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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/02/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2384/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 25/02/2025
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 25/02/2025
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 281- sexies
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2384/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Monfrecola Vincenzo Parte_1
OPPONENTE
contro
, in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio degli CP_1
avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierna udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti
2 di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c. in quanto le parti, unitamente ai loro procuratori costituiti, in data 15/05/2024 sottoscrivevano un accordo transattivo con cui l'opponente rinunciava agli atti del giudizio e l'opposta accettava tale rinuncia.
Inoltre, va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione, una pronuncia dichiarativa dell'estinzione del giudizio deve assumere la forma di sentenza allorquando il relativo provvedimento venga emesso da un organo giudicante monocratico, avendo per l'appunto un tale provvedimento natura sostanziale di sentenza (cfr. Cass. civ. 21707/2006).
Le spese di lite possono dichiararsi compensate stante l'espressa richiesta delle parti in tal senso ed alla luce dell'art. 92, comma III, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio indicato in epigrafe per rinuncia agli atti del giudizio e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Nola, 25/02/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
3
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 25/02/2025
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 25/02/2025
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 281- sexies
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2384/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Monfrecola Vincenzo Parte_1
OPPONENTE
contro
, in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio degli CP_1
avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierna udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti
2 di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c. in quanto le parti, unitamente ai loro procuratori costituiti, in data 15/05/2024 sottoscrivevano un accordo transattivo con cui l'opponente rinunciava agli atti del giudizio e l'opposta accettava tale rinuncia.
Inoltre, va rilevato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione, una pronuncia dichiarativa dell'estinzione del giudizio deve assumere la forma di sentenza allorquando il relativo provvedimento venga emesso da un organo giudicante monocratico, avendo per l'appunto un tale provvedimento natura sostanziale di sentenza (cfr. Cass. civ. 21707/2006).
Le spese di lite possono dichiararsi compensate stante l'espressa richiesta delle parti in tal senso ed alla luce dell'art. 92, comma III, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio indicato in epigrafe per rinuncia agli atti del giudizio e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Nola, 25/02/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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