziale previsto dall'art. 445-bis cpc ed alla presente fase di merito.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' con separati decreti. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzioni di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. -accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che versa nelle Parte_1 condizioni sanitarie legittimanti la percezione del beneficio di cui all'art. 13 l.n.
118/1971 con decorrenza dal 15 aprile 2025;
2. - compensa fra le parti le spese del presente procedimento nella misura della metà ponendo la restante parte, pari ad €1.900,00, oltre accessori come per legge, a carico dell' , e da riconoscersi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
CP_1
3. - pone a carico dell' le spese di CTU liquidate in separati decreti. CP_1
Locri, 14.12.2025
Il Giudice
LV La LE
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