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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1647/2022 vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Praia a Mare (CS), via P. Mancini, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Agostino Fortunato, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura posta in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado n. 210//2021 RG Giudice di
Pace di Scalea.
APPELLANTE
e
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 dei rispettivi legali rappresentanti in carica p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, C.F. – presso i cui uffici, siti in Via P.IVA_3
G. Da fiore, n. 34, sono domiciliati in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 275/2022, depositata in data 04.07.2022, il Giudice di Pace di Scalea, in relazione al procedimento iscritto al n. 210/2022 R.G.A.C., così disponeva: “ – accoglie la domanda e per l'effetto annulla il verbale opposto - compensa le spese tra le parti”.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la difesa di Parte_1 denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di Pace di
Scalea ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
1. Sull'atto di appello.
L'appello merita accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c..
Dalla gravata sentenza non si rileva, il contrasto giurisprudenziale “in materia” (quale situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso), rilevato dalla Giudice di Pace, posto a fondamento della decisione di compensazione delle spese.
Pertanto, in applicazione della soccombenza, occorre, in riforma della sentenza appellata, condannare le parti appellate Controparte_3
) al pagamento delle spese di giudizio di primo
[...] grado in favore dell'appellante . Parte_1
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono, dunque, la soccombenza, sicché va disposta la condanna delle parti appellate alla loro rifusione in favore della parte appellante.
Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55 (come aggiornato dal d.m. n. pagina 2 di 3 37/2018), nella misura di € 330,00, per compenso, pari alla sommatoria degli importi medi per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in relazione ai procedimenti davanti al G.d.P. appartenenti al primo scaglione di valore, alla luce del DM 55/2014 – ed € 43,00 per spese effettive (contributo unificato), oltre rimborso forfettario (pari al
15% del compenso), IVA e CPA (come per legge).
Occorre, poi, sempre per la soccombenza, porre a carico delle parti appellate, anche le spese del presente giudizio di appello, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate liquidate in € 462,00 in ordine alle fasi studio, introduttiva e decisionale con riferimento ai procedimenti davanti al Tribunale appartenenti al primo scaglione di valore – ed effettivi esborsi per € 64,50 (contributo unificato), oltre rimborso forfettario (15% del compenso), IVA e CPA (come per legge).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Scalea n. 275/2022 depositata in data 04.07.2022, nei confronti della e del , e per Controparte_2 Controparte_3
l'effetto, condanna questi ultimi, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, in favore dell'appellante, nella misura di € 330,00 per compenso ed € 43,00 per spese effettive, oltre rimborso forfettario pari al
15%, IVA e CPA come per legge, somma da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
2. condanna, inoltre, le parti appellate al pagamento delle spese del giudizio di appello, in favore dell'appellante, nella misura di € 462,00 per compenso ed €
64,50 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA come per legge, somma da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Paola, 14.01.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
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